IV. INSULA CERERIS

La conquista e l'ordinamento della Sicilia.

È tradizione che Pirro lasciando la Sicilia dicesse: «quale mai palestra, o amici, noi lasciamo a' Cartaginesi ed a' Romani!» (Plut. Pyr. 23). E divenne infatti, non molto dopo, la palestra degli uni e degli altri; e fu per i Romani il premio della vittoria.

Le guerre puniche, e specialmente la seconda, furono per Roma quel che nella tradizione biblica fu per Giacobbe la lotta con l'angelo: la prova delle proprie forze ed insieme la rivelazione del proprio destino.

La battaglia delle isole Egadi (241 av. C.)[192], che chiuse la prima guerra punica, dette a Roma tutto quanto Cartagine possedeva ancora in Sicilia, con aggiunta l'autorità maggiore, nascente dalla maggiore potenza e dalla recente vittoria.

Restava ancora nella parte orientale dell'isola il regno, probabilmente sminuito già dal secondo anno della guerra (263)[193], di Jerone II, alleato in diritto e in fatto poco men che vassallo; ma la seconda guerra punica e la ribellione del figliuolo di lui Jeronimo offersero il modo di incorporare anche quello al dominio romano, e con la presa di Syracusae (212 av. C.)[194] il maggior baluardo dell'indipendenza siciliana venne meno.

Il Console M. Valerio Levino, succeduto a M. Claudio Marcello nel governo della Sicilia, prese Agrigentum e finì di pacificare l'isola[195].

La Sicilia era così venuta tutta omai in potere de' Romani e, compiuta la conquista, si attese a darle uno stabile assetto. M. Valerio Levino che avea compiuto l'impresa di guerra, attese anch'esso ad esaurir questo compito.

Già, da quando alla fine della prima guerra punica la Sicilia era stata costituita in provincia, avea dovuto esserle dato un particolare ordinamento, ma è ignoto a noi quale precisamente si fosse. Che vi venisse mandato uno speciale annuo governatore sin dal principio, lo dice Appiano[196], ma quale speciale grado egli avesse, non par chiaro. Un pretore, no di certo, quantunque tale apparirebbe dalla parola usata dallo storico greco (στρατηγός); giacchè è noto che solo tra il 525 ed il 529, verosimilmente nel 527[197], si portò a quattro il numero de' pretori, per destinarne uno al governo della Sardegna ed un altro a quello della Sicilia; ed il primo, di cui si sa che andò in tale qualità a reggere la Sicilia, fu C. Flaminio[198]. Sino a quel tempo fu dunque uno dei due pretori in carica ad amministrarla direttamente, o l'amministrò una persona eletta da un d'essi? o eletta dal popolo[199]? e fu un questore[200], o un praefectus iuri dicundo[201]? Ecco tante domande, le cui risposte possono poggiare soltanto sopra più o meno fondate induzioni.

Del resto le condizioni anormali e lo stato di guerra in cui la Sicilia si trovò ancora avvolta dopo il 527, fecero sì che consoli vi prendessero la direzione della guerra, ed allora i pretori, destinati al suo governo, ebbero limitata ad una zona più ristretta la loro attività e dovettero subordinare il loro imperio a quello del magistrato superiore[202]. In virtù di questo suo imperio M. Claudio Marcello[203], espugnata Syracusae, nel ricevere le legazioni di altre città, ne determinò in varia maniera la condizione, prendendo consiglio dall'attitudine da esse tenuta. Ma ordinata definitivamente non avea potuto essere la Sicilia, già neppur tutta riconquistata e sgombra de' Cartaginesi; e, poichè li ebbe scacciati anche da Agrigentum[204] ed ebbe ricondotto l'ordine in tutta l'isola, di nuovo in gran parte turbata e fatta ribelle dopo la partenza di Marcello[205]; fu M. Levino (210 av. C.) che dette alla provincia il suo stabile assetto, la sua forma; e, per chi volesse accettare l'ingegnosa interpretazione fatta da un autore[206] di un noto passo di Livio[207], quell'assetto rimase poi immutato sino a' tempi di Verre e di Cicerone. Tuttavia noi dell'ordinamento di Levino abbiamo così poche notizie e tanto generiche, che non ce ne consentono una conoscenza ampia e sicura; e poichè, per giunta, qui si parla dell'amministrazione della Sicilia solo in via d'introduzione al processo di Verre e per quel tanto che giovi a meglio intendere e chiarire quel fatto storico, non è possibile, e non importa neanche molto, trattar qui alcune quistioni d'ordine assai speciale, che esigono una trattazione indipendente.

Tra il governo di Levino e quello di Verre nuovamente fu sconvolta la Sicilia, non più da guerre esterne, ma da un moto intestino, dalle due guerre servili di Euno e di Atenione; e, chiusa che fu la prima di esse, secondo la saggia politica romana che non si preoccupava soltanto di vincere, ma ancor più di assicurare i frutti della vittoria, non s'affidava soltanto all'opera breve e violenta delle armi, ma ancora a quella più lenta e durevole di proficui ordinamenti; dieci legati furon dal senato mandati in Sicilia perchè insieme al Console Rupilio, vincitore della ribellione, componessero le cose di Sicilia; ed è la Sicilia, quale uscì riordinata dalle mani di questi suoi legislatori, che noi conosciamo relativamente un po' meglio, grazie a Cicerone; ed è quello che anche a noi importa meglio sapere per il nostro argomento.

A che cosa precisamente si limitasse o si estendesse l'opera di Rupilio e de' dieci commissari, non possiamo in maniera certa trarre dalle fonti che ce ne danno notizia[208]. Per quanto è possibile dedurne, l'opera loro dovette principalmente rivolgersi a regolare la vita giuridica ed economica, sopratutto nell'intento di allontanare quelle cause, che aveano prodotta la prima guerra servile e, non molti anni di poi, benchè per periodo più breve, fecero riardere la seconda.

Secondo un'ipotesi già accennata, potè ben darsi che ne' privilegî delle varie città, nella loro condizione rispetto a Roma non venissero introdotte mutazioni, od almeno mutazioni notevoli.

Non si dovea trattare, infatti, per la natura della guerra, di punire o premiare città, che avessero parteggiato a favore o contro di Roma, ma piuttosto di riordinare i rapporti interni, ed eliminare sopratutto ogni forte ragione di malcontento, e temperare i danni dell'economia servile e scongiurare o frenare i moti minacciosi che ne derivavano.

Ma, che che sia di ciò, come ultime venute nel tempo, sotto il periodo della Repubblica, per quel che poterono innovare e per quello che confermarono, per quello che largirono e per quel che riconobbero, le leges Rupiliae (Lex Rupilia, leges Rupiliae, decretum) valsero come la carta fondamentale della vita pubblica siciliana.

Le città di Sicilia.

Le città di Sicilia possono calcolarsi, anche nel periodo della Repubblica, a sessantotto[209].

Il numero di sessantasette, mentovato da Diodoro[210], sale a sessantotto se vi si aggiunge, come bisogna aggiungervi, Syracusae, ed allo stesso computo si giunge con Livio[211], considerando, come sembra riesca evidente, che nel numero di sessantasei, cui accenna, non ha potuto comprendere Syracusae ed Agrigentum, della cui espugnazione ha subito prima dato conto. Similmente in niente contrasta a tutto questo la menzione fatta da Cicerone[212] di centotrenta censori, eletti, in numero di due per ciascuna, da sessantacinque città; giacchè niente toglie (ed anzi la relazione di que' tratti col contesto lo suggerisce) che siano state lasciate fuori le tre città federate.

Di queste sessantotto città, tre -- Messana[213], Tauromenium[214] e Netum[215] -- erano città federate; cinque -- Centoripae, Halaesa, Segesta, Halicyae e Panhormus -- benchè senza trattato, erano libere ed immuni da tributi (liberae et immunes); trentaquattro comuni -- quelli degli Agyrinenses (Cic. in Verr. A. S. III, 27, 67), Aetnenses (id. 44, 104), Acestenses (id. 36, 83), Agrigentini (id. 43, 103) Amestratini (39, 88), Apollonienses (43, 103), Assorini (l. c.), Catinenses (l. c.), Calactini (43, 101), Coephaloeditani (43, 103), Citarini (l. c.), Capitini (l. c.), Entellini (l. c.), Enguini (l. c.), Gelenses (l. c.), Hennenses (42, 100), Heraclienses (43, 103), Haluntini (l. c.), Helorini (l. c.), Herbitenses (32, 75), Hyblenses (43, 102), Imacharenses (43, 100), Inenses (43, 103), Ietini (l. c.), Leontini (44, 104), Mutycenses (43, 101), Menaeni (43, 102), Murgetini (48, 103), Petrini (39, 90) Soluntini (43, 103), Scherini (43, 103), Thermitani (42, 99) Tissenses (38, 86), Tyndaritani (43, 103) -- erano città decumanae: le rimanenti città erano censoriae. Il numero preciso ed il nome di queste ultime non ci sono stati tramandati; ma, per via indiretta[216], è sembrato poterne fissare il numero a ventisei, anche per argomento di una notizia già citata di Livio[217]; e, quando si ritenessero prive di valore le critiche fatte all'indice pliniano, riescirebbe molto ovvio averne anche il nome, detraendo da quell'elenco le quarantadue città di altra categoria già menzionate. In tal caso le ventisei città censorie dovrebbero riconoscersi in quelle di Megara, Syracusa, Camerina, Lilyboeum, Mytistratum, Acrae, Bidis, Drepanum, Ergetia, Echetla, Eryx, Herbessus, Hadranum, e quelle degli Iponenses, Macellini, Naxii, Noini, Parapini, Phintienses, Semelitani, Selinuntini, Symaetii, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses, Zanclaei[218].

La condizione delle città.

Questa varia classificazione delle città siciliane era stata determinata da criterî di governo, tendenti a rompere ogni unità di consenso ed ogni formazione di un maggior senso di solidarietà nella regione, da considerazioni di opportunità rispondenti alla maggiore o minore importanza militare ed economica delle varie città, e, come i fonti, anche frammentarî ed incompleti, sono in grado molte volte di dimostrare specificatamente[219], avea avuto la sua causa immediata e la sua base nel diverso atteggiamento tenuto dalla città durante le due guerre puniche, e nel modo, come erano venute all'amicizia od in potere de' Romani, e ne' diversi servizî che potevano ancora rendere[220].

Città federate ed indipendenti.

Le tre città foederatae, congiunte a Roma da un foedus, e materialmente comprese ne' termini della provincia, legalmente ne erano fuori, e teoricamente formavano come tre distinti stati rimpetto a Roma, con completa autonomia politica e legislativa e proprietà esclusiva del suolo del loro territorio rimpetto a tutti. Messana nondimeno avea l'obbligo di fornire una nave oneraria al popolo romano, la qual cosa, agli occhi di Cicerone, era quasi come un'impronta di servitù (quasi quaedam nota servitutis)[221]. Che quest'obbligo si estendesse anche alle altre due città foederatae ed alle liberae sine foedere, è sembrato a qualcuno[222], ma in realtà nelle orazioni di Cicerone, e negli stessi tratti citati a documento (Cic. in Verr. AS. IV 9, 19; 67, 150; V, 17, 42; 20, 51; 24, 60), si fa riferimento sempre a Messana. Altrove (Cic. in Verr. AS V, 19, 50) si dice espressamente che Tauromenium era stata esentata da quest'obbligo; e quindi, anche a voler ritenere inerente al foedus l'obbligo di contribuire la nave, non si sa se l'altra città ne fosse esentata; e in ogni modo nulla se ne può dedurre riguardo alle città liberae et immunes sine foedere.

Le città libere ed esenti da tributo, benchè non in virtù di trattato (liberae et immunes sine foedere), materialmente erano nella stessa condizione delle alleate, e la differenza vera tra le une e le altre era, anzichè nella loro posizione, nel fondamento di queste, che, non risultando da contratto ma da concessione unilaterale, era necessariamente precario.

L'immunità poi loro concessa, se questa condizione non era limitata alla sola Halicya, non rifletteva tutto il territorio, ma il territorio coltivato da cittadini de' comuni immuni; sicchè gl'incolae pagavano il tributo, se coltivavano parte di quel suolo (AS. III, 40, 91). Ciò spiega e dimostra alla sua volta la natura d'imposta insieme personale e fondiaria della decima in Sicilia (Voigt, op. cit. II, p. 403, n. 475).

A queste, come alle città alleate, era stato imposto, dal 73 a. G. C. con la lex Cassia Terentia, come obbligo straordinario, la provvisione del frumento commesso da Roma e pagato ad un prezzo dallo stesso committente fissato a tre sesterzî il modio per la seconda decima che davano le città decumane, ed a tre sesterzî e mezzo per l'altro che veniva indistintamente prelevato da tutte le città[223].

Città decumane.

Dalle trentaquattro città decumane il Governo di Roma prelevava la decima di tutti i prodotti agricoli, frumento, vino ecc., e da questo sistema d'imposta veniva ad esse la definizione del loro stato legale. Il suolo, o meglio il possesso di esso[224] era stato loro lasciato, o reso, come si amò meglio dire in seguito, riassumendo nell'elaborazione di un concetto giuridico riflesso questo stato di cose[225]; e il tributo imposto era come il segno dell'alto dominio di Roma e ne alimentava l'erario. Queste decime, non esatte direttamente dallo Stato, venivano locate a' pubblicani, od anche alle città che avevano parimenti facoltà di concorrere. Tutto il frumento così esatto o comprato poteva ammontare per la prima decima a tre milioni di modii, ad altrettanto per la seconda e per l'imperatum ad ottocentomila modî; in tutto 6,800,000.

Città censorie.

Restava il reddito delle città censorie. Quanto alle città censorie il loro suolo era più propriamente comparabile all'ager vectigalis. Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone[226] che, essendo divenuto suolo pubblico del popolo romano, fu nondimeno loro restituito (illis est redditus), e soggiunge: questo territorio suole esser locato da' censori. E ad evitare ogni contraddizione tra l'una e l'altra cosa, occorre bene ammettere che la locazione avesse per oggetto il tributo (vectigal) imposto a' detentori di campi, non già i campi stessi[227]. Il tributo del suolo censorio si locava a Roma, mentre quello decumano si locava presso i questori di Lilybaeum e di Syracusae; ma sarebbe un errore volere limitare a questo la differenza reale delle due categorie.

L'attribuzione a due diverse competenze indicava meglio la distinzione di suolo semplicemente provinciale e suolo più propriamente e direttamente pubblico; ma la distinzione maggiore doveva consistere nell'entità del tributo che, mentre per l'agro decumano era proporzionale e limitato ad un decimo del prodotto secondo la lex Hieronica, per l'agro censorio invece era qualche cosa di determinato[228], senza che noi siamo in grado di dire a quanto ammontasse.

La differente sede e la diversa competenza della locazione delle decumae e del tributo dell'agro censorio, non fu talvolta con rigidità osservata. Infatti non essendovi stati censori dal 673 al 683 di Roma, la locazione venne fatta da' consoli e nel 679 il Senato[229] permise a' consoli di locare anche le decime de' vini, olii e de' cereali di minore importanza, che regolarmente avrebbero dovuto essere locate da' questori in Sicilia. Che poi, durante l'amministrazione di Verre in Sicilia (681-3), a' questori di Sicilia ricadesse anche la locazione dell'agro censorio, è un errore in cui, mi pare, il Voigt[230] sia caduto, considerando come censorio il territorio di Leontini, ch'era invece decumano[231].

Altri tributi.

Si ha inoltre notizia da Cicerone[232] di un tributo, che sarebbe stato pagato da tutti i Siciliani, in proporzione dell'avere, a norma de' censi fatti da due censori nominati per ogni città. Ma la menzione di questo tributo, dato in maniera indiretta, trattando della creazione dei censori, è la più incompleta ed oscura. Che fosse un tributo dovuto all'erario romano, sembra da escludere, tenuto anche conto che delle accuse fatte a Verre e che riguardano ogni lato del suo governo, alcuna non ve n'è che abbia relazione a questo. Ed inoltre il fatto che l'elezione di questi censori era lasciata alle città (Cic. in Verr. AS III, 53, 131), l'osservazione che il censo fatto da questi censori creati da Verre fu tale che la cosa pubblica di nessuna città poteva amministrarsi con esso (Cic. l. c. 55, 138), e la considerazione che due censori per città, nel numero di centotrenta, importano l'inclusione delle civitates liberae et immunes; tutto induce a ritenere che questo tributo avesse effetto ed impiego tutto locale. Infatti, un'amministrazione comunale ivi sussistente, servizî pubblici, polizia, non possono intendersi senza una finanza comunale.

I redditi de' pascoli, se questi rientravano nel suolo censorio, si ottenevano per mezzo di pubblicani[233]; se erano compresi nel territorio decumano, ignoriamo qual sistema si tenesse. Oltre a questi tributi diretti, vi era il tributo indiretto, che gravava in genere su tutto quanto fosse esportato dalla Sicilia, senza distinzione della persona cui appartenesse, e consisteva nella vicesima, il cinque per cento del valore della merce, che sotto nome di portorio si esigeva come dazio di esportazione[234].

Altri redditi dovevano pure venire da altri cespiti ed imposte indirette, in tutto sei[235], secondo una lettura del testo di Cicerone, ed in cui erano forse compresi diritti sulla pesca, sul sale e l'estrazione de' metalli[236].

Ordinamento locale.

Ma, mentre da una ad un'altra di queste città v'erano così notevoli differenze nella posizione verso Roma e nella misura de' tributi; tutte in genere avevano una loro organizzazione comunale, con magistrati, senati, censori, funzionarî locali.

Si ha menzione del senatus non solo di comunità privilegiate e conosciute come foederatae, liberae immunes, quali Messana, Segesta, Halaesa, Centoripae, Panhormus[237], ma anche di decumanae[238] e perfino di censoriae[239], e di oppida miserrima et desertissima[240], con regolari manifestazioni sotto forma di legationes, mandata, postulata, litterae, testimonia[241]. E col senato naturalmente vi erano del pari magistrati di ordine vario, cui erano affidate le attribuzioni esecutive.

Si hanno così i proagori[242], i censori[243], di cui abbiamo fatto cenno, nominati due per città, edili e questori[244], e poi molteplici altri funzionarî di vario ordine e di varie attribuzioni come τριακάδαρχοι, σιτοφύλαχοι[245] ginnasiarchi[246] oltre ad altri uffici subordinati, come quelli di ὐπογραφεῖς, ὑπηρέτας, κάρυξ[247].

Accanto a questi uffizî civili vi erano poi i sacerdozî[248], i quali alcune volte, come a Gela, ad Agrigentum, a Melitta, a Segesta (ἱεράπολος o ἱέροθύτης)[249] compariscono come eponimi, ed a Syracusae (άμφίπολος Διὸς Ὀλυμπίου)[250] veniva adoperato il nome del sommo sacerdote a controsegnare gli atti pubblici e gli anni.

Ricorre anche la menzione de' decemprimi[251] quinqueprimi[252], che, indicati così distintamente e forse in contrapposizione a' magistrati, denotano probabilmente, più che altro, un grado di anzianità e di maggiore importanza di alcuni senatori.

Sistemi d'elezione.

La nomina a questi diversi uffici aveva luogo in modo diverso.

La loro creazione era regolata da norme spesso diverse da una ad un'altra città, norme spesso date da magistrati romani, anche per facoltà avuta dal senato; come quelle date da C. Claudio Pulcro e da C. Marcello (95 a. C.) ad Halaesa, che spontaneamente ne faceva richiesta[253], da Scipione (207 av. C.) e da P. Rupilio (132 a. C.) nel dedurre coloni ed Agrigentum ed Heraclea[254].

Per tali regolamenti ad Halaesa era stabilita a trenta anni l'età per entrare in Senato ed erano dati altri provvedimenti circa la capacità, il censo ed altre cose[255]: ad Agrigentum e ad Heraclea era provveduto a che vecchi cittadini e nuovi coloni avessero una uguale rappresentanza nel senato locale[256].

Niente conosciamo del numero de' senatori: nella discussione non vi era ordine rigoroso, ma per consuetudine parlava prima il più vecchio, e, tacendo tutti, si traeva a sorte il nome di qualcuno, e quegli era chiamato a parlare[257]. Un indirizzo democratico non era in genere favorito de' Romani, ma in città predilette, come Centoripae (Cic. in Verr. AS II, 68, 163), vi è accenno a deliberazioni popolari dirette.

I senatori venivano creati, sembra, per cooptazione[258]; i censori invece per mandato diretto del popolo[259]; e per voti ed in comizî sappiamo anche più chiaramente ch'erano eletti i sacerdoti[260]. In Syracusae la scelta era limitata a tre, non tribù, come qualcuno vuole[261], ma schiatte (ex tribus generibus)[262].

Tutte queste elezioni, riferendosi ad amministrazioni di ordine interno, avrebbero dovuto restar indipendenti dall'azione del governatore della provincia; ma il diritto di veto, d'intercessio ch'egli avea, e che, naturalmente, trovava la sua ragione d'essere nella tutela della sovranità romana, lo metteva anche in grado di esercitar tali azioni, tali abusi da mettergli in mano come la facoltà stessa della nomina[263].

Le leges Rupiliae.

Il decretum di Rupilio poi, quello che si potrebbe dire la Charta largita alla Sicilia, avea inteso soprattutto a regolare la vita giuridica e giurisdizionale della Sicilia. Ciò ne costituiva, sembra, la parte precipua, od almeno quella di cui, relativamente, noi abbiamo maggiore notizia.

Quanto alle norme giuridiche imperanti in Sicilia, noi non abbiamo conoscenza del loro contenuto e del modo, onde ciascun rapporto era regolato.

Le notizie che abbiamo intorno alle riforme legislative di Diocle nel 339 a. u. c.=416 a. G. C., di Cephalo nel 412=342 sotto Timoleone, e di Polydoro sulla fine del V secolo sotto Jerone[264], sono notizie giunte a noi in forma molto indeterminata: di Diocle legislatore è dubbia fino l'identificazione[265].

Quello invece che sappiamo, è che in Sicilia la vita giuridica funzionava sotto l'impero dello statuto personale.

I Siciliani aveano le loro leggi[266], che erano speciali di ciascuna città e rimasero intatte a regolare i loro rapporti reciproci. Vigeva poi, d'altra parte, riguardo a' cittadini romani o per quella parte che fosse stato imposto, il diritto romano[267], ed accanto all'uno e l'altro diritto particolare vi è accenno a' iura communia[268], pe' quali sembra doversi intendere: iura gentium, quel diritto delle genti, che serviva di complemento all'uno ed all'altro.

Vi erano insomma tutti quegli elementi dalla cui fusione si apprestava ad uscire, come poi uscì, il diritto romano quale noi lo conosciamo.

La lex Rupilia, o meglio decretum Rupilii, per quel tanto che noi ne sappiamo, avea sopra tutto atteso a riconoscere direttamente od indirettamente la validità e l'applicabilità e regolare la coesistenza e l'applicazione di questi varî principî o statuti, specialmente determinando la competenza e la costituzione dell'autorità giudicante.

Il diritto giudiziario in Sicilia veniva così a riposare su questi principî[269]. Il giudizio di un Siciliano con un Siciliano avea luogo nella comune loro città, ed era deciso secondo le leggi, cui entrambi obbedivano; nel giudizio tra due Siciliani di città diverse, il pretore dava esso i giudici secondo le norme del decreto di Rupilio; nella causa di un privato con una città era costituito a giudice il senato di una città estranea a' due litiganti. Nelle cause tra Siciliani e cittadini romani, veniva dato un giudice della nazionalità del convenuto e non dell'attore: romano quindi se la causa era promossa da un Siciliano; siciliano se la causa avea luogo ad istanza di un Romano.

Per le restanti cose dice Cicerone, erano scelti giudici dal conventus[270] de' cittadini Romani; espressione che, usata dapprima per indicare i cittadini romani che convenivano in un luogo per l'esercizio delle loro azioni giudiziarie, acquistò un significato più specifico, secondo alcuni di universitates civium Romanorum, residenti (consistentium) in città le quali non godevano della cittadinanza romana[271] e secondo altri di diocesi giuridiche[272].

Che cosa si dovesse intendere per ceterae res, non è ben chiaro: parrebbe dovesse intendersi di cause non promosse da un privato; ma deve voler avere un significato più comprensivo, nell'intento di abbracciare ogni altro caso non preveduto.

La lex Hieronica.

Un'altra menzione vi era finalmente ed era che i giudizî tra decumani ed agricoltori aveano luogo secondo la lex frumentaria chiamata Hieronica[273].

La lex Hieronica ha la massima importanza nelle Verrine e la sua compiuta conoscenza sarebbe capitale per istudiare tutto quanto concerne Verre.

Ma quanto è grande il bisogno che noi abbiamo di un'estesa ed esatta conoscenza di quella legge, altrettanto è grande la scarsezza di dati per tutto quanto ad essa si riferisce. Noi non sappiamo nemmeno con precisione a chi riferirla, se a Jerone I od al II; ed anzi lo stesso nome può per qualcuno[274] non valere come un indizio sicuro dell'autore della legge, tenuto conto che i riformatori delle leggi di Diocle non furono nè Jerone, nè Timoleone, ma Cephalo e Polydoro.

Il dritto di prelevare una decima parte de' prodotti del suolo può farsi risalire ben alto nella storia de' tiranni siracusani: anche in Atene Pisistrato prelevava una decima[275]. Ma come va spiegato questo suo particolare appellativo e questa sua estensione a trentaquattro città di ogni parte della Sicilia; e si deve dire a tutta la Sicilia, considerando che quella delle città censorie fu una condizione resa deteriore del loro particolare atteggiamento verso i Romani, durante la guerra?

Pur facendo risalire il sistema d'imposizione allo stesso Gelone, fu forse Jerone I, che lo estese a buona parte della Sicilia e gli dette il nome con l'estendere il suo potere ed il suo credito?

Ovvero, in un ultimo rimaneggiamento avvenuto sotto Jerone II, prese il nome da costui, e la sua legge tributaria venne indi da' Romani assunta a base del loro sistema d'imposizione nella fusione delle due circoscrizioni prima distinte e contrapposte di Lilybeo e di Syracusae e nella costituzione della provincia di Sicilia allargata?

Senza documenti, senza dati, senza possibilità d'induzioni sicure, son semplici ipotesi queste, che hanno un valore tutto relativo.

Ma la lex Hieronica, come la troviamo menzionata nelle Verrine[276], non era più semplicemente una legge tributaria, bensì anche una legge giudiziaria. Com'è cosa tutt'altro che infrequente nell'antichità, la legge che stabiliva un rapporto giuridico, essa stessa, come ad integrarlo, determinava i mezzi di esecuzione, la sanzione della sua infrazione e tutta la procedura degli annessi giudizi.

Se non che nella lex Hieronica, quale Cicerone ce la mostra, ricorrono i recuperatores, il vadimonium, il conventus, e se queste parole, come pare, debbono essere prese nel loro significato tecnico e non come espressione approssimativa di istituti giuridici stranieri, ne viene che la lex Hieronica, nella forma approssimativamente a noi nota, più che un'impronta greca, quale conformemente al suo nome, dovrebbe avere, ha una fisonomia prevalentemente romana. E tutto ciò trova la sua spiegazione, quando si consideri che la lex Hieronica, accolta nel suo nome e nel suo fondamento di legge tributaria, venne sotto il dominio romano, trasformata ed ampliata in una legge giudiziaria[277]. Quale fosse tutto l'ordinamento giudiziario voluto dalla legge, è dubbio, oltre che nelle particolarità, anche ne' suoi tratti generali, tanto che è stato possibile ad alcuni scrittori considerare la lex Hieronica semplicemente come tributaria[278], mentre altri ne limitano l'efficacia alla semplice costituzione dell'autorità giudicante[279] ed altri le mette altre arbitrarie limitazioni, circoscrivendo le sue disposizioni procedurali soltanto alle controversie riflettenti le denunzie delle coltivazioni (professiones) ed il pagamento della decima (pactiones)[280].

Il contenuto delle regole di vita giudiziaria contenuto nella lex Hieronica è difficile a sapere, perchè non se ne hanno notizie dirette, ma invece tutto quello che se ne può sapere, bisogna dedurlo dalle violazioni che Verre, secondo Cicerone, ne avrebbe fatte durante la sua amministrazione in Sicilia.

Sembra[281] dunque che a dirimere le controversie tra decumani ed aratores, sotto il quale appellativo vengono compresi possessori del suolo e coltivatori diretti, la lex Hieronica avesse disposto la costituzione di un collegio giudicante, a comporre il quale erano chiamati aratores e negotiatores, non si sa se per giudicare sotto forma di tribunale misto, o alternandosi con vicenda a noi ignota. Probabilmente delle persone abilitate all'esercizio di questo potere giurisdizionale era redatto un albo, che peraltro aveva piuttosto lo scopo di agevolare il compito del pretore e non mai quello di limitare con criteri esclusivi la libertà d'elezione. La natura delle controversie tra decumani ed aratores, sommarie per se stesse e tali da dovere essere sbrigate con sollecitudine, esigeva che le persone chiamate a risolverle vi funzionassero come recuperatores; ed infatti son questi che ordinariamente ricorrono ne' giudizî riferiti di Cicerone. Tuttavia si deduce dal tratto relativo alla lex Hieronica[282] come questa avea norme anche su la scelta di iudices. La distinzione netta tra la competenza de' recuperatores e quella del judex, che è ancora oscura nella sua classificazione generale[283], è anche qui nel caso particolare non chiara.

Suppone qualcuno[284] che l'impiego del judex piuttosto che de' recuperatores potesse dipendere da un accordo mutuo delle due parti, che del resto non ricorreva se non di rado.

Un'altra delle condizioni favorevoli che la lex Hieronica, in concorrenza con altre leggi, garentiva all'arator, era che la competenza fosse determinata dal luogo dell'esazione[285]. La controversia circa il pagamento della decima sorgeva come un incidente dell'esecuzione, ed a ciò principalmente, alla connessione ch'era tra l'una cosa e l'altra, si deve la competenza eccezionale, la competenza del luogo di esazione; e, poichè il luogo di esazione era d'ordinario nelle vicinanze del campo, la competenza veniva a convertirsi in una condizione di favore per l'arator.

Del modo ora come questo giudizio si svolgeva, Cicerone direttamente proprio si limita a dire che la legge era quale un tiranno ed un Siciliano avevano potuto scrivere, acuta e severa e diligente, quale si conveniva a chi non avea altri tributi da esigere[286].

Tale legge, continua Cicerone (l. c.) era fatta in modo che per essa l'arator era assoggettato al decumano con tutte le cure convenienti all'esazione ed in modo che diveniva impossibile all'arator frodare il decumano con l'asportare, o rimuovere o celare il frumento.

I decumani, in fondo, come assuntori dell'esazione de' tributi, venivano ad essere guardati con occhio benevolo dal Governo romano, che in maniera più o meno diretta, avea interessi non difformi da' loro. Onde, in tutto il procedimento dell'esazione de' tributi, si era sempre più venuto insinuando un elemento, che teneva del carattere pubblico più che del privato e che improntava di tale fisonomia la procedura.

Le facoltà intese ad impedire l'amozione e l'asportazione del frumento e poi la stessa esecuzione dovevano risolversi facilmente in un diritto di pegno.

II diritto di pegno, assicurato secondo il diritto ellenico al pubblicano, cominciò a sperimentarsi con l'assistenza del magistrato, ch'era di guarentigia allo stesso arator. La denunzia delle colture (professio), fatta prima dell'appalto, quando il pubblicano non aveva ancora acquistati i suoi diritti, faceva sì che la sua violazione valesse come una violazione di una disposizione d'ordine pubblico. Il pubblicano aveva tre vie innanzi a sè nello esigere le decime e poteva, come spesso accadeva[287], cedere il suo diritto d'esazione alle singole città, che pensavano ad effettuare dal canto loro la riscossione; poteva mettersi, procedendo direttamente all'esazione, d'accordo con l'arator, ed allora il suo diritto veniva a poggiare su di una base contrattuale, alla cui esecuzione era assicurata la protezione del governatore provinciale[288]; poteva finalmente esservi disaccordo tra decumano ed arator, ed allora avea origine una controversia, intorno al cui giudizio si può dire che fosse un giudizio sommario, che stesse di mezzo tra il diritto pubblico ed il privato, e, vertendo tra persone di diversa categoria, alla imparzialità sua doveva vegliare il governatore sopra tutto con la scelta de' recuperatores[289].

La lesione de' diritti de' pubblicani assumeva un carattere pubblico e di qui le multe e l'ampiezza de' mezzi esecutivi.

I poteri del governatore.

Tale era l'ordinamento effettivo, su cui riposava il governo della Sicilia; ma resta ad indicare quale fosse il valore legale di esso. Tutto questo ordinamento, in altri termini, avea l'autorità e la forza di una legge? Domanda interessante questa, la cui risposta ci aiuta meglio a considerare ed a comprendere l'atteggiamento del governatore della provincia rimpetto ad essa.

È sicuro che Cicerone tutte le volte che parla dell'ordinamento dato sotto Rupilio alla provincia, tiene a distinguer bene che non si trattava di una legge; e tale era chiamata solo impropriamente da' provinciali[290].

Il Senato con l'estensione, che veniva sempre più dando alle sue attribuzioni ed a' suoi poteri, era venuto sviluppando questa sua facoltà e questa ingerenza nell'ordinamento provinciale, che avea stretto rapporto con l'amministrazione stessa della provincia e con la sorveglianza su' suoi governatori. E l'ordinamento, infatti, si veniva per molta parte compiendo dal Senato sia sotto forma di delegazione che sotto forma di ratifica di disposizioni adottate dagli stessi governatori[291].

Perciò non si saprebbe rigorosamente determinare quanto tali ordinamenti emanati dal Senato potessero ritenersi efficaci ed obbligatori per i governatori di provincia[292], e non è perfettamente giusto[293] sostenere che avessero interamente il valore di una legge. Bisogna ammettere non solo che doveano cedere il luogo ad una legge, ove questa vi era, ma ancora che «formalmente»[294] il governatore poteva non ritenersi assolutamente stretto da quegli ordinamenti.

A ciò si aggiunga che il potere, nella realtà legislativo, inerente al jus edicendi[295] avea limiti tanto poco precisi, che nella sua esplicazione, specialmente nel campo del dritto privato, si convertiva in una vera fonte legislativa. Perciò è la cosa più ardua il voler decidere in quanto secondo le fondamentali regole costituzionali e in quanto anche, secondo i partiti e le necessità della pratica, poteva ritenersi legato da quegli ordinamenti un governatore, sopra tutto in provincia, dove la preoccupazione di raffermare od estendere il dominio romano e quello di fondere ed armonizzare insieme i diversi statuti personali ed i cozzanti interessi di così varî elementi dovea imporsi al governatore e far sì che, in provincia, forse ben più che a Roma, il suo editto fosse uno strumento di continua evoluzione del diritto.

Le condizioni economiche della Sicilia.

E in Sicilia, anche più che altrove, codesto compito era interessante e difficile.

La sua posizione ne avea fatto l'oggetto di contesa ed il luogo di convegno di tutti i popoli che si erano disputato l'imperio del Mediterraneo; e, pure decisa la lotta a favore di Roma, restavano ancora tutte queste diverse razze, diverse consuetudini, diverse norme giuridiche a fondere insieme, ed intanto occorreva renderne possibile la coesistenza.

Inoltre, ruinato il ceto agricolo romano ed italico, e fattosi vorticoso il crescere del proletariato e dato allo Stato, dopo i Gracchi, quell'indirizzo, che metteva tra i suoi compiti l'alimentazione del proletariato cittadino; la Sicilia, sino alla conquista dell'Egitto uno de' maggiori granai d'Italia, avea per la vita politica ed economica, per la sussistenza stessa di Roma un'importanza capitale. Il particolare sistema di amministrazione della Sicilia (Cicerone non si stanca mai di ripeterlo e di farlo intendere) era in teoria tale che l'interesse suo e quello dello Stato dominante erano intimamente connessi. La prosperità crescente della Sicilia voleva dire una decima più abbondante, il frumento imperatum comperato a miglior prezzo e, con l'aumento dell'importazione e dell'esportazione, una quota più alta di tributi indiretti.

Ma l'ordinamento provinciale della Sicilia, per quanto Roma avesse cercato favorirlo, per necessità di cose e di tempi, non avea punto evitati tanti di quegl'inconvenienti, che ne impedivano il completo sviluppo economico; e, tanto più potea essere naturale l'opera pratica, adattata a' singoli casi, del governatore, che rendeva meno sensibili alcune asprezze, che attenuava o s'ingegnava di eliminare alcuni mali.

Il sistema d'impedire alle diverse parti della provincia di trovare in se stessa un centro, a cui fortemente riconnettersi, e quello di creare barriere tra parti e parti della provincia, per far sì che propositi di autonomia non sorgessero, o non venissero messi in atto; erano cose a cui i Romani non aveano saputo, nè potuto rinunziare interamente nell'amministrazione della Sicilia. Di qui tanti di quegl'inceppi, che non poteva fare a meno di comprimere lo svolgimento di tutte le sue attività.

Benchè ci avvenga d'incontrare un commune Siciliae, è affatto da escludere ogni organizzazione regionale. Tutte le città vivevano ciascuna a sè, trovando il proprio centro, fuori dell'isola, in Roma, e, nell'isola, in colui che ne era il rappresentante, nel governatore.

V'era un più stretto legame tra alcune città, ma erano le diciassette, che s'erano mantenute sempre fedeli a Roma; ed i rapporti più stretti, che le univano, aveano semplicemente carattere e scopo religioso.

A ciò si aggiunga che la classe dominante romana avea vivo l'interesse, chiaro il disegno di attrarre a sè, come più poteva, tutte le fonti di ricchezza e, come meglio le riusciva, di monopolizzarle.

Di tutta l'azione di questi diversi interessi pubblici e privati, la Sicilia sentì vivamente gli effetti e con danno della sua economia.

Se il commercium interdetto ad ogni altro sul territorio di Segesta[296] dipendeva non da altro che dalla sua condizione di città libera, che la facea considerare come uno stato indipendente anche rimpetto a' Romani; quello che lo stesso Cicerone ci dice di Agrigentum[297], mi pare possa ben dar luogo a supporre che tra città e città si erano elevate barriere, ed era impedito o circoscritto il commercio ai cittadini di una in un'altra città. E, pur ritenendo che la natura del suolo provinciale, sia di città censorie che di decumane, non ammetteva ne' detentori un diritto di dominio, non è detto che anche il semplice trasferimento del possesso non potesse essere più o meno limitato dal divieto o dalla mancanza d'ogni riconoscimento giuridico. Ne nasceva allora che, posti tali inceppi, i cittadini romani, che, come tali, aveano il commercium nelle città soggette di Sicilia, poteano vittoriosamente fare agli altri la concorrenza.

È sicuro in ogni modo che campi ed aziende agricole siciliane vennero in buona parte, nelle proporzioni e sotto forma di latifondi, in mano di cittadini Romani, i quali, menandone innanzi la coltura, si avvalevano del lavoro servile, e davano luogo ad una industria agricola, che, diretta ad esaurire gli uomini impiegati ed il suolo, ruinava l'agricoltura e fomentava quel malessere che divampò due volte nelle guerre servili.

La produzione nel primo terzo del primo secolo si è fatta ascendere[298] in tutta la Sicilia ad otto milioni di medimni (ogni medimno siciliano è di litri 52,392)[299] di frumento e quattro milioni di medimni di altri cereali; ma, considerando che la sola decima del frumento delle città decumane ascendeva a cinquecentomila medimni, potrebbe fors'anche il computo portarsi più alto[300].

Intanto, secondo calcoli che naturalmente possono accettarsi solo come approssimativi[301], la popolazione che, tra la fine del quinto e il principio del quarto secolo, ascendeva a circa 800000 abitanti e appresso avea avuto un incremento e sotto Agatocle avea potuto salire ad un milione; colla morte del tiranno avea cominciato a decadere, e se, ristabilita la pace dopo ottanta anni di guerre, la regione riavea sotto i Romani un periodo di relativa risurrezione economica, era il numero degli schiavi che cresceva in proporzione assai notevole, assai più che innanzi non fosse stato, sino a pareggiare il numero de' liberi.

A lenire alcuni inconvenienti, a stornare alcuni mali, ad esercitare in tutto un'azione benefica, potea giovar molto l'opera del governatore, fornito, così com'era, di largo potere; e, del pari, se mosso da impulsi diversi, potea recar molto male.

Di settantasei de' governatori della Sicilia, che esercitarono l'ufficio loro prima di Verre, noi abbiamo notizia[302]; ma dell'opera ivi spiegata da loro, specialmente quando non si riferisce ad imprese di guerra, poco sappiamo. Di M. Valerio Levino, primo tra i governatori dell'intera Sicilia, sappiamo bensì che cercò di svilupparne la produzione anche artificialmente, incitando personalmente[303], alla coltura del suolo.

In questa provincia fu mandato come governatore, settantesimosettimo di quelli a noi noti, C. Verre.