APPENDICE DI DOCUMENTI.

Nº I. (Vedi pag. [63].)

BREVE DI CLEMENTE IV, DE’ 25 MARZO 1266, AL CARDINALE OTTAVIANO DEGLI UBALDINI PER L’ASSOLUZIONE DELLA CITTÀ DI FIRENZE E DI ALCUNI CITTADINI DALLE SCOMUNICHE INCORSE QUANDO ERA SOTTO LA DIPENDENZA DEL RE MANFREDI.

Manfredi era morto e la Parte guelfa vincitrice a Benevento nei 26 febbraio 1266. Anche in Firenze i Guelfi levavano il capo, sebbene vivessero tuttora mescolati coi Ghibellini che avevano a sostegno le armi tedesche. Ma da principio cercando tutti andare di concordia, il Potestà mandava in nome del Comune due ambasciatori al papa Clemente IV, chiedendo l’assoluzione delle scomuniche nelle quali era la città incorsa: questi, nella presenza di due Cardinali a ciò deputati dal Papa, fecero giuramento d’ubbidienza a quanto venisse dal Papa medesimo alla città imposto come atti di penitenza e di filiale devozione. Ma non parve al Papa bastante siffatta promessa; talchè a’ 25 di marzo, e non trascorso intero un mese dalla vittoria, mandava con un suo Breve al cardinale Ottaviano degli Ubaldini ricevesse in ubbidienza la città, quando però avesse in mano l’obbligazione di sessanta mercanti fiorentini i quali pagassero di proprio il denaro in quelle somme che sarebbero poi dichiarate. Noi pubblichiamo questo Breve e gli atti pei quali il Cardinale dava esecuzione al mandato nel giorno seguente. Clemente viveva tuttora incerto di quello che fosse per avvenire in Firenze, dove la mutazione da ghibellina a guelfa non era per anche compiuta. Più tardi egli stesso promoveva l’elezione dei due Potestà Frati Gaudenti che rappresentassero le due parti: seguiva poi la cacciata dei Tedeschi e dei Ghibellini e quei fatti dei quali abbiamo nel testo data contezza. Ma questo primo atto per cui cercava il Papa d’estendere in Toscana l’autorità politica della Santa Sede, ignoto finora, noi pubblichiamo dagli Archivi di Firenze (Diplomatico, provenienze Strozzi-Uguccioni) essendo tale da fare corredo a quelli pubblicati dal Martene.

EXEMPLUM.

In Christi Iesu nomine, amen. Cum venerabilis pater dominus Octavianus, Sancte Marie in Via Lata diachonus Cardinalis, recepisset a Sede Apostolica licteras in hunc modum: — Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio O., Sancte Marie in Via Lata diachono Cardinali, salutem et apostolicam benedictionem. Miserationes et misericordias Domini, que super omnia opera sunt ipsius, et benignitatis eius afluentia circa genus considerantes humanum, in ipsius laudibus delictabiliter iocundamur; Eique a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum debitas et divotas gratias exsolventes, de concepta letitia ingenti iubilo exultamus: quod misericors et miserator Dominus, qui nichil eorum que fecit odivit, nolens mortem pecchatorum, set ut magis convertantur et vivant; civitatem et populum Florentinum, qui quasi cum morte fedus pepigerant, diuque a devotione Romane Ecclesie damnabiliter deviarant, condam Manfredi olim principi Tarentino, persecutori eiusdem Ecclesie manifesto, contra eam induratis animis pertinaciter aderendo et aderentes eidem Ecclesie totis viribus impugnando, de sue habundantia pietatis ad penitentiam conterens, ipsos ad devoctionem nostram et dicte Ecclesie, per tue probitatis industriam, misericorditer revocavit. Pridem namque Potestas Consilium et Commune civitatis predicte ad cor, a quo inconsulte ac periculose recesserant, divina gratia inlustrante, reversi, dilectos filios Melliorem de Abatibus, Ginesium, Iacopum de Cerreto et Bonacursum iudices, ambaxiatores suos ad nostram presentiam destinarunt, ipsumque Iacobum suum constituentes sindachum seu procuratorem et nuntium spetialem, ad petendum, ipsorum nomine, absolutionis beneficium ab excomunicationum privactionum et interdicti sententiis, quibus ex eo quod dicto Manfredo contra Ecclesiam prefatam, sicut est predictum adeserant, quodque civitatem Lucanam contra proibictionem predecessorum nostrorum et nostram hostiliter impugnarant, aliisque lighati noscuntur, sufficiens plenum iurandi in animabus eorum, quod nostris et prefate Ecclesie mandatis precise parebunt dedere mandatum. Poro, idem sindachus, coram nobis huiusmodi mandato exibito, in animabus dictorum Potestatis, Consilii et Communis, de parendo ipsorum nomine nostris et Ecclesie predicte mandatis, que sibi per nos aut alios seu alium quotienscumque duxerimus facienda, coram dilectis filiis nostris G. Sancti Georgii ad Velum aureum, et V. Sancti Eustachii diaconis cardinalibus, quibus id spetialiter duximus committendum, ipsorum nomine corporale prestitum iuramentum, et se ipso ac dictis Potestati, Consilio et Communi, ad hec datis nichilominus quibusdam fideiussoribus sindicali et procuratorio nomine obligatis; tam idem sindichus quam ambaxiatores prefati nobis instanter et humiliter suplicarunt, ut predictas excommunicationum, interdicti ac privactionum sententias a predecessoribus nostris ac nobis nec non quibuslibet apostolice Sedis leghatis vel deleghatis eorum, in eosdem Potestatem, Consilium et Commune ac civitatem prefatam, pro huiusmodi causa prolatas, de clementi misericordia que superexaltat iudicio, relaxantes, predictis Potestati, Consilio et Communi absolutionis impendi beneficium faceremus. Verum, licet illius simus Vicarii quam immeriti constituti, qui ut reconciliaret servum Domino, univit hominem sibi Deo, quique omnem hominem salvum fieri et neminem vult perire, set cum sit ei proprium misereri semper et parcere, omni potentiam suam, parcendo ac miserando, maxime manifestat; de dictorum Potestatis, Consilii ac Communis desiderata conversione ghaudentes, eorumque salutem plurimam affectantes, absolutionem queramus, non vinculum animarum; quia tamen nobis et predicte Ecclesie super hiis ab eisdem sindicho fideiussoribus datis ab eo plenarie non est chautum, volentes nobis et ipsi Ecclesie a memoratis Potestate, Consilio et Communi super hiis plenius precaveri; discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, receptis ab eis sexaginta fideiussoribus mercatoribus, quos facilitate conveniendi ac solvendi facultate idoneos tibi esse constiterit, et qui se ipsos principaliter et omnia bona sua mobilia et immobilia, presentia et futura specialiter obligent, quod idem Potestas, Consilium et Commune mandata nostra et ipsius Ecclesie, que ipsis per nos vel per alium aut alios quotiens opportunum fuerit et expedire viderimus faciemus, firmiter et inviolabiliter observabunt, alioquin pecuniarum summas quas per nos seu alios aut alium exigemus vel exigi faciemus ab eis, de propriis bonis solvent; predictas excommunicationum interdicti et privactionum sententias, auctoritate nostra, relaxans, sepe dictos Potestatem, Consilium et Commune, per te seu alium aut alios absolvas, iuxta formam Ecclesie, ab eisdem eos absolutos publice nuntians, et facias ab aliis per loca in quibus expedire videris nuntiari; actentius provisuris, ne aliqui de predicta civitate vel diocesi, in quos pro quavis alia manifesta offensa vel quacumque spetiali vel rationabili causa, excommunicationis sententia est prolata, et spetialiter hii qui sunt in ecclesiis predicte civitatis et diocesis [et] per secularem potentiam procurarunt intrudi, per commissionem absolutionis huiusmodi absolvantur. Ad hec precepta cum idem sindichus nostra et Ecclesie mandata precise iuraverit, sicut superius est expressum, volumus quod a prefatis Potestate, Consilio et Communi simile recipias iuramentum; hoc spetialiter expresso et superadito, quod inter intrinsechos et extrinsechos cives Florentie, infra festum Pentechoste proxime futurum, pax et concordia reformetur; et nisi interim per se convenient et concordabunt ad pacem et ipsam confecerint, ex tunc super eamdem pacem reformandam nostris parebunt precise mandatis. Tu vero super hiis similes cauciones fideiussiones et obligationes recipias ab eisdem. Super hiis autem causis te diligentiam exibere volumus et cautelam, ut fecisse circa hec omnia expedientia, et nichil omisisse de contingentibus comproberis, tibique non possit aliquid per incuriam imputari, set potius tuam circospectam prudentiam possimus exinde dignis in Domino laudibus commendare. Data Peruscii, VIII kalendas aprilis, pontificatus nostri anno secundo. — Et receptis, iuxta formam ipsarum licterarum fideiussoribus obligationibus promissionibus et iuramentis a Potestate, Consilio et Communi, predictis excommunicationum interdicti et privationum sententiis auctoritate domini Pape relaxatis in Potestate, Consilio et Communi, et dictis Potestate, Consilio et Communi absolutis, iuxta formam Ecclesie ab eisdem, prout hec et alia dicuntur plenius contineri in publicis instrumentis; idem etiam dominus Cardinalis, postea receptis ab Homodeo spetiali, filio quondan Guidonis et domino Iacopo eius filio clericho iuramentis fideiussoribus obligationibus et promissionibus ipsas excommunicationum interdicti et privactionum sententias in ipsis Homodeo et Iacopo eius filio spetialiter etiam relaxans, eosdem Homodeum et Iacopum absolvit iuxta formam Ecclesie, ab eisdem sententiis, faciens eos cum salmo penitentiali in ecclesiam reduci, per religiosum virum fratrem Mansuetum Ordinis fratrum Minorum.

Facta fuit ista relaxatio sententiarum excommunicationum interdictorum et privactionum pro ipso et de ipso Homodeo et domino Iacopo clericho eiusdem filio, Florentie, in palatio novo Epischopatus; et reducti in ecclesiam Sancti Vincentii per dictum fratrem Mansuetum, ut dictum est superius; anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, indictione nona, die septimo mensis aprilis; presentibus testibus ad hec rogatis domino Melliore quondam Renaldi de Abatibus. Benvenuto quondam Bonamentis et fratre Gianni familiaribus dicti domini Cardinalis.

Ego Iacobus de Cerreto quondam Ildebrandi, auctoritate imperiali ordinarius iudex publicusque notarius, predictis absolutionibus et relaxationibus sententiarum et excommunicationum, interdicti et privactionum, factis per dictum dominum Cardinalem de Homodeo et domino Iacopo clerico eius filio et pro eis ut dictum est superius, et etiam quando frater Mansuetus eos in ecclesiam remisit, rogatus interfui et ideo subscripsi.

Ego Bonaguida Boninsegne, imperiali auctoritate notarius, predictas absolutiones et relaxationes sententiarum et excommunicationum interdicti et privactionum, factas a dicto domino Chardinale, me presente, de Homodeo ed domino Iacobo eius filio clericho, et missionem quam fecit frater Mansuetus de eis in ecclesiam, tam eorum precibus quam de mandato dicti domini Chardinalis scripsi, et in pubblicam formam redegi, ideoque subscripsi.

Ego Peruzzius filius olim Soldi de Trebbio imperiali auctoritate iudex et notarius, autentichum huius exempli scriptum per Bonaguidam Boninsegne, imperiali [auctoritate] notarium, et subscriptum per Iacobum de Cerreto quondam Ildebrandi auctoritate imperiali ordinarium iudicem et publicum notarium, vidi legi et quicquid in ipso continebatur de verbo ad verbum hic fideliter exemplavi, et quod supra interlineatum est, silicet ab eisdem, propria manu feci.

Ego Iacobus quondam Iohannis Galitii imperiali auctoritate ordinarius iudex atque notarius, autentichum huius exempli vidi et legi, et ea que in ipso continebantur hic fideliter reperi exemplata, ideoque subscripsi.

Ego Giunta notarius, filius quondam Bulsecti de Bulsingis de Prato, autenticum huius exempli vidi et legi, et ea omnia que in ipso autentico continebantur per Peruzzium suprascriptum iudicem et notarium hic superius reperi fideliter et legaliter exemplata, ideoque subscripsi, et mee manus signum apposui.

Nº II. (Vedi pag. [80].)

DISCORSO INTORNO AL GOVERNO DI FIRENZE DAL 1280 AL 1292; D’INCERTO AUTORE.

Crediamo al fatto nostro non disutile riprodurre questo Discorso, che fu pubblicato dal P. Ildefonso di San Luigi, Delizie degli Eruditi, tomo IX, pag. 256. — A noi non fa caso che già si trovi per le stampe; i materiali per la storia, come diplomi e carte e statuti e testi di legge o di trattati, pare a noi che basti sapere dove siano, e potersi rinvenire da chi prepara l’istoria per via d’indagini, alle quali necessariamente si mettono pochi. Ma questo nostro è tutt’altro assunto, e abbiamo a noi fatto come un obbligo di cercare che se taluno si voglia mettere alla pazienza di leggere questo libro, vi trovi quel più che noi potevamo e sapevamo, perchè egli arrivi a vivere quanto più sia possibile col pensiero dentro a quel popolo e a que’ tempi dei quali scriviamo.

In questa Appendice daremo pertanto di quei documenti i quali a noi sembrino atti a un tal fine; daremo alcuni testi di Leggi o Trattati che abbiano importanza capitale, perchè il linguaggio, le voci legali, le formule sono istoria anch’esse; daremo pure, ma con parsimonia, qualche scrittura già pubblicata, e persino qualche più minuto lavoro nostro che romperebbe viziosamente la narrazione quando da noi si fosse posto in corpo all’Istoria. In quanto allo scritto che ora pubblichiamo, è opera d’uno che se ne intendeva, come parve anche al P. Ildefonso, che nella vasta sua Raccolta mostrò buon giudizio. È singolare quel fermarsi che fece l’autore al breve e antichissimo periodo della Repubblica fiorentina che precedè alla istituzione del Gonfalonierato. Ma ciò appunto indurrebbe a credere che abbia egli lavorato sopra documenti che a lui vennero alle mani, in oggi perduti. In quegli Ordini di magistrati, i quali si trovano qui bene descritti, era già il primo fondamento della Repubblica fiorentina.

Io descrivo quale fosse il governo della Città di Firenze dall’anno 1280 al 1292, perchè avendo avuto da questo origine quello, sotto il quale fiorì tanto tempo la Repubblica fiorentina, mi persuado che questa notizia sia per essere tanto più grata, quanto maggiormente pare essere stata sin oggi sepolta nelle tenebre dell’oblivione.

Seguìta alla fine dell’anno 1279 la pace del Cardinale Latino, restarono nondimeno le famiglie della città di Firenze divise in guelfe, ghibelline e neutrali, distinte in grandi, popolane e plebee. Grandi erano quelle, che o per nobiltà, o per ricchezze, o per numero d’uomini e per mala natura loro insuperbite, non si contentavano del vivere civile; ma angariavano i meno potenti, e poca stima facevano de’ magistrati. Popolane tutte le civili quiete. Plebee tutte le altre. Le prime due avevano parte nel governo, l’ultime no. Governavano la Repubblica queste due sorti di famiglie, valendosi nello stesso tempo d’uffiziali forestieri, ottimo rimedio alle passioni de’ particolari cittadini nell’amministrazione della giustizia. Il supremo Magistrato in principio fu quello de’ Quattordici; a questo poi succedè quello de’ Priori. Gli uffiziali forestieri erano due, la Podestà e ’l Capitano. Il governo riguardava le cose di dentro e quelle di fuori della città. Dentro amministrar la giustizia, provveder le cose necessarie al mantenimento, e consigliar della pace e della guerra: fuori, difendersi da’ nemici, o offenderli. La Podestà fu antichissima in Firenze: dicono che cominciò l’anno 1202. Trovasi molto prima, ed è quella che ne’ tempi moderni chiamossi per nome mascolino, il Podestà, e così chiameremola noi. Il Capitano cominciò l’anno 1250 con nome di Capitano di Popolo, chiamossi dopo Capitano della Massa de’ guelfi, l’anno 1279 Capitano di Firenze e Consigliere di pace, e nel 1282 fugli aggiunto il titolo di Difensore dell’arti ed artefici. L’elezione di questi due uffiziali o rettori i primi tre anni fu rimessa nel Pontefice, perchè egli eleggesse persone non appassionate per Parte guelfa, nè per ghibellina, e desiderosi di conservar la pace, e perchè eglino avessero forza di farlo fu pagato a ciascheduno di loro cinquanta cavalieri armati, e cinquanta fanti, e per lo primo anno per esser più sospettoso, cento degli uni e cento degli altri. Nel resto del tempo sei mesi avanti il loro principio, per i Consigli del Comune si eleggevano gli elettori del Podestà, per quelli del popolo quelli del Capitano, nè furono mai gli stessi elettori se non per caso, perchè ora furono i Priori soli, ora in compagnia di due o più per sesto, talvolta con tutte le Capitudini, alcun’altra delle sette maggiori solamente, ed alle volte avvenne se bene di rado, che i Priori non v’intervennero. Ciascheduno degli elettori proponeva il soggetto ch’egli voleva. Non doveva essere il proposto del dominio nè di luogo vicino a 50 miglia, d’età d’anni 36 almeno, guelfo, cavaliere o dottore e nobile o signore, nè suddito d’alcun principe. Andavano a partito separatamente, e i quattro di più favore si intendevano essere eletti secondo la graduazione de’ voti. Eleggevasi un ambasciatore, che portava la elezione, se il primo accettava, quella degli altri svaniva, se rifiutava, andava al secondo, dopo al terzo ed al quarto, finchè uno di loro accettasse; e non trovandosi, si eleggevano altri quattro. Doveva l’eletto dopo che la presentazione dell’elezione gli era fatta, avere accettato in termine di due giorni, da indi in là s’intendeva avere rifiutato. Accettando dovea ottenere dalla sua patria promessa autentica di non concedere rappresaglia contro il Comune di Firenze, o alcun suddito di esso, o per salario, che non gli fosse pagato, o per condennazione, che al sindacato gli fosse fatta o per qualsivoglia altra causa. Aveva da essere in Firenze quindici giorni avanti a quello che doveva pigliare l’uffizio con tutta la sua famiglia per informarsi degli statuti della città: e quindici ne dovea stare dopo, che tanti erano quelli del sindacato. Subito arrivato dovea o nel Consiglio del Comune, o in Parlamento pubblico giurare sopra il libro degli Statuti serrato l’osservanza di tutti insieme con tutta la sua famiglia; ed il Capitano giurava di più di procurare per quanto potesse il mantenimento della pace e la difesa dell’Arti. La famiglia del Potestà s’intendeva allora così. Sette giudici, tre cavalieri, diciotto notai e dieci cavalli, tra cui quattro armigeri, e teneva venti berrovieri. Quella del Capitano, tre giudici, due cavalieri, quattro notai e otto cavalli, la metà armigeri, ed avea nove berrovieri. I giudici, notai e berrovieri si mutavano, quelli del Podestà al principio di luglio, quelli del Capitano al principio di novembre; dovevano i nuovi venire allora in Firenze, i vecchi partirsene, ognuno di loro sodava per sè e suoi di starsene al giudicato nel sindacato. La famiglia d’alcun di loro non doveva essere dello Stato, nè di Toscana. Il salario del Potestà e della sua famiglia era per tutto il tempo lire 6000, quello del Capitano 2500. I berrovieri avevano lire tre il mese. Abitava il Potestà nel palazzo del Comune; il Capitano in quello del Popolo: cominciava questo l’ufficio il primo di maggio, quello il primo di gennaio; durava l’ufficio loro un anno: l’uno e l’altro cognosceva delle cause civili e criminali.

Il Podestà cognosceva tutte le cause criminali; deputava tre de’ suoi giudici per vederle, chiamavansi i giudici de’ malefizi: ognuno di loro abbracciava due sesti: ciascheduno faceva le cause denunziategli, non poteva alcuno denunziare a altro giudice di quello del suo sesto, il reo seguitava il foro dell’attore: i forestieri denunziavano a quel giudice più loro piaceva. Nelle cause leggieri non potevano pigliare accuse, se non dall’ingiuriato o suo parente: nelle gravi da ognuno: l’accusa doveva essere soscritta dall’accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per inquisizione, se non in caso che l’ingiuriato e suoi parenti richiesti, che accusassero, non volessero, e se il richiederli fosse stato molto incommodo. L’accusatore giurava di proseguire l’accusa, e davane mallevadore per soldi 100. Il reo era citato a spesa dell’attore, se non compariva nel termine, era citato per bando con riservo di tempo, secondo la qualità della causa, della persona e del luogo; se compariva dopo il termine, ma avanti la condennazione pagando soldi 12 per il bando, era libero da esso. Era il reo esaminato, e se delle cose non sapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difendersene: scrivevasi l’esamine, ed assegnavasegli dieci giorni di tempo a difendersi; del resto i testimoni convincevano, ma sei giorni si avea di tempo a riprovarli, dopo i quali 25 ne aveva il giudice a esaminare e conferire la causa col Podestà ed altri giudici, e quelli finiti, altri cinque a dar la sentenza. Il Capitano aveva nel criminale la cognizione solamente delle violenze, estorsioni e falsità, e de’ maleficj commessi nella sua corte e palazzo, quando però ancora di queste non era data prima querela al Podestà, ma se il Podestà non dava la sentenza fra 30 giorni, poteva pur conoscerle il Capitano, e alla cognizione di esse deputava uno de’ suoi giudici.

I contumaci si condannavano e bandivano, pagavasi taglia a chi pigliava banditi, e chi ne pigliava o appostava in modo che alcuno ne venisse nelle forze del Comune, se era in simile o minor bando, era cancellato senza spesa. I nomi di tutti si registravano in due libri, l’uno stava appresso il Podestà, l’altro appresso i Priori. Concedevaglisi alcuna volta salvo condotto, per andare a stare in esercito, alcun’altra tacitamente si comportavano. I Priori de’ popoli erano tenuti a dare in nota i beni de’ banditi che erano ne’ loro popoli, e per il Comune erano fatti guastare. Chi voleva difenderne alcuno col pretendere che fosse suo, dovea depositare lire 500 o più o meno a piacimento del Potestà. Se i contratti che per tale effetto produceva erano trovati fittizi, perdeva il deposito fatto. Le cause civili nella prima istanza erano conosciute per i giudici dei sesti. Ogni sesto aveva la sua Corte ed il Giudice. I Giudici erano cittadini Dottori. Ogni sei mesi si mutavano. Di salario avevano lire 25, in tutto il tempo. Appellavasi al giudice delle Appellazioni, che era forestiero e dottore. Di salario aveva lire 500, stava in uffizio un anno. L’appellazione doveva esser fatta fra due giorni dalla sentenza data, presentata fra otto dall’interposta appellazione, proseguita in 20 e sentenziata fra 15, utili, se però il tempo non fosse prorogato dalle parti. Se la sentenza del Giudice dell’Appellazione era conforme alla prima, era finita la causa, se no, aveva appello al Podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro Giudici collaterali, e la sentenza loro stava ferma nè aveva appello. Le cause civili, che cognosceva il Capitano erano le spettanti alla gabella, all’estimo e simili.

Uno dei giudici del Capitano era deputato sopra la Camera e gabella, rinvenire le ragioni e far pervenire in comune quello gli fosse stato occupato, e fare che le rendite delle gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente si facessero ed i denari da’ compratori fossero pagati; l’altro Giudice era posto a riscuotere le condennazioni, libre o imposizioni fatte per il Comune di Firenze. Facevansi ogni volta che n’era il bisogno, imponevansi ad ognuno secondo l’estimo delle sostanze: l’estimo facevasi ordinariamente ogni tre o quattro anni.

Gli uffizi de’ Cavalieri, tanto di quelli del Podestà, quanto di quelli del Capitano erano l’andare attorno con i berrovieri cercando chi contraffacesse agli Statuti, nè senza la presenza de’ cavalieri in molti casi si poteva catturare, in difetto loro supplivano de’ Notai, de’ quali era il proprio ufizio l’aiutare i Giudici, a’ quali n’era assegnato certo numero per ciascuno.

Il supremo Magistrato de’ Quattordici, chiamato così dal numero degli uomini, era composto di guelfi, ghibellini e neutrali, partecipandone ciascuna parte per rata del suo numero. Eleggevansi per quelli che erano stabiliti per i Quattordici vecchi e per i Richiesti. Tre se ne facevano per il sesto d’Oltrarno, tre per San Piero Scheraggio, per essere i maggiori, di tutti quattro gli altri sesti due per ciascuno: l’ufizio loro era solo di un mese. A questo l’anno 1283, succedè quello de’ Priori delle Arti, che un anno avanti essendo stati eletti con certa autorità, fu dipoi nel mese di maggio data loro tutta la medesima, che avevano i Quattordici, e questi del tutto spenti, tenendosi fino all’anno 1286, lo stesso modo nell’eleggergli, che si faceva già i Quattordici e da quel tempo al 1292 furono eletti per i Priori vecchi, e per le dodici Capitudini maggiori. Dovevano essere matricolati in alcuna delle sette Arti maggiori e guelfi; divieto avevano due anni, durava l’ufizio loro due mesi. Abitavano nel palazzo pubblico, le spese e la servitù avevano dal Comune. Tre giorni della settimana davano udienza pubblica, il lunedì, mercoledì e venerdì. A nessuno potevano parlare, fuorchè di negozi pubblici, a’ quali almeno dovevano essere presenti i due terzi di loro, nè etiam con i parenti loro più stretti potevano ragionare, non essendo però compresi in questa proibizione il loro Notaio, e famigli. Il Notaio si eleggeva da loro per il tempo che stavano in uffizio, il quale scriveva tutti gli atti e deliberazioni fatte da loro. Sei cittadini erano eletti per le sette Capitudini maggiori a sindacare i Quattordici e’ Priori; sei per i Consigli del Comune a sindacare il Podestà; sei per quelli del Popolo a sindacare il Capitano: quasi tutti gli altri ufiziali erano sindacati per il Giudice delle Appellazioni.

Mille fanti della Città erano eletti per il Podestà e Capitano e Quattordici, per conservazione e difesa degli uffizi loro, e per alcuni per i Richiesti; dugento n’erano eletti per Oltrarno; Borgo e San Pancrazio avevano il bianco di sopra, il rosso di sotto; in quello d’Oltrarno era dentro un ponticello rosso. In Borgo una capretta nera; in San Pancrazio una branca di lion rosso. Gli altri tre avevano il rosso di sopra, il bianco sotto. Nel rosso di San Piero Scheraggio era un carretto azzurro. In Porta San Piero le chiavi gialle; in quello di Duomo il tempio di San Giovanni. Mutavansi i Gonfalonieri ogni anno del mese di marzo: i gonfaloni erano dati loro nel Parlamento pubblico. Doveano essere presti alla volontà del Podestà e Capitano; se nel medesimo tempo l’uno e l’altro gli comandava, quelli de’ primi tre sesti obbedivano al Capitano, gli altri al Podestà. Doveva ogni gonfaloniere ch’era chiamato far la massa alla chiesa pel suo popolo; e chi non vi compariva era condannato in lire 25. Nessuno poteva servire per sostituto, fuorchè i medici e dottori, e chi aveva più di 60 anni. Ognuno doveva aver dipinto in tavolaccio e l’altre sue armi dell’insegne del suo sesto. Quando erano chiamati i mille, gli altri non potevano muoversi, nè far ragunata d’uomini armati, massime i grandi, fuorchè fra loro vicini e nello stesso vicinato. Questi tre uffizi maggiori. Quattordici o Priori, Podestà e Capitano governavano quasi il tutto insieme con i Consigli. I Consigli erano di più sorti; di Richiesti o Savi, del Cento speciale e generale del Capitano o del Popolo, e generale di 300, e speciale di 90, del Podestà Comune. Quello dei Richiesti, o Savi non durava più d’una sessione, ed era di quel numero e di quella qualità di cittadini che pareva a’ due rettori forestieri, ed a’ Quattordici o Priori che tutti intervenivano in esso. Proponeva il Podestà; trattavasi di negozi di guerra, sentivansi gli ambasciatori, rispondevasi loro, e finalmente in esso si decidevano tutti i principali negozi. Ciascheduno diceva il parer suo, e vinceva quello che era favorito per la maggior parte passando la metà: se alcuno non arrivava a tal numero rimettevasi il negozio ad altro simile Consiglio e con maggiore o minor numero di Richiesti, o ne’ tre uffizi maggiori solamente, secondochè si vinceva. Se si trattava di guerra eranvi ancora chiamati i Capitani della guerra; se di fare imposta nella città, le Capitudini delle Arti o tutte o parte, ed il partito si faceva segreto.

Tutti gli altri Consigli duravano un anno, eleggevansi i consiglieri per i tre uffizi maggiori e per alcuni Richiesti di ciaschedun sesto. Per quello del 100 erano eletti 20 consiglieri per Oltrarno, 20 per San Piero Scheraggio, in tutti gli altri sesti quindici per ciascuno. Del Consiglio speciale del Popolo o Capitano, che con altro nome si chiamava di Credenza, erano sei consiglieri per ogni sesto e del generale venticinque; ragunavansi in San Piero Scheraggio l’uno e l’altro nel medesimo tempo: ritiravansi da una parte della Chiesa quelli del generale, il negozio era proposto nello speciale, vinto in esso, si proponeva di nuovo nel generale, intervenendovi ancora quelli dello speciale: di tutti e due Proposto n’era il Capitano. I consiglieri erano popolani in quelli del Comune, ch’erano due, sebbene quasi un solo in essenza, trovandosi rarissime volte essersi ragunati disgiunti. I consiglieri erano grandi e popolani, per il generale di 300 eranne eletti cinquanta per sesto, per lo speciale di 90, quindici; ragunavansi nel palazzo del Comune e Proposto n’era il Podestà. Chi era d’un Consiglio non poteva essere dell’altro, nè insieme potevano essere padre e figliuolo e fratelli carnali. Divieto si aveva un anno dal deposto ufizio. Non era di essi chi non aveva almeno 25 anni. Ne’ Consigli del Podestà sempre intervennero nelle cose gravi le Capitudini delle sette Arti maggiori solamente sino all’anno 1286, da indi in qua delle dodici, che sempre intervennero in quelli del Capitano.

Non potevasi proporre in questi Consigli, se non quello ch’era ordinato per i Quattordici, o Priori, i quali tutto esaminavano fra di loro, e trovando il negozio di che si trattava utile e necessario al Comune, commettevano al Podestà e Capitano che lo proponessero ne’ Consigli. I consiglieri avevano a essere nel luogo deputato avanti che il Proposto del Consiglio si rizzasse per proporre, nè potevano partirsi senza sua licenza, finchè non fosse letta la riforma, e fatto il partito sopra l’approvazione di essa; non potevano consigliare o arringare fuorchè sopra la cosa proposta: nissuno poteva rizzarsi per consigliare, o arringare, sinchè il primo arringatore non avesse finito. Non potevasi dar fastidio o impedire alcuno arringante o consulente; nè potevasi alcuno rizzare in Consiglio, o dire o consigliare alcuna cosa se non nel luogo solito e ordinato a consigliare. Ne’ Consigli del Comune non potevano essere più di quattro arringatori, senza licenza del Podestà: negli altri non se ne vede numero certo. Il partito ne’ Consigli si faceva in due modi o palese e scoverto, o segreto; il palese si faceva a sedere e rizzarsi, il segreto colle palle: il sedere e rizzarsi facevasi immediatamente l’uno dopo l’altro. Le palle si mettevano in un bossolo di due corpi, l’uno rosso e l’altro bianco; il sedere e la parte rossa del bossolo favoriva, il rizzarsi e la parte bianca disfavoriva. Nel consiglio del Cento facevasi segreto, nello speciale del capitano prima palese e poi segreto, nel generale palese solamente, in quelli del Podestà palese ed alcuna volta segreto, ed in tutti si vinceva per la metà e uno poi almeno; fuorchè nel derogare agli Statuti, che questo in tutti i Consigli si dovea vincere per i quattro quinti.

Per il Consiglio del Cento si potevano statuire lire 100 il mese, le quali i Priori a piacer loro, senza stanziamento d’altro Consiglio che di questo, potevano spendere, non eccedendo però lire 25 per partita. I Consigli del Popolo per sè soli eleggevano gli elettori quasi di tutti gli ufiziali.

Quelli del Comune eleggevano i Sindachi, quando n’era il bisogno per gli affari pubblici, commettevano le Imbreviature o Protocolli dei Notai morti, emendavano i danni de’ fuochi e de’ guasti; stanziavano le spese piccole di lire 100 a basso di quella sorte però che secondo gli Statuti si potevano stanziare e deliberavano d’alcune altre cose di non molta importanza; tutti gli altri stanziamenti, provvisioni e riforme dovevano vincersi per tutti i Consigli, passando per ordine dell’uno e dell’altro ed ancora quelle cose che si trattavano per il consiglio de’ Savi o Richiesti, per gli quali il popolo dovesse essere aggravato o con ispese o con altro. Se quello che era proposto in un Consiglio non si vinceva, non si poteva di nuovo proporre in esso, finchè non fossero mutati i Priori, a tempo de’ quali era stata fatta la proposta. Nel medesimo giorno non poteva esser proposto ne’ Consigli del Comune quello ch’era stato proposto nel Consiglio del Popolo.

Eravi ancora il Parlamento generale o Consiglio pubblico, nel quale intervenivano i tre maggiori uffizi. Tutti gli altri Consigli e le dodici Capitudini ragunavansi in Santa Reparata ogni due mesi, quindici giorni dopo l’entrata de’ nuovi Priori, facevasi alla presenza di tutto il popolo, erane capo il Podestà. Era lecito ad ognuno del numero delle capitudini o de’ consoli proporre tutto quello ch’egli avesse stimato essere benefizio del Comune. Esaminavansi dopo le proposte da’ Priori se niuna ve ne conoscevano buona o da potersi fare proponendola altra volta ne’ Consigli minori e doveasi vincere come l’altre provvisioni e riforme.

Le riforme e provvisioni e deliberazioni de’ Consigli erano distese e scritte a’ libri e rogati de’ sindacati, e le procure che occorrevano farsi per il Comune di Firenze dal notaio delle Riformagioni, il quale doveva essere della provincia di Lombardia di là dal Reno, ma non del luogo donde fosse il Podestà o Capitano. Eleggevasi per il Consiglio del Comune, e durava l’uffizio suo un anno, ma poteva essere raffermato.

Le Capitudini delle Arti erano ventuna, oggi, le chiamiamo Consoli. Ciascheduna di esse aveva il Gonfalone entrovi la divisa della sua arte. Erano sottoposte al Difensore o Capitano obbligati a difendere l’uffizio suo, e seguirlo con arme e senza a sua richiesta, giuravanlo in mano sua, e nelle loro era giurata l’osservanza di questo da tutti i loro sottoposti. Eleggevano le sette Capitudini maggiori ogni sei mesi due signori della Zecca; uno era de’ mercatanti di Calimala, e l’altro di quelli del Cambio e due saggiatori dell’oro e dell’argento. I Signori avevano cura che non si coniasse se non buona moneta, e che la forestiera non buona non corresse; e però la libra pisana e la lucchese inferiori alla fiorentina, erano sbandite, siccome ogni moneta piccola di Toscana, e’ fiorini più leggieri d’un grano si tagliavano. Le medesime sette Capitudini insieme con i Priori eleggevano sei cittadini e un uffiziale forestiero sopra l’abbondanza delle vettovaglie. Chiamasi l’uffiziale il Giudice, i cittadini i sei della Biada; l’uffizio de’ cittadini durava due mesi, sei quello del Giudice; facevano questi condurre grano di diverse parti, il più di Romagna e di quello di Siena. Ne’ tempi di gran carestia per non aggiungere afflizione agli afflitti, facevansi ferie per le cause civili. Dodici danai per ogni staio di grano era dato dal Comune a chi ne conduceva a vendere in Firenze di fuori dello Stato; e chi ne conduceva più d’una soma era sicuro per il viaggio e per sei giorni di stanza, per debiti suoi privati e per rappresaglie, che fossero concedute contro la sua Comunità. Il fare rappresaglie era un sequestrare e rattenere tutti gli effetti pubblici e privati di una Comunità e le persone. Concedevansi le rappresaglie contro quelle Comunità, che non amministravano o si pretendeva che non amministrassero giustizia, o al Comune di Firenze o suoi sudditi, e se fra certo tempo non era soddisfatto il creditore, convertivasi l’equivalente in uso suo. Da questo ne nascevano molti inconvenienti e molti disastri nel negoziare, facendo l’una Comunità rappresaglia contro l’altra. Per sfuggirle emendava il Comune di Firenze il danno che pativa alcun forestiero di rubamenti fattigli nella città o contado; i denari però erano pagati, non trovandosi il delinquente, da quella Comunità o popolo nel quale era seguito il delitto. Ma se pure contro il Comune di Firenze erano concedute per causa privata, erano i principali obbligati a dar soddisfazione; se per pubblica si veniva agli accordi, e satisfacevasi, e molte volte usavasi mettere una gabella sopra le robe de’ Fiorentini che passavano per quella Terra, che faceva la rappresaglia, finchè fosse satisfatto a quel debito. I danari che si pagavano o riscuotevano per il Comune di Firenze, passavano tutti per mano de’ camarlinghi della Camera, i quali erano tre; stavano in ufizio due mesi, e proponevano ne’ Consigli gli stanziamenti da farsi per le spese occorrenti. Tutti i pagamenti facevano con il consiglio di due dottori fiorentini a questo eletti ogni due mesi, chiamati avvocati del Comune, registravasi il tutto ne’ libri pubblici per il notaio della Camera, l’uffizio del quale durava quanto quello de’ Camarlinghi.

Per i fatti della guerra eleggevansi per i rettori e’ Quattordici o Priori e per i Richiesti per quel tempo, ed in quel numero che a loro pareva, alcuni cittadini de’ principali con nome di Capitani di guerra. Provvedevano questi le cose necessarie per la guerra, intervenivano ne’ Consigli che appartenevano ad essa, e facendosi esercito, parte di loro andavano e parte ne rimanevano nella città; finito il loro uffizio non s’eleggevano altri, se non era il bisogno. Chiamavansi questi nei tempi più moderni i Dieci della guerra. In difetto loro era solito concedersi per i Consigli balía ed autorità al Podestà. Capitano e Priori sopra la fortificazione della città, sue castella e contado sopra il condurre soldati e sopra ogni cosa spettante a guerra per un tempo determinato. Negli eserciti comandava il Capitano generale della guerra, ch’era forestiero e signore, ed eleggevasi solo quando n’era il bisogno per quel tempo che pareva agli elettori. Il modo dell’elezione era il medesimo di quello del Podestà e Capitano. Conduceva seco un numero di cavalieri e di fanti espresso nella sua condotta. Fra i cavalieri ne dovevano essere alcuni di corredo. Pagavansi al Capitano generale della guerra tutti i danari, tanto dello stipendio suo quanto de’ soldati condotti da lui. Ogni soldato dell’esercito gli era sottoposto, due o più de’ Capitani di guerra andavano con esso con titolo di suoi consiglieri, che insieme con lui il tutto deliberavano. Davasegli un notaio pagato dal Comune, che scrivesse tutto quello che gli occorreva. Non essendo Capitano generale di guerra e bisognando cavalcare, per capo della cavalcata o esercito andava il Podestà, non potendo egli, il Capitano del Popolo o Capitani di guerra. Cavalcata ed andata si chiamava quella dove non si spiegavano i padiglioni, esercito dove si spiegavano. Alcuno de’ giudici de’ malefizi del Podestà andava in esercito per amministrare giustizia. I Connestabili e Capitani di fanti e di cavalli erano condotti per i sindachi del Comune, con quel numero di soldati che avevano in ordine. La rassegna de’ soldati facevasi ogni mese, o quando pareva a’ consiglieri, alla presenza del Capitano, per nome e cognome. Gli eserciti erano composti di mercenarii, ausiliari e sudditi, di fanti e cavalieri. I fanti erano pavesari, balestrieri, arcieri e lancieri. I cavalieri erano o alla leggiera o alla grave, ogni soldato a cavallo chiamavasi cavaliere; di corredo addimandavansi quelli di dignità fatti da’ principi e signori. Gli ausiliari erano pagati da chi li mandava. I mercenarii e sudditi dal Comune. I cavalli mercenarii alla leggera avevano fiorini cinque il mese, quelli alla grave nove o poco più o meno. Ne’ sudditi non era altra cavalleria che quella delle cavallate. Le cavallate s’imponevano a chi più aveva il modo, e a’ Guelfi ed a’ Ghibellini ordinariamente per un anno; per tutto il tempo avevano da 40 fiorini a 50. Imponevasi ordinariamente da 500 fino in 2000, secondo i bisogni; a chi era imposto cavallata era obbligato a tenere un cavallo armigero non di maggior prezzo di fiorini 70 nè di minore di 35, con esso doveva andare in esercito quando gli era comandato, o mandarvi altri in suo luogo; per ogni giorno che cavalcava aveva soldi 15, se era cavaliere di corredo o giudice 20. I cavalli tanto degli stipendiati, quanto delle cavallate si bollavano del bollo della città e stimavansi alla presenza degli uffiziali del Comune, del Capitano e de’ soldati; se il cavallo si guastava, moriva, o era ferito, o ammazzato in servizio del pubblico, mandatane la fede tra cinque giorni a’ Capitani di guerra, gli era pagato la valuta del danno, s’era guasto, se morto, dell’intiero prezzo; finchè non gli era emendato non era obbligato a ricomprarne di nuovo, e la paga gli correva come se l’avesse avuto, e dopo pagato aveva tempo alcuni giorni a provvedersene. Non poteva un cavallo essere emendato più d’una volta, e per questo gli emendati si contrassegnavano. Per arrolare ed assegnare i soldati e stimare i cavalli, erano eletti ogni anno sei cittadini. Negli eserciti generali andavano le cavallate di tutti i sesti. Nelle imprese minori andavano d’un sesto solo, o di più alla disposizione del consiglio de’ savi o Richiesti e de’ capitani di guerra, e l’uno e l’altro ogni tanti giorni si cambiavano. L’esercito generale si bandiva più giorni avanti, e due o tre prima che si muovesse si cavavano l’Insegne e Gonfaloni di Firenze, e spiegati appendevansi ad un luogo vicino alla città e quivi si faceva la massa. I soldati a piè del contado erano eletti per gli vicari, ed eranne loro capi; i vicari erano de’ migliori cittadini di Firenze. Eleggevansi per i Priori capitani di guerra e Richiesti, quando occorreva per quel tempo che si credeva che fosse per bisognare, mandavasene in tutte le provincie principali dello Stato, o solo in quello che pareva a’ medesimi elettori. I vicari avevano soldi 30 il giorno, i fanti 4, i guastatori 3. Se le cavallate di tutti i sesti andavano in esercito, alcuni de’ fanti del contado restavano a guardia della città sino al ritorno loro, ed i cittadini sospetti il più delle volte per quel tempo si mandavano fuori; se l’esercito si faceva contro i Ghibellini, non cavalcavano i Ghibellini delle cavallate, ma i loro cavalli erano fatti prestare a’ Guelfi. I soldati di guardia delle fortezze erano dello Stato, i castellani cittadini ogni due mesi erano rassegnati per uno de’ cavalieri compagni del Potestà di Firenze; le paghe erano maggiori e minori secondo la qualità del luogo. Per sapere gli andamenti de’ nemici stipendiavasi uno per capo di ricevere e mandare spie. Per l’occasione della guerra o per altre spettanti al Comune mandavansi ambasciadori in diversi luoghi, eleggevangli i Priori, per cosa di molta importanza il Consiglio dei Richiesti; l’istruzioni erano loro date per gli elettori. Gli elettori erano de’ più degni cittadini, o no, secondo il negozio che aveano da trattare, o il personaggio cui erano mandati. In ogni ambasciata di qualche conto andavano cavalieri, dottori e cittadini privati ed un notaio. In quelle di grande importanza andava alcuna volta il Podestà, e l’ambasciata facevasi onorevolissima. In quelle di poco rilievo andava un cittadino privato e talvolta un solo notaio. Giuravano gli eletti per ambasciatori in mano del Podestà di fedelmente trattare i negozi loro imposti, nè per loro ottenere grazia o privilegio alcuno, se contraffacevano erano condannati in lire 1000. Il salario non poteva esser più di soldi 50 il giorno, e questo non si dava se non a chi conduceva seco almeno quattro cavalli, che secondo il numero di essi si eleggeva il salario, ma non andava ambasciadore che almeno non ne avesse due: il Podestà quando andava in ambasciata aveva lire 12 il giorno. I cavalli, che in ambasciata si guastavano, o morivano, erano dal Comune emendati. Mandavasi ambasciadori ancora per negozi di persone particolari e d’altre Comunità, ma pagavansi da quelli in servizio de’ quali andavano. Le lettere pubbliche scrivevansi in latino in nome del Podestà, Capitano e Priori, ed ogni sei mesi era eletto un notaio in Dettatore di esse. Con questa forma di governo si resse la Repubblica di Firenze dall’anno 1280 al 1292, nel quale si cominciò l’elezione del Gonfaloniere.

Nº III. (Vedi pag. [259].)

ISTORIA COMPENDIATA DI SAN GIMIGNANO.

Questo difetto è nella storia, che non si trova quasi mai scritta dai vinti. Quello che si dicesse di Firenze dentro ai castelli e durante la lunga caccia patita da essi, ognuno può agevolmente figurarselo, perchè la vita dei castelli fu argomento favorito di molti racconti, sebbene in Italia meno che altrove. Ma dei piccoli Comuni chi potesse sapere le storie qui solamente nella Toscana, si vedrebbe innanzi come una serie di piccoli drammi, dove non sempre ai Fiorentini toccherebbe la parte migliore. Vero è che in tutti sottosopra le cose medesime sempre verrebbero sulla scena, e ciò tanto più quanto più il campo fosse angusto: ma insomma l’Italia si formò a quel modo, e ha la sua cellula nel Comune, ed i più piccoli ne sono i primi vitali ingredienti. Non è dei più piccoli quello che ora ci cade tra mano, ed è dei più noti. San Gimignano è visitato da molti stranieri; nessun’altra terra o castello di Toscana ritiene più della età di mezzo e meno fu invaso dalle susseguenti: in quelle torri e nelle chiese e nelle case di forti pietrami è pure qualcosa di non ricoperto dal fino intonaco dei tempi moderni; le antiche memorie se ne conservano il possesso, la nuova vita v’è poco entrata. Lo stesso accade generalmente; e per esempio nell’Inghilterra, le città più anticamente monumentali si vanno a vedere con grande rispetto, ma in quelle è sempre nelle strade la gente più rada e pare si muova più lenta che altrove.

Di San Gimignano abbiamo origini favolose, le vere ci mancano. È ameno il sito, capace il suolo di molti frutti, mite il clima: natura di luogo in tutto diversa da quella più aspra dove fu posta Volterra, che aveva il dominio di quel territorio. Qui era sorto già un castello, anticamente come noi crediamo, sebbene la prima certa memoria che se ne abbia non salga oltre all’anno 929, nè altra notizia ce ne rimanga per tutto il primo secolo dopo al mille. Le torri però in tanto numero, e antichissime, dimostrano avere quella terra (il come s’ignora) avuto potenza di famiglie nobili assai di buon’ora; tanto non crebbe nei primi tempi la vicina Colle, nè Poggibonsi che era stato castello imperiale. Tenevano i Vescovi la signoria di Volterra, e contro ad essi ebbe a combattere San Gimignano per la sua propria emancipazione, la quale fu intera nei primi anni che seguitarono dopo alla pace di Costanza. Dal 1200 cominciano atti di gente libera, il governo in mano di Consoli, e da principio il Podestà, uno degli uomini della terra stessa. Intanto Volterra anch’essa cercava sottrarsi ai Vescovi, uno dei quali cacciato di sede ebbe soccorso dai Sangimignanesi nemici al popolo di Volterra da cui si erano distaccati. Di qui lunghe guerre che si allargarono in più vasto campo, quando le innumerabili divisioni formarono quella dei Guelfi e dei Ghibellini. Ma in questa lotta San Gimignano si rinforzava e le libertà sue ebbero autentico riconoscimento da Federigo II imperatore l’anno 1241. Era uno di quei Comuni tenuti dai militi, che è dire dai nobili, i quali sapevano meglio intendersi con l’Imperatore; e seco andavano di gran cuore contro al popolo di Volterra.

Prevalse pertanto assai tra questi la potestà imperiale; pagavano volentieri a Federigo il feudo solito pagarsi ai Vescovi; i Potestà usarono chiamarsi tali Dei et Imperatoris gratia. Ma ciò non toglieva che al pari degli altri Comuni andassero contro a quella medesima potestà, facendo per l’ampliazione del loro contado guerra ai castelli che n’erano il nido. Seguirono gli anni della gran contesa per cui salivano e scendevano con tanto fragore più volte ciascuna delle due contrarie parti: San Gimignano modificava secondo i casi le istituzioni sue cittadine, piegandole verso alla parte popolare come i tempi volevano. Il popolo era ivi come a Siena rappresentato da un ordine che si chiamò dei Nove, ristretto però nè mai caduto nel maggior numero: quella terra ricordava sempre le origini sue, e manteneva le istituzioni che ad essa erano naturali; troppe torri aveva per essere mai bene guelfa.

Correvano allora tempi magnifici a San Gimignano: sorgeva il pubblico Palazzo con altri edifizi, fioriva quella piccola repubblichetta richiesta più volte per ambascerie dalle città e dai signori vicini, di lei più possenti; i suoi magistrati andavano arbitri o pacieri di grandi vertenze. Rimane tuttora in quelli archivi documento dell’ambasceria che Dante Alighieri vi esercitò in nome della Repubblica di Firenze agli 8 di maggio 1299; orava dinanzi al Potestà, che era dei Tolomei da Siena, esortando il Consiglio generale a farsi più vivo e rafforzare la lega toscana, verso alla quale parevano essere le volontà dubbie, secondo le varie parti che dividevano i Sangimignanesi. A procurare la concordia poco di poi venne della persona sua in San Gimignano il Cardinale d’Acquasparta come Legato di Bonifazio VIII; si fece una pace, ma fu presto rotta. Potenti famiglie nemiche tra loro per gelosia di grandezza cittadina si chiamavano guelfi o ghibellini, o bianchi o neri o di quanti altri nomi sa l’odio cuoprirsi; nè mancarono a San Gimignano i consueti ammazzamenti, come in ogni altra delle minori o delle maggiori terre d’Italia. Questo ripetersi da per tutto degli stessi casi, questo inutile rivoltolarsi durante più secoli, viene oggi chiamato da un nobile ingegno bellezza di storia. A noi non pare; anzi agl’Italiani facciamo colpa del non avere saputo men tristo rimedio inventare contro al sonno, malattia dei popoli peggiore d’ogni altra per la parentela che ha con la morte.

Ma pure in quella età nascevano grandi fatti, in mezzo ai quali nè il buon diritto alla sua propria indipendenza, nè una gran voglia di mantenerla, bastavano a fare che un piccolo Comune avesse, come si suol dire, voce in capitolo. Scese in Italia Arrigo VII, s’inalzò Castruccio, la Toscana ebbe a difendersi contro al Bavaro e contro al Re di Boemia. San Gimignano, posta in mezzo tra Volterra e Siena e Firenze, volentieri avrebbe cercato sostegno da quella parte cui potesse riuscire più utile amica: tirava da Siena i suoi Potestà e alcune forme di reggimento; ma Siena era instabile, e troppo Firenze pigliava la mano già sopra i vicini. Questa si diede al Duca di Calabria; e San Gimignano, senz’altro pensare, dovè seguitarla. Non ne avesse anche avuto voglia, andava insieme con la corrente guelfa, stava con la Lega della quale Firenze era capo; e questa, come su tutti gli altri aveva la forza che gli difendeva, così anche aveva l’arbitrio a costringerli e una crescente volontà di farsi da tutti ubbidire. Chiedeva di nome gli uomini e il denaro per le taglie che prima aveva essa medesima decretate: di già i rifiuti o le renitenze si chiamavano ribellione. Ma perchè uno Stato indipendente ti serva a tuo modo, è necessario potergli comandare in casa dentro. Il primo d’aprile 1333 una lettera al Comune di San Gimignano gli dava ordine di ratificare nel Consiglio del Popolo certe mutazioni fatte allo Statuto di quella terra, nè so con qual titolo, da tre cittadini Fiorentini: dice la lettera che ogni negligenza all’ubbidire, gli avrebbe fatti incorrere in pena.

Era in San Gimignano potente su tutte le altre la famiglia degli Ardinghelli. Se propriamente fossero Guelfi o Ghibellini io non lo so, nè bene credo che lo sapessero essi stessi. A me parrebbe senza calunnia potere affermare che furono Guelfi, quando con quel nome potevano farsi un grande seguito nella terra; ma quando ad essi venne la voglia o parve essere necessità, per mantenere il grado loro, di uscire fuori dai termini della civile eguaglianza, allora di fatto se non di nome furono Ghibellini. Ciò nonostante pare che molto se la intendessero con la Repubblica di Firenze, la quale cercando sopra la Toscana di avere un imperio, gradiva che le comunità inferiori, di nome amiche ma in fatto suddite, dipendessero da pochi, perchè i pochi è sempre più facile guadagnare e mezzi più certi si hanno a tenerli. Il Comune di San Gimignano bandì gli Ardinghelli, ma lì appresso era il luogo di Camporbiano, terra di Marzocco; e gli Ardinghelli di là infestavano i Sangimignanesi tanto malamente, che alla fine questi perduta pazienza, un giorno a bandiere spiegate e sotto alla condotta del Potestà loro e Capitano di popolo, che era un Saracini di Siena, andarono contro a Camporbiano, v’entrarono a forza e l’arsero. Questo alla Signoria di Firenze parve delitto di lesa maestà; citò avanti a sè il Potestà e tutti quelli della cavalcata; nessuno comparve; per il che furono condannati come contumaci in lire cinquantamila, con la comminatoria di essere arsi (così è scritto) il Potestà e centoquarantasette Sangimignanesi. Chiesero grazia, e il Consiglio generale di Firenze con voti centoventitrè contro cinquantuno condonò la pena, con che i fuorusciti fossero rimessi in patria e riavessero i beni loro: ma non andò molto che un’altra volta furono ricacciati.

Cedevano innanzi alla comunanza cittadina più forte di loro, fuori trovavano chi gli proteggesse. Al Duca d’Atene si erano accostati malcontenti di tutta Toscana, come a cosa nuova. In Firenze un fuoruscito sangimignanese, capitano dei fanti della Signoria, teneva in guardia il Palazzo: costui ne aperse la porta al Duca, dal quale in premio di tanto servizio fu creato cavaliere: tornata libera la città, fu anch’egli dipinto a vitupero come traditore. San Gimignano al nuovo Duca aveva mandato il numero consueto di venticinque cavalieri e cento pedoni, secondo la taglia; ma perchè non volle consentire subito al richiamo dei fuorusciti, questi dapprima respinti con la forza v’entrarono poi con le armi e col nome del Duca, il quale n’ebbe il governo e prima cosa ordinò di fabbricare un cassero dentro la terra istessa. Tornava questa in libertà dopo alla cacciata del Duca, ma più che mai vessata dalle trame e dagli assalti dei fuorusciti, contro ai quali non avendo possa, ricorse a Firenze. Si aggiunse la peste, dopo alla quale San Gimignano mezzo vuotata d’abitatori e fuori battuta da continui assalti dei suoi medesimi, non valendo più da sè a reggersi, fece il primo atto di formale dedizione alla Repubblica di Firenze, che fu per tre anni, da potersi rinnovare, accomunando le due cittadinanze, con che avessero i Fiorentini la sola scelta del Capitano, quella del Potestà rimanendo sempre libera in mano dei Sangimignanesi.

Questi credevano forse con un tale atto e sotto alla guardia della Repubblica di Firenze potere costringere a una convivenza quieta le parti contrarie. Ma fu invano, perchè gli esuli tornati potevano troppo, e dentro aveva il Capitano dei Fiorentini messo innanzi qualche altra famiglia da stare a contrappeso. Il che non fece che più inasprire le inimicizie, perchè i Salvucci per tal modo favoriti poterono tanto, che dietro un’accusa male provata persuasero al Capitano, uomo dappoco, di condannare a morte due giovani degli Ardinghelli: fu eseguita la sentenza in fretta e prima che da Firenze venisse divieto. Peggio sino allora non si era mai fatto: agli Ardinghelli cupidi di vendetta si aggiunsero i signorotti da Picchena, vicino castello, e i Rossi famiglia di grandi, i quali cacciati da Firenze vivevano sulle loro possessioni lì appresso. Insieme ed in arme un giorno entrarono in San Gimignano, ed assalita la casa dei Salvucci, che sulla piazza era delle maggiori, la posero a sacco ed a fuoco. Questi si rifugiarono in Firenze; e allora fu gara tra essi e gli Ardinghelli, quale dei due riuscisse con suo maggiore profitto a dare la terra liberamente in potestà dei Fiorentini, che vi mandarono a buon conto seicento soldati, i quali si tennero al di fuori delle mura. Intanto i negoziati procedevano variamente, finchè agli 11 d’agosto 1353 fu stipulato l’atto di perpetua dedizione, per cui San Gimignano, perduta affatto l’indipendenza, ebbe dai Fiorentini la Potestà; e per l’interna amministrazione del Comune, mutato l’antico ordine, fu posto come a Firenze un magistrato di Priori e un Gonfaloniere: il castello di Picchena, smantellato, andò sotto la giurisdizione del Comune di San Gimignano.

Ma prima di accettare in Firenze la sottomissione, avevano aspettato che dugentocinquanta uomini della terra venissero a offrirla personalmente; il partito per l’accettazione passò nei Consigli per un voto solo. Dipoi fu scambio tra le due parti di cortesia: mandò la Signoria un foglio bianco sottoscritto, dove i Sangimignanesi ponessero quelle condizioni che volevano: questi risposero con un altro foglio nel modo stesso: il primo esiste negli archivi pubblici della terra, dell’altro è un ricordo. Con tutto questo però non vollero i nuovi padroni essere da meno di quel che era stato nove anni prima il Duca d’Atene; imposero ai Sangimignanesi l’edificazione di una rôcca in luogo adatto e a loro spese; doveva essere sicurezza contro alle discordie o alle ribellioni, ma era difesa nel tempo stesso contro ai grandi, soliti a vivere fino allora secondo la legge comune e senza divieti o esclusioni. In tutto il resto procederono largamente; il che era una fina arte politica, ma era insieme un riconoscimento del diritto che in Toscana più che altrove godeva il Comune alla sua propria indipendenza, in tutto quello dove non fosse stato questo diritto abbandonato dal Comune stesso per la sua propria conservazione. Promisero anche l’esenzione dai balzelli straordinari e da certe tasse minutamente specificate. Poi mantennero la promessa quanto suole farsi in simili casi, e quanto i bisogni della Repubblica di Firenze concedevano. Allora si andava per via di richieste al Consiglio delle spese; così lo chiamavano in San Gimignano: questo si opponeva e mandava ambasciatori che disputavano e infine pagavano, ma le più volte meno del chiesto. Si mantenevano nelle apparenti relazioni tra’ due Stati queste forme di parità: in cose o di confini o di commerci San Gimignano mandava i suoi ambasciatori a trattare prima liberamente co’ vicini; e abbiamo accordi in tal modo fatti con Siena. Così, finchè non fu distrutto in Firenze il libero stato, San Gimignano ebbe un esercizio di volontà in cose pubbliche, una soddisfazione di certi che sono bisogni dell’animo e dell’intelletto: quello che alla libertà mancasse, trovava compenso di quiete e d’ordine e di sicurezza. Fatto è, che pare la terra in quelli anni prosperasse, perchè gli edifizi più ornati e più belli sorsero nel tempo della soggezione; le chiese nel quattrocento furono abbellite da grande copia di pitture affresco e in tavola dei più celebrati in quella età, come Benozzo Gozzoli e il Ghirlandaio e Antonio Pollaiolo, ai quali si aggiungono senza troppa inferiorità pittori sangimignanesi: fiorivano anche le lettere, e diedero qualche uomo il cui nome non è affatto spento.

Ma ciò non faceva che non piangessero i loro antichi liberi tempi, quando il bene come il male potevano farsi da sè medesimi. Nè certo i soprusi mancavano, contro ai quali le terre soggette, ponevano speranza nei Medici: ma questi, una volta che ebbero abbassato chi stava di sopra, non rialzarono però gli altri, ed il comune livello scese molto più basso di prima. D’allora in poi San Gimignano venne sempre a scadere: nei due secoli del principato di casa Medici la popolazione della terra scemò d’un terzo, quella del contado non perdè che il sesto. Opere pubbliche non si fecero, e spesso le antiche furono guaste per incuranza o perchè l’amore delle arti mancava e il gusto era pessimo. San Gimignano si chiama sempre dalle belle torri, ma nel cinquecento erano il doppio di quelle che ora bastano a darle aspetto insolito e quasi fantastico.

Il canonico di quella Collegiata Luigi Pecori, pubblicava l’anno 1853 una Storia della patria sua, molto accurata e di buon giudizio. Aggiunse in fine lo Statuto dell’anno 1255, ampliato e corretto nel 1314, le notizie risguardanti le cose ecclesiastiche, i pubblici edifici, i cittadini di qualche nome, le opere d’arte, con assai buon numero di documenti dei quali è ricco quell’archivio. Compose tavole dei prezzi di molte cose e dei salari e delle pene che si pagavano in moneta. Prima di lui Vincenzio Coppi dava la Storia di San Gimignano l’anno 1695, in un bel volume in foglio, con dedica al principe Ferdinando de’ Medici. Abbondano in quella ragguagli minutissimi d’ogni cosa la quale importi o che all’autore paresse in qualche modo importare al decoro della patria sua. Fornito di buone lettere più che di sana critica, mantiene per vera una favolosa origine di San Gimignano, sulla quale nei primi anni del quattrocento Mattia Lupi aveva scritto un poema latino, da lui chiamato eroico, in quattro libri di cattivi versi. Dissi in principio, e ripeto in fine, che vorrei piuttosto sapere il vero del come potè sorgere a qualche grandezza da molto antichi secoli questa terra.

Nº IV. (Vedi pagg. [270 e 271].)

(Archivio di Stato Diplomatico, provenienza Atti pubblici).

PROTESTATIO FACTA PER SINDICOS COMUNIS FLORENTIE DOMINO KAROLO ROMANORUM REGI.

In Christi nomine Amen. Anno sue salutifere Incarnationis Millesimo trecentesimo, quinquagesimo quarto Inditione VIIIª die vigesimo mensis Martii. Manifeste appareat omnibus presens instrumentum publicum inspecturis Quod Serenissimus et Invictissimus Princeps et dominus dominus Karolus Dei gratia Romanorum Rex et semper Augustus ac Boemie Rex, de innata Maiestati sue clementia, consensit expresse et de gratia speciali nobilibus et sapientibus viris

Domino Barne de Rubeis militibus
Domino Paczino de Strocziis
Domino Loysio de Giamfigliacziis Legum doctori
Loysio de Mocziis
Uguiccioni de Ricciis et
Simoni de Antilla

ambaxatoribus, sindicis et procuratoribus Comunis et Populi Civitatis Florentie, ut de ipsorum sindicatu sive procura patet publico instrumento scripto manu mei notarii infrascripti, ac etiam mihi notario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine Populi et Comunis Florentie, quod Iuramentum eidem tamquam Romanorum Regi seu tamquam Imperatori prestandum per dictos Sindicos et pro dicto Comuni, quibuscumque verbis prestetur seu prestitum reperiri contingat, habeat et habere intelligatur infrascriptas reservationes modificationes et capitula, et perinde intelligatur esse ac si in eo seu eius prestatione dicta et infrascripta capitula essent apposita e expressa licet in ipsa figura verborum dicti Iuramenti non apponantur nec exprimantur. Ita quod dictum Iuramentum vires sive effectum non habeat contra dicta infrascripta capitula seu contra sensum ipsorum et ita actum consensum et conventum extitit inter eos.

Reservationes autem modificationes et capitula sunt hec, videlicet:

In primis, quod vigore Iuramenti prestandi et contentorum in eo, dictum Comune Florentie ad aliud seu ultra vel aliter non teneatur dicto domino Regi quam dictum Comune et alia Comunia Tuscie et Lombardie ab antiquo tenebantur et tenentur Imperio secundum Leges Imperiales et Iura comunia Romanorum Principum. Et quod dictum Iuramentum non deroget nec in aliquo preiudicet aliquibus privilegiis seu benefitiis concessis seu concedendis per dictum dominum Regem dicto Comuni Florentie, seu aliquibus promissionibus gratiis seu benefitiis, cum scriptura vel sine, factis vel fiendis, concessis sive concedendis per dictum dominum Regem dicto Comuni Florentie. Mandans expresse predictus dominus Rex mihi notario infrascripto, quatinus ad maiorem et clariorem predictorum memoriam de predictis publicum conficerem instrumentum. Acta fuerunt predicta per dictum dominum Karolum Regem, Pisis in camera predicti domini Regis, in domibus que dicuntur Giardinum sive viridarium Pieri Andree de Gambacurtis; presentibus testibus reverendissimo in Christo patre et domino domino Niccolao Patriarcha Aquilegiensi et principe honorando et venerabili in Christo padre domino Iohanne Episcopo Olomocensi et magnificis viris Marcardo Agustense, Thederigho Mindense, Vladislao duce Theschinense, Burghardo burgravio Magdeburgense et......... de Lippa, Bustone de Reilhartis ac nobilibus et prudentibus viris domino Dondaccio de Malingniis de Fontana de Plagentia, milite et Leggerio Andreocti Niccoluccii de Perusio, adhibitis et rogatis.

Et Ego Angelus ser Andree domini Rinaldi, florentinus civis, publicus Imperatoris auctoritate notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus in presenti facie contentis et scriptis dum sic fierent interfui, illaque mandata Regio et rogatu Sindicorum suprascriptorum publice scripsi et signum apposui consuetum.

CAPITULA CONCORDIE INTER DOMINUM KAROLUM ET COMUNE FLORENTIE.

In Christi nomine, amen. Anno sue salutifere Incarnationis Millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, Indictione VIII, die vigesimo primo mensis Martii secundum consuetudinem civitatis Florentie, Serenissimus Princeps et dominus dominus Karolus Dei gratia Romanorum semper Augustus ac Boemie Rex, et infrascripti Ambaxiatores et Sindici Populi et Comunis Florentie asseruerunt se super infrascriptis capitulis, die xxº presentis mensis martii predicti simul conclusisse et concordasse, videlicet:

Quomodo Priores sint vicarii Imperatoris. — Quod Civitas Florentie eiusque comitatus et districtus regantur per Populum et Comune et sub legibus ipsorum etc. — Aliqualis confirmatio sub missionum et aliarum conventionum.

Primo, quod Priores Artium et Vexillifer Iustitie Populi et Comunis Florentie qui pro tempore fuerint toto tempore vite domini Regis Karoli presentis, etiam port Imperiales infulas susceptas, et non alius, sint eius vicarii generales et inrevocabiles tantum tempore vite domini Regis predicti, sicut predicitur, in civitate Florentie et eius comitatu et territorio et districtu, et in omnibus terris et locis que per Comune Florentie seu pro ipso Comuni tenentur, gubernantur, seu custodiuntur: terris vero, si quas de facto et non legiptime occupant ecceptis; super quibus non constituantur vicarii, neque aliquis alias seu aliqui alii constituantur neque sint offitiales ibidem, nisi per Populum et Comune predictum fuerint constituti. Quodque ipsi vicarii sic constituti nichil aliud possint nec aliter, nec sindicentur seu ad rationem administrationis coram predicto populo reddendam teneantur, nisi secundum Statuta ed ordinamenta Comunis Florentie et secundum Leges municipales, consuetudines et mores laudabiles hactenus observatos ibidem, sed sindicentur solummodo per dictum Populum et Comune vel offitiales dicti Comunis ad hoc deputatos seu deputandos secundum formam Statutorum dicte Civitatis. Et quod dicta civitas Florentie terre et loca per dictum Populum et Comune regantur custodiantur et gubernentur sub ea iurisdictione regimine et custodia laudabili ac sub illis magistratibus sub quibus ad presens tenentur et gubernantur seu teneri et gubernari solita sunt per dictum Populum et Comune et sub eisdem iuribus statutis et ordinamentis consuetudinibus et moribus laudabilibus iuste editis et edendis per dictum Populum et Comune seu loca predicta. Quos magistratus dictus Populus et Comune sibi et in locis predictis ad beneplacitum et pro sui libito possit eligere et constituere et iura municipalia et ordinamenta et alia predicta edere et condere cassare et mutare rationabiliter, secundum rerum et temporis exigentiam, ac eadem in tempore preterito iuste potuerint. Et quod in dicta civitate Florentie et locis predictis seu aliquo ipsorum aliqui offitiales cuiuscumque nominis vel conditionis non constituantur mictantur vel fiant, nisi solum per Populum et Comune Florentie, secundum sua ordinamenta consuetudines et mores laudabiles et illa intelligantur statuta iura, ordinamenta et consuetudines et mores laudabiles et laudabilia, iusti et iusta rationabiles et rationabilia que vel qui specialiter non reprobantur a iure. Quodque dictus Rex in submissionibus seu concessionibus dictarum terrarum seu locorum vel alicuius eorum voluntarie factis dicto Populo et Comuni eos non impediat, nec in regimine earundem. Et in terris huiusmodi que se sponte submiserunt eis, dum tamen sint Imperii, earum Incolis non contradicentibus, eos vicarios constituimus modo predicto: salvis tamen iuribus aliorum. Et quod convenctiones et pacta inite seu inita inter dictum populum et Comune ex una parte et dictas terras seu loca vel aliquos eorum ex altera, sicut iuste et rationabiliter procedunt, confirmentur et approbentur per dominum Regem predictum.

Irritatio condempnationum factarum per olim Imperatores.

Item, omnes et singule sententie condempnationes forbannitiones et processus, per quoscunque divos Romanorum Imperatores et Reges predecessores domini Regis predicti, contra Populum et Comune seu singulares eius personas, in civitatem comitatum territorium seu districtum aut loca ipsius, et nominatim contra infrascriptos Comites de Battifolle, de Doadola, Albertum de Mangona et Neronem de Vernio ac eorum subditos late seu lati, facte seu facti, et omnes pene infamie note inhabilitates et defectus, seu etiam amissionis vel privationis bonorum qui vel que ex hijs sequi vel infligi a lege vel ab homine seu alio quovis modo contrahi potuissent, tollantur removeantur et relaxentur, quodque ipsi quo ad bona et omnia alia in integrum restituantur, de gratia speciali domini Regis predicti.

Liberatio Comunis a censibus retroactis.

Item, quod predicti Populus et Comune Florentie, homines ipsorum et loca predicta sint liberi et absoluti ab omni et toto eo ad quod tenerentur Romanorum Regibus seu Imperatoribus vel ipsi sacro Imperio, de censu annuo Imperio sacro solvi debito et consueto, condempnationibus devolutionibus in fiscum, vectigalibus indictis et super indictis et aliis oneribus quibuscumque et hiis similibus provenctibus et obvenctibus, usque in presentem diem; solvendo tamen ad presens pro illis preteritis predictis Iuribus Imperii sacri illam summam pecunie pro qua gratiam domini Regis poterunt invenire.

Dispositio circa census futuros.

Item, quod omnibus redditibus proventibus condempnationibus devolutionibus in fiscum, vectigalibus indictis et super indictis et aliis honeribus quibuscumque et hiis similibus sicut premictitur in quibus domino suo Regi predicto, tamquam Romanorum Regi, teneri potuerunt in futurum, et pro consequendo gratiam et favorem dicte Regie maiestatis, solvant censum annuum aliis Romanis Imperatoribus seu Regibus et Imperio solvi debitum et consuetum. Et quod ultra solutionem dicti census nomine futuri temporis non graventur in persona vel rebus. Quodque dictus Populus et Comune Florentie, toto tempore vite predicti domini Regis, et non alias seu alii omnia predicta et eorum quodlibet, que ipse dominus Rex iuste percipere posset, licite percipere possint et valeant.

Quod contra predicta nil fiat.

Item, quod dominus Rex predictus nichil faciat contra vel ultra predicta et infrascripta. Et si quis adversus indultum Regium contrafecerit, indignationem domini Regis incurrat.

Quomodo privilegia concedantur de predictis.

Item, quod dominus Rex de predictis omnibus que perpetuitatem sapiunt ac de iure concedi possunt, donet eidem Populo et Comuni Imperiale et Regium privilegium duraturum perpetuo: super hiis vero que tractu temporis transient, donet ei privilegium ad tempora vite sue.

Quomodo recognoscatur in dominum, et de prestando iuramento.

Item, quod Comune et Populus Florentinus, iuxta oblationem factam per eos, constituant solepnes Sindicos legiptimum mandatum habentes, qui nomine et vice Comunis et Populi prefatum dominum Regem recognoscant Romanorum Regem et verum dominum ipsorum sicut alie civitates Tuscie et Lombardie ab antiquo tenebantur et tenentur Imperio secundum Leges Imperiales et Iura comunia Romanorum principum; sibique nomine dicti Comunis et Populi prestent fidelitatis debite iuramentum: salvis semper articulis qui superius et inferius expressantur. Sic tamen ut post Imperiales infulas susceptas, iuramentum renovetur.

De quadam protestatione fienda.

Item protestatio admictenda sub literis Maiestatis Regie sonabit in haec verba videlicet: Quod vigore Iuramenti prestandi et contentorum in eo, dictum Comune Florentie ad aliud seu ultra vel infra aut aliter non teneatur dicto domino Regi quam dictum Comune et alia Comunia Tuscie et Lombardie ab antiquo tenebantur et tenentur Imperio, secundum Leges Imperiales et Iura comunia Romanorum principum. Et quod dictum Iuramentum non deroget nec in aliquo preiudicet aliquibus privilegiis seu beneficiis concessis seu concedendis per dictum dominum Regem dicto Comuni Florentie, seu aliquibus promissionibus gratiis seu benefitiis cum scriptura vel sine, factis vel fiendis, concessis sive concedendis per dictum dominum Regem dicto Comuni Florentie.

De modo compositionis solvende.

Item, quod predictus Populus et Comune quantitatem pecunie, ratione preteriti temporis seu Iurium neglectorum, et censum annuum Imperio debitum et consuetum pro futuro tempore, debitis locis et temporibus, teneantur solvere prout apud Regalem fuerit ordinatum: sic tamen quod solutio fiat in Tuscia seu in Venetiis vel Padua.

Quomodo quidam rebelles restituantur.

Item, quod forbanniti exititii seu expulsi de dicta Civitate Florentie, occasione celebris memorie domini Heinrici condam Romanorum Imperatoris Augusti, seu propter obedientiam et adhesionem factam sibi, reducantur ad domus suas et gaudeant possessionibus, prediis et rebus suis, et in eisdem promotione et favore dicti Comunis foveantur. Salvo quod predicta non preiudicent aliis condempnationibus si quas haberent ob alias causas: et etiam sic quod contenta in presenti capitulo fiant absque fraude vel dolo.

Quod Comune Florentie in terris quas detinet non vexetur, etc.

Item, quod dominus Rex non impediet Comune et Populum civitatis Florentie in regimine civitatis Florentie ipsius seu castrorum et terrarum que per ipsum Comune et Populum in toto vel in parte, seu sub eo vel pro eo tenentur, reguntur et custodiuntur seu gubernantur, tempore vite domini Regis predicti, nec ipsam Civitatem seu terras predictas vel aliquam ipsarum in toto vel in parte alicui alii concedet seu dabit, non obstantibus supradictis. Set impetentibus eos vel se, adversus dictum Comune et populum Florentie, ius aut actionem habere contendentibus ministrabit iustitiam citationibus sententiis et aliis processibus iudiciariis ac etiam executione licterali; sed ipse Rex et sui officiales ad quamcunque requisitionem talium impotentium manum armatam vel potentiam non apponet; nec etiam faciet alia precepta penalia circa seu propter relaxationem seu dimissionem vel restitutionem dictarum terrarum seu locorum vel alicuius eorum.

Reservatio Regia, si contrafieret.

Item, si dictus Populus et Comune vel singulares persone adversus prestitam fidem, Iuramentum et obedientiam debitam negligentia quavis, temeritate vel pertinatia excederent, reservat sibi dominus Rex potestatem plenariam penas quascumque reales vel personales infligendi iuxta decretum Regium, secundum delictorum et excessuum qualitatem.

Pro Aretinis.

Item, circa predictas gratias concessiones et indulta, ubi locus extiterit, addi debeat infrascripta clausola que sequitur in hec verba: Salvo quod predicta non vendicent sibi locum in terris et castris Comunis Aretii nec in eorum curiis, que presentialiter pignori tenentur per Comune Florentie; que castra et terras liceat Comuni Florentie predicto retinere, donec ipsum Comune Florentie consecutum fuerit a Comuni Aretii creditum ad quod dictum Comune Aretii tenetur dicto Comuni Florentie. Et facta solutione dicti crediti per dictum Comune Aretii prefato Comuni Florentie ut predicitur, statim ipsum Comune Florentie teneatur et debeat eadem pignora restituere dicto Comuni Aretii.

Nº V. (Vedi pag. [275])

MATTEO VILLANI.

Lib. IV, Cap. 77. — Come fu offesa la libertà di Roma dai Toscani.

«Vedendo i falli commessi per li comuni ghibellini di Toscana, che liberamente sottomisono la loro libertà al nuovo imperatore, ci dà materia di ricordare per esempio del tempo avvenire, come col popolo romano i comuni d’Italia, e massimamente i Toscani.... parteciparono la cittadinanza e la libertà di quel popolo, la cui autorità creava gli imperadori; e questo medesimo popolo, non da sè, ma la Chiesa per lui, in certo sussidio de’ fedeli cristiani, concedette l’elezione degli imperadori a sette principi della Magna. Per la qual cosa è manifesto, avvegnachè assai più antiche storie il manifestino, che il popolo predetto faceva gli imperadori, e per la loro reità alcuna volta gli abbattea, e la libertà del popolo romano non era in alcun modo sottoposta alla libertà dell’impero, nè tributaria come l’altre nazioni, le quali eran sottoposte al popolo e al senato e al comune di Roma, e per lo detto comune al loro imperadore: e mantenendo i nostri comuni di Toscana l’antica libertà a loro succeduta dalla civiltà del popolo romano, è assai manifesto che la maestà di quel popolo, per la libera sommessione fatta all’imperadore per lo comune di Pisa e di Siena e di Volterra e di Samminiato, fu da loro offesa, e dirogata la franchigia de’ Toscani vilmente per l’invidia ch’avea l’uno comune dell’altro, più che per altra debita cagione.[339]»

Cap. 78. — Di quello medesimo.

«Seguitiamo ancora a dire le cagioni per le quali, oltre a ciò ch’è detto nel precedente capitolo, a’ comuni italiani, senza offesa del sommo impero, è lecito anzi debito il patteggiare con gl’imperatori. L’Italia tutta è divisa mistamente in due parti, l’una che seguita ne’ fatti del mondo la Santa Chiesa, secondo il principato che ha da Dio e dal santo impero in quello,[340] e questi sono dinominati guelfi....: e l’altra parte seguitano l’impero, o fedele o infedele che sia delle cose del mondo a Santa Chiesa, e chiamansi ghibellini.... e seguitano il fatto; che per lo titolo imperiale sopra gli altri sono superbi, e motori di lite e di guerra. E perocchè queste due sette sono molto grandi, ciascuna vuole tenere il principato; ma non potendosi fare, ove signoreggia l’una e ove l’altra, comecchè tutti si volessono reggere in libertà di comuni e di popoli. Ma scendendo in Italia gl’imperatori alamanni, hanno più usato favoreggiare i ghibellini che i guelfi; e per questo hanno lasciato nelle loro città vicari imperiali con le loro masnade: i quali continovando la signoria, e morti gli imperadori di cui erano vicari, sono rimasi tiranni, e levata la libertà a’ popoli, e fattisi potenti signori, e nemici della parte fedele a Santa Chiesa e alle loro libertà. E questa non è piccola cagione a guardarsi di sottomettersi senza patti a’ detti imperadori. Appresso è da considerare che la lingua latina....; e i costumi e’ movimenti della lingua tedesca sono come barbari, e disusati e strani agli Italiani, la cui lingua e le cui leggi e costumi e i gravi e moderati movimenti, diedono ammaestramenti a tutto l’universo, e a loro la monarchia del mondo. E però venendo gli imperatori della Magna col supremo titolo, e volendo col senno e con la forza della Magna reggere gli Italiani, non lo sanno e non lo possono fare; e per questo essendo con pace ricevuti nelle città d’Italia, generano tumulti e commozioni di popoli, e in quelli si dilettano, per esser per controversia quello ch’essere non possono nè sanno per virtù o per ragione di intendimento di costumi e di vita. E per queste vive e vere ragioni le città e i popoli che liberamente gli ricevono, convien che mutino stato, o di venire a tirannia, o di guastare il loro usato reggimento, in confusione del pacifico e tranquillo stato di quella città o di quello popolo che liberamente il riceve. Onde volendo riparare a’ detti pericoli, la necessità stringe le città e’ popoli che le loro franchigie e stato vogliono mantenere e conservare, e non essere ribelli agli imperadori alamanni, di provvedersi e patteggiarsi con loro: e innanzi rimanere in contumacie con gli imperatori, che senza gran sicurtà li mettano nelle loro città.»

Lib. V, Cap. I. — Prologo.

«Chiunque considera con spedita e libera mente il pervenire a’ magnifici e supremi titoli degli onori mondani, troverà che più paiono mirabili innanzi al fatto e di lungi da quello, che nella presenza della desiderata ambizione e gloria: e questo avviene perchè il sommo stato delle cose mobili e mortali, venuto al termine dell’ottato fine, invilisce, perocchè non può empiere la mente dell’animo immortale; ancora si fa più vile se con somma virtù non si governa e regge: ma quando s’aggiugne ai vizi, l’ottata signoria diventa incomportabile tirannia, e muta il glorioso titolo in ispaventevole tremore de’ sudditi popoli. Ma perocchè ogni signoria procede ed è data da Dio in questo mondo, assai è manifesto che per i peccati de’ popoli regna l’iniquo. L’imperial nome sormonta gli altri per somma magnificenza, al quale soleano ubbidire tutte le nazioni dell’universo, ma a’ nostri tempi gli infedeli hanno quello in dispregio, e nella parte posseduta per i cristiani tanti sono i potenti re, signori e tiranni, comuni e popoli che non l’ubbidiscono, che piccolissima parte ne rimane alla sua suggezione: la qual cosa estimano ch’avvenga principalmente dalla divina disposizione, il cui provvedimento e consiglio non è nella podestà dell’intelletto umano. Ancora n’è forse cagione non piccola l’imperiale elezione trasportata ai sette principi della Magna, i quali hanno continuato lungamente a eleggere e promuovere all’impero signori di loro lingua: i quali colla forza teutonica e col consiglio indiscreto e movimento furioso di quella gente barbara hanno voluto reggere e governare il romano impero; la qual cosa è strana da quel popolo italiano che a tutto l’universo diede le sue leggi e’ buoni costumi e la disciplina militare: e mancando a’ Tedeschi le principali parti che si richieggono all’imperiale governamento, non è maraviglia perchè mancata sia la somma signoria di quello.»

Nei capitoli sopracitati è istorica filosofia, e, a creder nostro, della migliore. Qui è la dottrina del Machiavelli circa le mutazioni dei regni, e qualche cosa anche di più, senza di che non riuscirebbe quella altro che a sterile empirismo; e qui la retta interpretazione di quella solenne ma spesso travolta e abusata sentenza che ogni potere viene da Dio. Si noti pure come l’appellazione data di barbari ai settentrionali, goffa e sguaiata al tempo nostro e pedantesca nel cinquecento, fosse plausibile tuttavia quando di fresco era cominciato quello che fu a noi risorgimento precoce e rapido anche troppo, e che ad essi era un principiare con passi deboli per allora. E aveva il fatto mostrato sempre, fino dal tempo della invasione, come i popoli germanici a petto agli uomini italiani di quella età fossero incapaci, non che a fare con loro insieme mischiato buono e compagnia, ma nemmeno anche a bene opprimerli.

Quel che però giova maggiormente in questo luogo di rilevare, perchè fu troppo dimenticato, è l’imperiale supremazia attribuita alla città ed al popolo di Roma, secondo il giure che fu solenne tra gli Italiani del medio evo, e senza il quale viene a frantendersi nel creder nostro mezza l’istoria. Cotesto giure fu il principio e il fondamento della dottrina guelfa: ma quella pure che l’Alighieri promosse nel libro della Monarchia, non differiva se non in quanto per lui era la monarchia del mondo direttamente trasmessa da questo popolo agli Imperatori; laddove i guelfi diceano il popolo avere concessa e trasmessa l’elezione ai principi dell’Allemagna, non da sè ma per delegazione da lui fatta alla romana Chiesa ed ai Pontefici, investiti per questa via del civil diritto, come essi erano del divino. Era più antica la controversia di quel che sembri a prima vista; ed a togliere di mezzo i Papi che vi si erano interposti, veniva il popolo di Roma originariamente a professare la stessa dottrina che i giuristi più assoluti nell’inalzare e nel difendere le ragioni dell’Impero. Ma rinnegando l’autorità sia dei Pontefici sia del popolo, secondo facevano i moderni ghibellini ed i Tedeschi generalmente, dice bene Matteo nostro, che l’imperiale potestà non era più altro che un fatto, o il diritto della forza senza ragione d’autorità.

Allorchè papa Leone III l’anno 800, il dì del Natale, dopo la messa, all’improvvista poneva sul capo d’un re Franco il diadema imperiale d’Occidente, e gli vestiva le spalle del manto dei Cesari; quella sorpresa e quasi diremmo quella commedia di tanto pondo, non si vuol credere che avesse altro motivo, tranne il pensiero di trasferire tutta in chiesa di San Pietro quella imperiale investitura, che il popolo di Roma avrebbe data nel Campidoglio. Al diritto di pontefice, supremo capo della cristianità, Leone volle in sè congiungere anche il diritto di naturale e legittimo rappresentante o delegato della città di Roma, togliendo via la controversia con la solenne autorità del fatto. I Pontefici non si arrogarono in quella età, nè più altre dopo, in via giuridica la sovranità di Roma: e il diritto di questo popolo e quello assunto dai Pontefici, e quello proprio degli Imperatori i quali avevano la material forza e la traevano d’Allemagna; questi diritti e questi fatti confusamente s’intramezzarono gli uni negli altri per molti secoli, così com’era e doveva essere ogni diritto in quella età, per le moltiplici tradizioni e la mancanza di norme certe. Questo faceva Leone III; ma poco dopo ecco un altro fatto incontro a quello, e fu manifestazione grande e solenne del fondamento che per sè Carlo voleva dare al nuovo impero attribuitogli. Quando innanzi la morte sua faceva egli la divisione fra tre suoi figli dei possedimenti ch’erano quasi l’Europa intera, al maggior figlio, che dopo lui doveva essere imperatore, assegnò Carlo tutto il settentrione e tutti i popoli di tedesco sangue, sovrapponendo anco nel diritto quella porzione che aveva in sè tutta ormai la material forza, a quelle due che erano assegnate ai due minori fratelli coll’inferior titolo di re, come una grande incubazione che la Germania dovesse fare sulle regioni del mezzogiorno. Questa per lui era la consacrazione della forza, e così egli la intendeva: due re dovevano con autorità minore spartirsi i popoli di latino sangue cui era odioso il nome regio, ed i Tedeschi non bene usciti dal paganesimo e dai boschi, ebbero il titolo imperiale che importava la signoria del mondo.

L’ardimento di Leone che s’arrogava un diritto nuovo, e il testamento di Carlo Magno, furono come fonti a due rivi, o a meglio dire, a due torrenti che s’urtavano e incalzavano mischiati insieme nell’alveo stesso. Ma il fatto di Leone non riusciva all’effetto suo senza creare lungo contrasto; e la contesa tra la città ed i Pontefici romani durava quanto l’altra contesa tra essi Pontefici e gl’Imperatori, cioè tutta quanta l’età di mezzo. I signori dei castelli intorno a Roma e nella città stessa, ora col popolo s’intendevano, ed ora al popolo contrastavano come successori dei patrizi di Roma antica, e non s’appellavano o male erano ghibellini. Cola di Rienzo ed il Colonna continuavano sconciamente la divisione che in Roma antica era tra ’l popolo e il senato, ma volevano lo stesso entrambi quanto al negare o contrastare la sovranità pontificale: e in faccia poi agli Imperatori, se il consacrarli si apparteneva al Papa solo come pontefice, una figura di elezione si manteneva nella città di Roma, nè in altro luogo la coronazione sarebbe stata tenuta buona; e comunque i Papi risedessero in Avignone, a Roma andavano Arrigo VII, e Lodovico di Baviera e Carlo IV, a cercare la corona quivi deposta dai primi Cesari. Nè in Costanza Sigismondo fu sacrato imperatore, benchè ivi il Papa fosse presente, e solenne l’occasione quanto altra mai nella cristianità; ma in Roma egli, e poi Federigo III. Dopo del quale essendo Roma caduta già nella condizione di città suddita ai Pontefici, e i nuovi fatti e gli ordinamenti nuovi dovunque venuti a soverchiare l’idea dominatrice del medio evo, perchè i principi e le nazioni aveano titolo da per loro; cessava ben tosto la necessità di accattare da Roma antica l’imperial titolo e la potestà: e Carlo V, nel coronarsi imperatore in Bologna, io non so bene se più intendesse di rinnalzare Clemente VII, o di abbassare la Sede di Roma facendo il Papa uscirne fuori a consacrare sopra alla testa di Carlo V la nuova forma e disusata di quella potenza che egli del tutto riconosceva dalla sua spada e dalla fortuna.

Dopo lui nessun altro Imperatore venne in Italia per la corona, chè non avrebbe legato gli animi nella Germania mezza protestante; e la potenza di casa d’Austria stava oggimai ne’ possedimenti. Quelli d’Italia appartenendo al ramo spagnuolo dei successori di Carlo V, la scemata potestà dei tedeschi Imperatori fu agli Italiani poco gravosa: quei di Germania avevano l’alta sovranità dei feudi imperiali, che ad essi davano ingerenze nei minori stati per ogni resto indipendenti; scarso provento ne ritraevano, e nelle guerre di religione un qualche raro sussidio d’armi. Il diritto pubblico del medio evo reggeva tuttora gli Stati d’Europa; ma soverchiato dai fatti nuovi, più non valeva se non a dare qualche pretesto alle aggressioni e ad allungare i negoziati.

Per il possesso della Toscana all’estinzione di casa Medici gran tempo prima antiveduta, i principi grossi aguzzarono le armi, e i diplomatici le penne: l’Imperatore metteva innanzi l’antico dominio e le ragioni dell’Impero; ma dopo averla prima assegnata ad un principe spagnuolo, parve giovasse a mantenere quel che appellavano equilibrio darla per ultimo ad un Lorenese. I Medici in quella decrepitezza della famiglia loro, e nel politico abbassamento cui tutta Europa gli costringeva, pure serbarono qualche dignità; e come erano per le origini e per l’ingegno e le tradizioni, si dimostrarono cittadini. Sopra ogni cosa volevan essi l’indipendenza della Toscana, che era oppugnata in via legale dagli scrittori imperialisti; e di tale controversia giova qui dire alcune cose spettanti alla materia nostra. Un libro col titolo De Libertate Civitatis Florentiæ ejusque Dominii fu impresso a Pisa nel 1721, ed a Firenze, ma senza data, l’anno dipoi, regnante ancora il terzo Cosimo. Per le memorie che ne rimangono, da prima sarebbe stato quel libro messo insieme dal senatore Niccolò Francesco Antinori, il quale mandato in gioventù da Cosimo III a studiar legge in Salamanca, fu auditore della giurisdizione e degli studi di Firenze e di Pisa, quindi inviato agli imperatori Giuseppe I e Carlo VI nelle controversie per la successione. Il testo latino che a stampa si legge, è dal Fabroni attribuito a Giuseppe Averani, cui altri aggiungono il senatore Filippo Buonarroti e l’auditore Bonaventura Neri Badia, ternario d’uomini molto insigni: Neri Corsini, ambasciatore in Olanda, a Londra e a Parigi, e che poi fu cardinale, divulgò di questo libro una versione francese. Replicava due anni dopo da Milano, ma pur senza data, Filippo Barone di Spannaghel con due grossi volumi in folio, e ponderosi di molta noia; il frontespizio, che è stranamente lungo, comincia così: Notizia della vera libertà Fiorentina, considerata nei suoi giusti limiti ec. Il privilegio di Carlo IV, che fu occasione al discorso nostro, e un altro simile poi concesso da Roberto imperatore nell’anno 1401, e una pretesa ricompera della sua propria indipendenza, che la Repubblica avrebbe fatta dal primo Rodolfo di casa di Habsburgo già sino da quando fu istituito il priorato l’anno 1282 (sul quale tema aveva scritto molto ampiamente il Borghini);[341] cotesti punti e molti altri vengono in campo nella contesa che inutilmente si combatteva con gli argomenti della legalità. Gli autori toscani sembrano talvolta dimenticare quel nesso che univa all’Impero le città libere del governo loro; le quali chiudevano all’Imperatore in faccia le porte e a lui negavano collegarsi, come si è visto nel caso nostro; ma non sapevano in via giuridica negargli il censo, e lo affrancavano qualunque volta abbisognassero, per loro utile, dell’imperatore. Cessata poi l’opportunità, pareva ai nostri aver fatto troppo, e quindi è che di quell’accordo, che fu di tutti il più solenne, gli antichi storici volentieri tacciono, se pur se ne eccettui Matteo Villani che lo promosse: alla Repubblica ed al principato premeva egualmente non dare armi alle pretensioni, che ogni tratto rinascevano, della imperiale supremazia. Ma il Tedesco, per l’incontro, senza altro discorso chiama ribelli quelle città e provincie, le quali avevano scosso il giogo quando ai lontani Imperatori mancò la forza che lo teneva fermo; nè mai rifina dal predicare la beatitudine che sarebbe stata alle città italiane, vivere suddite ai Tedeschi: si fonda bene egli sul diritto di conquista, ma oblìa che di pari a questo diritto va quello pure di emancipazione.

Nella Biblioteca Riccardiana è un esemplare di questo libro con postille marginali d’Anton Maria Salvini. Giuseppe Sarchiani le trascriveva in altro esemplare che è presso di noi, e con esse noi vogliamo por fine al discorso, perchè sieno a edificazione di quelli che credono soli intendersi di libertà, e tanto forse non si aspetterebbero da un letterato degli ultimi anni di casa Medici. Daremo pertanto delle note del Salvini quelle che spettano a politica, omesse altre, le quali sono di mera filologia: la nostra copia fu raffrontata sul volume Riccardiano.

«Non bene libertas pro toto venditur auro. — Nella tragedia inglese, Il Catone di Addison, Sempronio repubblicante romano così si esprime: Lucio tenero sembra della vita; Ma ch’è vita? non è in piedi starsi, E la fresc’aria trar di mano in mano, O il sol mirare: è libero esser, vita. Allor che libertà è andata, viene Insipida la vita e senza gusto. — »

Il dotto uomo pubblicava di tutta questa tragedia una versione o più veramente (com’egli suole) interpretazione in linguaggio famigliare, dove i versi stanno pro forma.

«Voleva il Tedesco (come si raccoglie dalla sua prefazione) ridurre Firenze alla foggia delle città anseatiche di Germania, oppure in peggiore condizione. Il dipendere dall’Impero (egli dice) non è cosa odiosa; ma gli diranno altri, che odiosa cosa è semplicemente e assolutamente il dipendere. — Un ministro lucchese, essendogli fatto celia del suo piccolo Stato da uno Spagnuolo, disse: la mia repubblica comanda a pochi, ma non ubbidisce a nessuno. — I contadini lucchesi la domenica in albis la domandano la festa della santissima Libertà.

Il popolo non c’è più; l’autorità è del Senato fiorentino insieme col Principe.

Firenze, Lucca, Siena, tre repubbliche delle quali con sua gloria si regge Lucca.

Dice Virgilio: Aeneadæ in ferrum pro libertate ruebant; onde si vede che almeno anticamente la libertà non era nome specioso, conforme si dà a credere il Tedesco. — Libertà poi limitata è serva, o libertà non libera, e ridotta a semplice titolo. Libero è un popolo quando può far ciò che vuole in ordine al buon governo, senza domandarne licenza ad altri.

La generazione delle repubbliche è quando un popolo con atti possessorj si riduce in libertà, e questa repubblica non si può dir tiranna (come suppone quell’autore teutonico), quando si sottraesse dall’ubbidienza del suo signore; ma il popolo suo sarebbe da principio ribelle, poi col tempo e col possesso continuato di una naturale recuperata libertà, sarebbe giustificato, come le signorie e’ principati (prese in principio per via d’usurpazione) si giustificano col tempo, per fuggire la mutazione de’ dominii. — Gli Svizzeri e gli Olandesi, secondo il discorso dell’opponente, sono repubbliche tiranne; ma omnis potestas a Deo est, tanto le repubbliche quanto i principati. — L’Impero romano cadde e si divise in tanti pezzi. I possessori di questi pezzi, ancorchè potessero essere da principio usurpatori, si giustificano per lo lungo possesso; Francia, Spagna, Inghilterra facevano parte dell’Impero romano.

»Il nome di Repubblica pare che grammaticalmente importi indipendenza, l’essere indipendente (autonomos). Ragion di stato, detta dai Greci politica, non volea dire utile del principe, ma utile del popolo. Democrazia e aristocrazia convengono in genere di repubblica, e tutte due s’oppongono alla monarchia, genere di governo disapprovato da Dio ne’ Libri dei Re. Dante, ch’era ghibellino, dice nella Monarchia, che tutti i governi si devono ridurre all’unità, e a un centro il quale è, secondo lui ghibellinissimo, l’Impero. La nostra città però si è mantenuta sempre guelfa e divota di Francia, e per lo celtismo si può dire che perdesse la libertà. Luigi Alamanni, poeta del re Francesco I, arringò al popolo perchè si buttasse dalla parte dell’Imperatore Carlo V (veggasi il libretto del Savonarola al gonfaloniere Alamanno Salviati). Il medesimo Savonarola fece gridare a tutti in sua predica, Christus rex populi Florentini. Cosimo I fu creato duca dal Senato fiorentino plenis liberisque suffragiis (come sta pubblicamente registrato a lettere di bronzo nella gran piazza); e i suoi successori, nelle monete, dissero D. G., cioè (come ognun vede) Dei gratia.

Il Casa sapea molto di greco, e prese la forza greca. Il Borghini, buono antiquario, erudito uomo, amante della patria, avrà certamente saputo di greco. Gli altri storici nostri toscani non ne sapeano; i nostri storici latini sì, come l’Aretino, il Poggio, lo Scala. — Le storie romane, senza ricorrere alle greche, non bastano per imprimere sentimenti di libertà e di amor per la patria. Insomma, le antiche storie sono piene di spirito di libertà; le moderne, di servitù per lo più.

Tiranno non era quello che facesse crudeltà, o che non piacesse, ma quello che avesse tolta la libertà alla Repubblica; e quantunque il Principe fosse buono e giusto, il Tirannicida n’era premiato, come Armodio e Aristogitone in Atene.[342]

Possideo quia possideo. Questo titolo giustifica ancora le possessioni degli Stati, che al principio furono usurpazioni; ne regna et dominia sint in incerto.

È un argomento inutile dei poeti principali italiani il lamento sopra l’Italia, ma disegna un uomo giusto e amatore della patria. I predicatori si sfiatano talora senza frutto, non per questo son vane le prediche.

»Cicerone, de Legibus, scrive: Legum interpretes, iudices; legum ministri, magistratus; legum denique idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus etc.

La libertà senza governo civile o principesco sarebbe licenza o bestialità. Onde, in questo rapporto, repubblica e principato son tutte due dominii non diversi.

Il mio statista, non fate tanto il critico della letteratura: ci conoschiamo; ritrinciatevi[343] nella politica.»

Sul frontispizio di quel libro, il quale venne attribuito al barone di Spannaghel, il Salvini scrisse: «Ho udito dire che sia opera di Goffredo Filippi sassone, stato molto a Ginevra, ora a Milano. C’è chi dice che possa essere opera del signor Giuseppe Bini segretario del signore Colloredo Governatore di Milano, il quale Bini me l’ha donata.»

Nº VI. (Vedi pag. [316].)

PROVVISIONE DEL 27 GENNAIO 1371 DALL’INCARNAZIONE.[344]

Pubblichiamo per intero questa Provvisione, il che faremo qualche altra volta, dove le forme sieno parte integrante e necessaria a bene intendere il carattere dell’atto istesso. Vogliamo anche poi dare qualche esempio dello stile usato da questa Repubblica, e delle solennità mantenute nelle Provvisioni che l’una con l’altra spesso si disfanno, ma sempre pro bono et pacifico statu civitatis Florentiæ. In questa prima è da notare come i Capitani della Parte guelfa, i quali imponevano alla Signoria questa molto singolare deliberazione, la presentassero alla Signoria istessa in forma di umile supplicazione, chiedendo ai Magnifici Signori si degnino promulgare quelle cose che minutamente nella supplica o petizione sono descritte.

In Christi nomine, amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione decima, die vigesimo septimo mensis ianuarii, in Consilio domini Capitanei et Populi Florentini; — et die vigesimo octavo dicti mensis ianuarii, in Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie, — totaliter approbata admissa et acceptata fuit infrascripta petitio et provisio. —

Vobis magnificis Dominis dominis Prioribus Artium et Vexillifero iustitie Populi et Comunis Florentie humiliter supplicatur, pro parte Capitaneorum Partis guelfe nec non plurimorum honorabilium civium civitatis Florentie, quatenus, pro bono et pacifico statu dicte Civitatis et securitate status guelforum dicte Civitatis, dignemini, una cum officio Duodecim Bonorum, virorum, deliberare et per solempnia et opportuna Consilia dicti Populi et Comunis Florentie, stantiari reformari et provideri facere, et Universitati guelforum dicte Civitatis, in perpetuum, privilegium concedere: Quod, decetero, perpetuis temporibus, quando, ubi et quotiens, fieret, occurreret vel immineret seu fieri vellet aliquod stantiamentum, provisionem, ordinationem, statutum vel reformationem seu aliam quamcumque dispositionem, per opportuna Consilia dicte Civitatis, que tangerent vel respicerent, principaliter, accessorie vel incidenter, statum, honorem, reformationes, provisiones, statuta, privilegia, potestatem, consuetudinem seu ordinamenta, iura, res vel bona Partis guelfe vel Universitatis guelforum dicte Civitatis, presentia vel futura, vel dicti Populi et Comunis Florentie, edita facta vel concessa in favorem Partis predicte, et seu edenda vel concedenda, seu quod cederet in eorum vel alicuius eorum augmentum vel diminutionem, mutationem, alterationem vel variationem seu additionem; requiratur de necessitate et servari debeant substantiales solempnitates infrascripte, videlicet.

Quod domini Priores Artium et Vexillifer iustitie dicti Populi et Comunis, qui pro tempore fuerint, ante omnia, illud quod eisdem videretur reformandum, stantiandum, providendum, variandum, revocandum, addendum vel immutandum vel minuendum, vel aliquid aliud circa predicta vel eorum aliquod disponendum; poni et micti faciant, mandent et precipiant ad partitum et ad fabas nigras et albas inter Capitaneos Partis guelfe et officia priorum et secretariorum dicte Partis et seu duas partes eorum, simul, in palatio Populi et Comunis Florentie congregatorum: an illud sit utile vel expediens dicte Parti et Universitati guelforum ipsius. Et si optineantur per maiorem partem ad minus predictorum Capitaneorum, priorum et secretariorum ibidem astantium (dummodo sint presentes due partes ipsorum Capitaneorum et suorum priorum et secretariorum) illud esse utile et expediens, possit super eo procedi ad ulteriora, secundum reformationem Comunis Florentie, aliter non. Et quod predicti Capitanei, quando et quotiens per prefatos dominos Priores et Vexilliferum vel eorum parte fuerint requisiti, de ponendo vel mictendo dictum partitum, teneantur ea die vel sequenti, sub pena centum florenorum pro quolibet, congregari et seu congregari facere in palatio dicti Populi et Comunis predictos priores et secretarios dicte Partis, et seu duas partes eorum ad minus, et inter eos et dictos priores et secretarios principales et non substitutos, mictere et seu micti facere ad partitum illud super quo, per prefatos dominos Priores et Vexilliferum, requirerentur, sub modo et forma predictis. Et si optineri contingat, ut prefertur, procedatur ad ulteriora ut superius dictum est; non tamen artentur domini Priores vel aliquis eorum ad ulteriora procedere nisi in quantum eis placuerit. Et si non obtineatur, ut prefertur, non possit pro tali requisitione facta per dictos dominos Priores et Vexilliferum per ipsos Capitaneos inter se, Capitaneos et secretarios et priores predictos, ponere dictum partitum ultra tres vices, nisi forsan super eodem, per alios dominos Priores et Vexilliferum subcessores, fuerint iterum requisiti: quo casu servetur in omnibus et per omnia forma predicta. Et quod ultra vel aliter factum reformatum stantiatum provisum vel ordinatum fuerit in predictis vel circa predicta non valeat et non teneat, sed sit nullum et irritum ipso iure. Et quod quilibet contra predicta vel aliquod predictorum veniens vel faciens, quoquo modo, casu vel vice qualibet, incidat in penam florenorum auri duorum milium, applicandorum Camere Apostolice; et nichilominus, ipso facto, sit et esse intelligatur, habeatur et reputetur et tractetur in omnibus et per omnia pro ghibellino, non vere guelfo et pro suspecto Parti guelfe, et ac si, expresse et secundum formam reformationum Cumunis Florentie et Partis guelfe predicte, foret pro ghibellino et non vere guelfo et pro suspecto Parti guelfe ammonitus, absque aliqua exceptione vel reclamatione, et absque spe alicuius restitutionis, cancellationis vel indulgentie. —

Super qua quidem petitione — domini Priores et Vexillifer, habita invicem et una cum officio Gonfaloneriorum sotietatum Populi et cum offitio Duodecim Bonorum virorum Comunis Florentie deliberatione solempni; et demum inter ipsos omnes in sufficienti numero congregati, in palatio Populi Florentini, premisso et facto diligenti et secreto scruptinio et obtento partito ad fabas nigras et albas, per viginti octo omnium ipsorum; — providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die XXVII mensis ianuarii anno Domini MCCCLXXI, indictione decima: Quod dicta Petitio et omnia in ea contenta procedant, admictantur firmentur et fiant et firma et stabilita esse intelligantur et sint, et observentur et observari possint et debeant et executioni mandari in omnibus et per omnia, secundum Petitionis eiusdem continentiam et tenorem. —

Insieme alla sopra riferita Provvisione pubblichiamo, a più amplia dichiarazione di questa materia, il testo della forma di giuramento alla Parte, il quale doveva prestarsi da quei cittadini che volevano essere ammessi come veri Guelfi. Si legge in due atti de’ 17 e 21 agosto 1357 trascritti nel Registro originale delle Provvisioni di quell’anno, e rogati da ser Piero di ser Grifo da Pratovecchio notaro delle Riformagioni; in ciascuno dei quali precedono i nomi dei cittadini ammessi a giurare, e poi segue:

Volentes pro eorum parte, reverenti et humili vicissitudine se habere, gratiam ipsam eis et eorum cuilibet, et eorum et cuiuslibet eorum posteris, filiis et descendentibus, per lineam masculinam factam, — devotis animis et curvatis capitibus, pro se ipsis et quolibet eorum, ac etiam vice et nomine omnium et singulorum eorum filiorum, posterorum et descendentium per lineam masculinam, accettaverunt. Et insuper, dictis nominibus et quolibet eorum in solidum constituti, in presentia dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, Gonfaloneriorum sotietatum et Duodecim Bonorum virorum, et de eorum beneplacito et assensu, promiserunt dictis dominis Prioribus et Vexillifero et michi Petro notario, infrascripto, tanquam publice persone, stipulanti pro Comuni Florentie; et corporaliter iuraverunt, sacrosanctis Evangeliis manutactis: se et quemlibet eorum et eorum posteros, filios et descendentes per lineam masculinam esse perpetuo in futurum vere guelfos de Parte guelfa, et devotos et obedientes Sancte Matris Ecclesie, et sue captholice Partis guelfe; et omnia et singula facere que ad conservationem seu augumentum status guelforum Civitatis predicte, et ad exterminium emulorum cederent seu cedere credent, et se a contrariis abstinere.

E pure vogliamo dare qui il testo della citata Riformagione dell’11 dicembre 1364, approvata lo stesso giorno nel Consiglio del Capitano e Popolo e il giorno seguente in quello del Potestà e Comune; la quale proibisce ogni ricorso al Papa che fosse inteso a ottenere sgravio o dispensa dalle leggi e ordinamenti della Parte guelfa. Speriamo, quando che sia, di avere intero il Codice diplomatico di questa Parte con tutte le carte conservate in questo Archivio di Stato, e che ne mostrano la politica importanza.

Fundamenta Partis guelforum firmare cupientes, domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Comunis Florentie, instantibus et infrascripta fieri petentibus multis zelatoribus dicte Partis, pro bono publico et comuni securitate status guelforum: habita super infrascriptis omnibus et singulis, invicem et una cum offitio Duodecim Bonorum virorum Comunis Florentie deliberatione solempni, — deliberaverunt, die decimo mensis decembris, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto. —

Quod nullus cuiuscumque condictionis existat, singularis persona, corpus seu collegium quodcumque, per se vel alium, quoquo modo adtentet, aliquam supplicationem Summo Pontifici vel eius locumtenenti seu Apostolice Sedis legato seu sacro Collegio Cardinalium seu alie cuicumque persone porrigere, seu eam scribere vel dictare, super remissione seu suspensione iuramenti seu pene alicuius, Camere Apostolice applicande; seu aliquid aliud facere, cuius vigore liceat, sine metu periurii vel pene dicte Camere applicande, aliquid disponere innovare corrigere vel reformare, contra vel preter formam ordinamentorum seu reformationum Populi et Comunis Florentie, hactenus editorum seu que in futurum edentur, in favorem Partis guelfe, contra ghibellinos seu suspectos dicte Parti (que ordinamenta firmata sunt vel erunt iuramento et adiectione pene dicte Camere applicande); nisi predicta fierent de consensu dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie, Gonfaloneriorum sotietatum Populi et Duodecim Bonorum virorum dicti Comunis et Consulum viginti unius Artium civitatis Florentie, nec non Capitaneorum dicte Partis guelfe, Priorum pecunie dicte Partis et Consilii Credentie dicte Partis, vel saltim duarum partium de tribus partibus ad minus cuiuslibet dictorum offitiorum (intelligendo dictos Consules quantum ad predicta, esse unum Collegium seu offitium); posito inter eos ad secretum scruptinium et partitum ad fabas nigras et albas, et obtento partito. De quo consensu appareat singulariter publicum instrumentum, scriptum manu notarii dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, videlicet de consensu eorum et dictorum Gonfaloneriorum et Duodecim et Consulum predictorum: de consensu vero Capitaneorum Partis, Priorum pecunie et Consilii Credentie dicte Partis apparere debeat publicum instrumentum scriptum manu notarii dicte Partis.

Si quis vero (quod absit) contra ea que supra dicta sunt aliquid adtentare presumpserit, puniatur pena librarum quingentarum f. p.; et nicchilominus talis contrafaciens ipso facto intelligatur esse et sit ghibellinus et suspectus dicte Parti, et omni offitio et benefitio Comunis predicti nec non etiam dicte Partis privatus et perpetuo remotus. Et nicchilominus eorum nomina et prenomina in libris dicte Partis describantur, tanquam ghibellini, inter alios ghibellinos, ad perpetuam rei memoriam; nec in perpetuum possint exinde abradi vel aboleri, pena incendii, tanquam falsario, abrasori vel cancellatori huiusmodi imminente. Et ex nunc notarius dicte Partis intelligatur habere et habeat mandatum a Capitaneis qui pro tempore erunt, illum seu illos tales ex parte Capitaneorum dicte Partis monendi quod renuptient et abstineant offitiis et ab offitiis supradictis, sub pena remotionis ab offitio. Et intelligatur esse et sit licentia concessa cuilibet de predictis accusandi et notificandi, absque aliqua solutione alicuius gabelle seu diricture seu promissione de prosequendo et sine satisdatione aliqua prestanda, et cursu temporis non obstante. Et quod quilibet rector possit teneatur et debeat super predictis procedere ex suo offitio et ad denunptiationem et notificationem cuiuscunque persone, etiam si sua non intersit, et punire in predictis; privillegio vel immunitate aliqua non obstante nec temporis cursu. Non obstantibus etc., cum clausulis opportunis et penalibus.

Nº VII. (Vedi pag. [339].)

DISCORSO D’AUTORE INCERTO, SCRITTO L’ANNO 1377

DEL PRINCIPIO E DI ALCUNI NOTABILI DEL PRIORATO.

(Dal Migliore, Zibaldone Istorico, nº 29, e dal Borghini Spogli, Cod. 43, ambedue nella Magliabechiana, Classe XXV. — Delizie degli Eruditi, tomo IX, pag. 274).

Introduzione del Borghini al seguente Discorso.

»Il discorso qui di sotto fu da me trovato in un libro antico, o per me’ dire, vecchio, e tutto intorno alla materia dell’ammonire. Chi se ne fusse l’autore non si vede: ma ben si può dal fatto indovinare, che fussi scritto poco innanzi al caso de’ Ciompi, e da persona che o per avere auti gli antenati suoi ghibellini, o per altra cagione non piccola, stette con gelosia di sè stesso. E dà alcuna notizia del progresso del Priorista; e perchè in quei tempi avevano cognizione di molti particolari, che non possiamo avere oggi noi, è verisimile, ed a me pare, che dia assai presso al segno, e che se ne possa cavare assai di buono.»


Nel 1282 si cominciò in Firenze l’officio de’ Priori delle Arti, che al presente sono e trassonsi per più onesto modo, e per avere più cardinali uomini al reggimento, di tre borse de’ Consolati delle maggiori e più orrevoli Arti di Firenze; ciò furono Calimala. Lana e Cambio.

Piaqque a’ cittadini l’offizio e ’l modo, e di presente aggiunsono tre Arti, acciò che fussino sei Priori, uno per sesto, ed aggiunsono l’Arte de’ Medici e Speziali, Por Santa Maria e Vaiai.

Questi Priori stavono a mangiare e a bere nella casa appresso alla Badia di Firenze; e fu dato loro sei berrovieri e sei messi, perchè potessino richiedere i cittadini.

Insino del 1292 seguitò questo Priorato d’uno per sesto, e mettevanvi tutti i buoni cittadini della città, e Grandi e Populani; così di quegli che erano stati Ghibellini, o vero eran tenuti, come delli altri, purchè e’ fussino tenuti buoni, e governarono bene la città, ed accrescerno senza discordia, insino a questo tempo; e non vi aveva artefici minuti, ma pure de’ più notabili ed antichi cittadini e non forestieri.

Nel detto tempo, al Priorato che cominciò a mezzo febbraio 1292 e finì a mezzo aprile 1293, si posono gli Ordini della iustizia e feciono il Gonfaloniere della iustizia, ciò fu Baldo de’ Ruffoli, ed allora prese il popolo l’arme della Croce, ed era infra gli altri Priori Giano della Bella, e fecesi l’ordine sopra i Grandi, che non potessino essere de’ Priori, ed altri ordini contro di loro. E così seguitò quel medesimo modo, che i Priori erano delle sopradette Arti e condizioni, salvo che niuno di casa de’ Grandi poteva essere de’ Priori, e così seguitò, salvo che ogni sesto avea avere la sua volta il Gonfaloniere di Giustizia; sì che quel sesto aveva dua Priori, a quella volta. E durò questo stato insino nel 1300, che venne messer Carlo di Valosa con la sua forza.

Quegli che si chiamavano di parte Nera rivolsono lo Stato e cacciorno i Bianchi, e levorno lo Stato a’ loro nemici, e poi incominciorno a far Priori loro amici di quella parte Nera, e chi avea avuto nome di ghibellino, o amico de’ Cerchi, e della lor parte Bianca fu levato dello Stato, e’ caporali bianchi cacciati.

E per questo modo medesimo erano i Priori comprendendo (o ch’egli venisse fatto, o ch’egli si facesse in pruova) le più volte, il terzo de’ Priori di quella gente che al presente non si chiamano originali guelfi, e così il Gonfaloniere della iustizia quasi delle tre volte l’una era in quella forma, ed alcuna volta poichè si feciono gli Ordini della iustizia ci cadeva alcuno artefice de’ Priori, ma poche volte.

Da questo tempo in qua, cioè dalla venuta di messer Carlo, che fu nel 1302, allora chiunque sentiva di bianco o ghibellino non fu più all’offizio del Priorato. È vero che in quello scambio vi fu messa gente nuova, che non vi erano più stati, cioè mercatanti venuti in ricchezza, di nuovo, ma non però artefici minuti; ed alcuna volta feciono due Priori per sesto, e dipoi il Gonfaloniere della iustizia ogni sesto la sua volta, e così durò nel 1315.

Ancora nel 1315, che fu la sconfitta a Montecatini in qua ancora hanno più nuove genti nel Priorato che non erano mai stati, salvo che artefici minuti, e così insino alla sconfitta d’Altopascio, ed alla venuta del Duca di Calavria. Allora anco entrò nel reggimento del Priorato gente nuova assai, che non vi erano mai più stati, ma pure artefici minuti non vi aveva. Così durò insino alla venuta del Duca d’Atene che fu nel 1342, e la cacciata nel 1343. Il Duca misse nel Priorato d’ogni generatione d’uomini.

I primi Priori, cacciato il Duca d’Atene, grandi e popolani furono dua per sesto.

Come questo offizio fu uscito di Palagio, che non vi compiè l’offizio, che i grandi furno tratti di Palagio per difetto di persone che vollono remuovere lo Stato, che erano i quattro grandi; stettonvi 24 dì, e non più i grandi; incontinente si cominciò a mettere nel reggimento artefici minuti, ed erano del continuo due o tre per offizio d’otto Priori, insino a tanto che si misse ordine che ne fussino due per offizio e fussino del quartiere d’onde si chiamava il Gonfaloniere; e da poi in qua n’è due per Priorato.

E da questo tempo in qua gli artefici minuti sono stati nel reggimento che prima non erano in tutto l’anno due, e questo ha fatto le divisioni de’ cittadini che ciascuno gli ha messi in uso, sì che sempre sono venuti entrando negli offizii così e più nelli altri, come in quello del Priorato; tanto che ora a’ nostri dì sono de’ Capitani di Parte, e de’ sette della Mercanzia, per ordine, come de’ Priori: e sì in ciascuno offizio ne andò ed oltre a ciò vanno in podesterie e in castellerie più che altre genti. È vero che non hanno però ancora dell’imbasciate. Ora Dio lo perdoni a chi l’ha fatto, che hanno lasciato li antichi cittadini orrevoli per tôrre i vili artefici e forestieri. Il fine si loderà per sè.

A chiarire ogni cosa dalla cacciata del Duca d’Atene in qua che fu nel 1343, oltre agli artefici entrati in offizio vi è entrata tutta la comunità della mezzana gente. Mercatanti, che mai i loro passati avevono auto alcuno offizio e sono tanta moltitudine che è impossibile; e questo durò insino nel 1357 che ogn’uomo che era mercatante, si può dire che aveva offizio s’egli era buon uomo, nonostante che per li tempi passati fussino stati tenuti i suoi ghibellini; e veramente ognuno era diventato guelfo d’animo, di volere e di ogni suo pensiero. Poteasi dire che a Firenze non fusse alcuno ghibellino che non fussi antichi nobili rubelli: ma della gente comune mezzana e minore di che nazione si fusse tutti di volontà erano guelfi.

Nel 1357 si fece una riformazione a chi fussi tenuto o reputato ghibellino o non vero guelfo, fussi ammonito e non potesse pigliare offizio di Comune, e da poi in qua sino nel 1377 è stato tratto gran quantità degli offizi di quelli che vi erano, e grandissima quantità ne stanno sospesi e con paura, o ghibellini o no che sieno de nazione. Dubitano molti di non esser tratti degli offizii, a posta di quelli che possono operare contro loro; ed assai volte per tema e per paura la ragione.... e ’l Consiglio, per non dispiacere a una delle parti de’ maggiori; e nondimeno il Comune perisce, perchè questi tali che dubitano non osano consigliare per non dispiacere a’ maggiori, e nondimeno è tanta la moltitudine di questa gente mezzana ch’è entrata ne’ sacchi, ch’è impossibile.... A Dio piaccia provvedere a sì buona Città che ciascuno abbia suo dovere, e la maggior parte di questa gente mezzana, sono gente che eglino e’ loro non avevano avuto offizio innanzi la venuta del Duca d’Atene.