LXIII.

Ultima convenzione tra Michelangelo e gli agenti del duca d'Urbino per la sepoltura di papa Giulio II.

A dì XX agosto 1542.

In nomine Domini, Amen. Conciosia cosa che avendo messer Michelangelo Buonarroti più tempo fa preso a fabricare et costruere la sepoltura della felice remembranza di Iulio papa II con più et diversi patti et convenzioni, come per diversi contratti sopra di ciò fatti appare, li quali furono cassati et annullati per uno contratto fatto dinanti alla bona memoria di Clemente VII co' lo illustrissimo signor duca d'Urbino sotto dì XXVIIII di aprile MDXXXII con nove convenzioni: li quali il prefato messer Michelagnolo per iusti et legitimi impedimenti fin qui non ha possuto adimpire, nè dal fine a detta sepoltura secondo detto ultimo contratto, presertim per esser stato occupato in dipingere la capella di Sixto in el Palazzo apostolico; et non possendo il medesimo messer Michelagnolo ancor per l'avenire attendere a detta opera della sepoltura per essere costretto dalla Santità di nostro signor Paulo papa III, a dipingere la sua nuova capella, et per la ettà non potria resistere nella pittura et sculptura; desiderando levarsi et liberarsi in tutto del carigo, obligo et convenzione, che in el ditto contratto de' XXVIIII d'aprile 1532 si contengono; et per questo essendo ultimamente venuto a nuove convenzioni con la excellenzia del prefato signor duca d'Urbino, come per una sua lettera de' VI di marzo 1542 diretta al prefato messer Michelagnolo, dove si vede; finalmente per mezanità di sua Beatitudine oggi, questo giorno soprascritto, davanti a sua Santità et di suo consenso et volontà il prefato messer Michelagnolo constituto in presentia etc. di nuovo è convenuto e conviene con il prenominato illustrissimo signor Duca, e per sua Eccellenzia con il magnifico signor Girolamo Tiranno, suo oratore, presente, e per ditta sua Excellenzia stipulante, alle infrascritte convenzioni et patti:

Inprimis di comune consenso et volontà li prefati signori Ambasciatori et messer Michelagnolo cassorono, annullorno et invalidorno, et per cassi, annullati et invalidati ebbero et hanno il contratto sotto dì XXVIIII d'aprile 1532, quanto ogni altro contratto et scripture per conto di detta sepoltura fatte inanti et poi ditto contratto: et così il medesimo oratore messer Girolamo in nome di sua Excellenzia et per lei liberò et absolvì, et libera et absolve il medesimo messer Michelagnolo, presente et acceptante per sè et suoi eredi, da ogni obligo et promessa et anco convenzione, che il detto messer Michelagnolo per scripture publice e private, o in qual si voglia altro modo avesse fatto, per conto di detta sepoltura fin' a questo dì, come mai se ne fusse impacciato. Et questo ha fatto e fa detto oratore, però che messer Michelagnolo predetto ha già depositato in sul banco di messer Silvestro da Montauto et compagni di Roma, in nome et ad istanzia di sua Eccellenzia et per complemento et fine della sepoltura et opera, scudi 1400 di moneta, et ad commodo et pericolo di sua Excellenzia, talchè di detto deposito non abbia più a fare esso messer Michelagnolo; et detti scudi 1400 in modo alcuno non possa toccare o rimovere, se non per spendere giornalmente per finire detta opera, cioè scudi 800 che ha de avere Francesco d'Urbino, che già si crede n'abbia auto 300; et questi scudi 800 sono per la monta dell'opera della parte di sopra del quadro, cioè ornamento che ci resta a fare per detta sepoltura, allogatoli per prezzo di scudi 800, il quale piglierà alla giornata secondo che lavorerà; et scudi 550 che ha d'avere Raphaello da Montelupo, scultore, de' quali già si dice ha auto 105. Quali 550 sono per fornitura di cinque statue, allogateli a finire per detto prezzo: le quali statue sono una Nostra Donna con il Putto in braccio, quale di già in tutto è finita; una Sibilla, uno Profeta, una Vita attiva et una Vita contemplativa, bozzate et quasi finite di mano di detto messer Michelagnolo. Quali statue maestro Raphaello anderà alla giornata forniendo, et di più scudi 50 che si àranno a dare a Francesco d'Urbino per condurre le dette statue a San Pietro in Vincula, dove è cominciata detta sepoltura, et metterle in opera; et la statua del Moises, che va in questa opera, detto messer Michelagnolo la darà finita et condutta a l'opera a sue spese et per detti scudi 1400, come di sopra depositati di ordine et consenso del prefato signor ambasciatore. Esso signor ambasciatore quieta, libera et absolve detto messer Michelagnolo presente etc. della opera predetta et sepoltura, et di tutti li denari che detto messer Michelagnolo havesse avuti da qual si voglia persona per conto di detta sepoltura fino al dì presente, lasciando libera et espedita al detto messer Michelagnolo et per sua la casa, della quale si dice in ditto strumento di 29 aprile 1532, promettendo che mai per conto di detta opera et fabrica di sepoltura di Iulio papa II, nè per conto de' denari che messer Michelagnolo habbia avuti, nè per conto di detta casa, per tempo alcuno dalla excellenzia del prefato signor Duca, nè da altri in suo nome, o da altri sotto qual si voglia quesito colore di eredità, parentado, amicizia, execuzione di testamento o scripture publice o private sopra ciò fatte, o protesti etiam secretamente fatti, il detto messer Michelagnolo, per quanto sua Excellenzia puotrà, non sarà molestato: dechiarando, che per questo contratto si ponga silenzio perpetuo a questo negocio di sepoltura per conto di detto messer Michelagnolo. Et per maggiore et più valida fermezza di tutte le soprascritte cose, il prefato messer Girolamo, oratore, in nome della excellenzia del duca di Urbino prenominato, et per lui promettendo de rato in forma valida si obliga, videlicet, che sua Excellenzia ratificarà per publico instrumento questo contratto et tutto quello che in esso si contiene, et per lettera che sua Excellenzia scriverà a messer Michelagnolo in fra XV dì da oggi: il quale contratto et lettera sua Excellenzia, subito che saran qui venuti fra detto tempo, farà recognoscere fra XV dì da poi da tre persone degne di fede. E di presenzia, consenso et volontà di sua Beatitudine ambedui le parti, come di sopra, in detti nomi si obligorno in forma della Camera Apostolica da extendersi a longo con le submissioni, renunziazioni et constituzioni de' procuratori et con tutte le altre clausole necessarie et consuete, non mutata la substanzia delle cose predette, et giurorno etc. Quibus omnibus et singulis premissis coram sua Sanctitate, sic ut prefertur lectis et stipulatis, etiam de illis idem prelibatus sanctissimus Dominus Noster plene informatus, salva etiam latissima et amplissima confirmatione etc. etc.

Acta fuerunt hec Rome in palatio Sancti Marci in camera sue Sanctitatis, presentibus ibidem Reverendis patribus domino Alexandro episcopo Adiacensi, sue Sanctitatis magistro domus, et Nicolao Ardinghello episcopo Forosemproniensi, eiusdem domini nostri Pape datario, D. Bernardino Helvino, thesaurario generali Sedis Apostolice, ac dominio Cortesio et aliis testibus etc.

(Firmato): Bartholomeus Cappellus, notarius rogatus.

Maestro Raffaello da Montelupo avere alli 21 d'agosto scudi 445, avuti da messer Hieronimo Tiranno, oratore del signor duca d'Urbino, per mano di messer Michelangelo Buonarroti.

Archivio Buonarroti. Roma, 21 d'agosto 1542.