III. PATRONA SOCIORUM

Roma e gli stranieri.

Il diritto romano, al pari del diritto di tutti gli altri popoli, cominciò ad imperare come un diritto personale, non territoriale, e tale si mantenne fin quando la qualità di cittadino romano non fu estesa a tutti gli abitanti dell'impero. Tutto il sussidio quindi, che dalle leggi poteva venire, era accordato semplicemente a' cittadini, e solo questi potevano farlo valere. Lo straniero, che a quella compagine non apparteneva, era privo di diritti, di ogni modo di far valere le proprie ragioni. Se non che, i bisogni crescenti ed i rapporti che ogni giorno divennero più frequenti tra Romani ed altri popoli, rendevano necessario la stipulazione di trattati, onde fossero possibili i commerci e dessero reciprocamente modo a chi li esercitava di garentire i suoi diritti anche fuori del proprio paese. È così che si diffondono le mutue concessioni del commercium ed anche del connubium e, come corrispondente al primo di questo, l'altra concessione, che ad esso si accompagna, della recuperatio o reciperatio. «Reciperatio -- dice Festo[99] -- est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum Romanum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur.» L'instituto, come si vede dalla stessa parola, è de' più semplici, e conserva nell'espressione tutta la forma rudimentale che dovette avere ne' primi tempi.

Secondo i concetti originariamente dominanti nei rapporti con gli stranieri, tutto ciò che a loro si toglieva, anche con la violenza, era legittimamente e bene acquistato.

Ora la reciperatio, verso popoli con cui si contraevano rapporti di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del commercium, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un elemento integrante de' trattati con i popoli italici che entravano in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe del jus gentium e delle disposizioni che da quello emanarono[101]. Il commercium e la recuperatio ricorrono pure ne' trattati co' popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo: dal sesto secolo in poi ne' trattati co' popoli non italici quelle stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].

«Gli stessi rapporti di vita -- come dice il Voigt[103] -- entro i diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il commercium e la recuperatio, si erano essenzialmente cambiati: era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da' trattati.»

Sopratutto l'aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca concessione di diritti, erano ben garentiti ne' loro commerci ed in tutta l'esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de' rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più vigoroso impulso allo sviluppo del jus gentium ed esercitò una grande azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali, che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni, facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di vita.

Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati socii ed amici del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun trattato a paro de' cittadini romani per far valere i loro diritti, erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati, oppressi, spogliati da' magistrati romani non aveano rimedio di sorta, perchè mancava loro la capacità di poter proporre un'accusa, mancando di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.

Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie, menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo ambascerie; dunque altro mezzo non v'era che denunziare al Senato i soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è dell'anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse, e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante l'opera di recuperatores tratti dal Senato. Era un provvedimento straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte un'esplicazione del potere ad esso inerente sull'amministrazione delle provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani, ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali, ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella condizione stessa in cui si sarebbero senz'altro trovati, se invece di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di un trattato, il giudizio de' recuperatores. Abilitati così a stare in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava all'incapacità giuridica de' provinciali; ed essi per l'esperimento delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i recuperatores venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti, ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore coll'aggiungervi un altro di sua scelta[107].

L'indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.

Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo espletamento de' giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del mal tolto a favore degl'interessati, e tutta la causa si fondava sopra un'azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo carattere per acquistare quello di un'azione penale. Poteva ben sorgere dall'operato de' governatori un'azione penale; ma allora si trattava di cosa del tutto diversa; c'era un mutamento completo di giurisdizione, di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi scomparivano per far posto a' tribuni, i quali assunta in proprio nome l'accusa, portavano l'accusato innanzi al suo giudice naturale, al popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C. Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio, venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una grave multa[111].

Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti, veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico, aveano un carattere politico, presi com'erano per soddisfare nuovi bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello Stato.

L'origine delle leges de repetundis. La lex Calpurnia

Intanto il dilatarsi dell'impero, la corruzione crescente, ed il moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse più grave e più imperioso s'imponesse il bisogno di provvedere a così gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece seguito poi, e fu la lex Calpurnia dell'anno 149 av. G. C.[112].

Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta, superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d'autori e dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.

La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l'aver creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata quaestio perpetua; un'istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che preferibilmente va compresa sotto il concetto di quaestio. La recisa distinzione tra il procedimento in iure ed in iudicio veniva qui per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e di processo che con essa s'inaugurava[114].

Con tutto ciò l'azione data a' provinciali non venne a mutare, e solo, a grado a grado, a partire dalla Lex Acilia, assunse, per la condanna nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l'impiego della legis actio sacramento, la natura delle funzioni del magistrato chiamato a presiedere la quaestio, la presenza delle parti in giudizio, tutto conservò all'azione ed al processo, sotto la lex Calpurnia il suo carattere privato[115].

Il maggiore de' vantaggi che da essa venne a' provinciali fu questo, che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell'adito all'esperimento de' proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente straordinaria e graziosa. E la lex Calpurnia attese probabilmente più a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea informare l'azione pecuniarum repetundarum, dette luogo piuttosto ad una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de' provinciali.

La lex Junia.

La lex Calpurnia, come primo passo nella via delle repressioni, era stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta a garantire completamente gl'interessi de' provinciali, ed altre leggi dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la lex Junia, di cui noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella lex Acilia[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a. u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della Lex Calpurnia (605-149)[118] e quella della lex Acilia (632-122). Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto dalla lex Acilia che in base ad essa si agiva anche con la legis actio sacramento ed il carattere che la procedura aveva con la lex Calpurnia non era probabilmente mutato con la lex Junia.

Sotto l'impero della lex Calpurnia ebbero luogo varî processi[120], i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].

La lex Acilia.

Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e nella politica romana che la lex repetundarum va soggetta a notevoli mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una lex iudiciaria, che fu per l'ordine senatorio un colpo mortale, tolse ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne' giudizi penali, trasferendola a' cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell'anno 631 o 632 a. u. che riproducendosi la lex repetundarum, si faceva di essa addirittura un'arma contro l'ordine senatorio; perchè sanzionata in essa l'incapacità a giudicare di tutto l'ordine senatorio insieme a quello de' magistrati minori e de' figli stessi de' senatori, si rese più rigorosa la legge e se ne allargò l'azione, assai più che innanzi non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto tempo ritenuta come la lex Servilia; ma oggi essa è riconosciuta come la lex Acilia[123], e non si può più fondatamente ancora sostenere la prima opinione. Uno de' caratteri distintivi della lex Servilia dall'Acilia è che quella introdusse la comperendinatio, dove l'altra stabiliva l'ampliatio ne' giudizi, e la legge a noi giunta, rettamente supplita, non contiene la comperendinatio, bensì l'ampliatio. Inoltre questa legge, appunto come l'Acilia faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta l'accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a' soli Latini. Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si sa se non che fu genero di P. Scevola console dall'anno 621 e padre di quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla quaestio nel giudizio di Verre[124]. L'indole della legge, la vis et acrimonia, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa andò in vigore tra la lex Sempronia iudiciaria e la lex Rubria, non può essere attribuita che all'anno 631 o 632[125]. L'autore di essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno, fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere promulgata sotto l'azione di C. Gracco, al cui movimento generale di riforma ed alla cui politica si ricollega.

Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al contenuto stesso dell'azione pecuniarum repetundarum, che alla procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha suggerito al Zumpt[126] l'idea di classificarla tra le leges iudiciariae, piuttosto che tra quelle repetundarum. Questa legge sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio pecuniarum repetundarum di giudizio privato in giudizio pubblico, rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri, variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere l'altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la via ch'era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una semplice azione civile, come per l'innanzi, ciò che in molti casi dovea riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava i dati perchè un giudizio pecuniarum repetundarum potesse aver luogo e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di pretore, magister equitum, censore, edile della plebe, questore, triumviro capitale, triumviro a(gris) d(andis) ad(signandis), tribuno militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d'uno di questi magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede, era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano all'ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei minores magistratus, cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a partire dalla quale vi poteva esser luogo all'applicazione della legge e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da altri dati, era infra IIII M sestertium[129].

Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all'azione, portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per rendere più facile a' provinciali, l'esperimento non solo, ma anche il conseguimento de' propri diritti, fece del giudizio estimatorio del danno patito dal querelante un sèguito e come un'esplicazione[131] del giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell'incolpato, ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali disposizioni il quaesitor, il capo della quaestio, dietro il parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l'obbligo di una cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè qui la legge espressamente non lo dica, era data con l'offerta di fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta l'estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data cauzione, ne' tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da' beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad una ripartizione per contributo[136].

Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge, insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della quaestio repetundarum era affidata al pretore peregrino: a chi fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla quaestio repetundarum, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due luoghi della stessa legge[138], che proprio nell'anno in cui questa fu promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne creato il praetor repetundis[139].

Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della giurisdizione secondo la lex Sempronia iudiciaria, e quindi di quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come mercenario, chi aveva meno di trent'anni e più di 60, chi non avea il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi, per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il fratello de' magistrati mentovati nella legge siccome punibili a norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque senatore[140]. Fatto così con questi criteri l'albo de' prescelti con il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de' giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l'elezione[141]. Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di ciascuna causa repetundarum. Chi agiva in giudizio faceva la delatio nominis del colpevole al pretore, accompagnandola col iusiurandum calumniae[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti, de' patroni che non fossero stati congiunti dell'accusato.

Dopo ciò l'accusato dovea fare l'editio di quelli che essendo compresi nell'albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale editio era accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della delatio nominis l'accusatore faceva una scelta giurata dall'albo, quale era dopo l'editio dell'accusato, di cento giudici, avendo cura di non comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali, nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con cui egli avesse conteso con la legis actio sacramento secondo le leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143]. Da questi cento l'accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di farlo, l'accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano della causa[144]. La inquisizione era a carico dell'accusatore ed il pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni, prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre a' parenti dell'imputato, il difensore, il liberto e quelli che o direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l'imputato o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: in fide esse[146].

Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in istato di venire decisa, si faceva luogo all'ampliatio, ed il pretore fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i giudici avessero voluto rimettersi all'ampliatio, la legge comminava loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette cerate portanti A(bsolvo) o C(ondemno) e lo spoglio de' voti con tutte le garenzie volute dalla legge, l'imputato veniva anche con la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell'estimazione della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione della stessa legge[148].

La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un premio all'accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava quindi a lui, a' figli già nati, ed a' nipoti di figli già nati, la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare questa, il jus provocationis e l'immunità[149]. Quale premio fosse accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui s'interrompe.

Le leges Serviliae.

Queste erano le garanzie che assicurava la lex Acilia; ma essa, venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si deduce da un argomento esterno, dall'esservi stata cioè sul rovescio incisa la lex agraria di quell'anno[150]; cosa che peraltro non ha un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in modo che si leggesse dall'uno e dall'altro lato[151]. Ma certamente la legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106 av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all'ordine senatorio l'esclusivo privilegio de' giudizî, e secondo altri tolse semplicemente il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme all'ordine equestre[154].

Ma ciò per l'ordine senatorio non fu che un trionfo di breve durata, perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado di restaurare l'abolito ordine de' giudizî. E questo pure fu il compito della lex Servilia di C. Servilio Glaucia non si sa quando precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di quest'epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di lui, che si era guadagnato l'ordine equestre col beneficio della sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative giudiziarie limitate o tolte all'ordine equestre da Cepione, e da Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l'ipotesi di quelli che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire l'anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima (acerbissima); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso di lui, ma anche presso coloro ad quos pervenerit[157]; sostituiva all'ampliatio la comperendinatio[158] e limitava a' soli latini la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato prevaricatore.

Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa, nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi sull'antico tronco delle leges repetundarum, acuendone le sanzioni, portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti della legge. Di qui l'acerbità, ed il perseguimento del mal tolto anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la comperendinatio. -- Già la lex Acilia con l'irrogare la multa a quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio, avea messo un certo riparo agli eccessi dell'ampliatio, la quale, potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni gravissime ne' giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l'interesse del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti politici un'occasione favorevole all'imputato, era divenuta la via indiretta ed il preludio dell'assoluzione. La comperendinatio non era, come dice Festo[161], che il iudicium in tertium diem constitutum, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta alla prima e separata da essa mediante l'intervallo di un giorno libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La differenza tra l'ampliatio e la comperendinatio stava appunto in ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento, l'altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l'altro avea luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo dilatorio.

La lex Cornelia de repetundis.

Per quale durata di tempo ebbe vigore la lex Servilia, non si sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla, e specialmente l'attribuzione de' tribunali all'ordine senatorio, portò di necessità l'abrogazione della lex Servilia, almeno per la larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza della lex Acilia, dovea avere. Ed è comune opinione che alla lex Servilia tenne dietro una lex Cornelia de repetundis, dovuta appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse, ne negò addirittura l'esistenza. Veramente una espressa menzione di scrittore che parli di una lex Cornelia de pecuniis repetundis, non v'è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della pecunia presso coloro ad quos pervenerit, siccome comune alla lex Julia, Cornelia, Servilia, fa ragionevolmente indurre, benchè solo come cosa probabile e priva dell'assoluta certezza, che il titolo delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l'ordine senatorio, ch'egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne' soli iudicia repetundarum forse, a' membri dell'ordine senatorio un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere d'arte e d'altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169] che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della lex repetundarum[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una lex Cornelia repetundis e piuttosto di disposizioni diverse. La lex repetundarum, come si vede anche nella lex Acilia[173], allargando successivamente il più ristretto senso della Calpurnia, limitata ad una pura ripetizione civile d'indebito, considerava in genere tutto l'ablatum, captum, coactum, conciliatum, aversum, e mirava, con opportuno procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de' danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano limitati o determinati i poteri de' magistrati nel pretendere alcune prestazioni od esercitare alcuni diritti.

La pena.

Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174] ritiene comminato per questi reati l'esilio; ma il tratto stesso di Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti quando Cicerone diceva: retinete, retinete hominem in civitate, non faceva nessuna allusione all'esilio, o meglio, come bene è stato osservato, ad una interdictio aquae et ignis[176]; ma semplicemente intendeva, per via di contrapposizione, alludere all'incapacità civile, di cui un accenno si trovava già nella lex Acilia[177] ed in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre sarebbe rimasto in civitate, cioè avrebbe, come è meglio spiegato appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere in civitate. È il desinere in civitate esse che ricorre molte volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un giudizio repetundarum, ormai già innanzi nella via di trasformazione di giudizio privato in giudizio pubblico. L'espatriazione dunque, anche rispetto a questo periodo, più che un quid iuris, era un quid facti, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s'andasse incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente l'aestimatio litis.

Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180], dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l'inesattezza. Non so peraltro se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181], che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo, non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella Divinatio fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso stesso del giudizio.

Le vicende del potere giurisdizionale e de' giudizî.

Tali fino a' tempi di Verre erano state le vicende di questa legge, che, introdotta da prima a beneficio delle provincie (sociorum causa constituta)[183], era enfaticamente chiamata da Cicerone arx, spes, patrona sociorum, ius nationum exterarum. E tale si era inteso che fosse; ma, trasportata in mezzo alla lotta delle parti e delle fazioni romane, se ne erano visti storti e snaturati gli effetti. I giudizî pubblici nella repubblica romana, come in tutto il mondo antico, non rimanevano in un campo strettamente giuridico, ma assumevano un'importanza ed un carattere eminentemente politico; e la prerogativa de' giudizî, da' tempi di Gracco a quelli di Cesare, è il pomo della discordia tra l'ordine senatorio da un lato ed i cavalieri e la plebe dall'altro.

Strappati i tribunali all'ordine senatorio da C. Gracco, riconquistati ad esso da Servilio Cepione, ritolti da Servilio Glaucia, adagiati, come sembra, sopra basi miste da M. Plauzio Silvano[184], furono ricondotti in mano a' senatori con più acrimonia da Silla. Il tentativo di comporre il lungo dissidio, riescito, proprio nell'anno stesso e mentre che Verre era sotto giudizio, con la lex Aurelia iudiciaria[185], la quale rese partecipi della funzione giudiziaria l'ordine senatorio, l'equestre ed i tribuni aerarii, avea costato la vita a M. Livio Druso, il quale in diversa maniera avea cercato di giungere ad un componimento[186]. E nel passare da una parte ad un'altra, i giudizî si erano sempre più andati corrompendo, e, piuttosto che campo imparziale di giustizia, eran divenuti mercato d'illeciti e compri favori od arme d'irose rappresaglie. Mentre erano da prima in mano del Senato, come si vede da processi di cui abbiamo notizie[187], i dilapidatori non trovarono che favore presso i membri del loro ordine; e, poichè furono ad essi ridati da Silla, Cicerone potea chiamare corrotti e contaminati i giudizî, «e si sentiva in grado non solo di rammemorare, ma eziandio di mostrare più determinatamente tutto quanto di nefario e di reo» si fosse compiuto in dieci anni ne' giudizi nuovamente deferiti al Senato[188]. Per l'ordine equestre Cicerone, secondo il suo costume, non ha che parole di lode e dice che «in cinquant'anni circa, mentre l'ordine equestre giudicava, non era sorto nemmeno il più tenue sospetto di danaro ricevuto per giudicare[189]». Ma se anche le parole di Cicerone potessero ingenuamente prendersi alla lettera, e potesse l'ordine equestre andare immune dall'accusa di corruzione, chi lo difenderebbe da quella di prepotenza?

Intimamente stretti con gli assuntori di dazî, di appalti nelle provincie ed assuntori essi stessi, esercitavano una superiorità sopra tutti i governatori e magistrati delle provincie, che si convertiva nella più aperta licenza di commettere e perpetrare quanto loro piacesse. E guai a chi osava ribellarsi! I governatori di provincie finivano per essere i loro alleati nelle dilapidazioni, se inchinevoli, e il loro bersaglio, se recalcitranti. Così dilapidate e strette da tutte le parti, fornite di appoggi e garanzie più nominali che reali, le provincie ruinate, taglieggiate, tiranneggiate non aveano schermo di sorta; poichè quello che avrebbe dovuto essere il loro baluardo, era il fonte di tutti i mali. Il male cresceva ogni giorno, ogni giorno le cose volgevano al peggio. Cesare fin dal 59 volle venire loro in aiuto con una legge[190], e questa fu, come varie volte Cicerone ebbe a dire, insieme acerrima, optima, iustissima. Fu anche l'ultima e servì per tutto l'impero di caposaldo alle penalità imposte a quella specie di reato[191]. Ma, più che da una legge, un po' di tregua le provincie potevano aspettarla da un mutamento costituzionale, che avesse spezzata tutta quella rete di dilapidatori, e reso più facile ed efficace il controllo e sottratta la giustizia al mutevole capriccio de' partiti. E Cesare, che con la sua legge era venuto in aiuto delle provincie, fece anche questo, divenendo l'instauratore dell'impero.