NOTE
[1]. Per quanto riguarda i tribunali d'Atene, gli ordinamenti e riti giudiziari, forme del processo, ecc., ecc., rimandasi alle fonti precipue e alle sparse notizie in Demostene, Eschine, Isocrate, Lisia, Iseo, Licurgo e tutti gli altri oratori attici; e in Aristofane e negli Scolii ad Aristof., in ispecie alle Vespe, alle Aringatrici, alle Tesmoforìe, al Pluto. Confr. Schömann, Antich. greche; Antiquitates jur. publ.; De Areopago et Ephetis; De sortitione judicum; De Dicasteriis; Meier e Schömann, Der Attische Prozess; Perrot, Droit public d'Athènes; Matthiae, De judic. athen.; Hudtwalker, De arbitr.; Meursius, Themis attica; Petit, Legg. att., ecc., ecc.
[2]. All'infuori dell'Areopago e degli altri quattro tribunali speciali dei magistrati detti Efeti (Pritaneo, Delfinio, Palladio e Freatte) giudicanti delle cause di omicidi volontari e involontari in genere (δίκαι φονικαί) giudicavano di tutte l'altre cause civili e penali i giudici popolari o cittadini giurati, 6000 di numero (dicasti od eliasti), scelti a sorte ogni anno fra tutti i cittadini non minori dei trenta anni, e integri di fama e di diritti politici e civili (ἐπίτιμοι). Cinque mila erano giudici effettivi; mille supplenti. Distribuivansi i 6000 in 10 tribunali, ossia sezioni o decurie (δικαστήρια), quant'era appunto il numero delle tribù (Scol. in Aristof., Pluto); e dicastero diceasi non pur la sezione, ma anche il luogo o tribunale a ciascuna assegnato per tenervi i giudizi. Designavansi le 10 sezioni per una lettera dell'alfabeto, dall'Α alla Κ, che veniva scritta in rosso sulla porta del tribunale rispettivo: indi, giudicare nella lettera tale (εν τινι γράμματι δικάζειν) equivaleva essere assegnato a questo o quel tribunale (cfr. Aristof., Plut., V. 277). Così ogni anno, insieme alla estrazione dei giudici cittadini (fatta dai Tesmoteti, per tribù) estraevasi a sorte anche la lettera indicante il dicastero a cui ciascun d'essi era assegnato. Compiuta la sortizione, a ciascun giudice veniva data una tabella di bronzo (πινάκιον) con su scrittovi il suo nome e la lettera del dicastero assegnatogli, e impressovi il gorgònio, stemma della città. Questa tabella era il distintivo della sua carica di quell'anno, e il cittadino giurato la recava seco ogni giorno di giudizi, alle estrazioni mattutine dei dicasteri di quel dì. Perocchè non sempre, e ben rado, tutti e 10 i tribunali simultaneamente sedevano; ma nei giorni che v'erano cause a trattare, tutti i giudici cittadini convenivan la mattina nell'agora, dove l'arconte estraeva dall'urna a sorte tante lettere o sezioni a seconda del numero de' processi di quella giornata, e a sorte assegnava in quali tribunali le sezioni estratte dovessero raccogliersi a giudicare. Poi, siccome ciascun tribunale distinguevasi da un colore suo proprio, così ai giudici delle sezioni estratte per quel dì veniva consegnato un bastone di forma speciale (βακτηρία, σκίπων) terminante in una specie di globulo (βάλανον); bastone dell'uguale colore del dicastero assegnato, e colla lettera del medesimo pure scrittavi sopra (Aristof., Vesp., v. 727; Scol., V. 1105; Scol., Pluto, 277). Oltre questo bastone che serviva ai giudici per sapere a quale dicastero recarsi e per farvisi riconoscere alla porta, il Tesmoteta, presidente del tribunale, consegnava a ciascuno d'essi una téssera (σύμβολον), che l'egregio Mariotti a torto confonde col πινάκιον dinanzi accennato. Quello era il distintivo della carica annua, e ognuno dei 6000 eliasti l'aveva con sè (quel che sarebbe pei deputati nostri la medaglia); il σύμβολον invece era un gettone di presenza che al giudice veniva dato per andare a ricevere la mercede del giudizio.
Quanto al numero dei giudici popolari sedenti in ogni causa, i giudici effettivi essendo 5000, risultava il numero ordinario per ciascun tribunale di 500 giudici. Se però di cause gravi trattavasi, adunavansi anche due, tre o più sezioni in un tribunale solo: e s'aveano così tribunali sedenti di 1000 o 2000 giudici, o magari composto di tutte e dieci le sezioni riunite. Viceversa, per le cause minori, talvolta neppure raccoglievasi una sezione intera. Due o tre centinaia anche bastavano: solo curando dispari il numero per evitare nei voti la parità. E innanzi alle porte del tribunale destinato s'estraeva di giudici o supplenti quanti per quella tal causa bisognavano (Isocr., Areopag., c. 20). Cfr. Schömann, Meier, ecc.
[3]. Distinguevansi, come sopra fu detto, ciascuno da un proprio colore, i tribunali ove recavasi volta per volta l'una o l'altra delle 10 sezioni o lettere a giudicare (Scol. in Aristof., Vespe; Polluce, VIII). E pare il lor numero fosse anche più dei 10 (senza contar l'Areopago e i 4 altri degli Efeti); la maggior parte situati intorno a l'Agora o Foro. Due di essi dal colore prendevano anche il nome, come appunto il Verde (Βατραχιοῦν) e il Rosso (Φοινικιοῦν), nominati in Pausania, I, 28. Oltre questi, ricordansi il Trigono o Triangolare, il Metioco o Callio, il Nuovo, il Maggiore, il Medio e il Liceo, presso al tempio di Lico. Anche l'Odeone serviva a giudizi popolari (Aristof., Vespe). Ma il più noto di questi tribunali era l'Eliea, che era un luogo spazioso a cielo aperto, come indica il nome: probabilmente lo si sceglieva a preferenza quand'era il caso di raccogliere più sezioni insieme per i giudizi più gravi; ond'è che il nome di eliasti, particolare ai giudici che andavano a sedervi, passò nell'uso come sinonimo di dicasti, ad indicare complessivamente tutti i giudici cittadini, anche degli altri dicasteri.
Il Batrachio qui nominato fu da taluno per errore confuso col Parabisto, ch'era un altro tribunale ove sedevano gli Undici, magistrato esecutore delle sentenze di morte, e sovrastante al giudizio dei furti.
[4]. Cfr. Aristof., Vespe, v. 90. Polluce, VIII, 133.
[5]. Cfr. Aristof., Vespe, v. 775, 830. «Vuoi tu citare senza che vi siano gli steccati, che primi a noi sogliono apparire tra le cose sacre del giudizio?» ibid.
[6]. A un picchetto di questi arcieri, per lo più traci o sciti, era affidato, durante l'udienza, l'ordine nella sala, e il mantener la quiete fra il publico numeroso dei curiosi. Polluce, VIII, 131. Meier, Att. Pr.
[7]. Lico, figlio di Pandione, antico re d'Atene, pare venisse onorato di culto particolarmente come patrono dei giudizî. Sorgeva il suo simulacro all'ingresso della maggior parte dei tribunali e precisamente nel luogo dove i giudici uscendo riscotevano i tre oboli. Cfr. in Aristof., Vespe, l'apostrofe dell'eliasta Filocleone: «O Lico signore, eroe a me vicino, tu al pari di me sempre t'allegri per le lagrime degli accusati e solo degli eroi volesti aver sede appo chi piange», v. 389 seg. Cfr. v. 819. Presso alla statua di Lico radunavansi anche, innanzi al giudizio, gli eliasti che si lasciavan corrompere e che vendevano il voto alle parti, per contrattare colle medesime il prezzo.
[8]. «Conviene che ognuno di voi, giudici, si faccia vicino alla ringhiera (ἄχρι τοῦ βήματος) per dare un voto santo e giusto...» Demost., Falsa legaz., 441.
[9]. Polluce, VIII, 113. Esichio, Suida. Cfr. Meier, Att. Pr., 716.
[10]. Premettevasi alla udienza (che cominciava la mattina per tempo, ogni processo dovendo finirsi nel dì) una purificazione religiosa e una preghiera recitata dall'araldo. Aristof., Vespe. «Ora alcuno porti subito il fuoco e rami di mirto ed incenso, per porgere innanzi tutto le preghiere agli dei» v. 860 seg.
[11]. Cfr. Aristof., Vespe, 811 seg., v. 906.
[12]. Aristof., Lisistr., v. 798.
[13]. Per i criteri da me seguiti nel compilare il testo di questa formula, cfr. Aristof., Tesmof., v. 331-371; Vespe, v. 863 segg. Demost., C. Aristocr., 652-653; C. Timocr., 746-747; Corona, 319, 28. Andocide, Misteri, 13, 23.
[14]. V. la formula del giuramento annuo degli eliasti, in Demost., C. Timocr., 746: «Darò il voto conforme alle leggi e ai decreti del popolo ateniese e del Senato dei Cinquecento. Nè voterò per la tirannide nè per l'oligarchia. Nè se alcuno opprimerà la libertà del popolo o parlerà o voterà contro di essa, io lo consentirò, come non consentirò la remissione dei debiti privati nè la spartizione delle terre o delle case. Non richiamerò i fuorusciti o i condannati a morte; nè scaccierò i cittadini residenti in città, contro le disposizioni delle leggi, del popolo e del Senato. Non lo farò, nè consentirò lo faccia altri. Non nominerò a magistrato chi non abbia dato conto di altri uffici esercitati... Nè due volte nominerò pel medesimo magistrato il medesimo cittadino, nè consentirò ch'egli eserciti due ufficj nello stesso anno. Non accetterò doni per il giudizio nè permetterò che altri, me consapevole, ne accetti, nè consentirò artificj o frodi. Non ho meno di trent'anni di età. Ascolterò l'accusatore e il difensore con animo eguale e sentenzierò sulla questione. — Sarà giurato in nome di Giove, Nettuno e Cerere e imprecato la ruina a sè e alla casa sua in caso che siano violate le cose dette. Per contro a chi le osserverà, molte prosperità verranno». Quanta sapienza civile di popolo libero in poche linee! Questo giuramento era prestato al cominciar d'ogni anno, in luogo spazioso detto Ardetto, in riva all'Ilisso, dai cittadini che vi si radunavano per l'estrazione a sorte dei 6000 giudici dell'anno. Cfr. Schöm., Sort. jud.
[15]. ἐπαρᾶσθαι ἐξώλειαν ἑαυτᾧ και οἰκήᾳ τῇ ἑαυτου, Demost., C. Timocr., 746. ἐπιορκοῦντι δ’ἐξώλη αὐτὸν ειναι καὶ γένος. Andoc., Mist., κακῶς ἀπολέσθαι τοῦτον αὐτὸν κᾠκίαν, Aristof., Tesmof., v. 349.
[16]. Cfr. Aristof., Vespe, v. 891. Cominciato il giudizio, (la mattina per tempo), i giudici arrivati in ritardo restavano esclusi, e così perdevan la paga. Cfr. Vespe, v. 775: «E se anche t'alzerai da letto a mezzogiorno, nessun Tesmoteta ti farà più chiudere fuori dei cancelli».
[17]. Così era detta per celia la paga dei tre oboli, che i giudici pigliavano. κωλακρέτου γάλα πίνειν, Aristof., Vespe, V. 724.
[18]. Sulle formule di accuse, cfr. gli esempi varî in Demostene e negli altri oratori: e l'accusa contro Socrate in Platone, Apologia, e quella contro Alcibiade, Plut., Alcib. Cfr. Aristof., Vespe, 894.
[19]. Munichione, il 10º mese attico (dal 15 aprile al 15 maggio). Sul lunario ateniese, cfr. note all'Alcibiade.
[20]. Cfr. Eschine, C. Ctesif. Demost., Corona.
[21]. La pena ora era lasciata dalla legge al giudizio dell'Eliea (cfr. Demost. C. Mid. Plat. Apol. Soc.), ora iscritta nella legge stessa che contemplava il reato e nel testo dell'accusa proposta. Cfr. Demost., C. Timarc. Aristof., Vespe, 897.
[22]. ἔως δέ τοῦ ἀποτῖσαι εὶρχθήτω. Demost. C. Timarc., 3, 17.
[23]. Si affiggevano in publico, tempo innanzi il dibattimento perchè ognuno interessato potesse prenderne notizia: «affinchè ognuno leggesse sotto le statue degli eroi: Eutemone Lusiese diè querela di posto abbandonato a Demostene Peaniese». Demost., C. Midia. Quest'affissione era prescritta anche per le leggi che i cittadini proponevano, avanti sottoporle al Senato e all'assemblea: «Se bisogneran nuove leggi, i Tesmoteti le scrivano nelle tavole e le espongano innanzi alle statue degli eroi, all'esamina di ognuno». Andoc., Misteri.
[24]. Questo giuramento (ἀντομωσία) era dato dalle due parti innanzi al Tesmoteta nell'istruttoria del processo precorrente il dibattimento, l'accusatore giurando della verità dell'accusa, l'accusato della propria innocenza. Cfr. Plat., Apol. Meier, Att. Pr., 624.
[25]. αίγα, κάθιξε. σὺ δ’ἀναβὰς κατηγόρει. Aristof., Vespe, 905. Era prescritto per legge che ciascuna delle due parti perorasse da sè la propria causa (Quint., Inst., II): gl'incapaci a difendersi da sè, si faceano scrivere da altri o da parenti o da avvocati di grido che ne facean professione (logògrafi) le arringhe che poi per proprio conto recitavano. Cfr. Vite X Or. Demost., C. Leocar. Tutt'al più, a volte concedevasi che la parte limitasse il suo discorso a un semplice esordio, dopo il quale cedeva la parola a un amico od orator di mestiere che parlasse per lui (sinègoro). Così nella orazion contro Neera Teomnesto accusatore, dopo un breve proemio, cede la parola al proprio parente Apollodoro. Gli oratori parlavano dalla ringhiera, in piedi e postasi in capo la corona; quando non era il loro turno di parola, sedevano; e finito di parlare, deponevano la corona. Aristof., Eccles., v. 163. Cfr. Meier, Att. Pr., 707.
[26]. «Prima di parlare mettiti in capo questa corona. Fate silenzio, state attenti. Ecco, già si spurga il naso, come usano gli oratori, (χρέμπτεται γὰρ ἤδη, ὃπερ ποιοῦσ’. οἱ ῥήτορες) È probabile che farà un lungo discorso». Aristof., Tesmof., 381, 382. Ecclesiaz., v. 131.
[27]. Cfr. Barthel., Anac., cap. 18. A dar meglio idea dell'attenzione dei giudici nel corso del dibattimento, Aristofane ti mette in iscena per ischerzo anche il vecchio eliasta che durante le arringhe delle parti sta mangiando la minestra (Vespe, v. 906).
[28]. Σίγα, σιώπα, πρόσεχε τὸν νοῦν. Aristof., Tesmof., 381.
[29]. Colla clessidra (che noi chiameremmo orologio ad acqua, benchè non fosse precisamente la stessa cosa, cfr. Meier, Att. Pr., 715) misuravasi, com'è noto, il tempo concesso alle arringhe delle parti nei processi d'importanza. Nei processi inconcludenti e in alcuni di data specie, come la querela di maltrattamento, non s'usava clessidra (cfr. Harpocr.) e la misura del tempo lasciavasi probabilmente al discreto giudizio del presidente. Questi eran detti processi senz'acqua. Secondo la maggiore o minor gravità della causa variava la quantità e misura dell'acqua accordata; tante anfore per la tal causa, tante anfore per la tal'altra. Così per es. nella querela di falsa ambasceria (παραπρεσβείας γ.) eran concesse a ciascuna parte undici anfore (Eschin., Falsa amb.); nelle cause di eredità concedeasi a ogni parte un anforeo, e nelle repliche la metà, ossia tre coe (Demost., C. Macart.) L'acqua veniva fatta misurar dall'arconte all'udienza, come vedi nell'orazione contro Macartato. Nella misura dell'acqua non era compreso il tempo impiegato alla lettura degli atti, leggi, decreti o testimonianze: perciò l'oratore, quando stava per far dare lettura di documenti, o chiamar testi, ordinava al custode della clessidra di fermar l'acqua. (πίλαβε τὸ ὕδωρ, cfr. Demost., C. Stef., 1103; C. Eubul., 1305, ecc. Iseo, Ered. Menec., 221, ecc.)
[30]. «Procura di arringare in bel modo, appoggiandoti con decoro sul bastone». Aristof., Ecclesiaz., v. 150.
[31]. «Se alcuno vuol contraddirmi, venga qua, gli cedo l'acqua». Demost., Falsa legaz. «Quelli che mi affermano menzognero, vengano qua, si servano dell'acqua mia (parlino nella mia acqua, ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ ὕδατος) per isbugiardarmi testimoniando». Demost., C. Eubul. «Indichi Eschine le sue proposte in pro della patria; se ci sono, le palesi e io gli cedo l'acqua». Demost., Corona. Cfr. Andoc., Mist.
Per esempio opposto, in altre arringhe demosteniche l'oratore lamentasi spesso che a dir tutto non gli basti l'acqua. «A voler isbugiardare i testimoni l'acqua non mi basterebbe». Demost. C. Stef.; I. C. Neera; C. Macart., ecc.
[32]. L'ipocrisia di questi esordî era in voga tra gli oratori, allora come oggi: tanto più frequente e necessaria in città dove l'accusa publica, fatta diritto di ciascun cittadino, allettava gl'ignobili sicofanti a servirsene a lucri e a vendette personali. «Non per desio di litigi, in nome degli dei, introdussi o giudici questa causa contro Beoto». Demost., C. Beot. «Nessuno di voi, Ateniesi, si avvisi che per privata inimicizia io venga qua accusator di Aristocrate». Demost., C. Aristocr. «Non per ruggine nè voglia di litigar con Leocrate ho dato questa accusa contro lui, ma perchè reputavo vergogna lasciar libero nella piazza un tanto vitupero della patria». Licurgo, C. Leocr. Cfr. Lisia, C. Filone, ecc.
[33]. L'accusatore che ritirava una publica accusa da lui promossa, o che non otteneva nei processi il quinto dei suffragi pagava nelle cause civili un obolo per ogni dramma, ossia la multa del sesto della somma in litigio; nelle cause penali, come questa, era multato in 1000 dramme, più la perdita del diritto di accusare e di star in giudizio. (Demost., C. Teocrine; Corona). Nelle cause religiose era aggiunta anche l'infamia.
[34]. Cfr. Plat., Apol. di Socr.
[35]. Su queste invocazioni, cfr. Licurg., C. Leocr.; Demost., Corona; Aristof., Ecclesiaz., v. 171.
[36]. Il tempio di Cibele (Metròo), nell'agora presso il Senato, era anche l'archivio ove custodivansi le leggi scolpite in pietra e i decreti del popolo. «Ditemi, o cittadini, se un uomo entrato nel tempio della gran madre vi raschiasse una sola legge, non lo uccidereste voi?» Licurgo, C. Leocr. «La sua rinunzia si conserva fra le scritture pubbliche nel Metroo, dove sono affidate alla custodia di un cittadino. Ivi sta scritto il decreto col nome suo». Demost., Falsa legaz., 381.
[37]. «Bdelic. Ed io noterò semplicemente per memoria quanto egli dirà». Aristof., Vespe, 540, 559. Così i giudici come gli oratori eran forniti dell'occorrente per prender note. Cfr. Vespe, 529: «tosto qui alcuno mi porti il mio cofanetto» (κθστη, ch'era la cartella con l'occorrente per iscrivere, tavolette e stili, σανίδας καὶ γραφάς, Vespe, 848).
[38]. τριταγωνιστής, istrione da terze parti, una delle garbatezze più frequenti che gli avvocati tra loro si regalavano, dacchè era venuto di moda, col moltiplicarsi dei giudizi e dei rétori, l'enfasi del declamare e gesticolare. D'altronde (e ciò valga per questo ed altri epiteti delle arringhe di Beoto ed Eudemonippo), gli oratori attici in genere e Demostene in ispecie, non brillavano precisamente per l'eccessiva urbanità. Merita conto di notarlo per coloro che usano spesso a rovescio la parola atticismo e si imaginano che l'atticismo antico consistesse, anzichè nella purezza dell'idioma, nell'uso delle frasi gentili. Basti un esempio per tutti, la graziosa raccolta di paroline dolci che Demostene regala al suo avversario Eschine, tutte di un fiato, in un solo discorso: «Che core, o istrion da dozzina, doveva essere il mio, quando io consigliavo la città?» (Corona, 297); e poi da capo: «Che gli Dei e gli uomini tutti ti annientino, scellerato cittadino, istrione da terze parti!» (Cor., 335); e poi: «Ciarliero, imbroglione, pestifero vasello di frodi, copista che va declamando paroloni a somiglianza d'un tragico» (Cor., 269); e avanti ancora: «Ma può mai darsi un più ribaldo ed esecrabile calunniatore di costui?» (Cor., 298) e seguita: «se andava attorno cogli altri, solenne birbante è costui...» (Cor., 300). E i complimenti non finiscono lì: sebbene per un discorso solo potrebbe parere che bastino.
[39]. Superfluo avvertire che l'eloquenza dell'accusatore Beoto (per contrapposto a quella di Eudemonippo) è qui presentata come quella appunto d'un sicofante declamatore e tronfio, giusta la descrizione di Demostene (Cor., 269).
[40]. Giudici che interrompono l'oratore o interloquiscono nell'arringa — cfr. Demost., C. Stef., I, 1128; C. Macart., 1060; C. Spudia, 1033; C. Beot., 1022, 1024.
[41]. ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. Demost., C. Stef., I, 1103; C. Eubul., 1305, 7; e altrove. Iseo, Ered. di Mènecle, 221; di Pirro, 21, ecc. Cfr. nota 30.
[42]. La lettura dei documenti e delle leggi citate in appoggio era fatta all'udienza, non dall'oratore, ma dal cancelliere. V. in Demostene e negli altri oratori. Della tavoletta o πινάκιον, distintivo degli eliasti, V. sopra, n. 2: del giuramento degli eliasti in Ardetto, n. 15.
[43]. τὰς μὲν γὰρ ἑταίρας ὴδονἦς ἕνεκ’ ἔχομεν.... τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστην ἔχειν. Demost., C. Neera, 1386.
[44]. «Chi vuol contraddirmi, sorga e parli nella mia acqua» ἀναστὰς ἐν τῷ ἐμῷ ὕδατι, εἰπάτω. Demost., Falsa leg., 359; Cor., 274.
[45]. Demost., Cor., 269, 273 e in cent'altri luoghi.
[46]. Cfr. Aristof., Nubi, v. 986.
[47]. Cfr. Aristof., Rane, v. 1030-1036.
[48]. τοῖς μὲν γὰρ παδαρίοισιν — ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράξει, τοῖς ηβῶσιν δὲ ποιηταί. Ar., Rane, 1054.
[49]. «Io voglio citarvi anche i versi di Omero, il qual poeta fu tenuto così eccellente dai nostri padri, che per legge decretarono recitarsi le poesie di lui solo e non d'altri, ogni cinque anni, nelle Panatenee». Licurgo, C. Leocr. Eliano fa autore di questa legge Ipparco, il figliuol di Pisistrato, il primo che portò i poemi omerici nell'Attica. Cfr. Plat., Ipparco.
[50]. Cfr. Demost., C. Neera, 1382: «τί δέ καὶ φήσειεν ἂν ὒμῶν ἕκαστος εὶσιὼν πρὸς τὴν ὲαυτοῦ γυναῖκα ἢ θυγατέρα... ἐπειδὰν ἔρηται ὑμᾶς ποῦ ἦτε, καὶ εἲπητε ὅτι ἐ δικάξομεν, ecc., ecc.» Cfr. Aristof., Lisistr., V. 512 seg.
[51]. Cfr. Demost., Corona, 297: ’Αλλ’ ουκ ἔστιν, οὐκ ἔστιν... μὰ τοὐς Μαραθῶνι, ecc., ecc.
[52]. Si davano i suffragi ne' giudizi in varie maniere, per via di piccole conchiglie, o per lo più di fave o di pietruzze (ψ ῆφοι) bianche per l'assoluzione, nere per la condanna: oppure per mezzo di pallottoline (σπόνδυλοι), le une nere e forate, le altre bianche ed intere; le forate per condannare, le intere per assolvere. Esch., C. Timarc.; Luciano, Apol. Paras.
[53]. «Bada che l'ira nel rispondergli non ti porti di là dagli ulivi», ἐκτὸς τῶν ἐλαῶν. Aristof., Rane, 995.
[54]. «Perchè egli era il primo a parlare, stravolse la lite, e col leggere molte cose e col mentire commosse i giudici di guisa, che non vollero neanche udire la mia voce. Così condannato all'ammenda della sesta parte, senza aver ottenuto di far la mia difesa, me ne andai triste e malcontento». Demost., C. Stefano, I. In simili casi i giudici vociferavano in coro al malcapitato di scendere dalla tribuna, gridandogli: abbasso! abbasso! κατάβα, κατάβα, κατάβα Aristof., Vespe, 979. E così nelle Vespe è preso dal vero perfettamente il bozzetto satirico del vecchio eliasta, impaziente di condannare dopo udita una parte sola: «Bdelic. Per gli dei, o padre, non pronunziar la sentenza prima di aver udite tutte e due le parti. Filoc. Mio caro, la cosa e già chiara e parla da sè». Vespe, 920.
[55]. «Dimmi un po' quali lusinghe non può un giudice ascoltare?... Chi piange la sua miseria; chi ci narra favole e qualche storiella da ridere di quelle di Esopo; chi fa il buffone affinchè io rida e deponga, nel giudicare, lo sdegno». Aristof., Vespe, v. 564. Cfr. v. 1259.
[56]. V. Plutarco, Demostene. Cfr. le note al mio Alcibiade, p. 215.
[57]. «Costui si vanta tanto della sua voce, che confida di far con essa molta impressione su di voi. Ma sarebbe assurdo che, mentre lo scacciaste a fischi dal teatro, qui gli faceste lieta accoglienza soltanto per la sua voce sonora». Demost., Falsa legaz. Cfr. Corona, 269.
[58]. Κάλει μοι τοὺς μάρτυρας. Demost., ecc. I testimoni non deponevano all'udienza, ma vi confermavano con giuramento le testimonianze scritte, date da essi nell'istruttoria o quelle loro deferite dall'oratore anche avversario. «A conferma del mio dire addurrò in testimonio Aristofane Olintio. Chiama Aristofane e leggi la testimonianza di lui». Eschine, Apol. «Chiama Egesandro per cui scrissi la testimonianza più modesta che non chiedano i suoi costumi... ma so bene che spergiurerà». Eschine, C. Timarco.
[59]. ἐχῖνος. (Harpocr.; Scol. in Arist., Vespe, 1427). Era un vaso di terra o di metallo nel quale si deponevano e custodivano i documenti presentati nella istruttoria del processo. Cfr. Meier, Att. Pr., 691.
[60]. Cfr. Demost., Falsa legaz. «Sarebbe assurdo che mentre voi, giudici, udendo costui (Eschine) rappresentare Tieste e le sventure di Troja, lo cacciaste di teatro a fischiate, e quasi lo lapidaste, tanto ch'egli abbandonò l'arte dello istrione, ora ch'egli, non già sulla scena, ma coi fatti danneggia la repubblica, gli faceste lieta accoglienza» p. 449.
[61]. «I testimoni parlino senza paura e giurino toccando le cose sacre». Lic., C. Leocr. Il giuramento veniva dato secondo i casi espressamente a voce («giuriamo: eravamo presenti» Demost., C. Stef., 1, 1109), oppure anche tacitamente, confermando col solo gesto la testimonianza scritta o già giurata prima nell'istruttoria: come nell'esempio in Demost., C. Midia, 560.
[62]. Anno 498 av. l'E. V. (Olimp., 70, 3). Nell'anno stesso dello avvenimento rappresentò Frinico in Atene la sua tragedia: La presa di Mileto.
[63]. Erodoto. Cfr. Müller, Ist. Letterat. Gr., II, 35; Becq de Fouquières, Aspasie.
[64]. Cfr. un passo del comico Similo, ex inc. fab., presso Stobeo, 60.
Rispetto alle teorie estetiche qui svolte da Eudemonippo, giovi confrontare anche tutta la scena della contesa fra Eschilo ed Euripide, nelle Rane di Aristofane. Caratteristico e curioso in ispecie quel passo: «Eurip. Forse che non esposi in iscena la storia di Fedra esattamente vera come stava? Eschil. Sì, per Giove, l'hai esposta come stava. Ma ciò che è turpe il poeta deve celarlo, non esporlo, nè metterlo in iscena» v. 1052-3. Tanto è vero, che certe polemiche di oggidì, e certe teorie veriste nelle quali taluni si credono avere inventata la polvere da sparo, giravano già nel mondo dell'arte qualche secolo prima che nascessero i veristi della giornata.
[65]. «Esch. Per che cosa si deve ammirare il poeta? Eurip. Perchè prepara cittadini migliori alla città». Aristof., Rane, 1008-9.
[66]. Vedi in Aristotile, Morale a Nicomaco, VIII. Cfr. Polit., I, cap. 1, 5; II, cap. 2; e in Senofonte, Economico, VII, lo squisito bozzetto della moglie d'Iscomaco. Cfr. fra le molte opere moderne, che trattarono della posizione morale e giuridica della donna di famiglia ateniese, l'eccellente studio di Lallier, La femme dans la famille athénienne.
[67]. Demost., II, C. Stef. Cfr. Meursius, Themis Attica, 34.
[68]. Meursius, Them. Att., 35. Cfr. Terenzio, Phormio; Diod. Sic., XII.
[69]. Iseo, Eredità di Pirro, § 64.
[70]. Plut., Alcib., VIII; Cratino, La bottiglia, framm. Petit, Leg. Att.; Schöm., Antiq. Jur. Pub., 343; Meier, Att. Pr., 558; Mariotti, Demost., III, 541.
[71]. Di oratori travisanti o mutilanti furbescamente il testo delle leggi che citavano, vedi esempio: «Non ti vergogni di accusarmi per invidia e scambiar leggi e smozzicarle, invece di allegarle intere a chi ha giurato di sentenziare secondo le leggi?» Demost., Corona, 268.
[72]. Libanio, Decl. X. cfr. Meursius, Them. Att., 52.
[73]. ἐὰν τις αὺτόν διαχρήσεται, τὴν χεῖρα, τὴν τοῦτο πράξασαν, χωρὶς τοῦ σώματος θάπτομεν. Eschine, C. Ctesif.
[74]. «Le cose operate sotto i 30 e le sentenze date, private o pubbliche, non siano valide». Demost., C. Timocr. Vedi nella stessa arringa anche il testo del decreto di Diocle.
[75]. Al tempo di Pericle, e mentre più fioriva il poeta comico Cratino, nell'anno 440 av. l'E. V. fu portato primamente un decreto, che frenava la libertà degli scherzi nelle commedie. Questo decreto prese il nome da Morichide, ch'era l'arconte di quell'anno. Ma questo decreto fu abrogato di lì a soli 3 anni, nel 437, essendo arconte Eutimene. Venne posteriormente, a regolare la licenza sfrenata degli attacchi, un decreto così detto di Siracosio, che proibiva attaccare i cittadini direttamente per nome (μὴ κωμῳδεῖν ὀνομαστὶ): ma il divieto proteggeva gli uomini politici come tali, non come privati. E che il decreto, nel fiorire della democrazia ateniese, subisse larghissimi strappi, lo prova ampiamente la virulenza degli attacchi di Aristofane contro il demagogo Cleone, nelle Vespe. Ma allorquando la libertà ateniese cadde, per la disfatta di Egospotamo, e Sparta impose ad Atene la oligarchia dei trenta tiranni, era evidente che la commedia, colla libertà nata e cresciuta, dovesse seguirne per la prima le sorti. E così Lamaco, forse più che altro richiamando in vigore e completando con più rigorose sanzioni quel decreto caduto in dissuetudine, recò alla commedia antica l'ultimo colpo con il decreto ch'ebbe nome da lui e che vietava assolutamente porre in iscena i viventi. Cfr. Cappellina, Pref. ad Aristof.; Schleg., Letter. dram.; Müller, Istit. lett. gr.; Meursius, Them. Att. II, 20; Petit, Leg. Att., 79.
[76]. «Vedo qualcuno sedente al tribunale e protendente il ramoscello dei sùpplici». Aristof., Pluto, 382. Tutto era buono agli accusati per cercar perorando d'impietosire i giudici: e se il ramoscello de' supplicanti non bastava, si faceano venir intorno i vecchi parenti, le mogli, i bambini, come vedi in Eschin., Apol. Tutta questa perorazione o digressione supplichevole di Eudemonippo appartiene appunto al genere di quelle di che gli oratori ne' giudizi popolari dell'Eliea facean maggior uso, ma che erano rigorosamente vietate davanti al tribunale dell'Areopago. Cfr. Meier, Att. Pr., 719.
[77]. Prescrisse Solone, che «la sposa rinchiusa collo sposo in una stanza, a mangiar abbia con lui una mela cotogna, e sia obbligato il marito della ereditaria di giacere con essa almeno tre volte il mese». Plut., Solone.
[78]. Il processo, non bisogna dimenticarlo, ha luogo intorno ai tempi di Demetrio Poliorcete nel breve intervallo di respiro lasciato alla democrazia ateniese, fra il cader delle sorti di questo principe e il ristabilirsi definitivo del giogo macedone. A quell'epoca fiorì Filippide, poeta comico della commedia nuova, acerbo flagellatore nelle sue commedie delle smaccate, vergognose adulazioni prodigate a Demetrio dal popolo ateniese, e in ispecie dai demagoghi cortigiani Stratocle e Dromoclide. Vedi i suoi versi riferiti in Plutarco, Vita di Demetrio, c. 12.
[79]. Plutarco, Vita di Demetrio, c. 26.
[80]. Ταῦτ ακαταλύει δῆμον, οὐ κωμωδία. Filippide, presso Plutarco, Vita Demetrio, 12.