LIBRO VENTESIMOPRIMO

La morte del Re Carlo I accaduta in Foggia nel cominciar del nuovo anno 1285 siccome fu opportuna al Re Pietro d'Aragona, non solo per averlo stabilito nel Regno di Sicilia, ma anche per avergli tolto il pericolo dì perdere i suoi paterni Regni, invasi da Filippo Re di Francia, così fu acerba e lagrimevole al Regno di Puglia, ed al Principe Carlo suo figliuolo: poichè rimase il Regno non solo esposto all'invasione di Ruggiero di Loria, il quale avendo preso Cotrone e Catanzaro, ed alcuni altri luoghi di quella provincia, minacciava le altre vicine regioni: ma anche perchè si vide senza Re e senza governo, per la cattività del Principe di Salerno, che dovea succedere al Regno, il quale era ritenuto prigione in Spagna. Essendovi per tanto sol rimasa l'infelice Principessa Maria sua moglie, con Carlo Martello primogenito del Principe, che allora non avea più che tredici anni: il Pontefice Martino per profittare dell'occasione, vi rimandò subito Gerardo Cardinal di Parma Legato appostolico, perchè insieme colla Principessa lo governasse. Ma Filippo Re di Francia dolorosissimo della morte del Re suo zio, dubitando che la compagnia del Legato con una donna, ed un fanciullo, non recasse pregiudizio alle supreme regalie del Principe, vi spedì tosto Roberto Conte di Artois suo figliuolo[453], perchè avesse cura della Casa regale, e prendesse egli il governo del Regno. Contuttociò per lo bisogno, che s'avea allora del Pontefice, e per l'accuratezza del Legato, non ne fu questi escluso; anzi seppe far valer tanto la sua autorità, che fatto convocare in quest'istesso anno un Parlamento in Melfi di molti Prelati e Baroni, stabilì alcuni Capitoli[454] per lo buon governo del medesimo, per dovergli conferire col Pontefice Martino, affinchè confermati da costui, si fossero poi pubblicati, e fatti osservare nel Regno come sue leggi, come diremo.

Intanto Re Pietro, vedendosi per la morte di Carlo, sicuro del Regno di Sicilia andò subito colle forze siciliane ad opporsi in Aragona al vittorioso Re di Francia, il quale avea già preso Perpignano, Girona e molte altre terre di quel Regno, per acquistarlo a Carlo di Valois suo figliuolo secondogenito, che n'avea avuto il titolo e l'investitura dalla Chiesa romana; e benchè si trovasse con forze assai dispari, per lo grandissimo ardir suo naturale, accresciuto dal favor della fortuna sino a quel dì, volle attaccar la battaglia; ma rotto il suo esercito, ed egli rimasto ferito, a gran pena ritirandosi, si salvò a Villafranca, dove di là a pochi giorni, a' 6 ottobre di quest'anno 1285, trapassò. Re certo dignissimo di lode e di memoria eterna: poichè con pochissime forze, coll'arte e con l'industria, solo difese da due Re potentissimi, e da un Papa acerbissimo nemico, due Regni tanto distanti l'uno dall'altro, trovandosi sempre pronto colla persona ove il bisogno richiedeva che fosse. Di lui rimasero quattro figliuoli maschi, Alfonso, Giacomo, Federico e Pietro, e due femmine, Isabella e Violante. Ad Alfonso lasciò il Regno d'Aragona, ed a Giacomo quel di Sicilia, con condizione, che se Alfonso moriva senza figliuoli, Giacomo gli succedesse in quel Regno e nella Sicilia.

Certamente il Regno d'Aragona, per la morte di Re Pietro, sarebbe venuto in mano de' Franzesi se non l'avesse salvato da una parte una gravissima pestilenzia, che venne all'esercito del Re di Francia; e dall'altra, la gran virtù di Ruggiero di Loria, il quale, fin dentro il Porto di Roses, andò a bruciare l'armata franzese, dopo l'incendio della quale fu costretto Re Filippo di ritirarsi a Perpignano, per aver perduta la comodità delle vettovaglie, che gli somministrava l'armata; ed infermato in Perpignano, passò di questa vita quest'anno a' 23 di settembre, e gli succedè Filippo il Bello suo figliuolo.

Fu quest'anno anche lugubre, per la morte di Papa Martino, il quale a' 28 di marzo 1285[455] morì in Perugia, e tosto in suo luogo fu rifatto Onorio IV romano, della nobilissima famiglia Savelli.

Papa Onorio calcando l'orme del suo predecessore, ancorchè italiano, fu tutto inteso a favorire la Casa d'Angiò, e nell'istesso tempo, per mezzo del Legato Girardo fece provvedere a' bisogni del vedovo Regno; e perchè il Conte d'Artois, il quale avendo intesa la morte del Re Pietro, e che per testamento avea lasciati divisi i Regni, era entrato in isperanza di ricovrar la Sicilia di mano del Re Giacomo, onde avea tutti i suoi pensieri a quell'impresa rivolti; volle ancor Onorio profittando dell'occasione intrigarsi nel governo civile del Regno, ed a provvederlo di nuove leggi conformi alli desiderj de' Baroni, ed universalmente di tutti i Regnicoli; ma più d'ogni altro a ristabilire i privilegi ed immunità delle persone ecclesiastiche di quello. A questo fine con una sua particolar Bolla spedita a' 17 settembre di quest'anno 1285 confermò que' Capitoli, che Carlo Principe di Salerno mentr'era Vicario del Regno statuì nel Piano di S. Martino; ma que' soli che riguardavano l'immunità e privilegi degli Ecclesiastici, la qual Bolla, esemplata dal suo originale, che si conserva nell'Archivio della Trinità della Cava, si trova anche inserita da Ferdinando I d'Aragona nelle nostre prammatiche, ed è tutto altra, come si disse, di quella, della quale saremo ora a ragionare.

CAPITOLO I. De' Capitoli di Papa Onorio IV, e qual uso ed autorità ebbero nel Regno.

Chiunque considererà lo stato lagrimevole, nel quale per le avversità del Re Carlo I, e per la prigionia del Principe suo figliuolo, erasi ridotto questo Reame, non si maraviglierà come il Pontefice Onorio abbia potuto innalzar tanto la sua autorità sopra il medesimo, sicchè a suo arbitrio si vegga impor leggi non pure ai nostri Baroni e ad altri Regnicoli, ma a' Regi stessi, trattandogli come suoi sudditi e veri vassalli. Il bisogno che s'avea in questi tempi cotanto a loro avversi, de' Pontefici romani, fece, che il Principe Carlo mentr'era Vicario del Regno si ponesse sotto la protezione del Pontefice Martino, allora vivente, al quale diede ampio potere di regolare il governo di quello, e di rimettere a lui lo stabilimento, ed il modo intorno all'esazion delle collette, e di ridurle conforme a' tempi del buon Re Guglielmo, e di dar sesto alle gravezze de' suoi sudditi. Il Cardinal di Parma fece dal canto suo quanto potè, ma non finì di perfezionare l'opera con Martino, come fece poi col Pontefice Onorio, il quale pose mano non solo a stabilir il modo di quest'esazione, ma diede molti regolamenti intorno ad altre più gravi e rilevanti cose, alla succession feudale, e sopra altri punti non appartenenti, che al supremo imperio del Principe.

L'origine però di tali intraprese deve riportarsi più indietro, cioè a quelle gravi e pesanti condizioni apposte nell'investitura, che Papa Clemente IV fece del Regno a Carlo I. Questo Principe mentre durò la sua prospera fortuna, non si curò molto d'osservarle, ed intorno alle esazioni delle collette e delle altre sovvenzioni continuò, siccome le ritrovò in tempo del Re Manfredi; anzi per essere un Principe assai diligente in conservare le sue ragioni fiscali, mostrò maggior acerbità, che gli altri suoi predecessori. Ma sopravvenute da poi le disgrazie di Sicilia, allora il Principe di Salerno suo figliuolo per acquistar benevolenza da' sudditi, in que' Capitoli stabiliti nel Piano di S. Martino, ordinò che tal esazione dovesse ridursi conforme a' tempi del buon Guglielmo; ma poichè non vi era chi di tal uso e modo potesse render testimonianza, fu rimesso, come si disse, al Pontefice Martino allora vivente, che dovesse stabilirlo con sentire i Sindici delle città e delle terre, che l'informassero dello stato delle loro Comunità.

Il Pontefice Martino per la morte accaduta del Re Carlo, e per la prigionia del Principe di Salerno, rimandò subito il Cardinal di Parma suo Legato in Napoli. Questi appena giunto, pensò prima d'ogni altra cosa vantaggiare l'ordine ecclesiastico; onde fece convocare in Melfi i Prelati del Regno, e nel dì 28 marzo dell'anno 1285 nel quarto anno del Ponteficato di Martino stabilì alcuni Capitoli riguardanti il favore della giurisdizione ed immunità ecclesiastica, che procurò ampliare quanto più potesse[456]. E questi Capitoli nè da Onorio, nè da Martino furono confermati, perchè fatti dal Cardinal Gerardo nel tempo istesso, che morì Martino; ond'è, che allegandosi alle volte da Matteo d'Afflitto[457] si nominano Capitoli di Gerardo, come si vede nella costituzione praesente, ove n'allega uno ex Capitulis Gerardi, che comincia: Capientes Ecclesiarum et locorum, etc.[458]. Questi Capitoli di Gerardo è da credere, che nell'età d'Afflitto si leggessero M. S. poichè non vi è notizia, che si fossero mai impressi, e che poi di loro si fosse perduto ogni vestigio, come inutili: o tanto più fecer quelli sparire i Capitoli di Onorio, per li quali fur dati più accurati e numerosi regolamenti.

Ma essendo da poi sopraggiunto in Napoli il Conte d'Artois mandato dal Re di Francia, perchè come Balio governasse egli la Casa ed il Regno del Principe suo cugino: il Legato seppe far tanto, che non fu escluso affatto dal governo, anzi la sua accortezza e più il bisogno, che s'avea allora del Pontefice, fecero, che insieme colla Principessa Maria ed il Conte lo governasse. Ma questi distratto dalle cose militari, per la guerra che ardea allora per la ricuperazione della Sicilia, non potè badar molto al governo civile e politico; onde morto il Pontefice Martino, e rifatto Onorio in suo luogo, si pose costui colle istruzioni del Legato Gerardo a stabilire nuovi Capitoli, che sono i veri Capitoli di Papa Onorio.

Nel che son da notare i vari errori, che presero i nostri Dottori intorno all'Istoria di questi Capitoli, de' quali non fu nemmeno esente l'istesso Reggente Moles[459], che con più accuratezza di tutti gli altri ne scrisse; poichè e' credette, che il Conte d'Artois fosse stato costituito Balio del Regno da Onorio, affinchè insieme col Cardinal di Parma lo governasse, e che perciò questi Capitoli fossero stati drizzati da Onorio così all'uno, come all'altro. Più gravi furono gli errori del Reggente Gio. Francesco Marciano[460], il quale scrisse, che il Principe di Salerno, mentr'era Vicario, mandasse a supplicare il Pontefice Martino, che gli inviasse un Legato appostolico, perchè riformasse lo stato del Regno, e lo riducesse, siccome era nel tempo del Re Guglielmo, e che perciò gli mandasse il Cardinal di Parma; quando tal riforma dovea farsi dove risedeva il Papa, ove perciò avea il Principe comandato, che si mandassero i Sindici delle terre. Questo Cardinale fu mandato prima in Sicilia per accorrere a quella rivoluzione, e da poi portossi in Napoli. Ma dopo la prigionia del Principe, ed il ritorno di Carlo I da Francia, il Cardinale erasi portato dal Papa; e fu mandato dal Pontefice Martino di nuovo quando intese la morte del Re Carlo, affinchè assumesse il governo del Regno; ed allora avendo intese le querele de' Regnicoli intorno all'esazione delle collette ed i desideri de' Baroni, perchè s'allargassero i gradi della successione feudale; di tutto ciò ne fece con varie istruzioni ed informazioni partecipe il Pontefice Martino, acciocchè vi dasse rimedio, e gli mandò ancora que' Capitoli, che il Principe di Salerno avea stabiliti nel Piano di S. Martino. Ma il Papa sopraggiunto dalla morte, non potè far niente; onde rifatto in suo luogo Onorio, questi trovandosi allora a Tivoli a' 17 di settembre di quest'anno 1285 con una particolar sua Bolla confermò que' Capitoli fatti da Carlo nel Piano di S. Martino, attenenti al favore dell'immunità ecclesiastica, che, come si è detto, sta inserita nelle nostre prammatiche, e nel medesimo dì stabilì questi nuovi Capitoli, li quali mandò al Cardinal di Parma suo Legato, che sono i veri Capitoli di Papa Onorio; perchè quelli confermati da lui nella Bolla, che si legge nelle nostre prammatiche, non sono suoi, ma di Carlo Principe di Salerno.

I Capitoli, che dal Pontefice Onorio furono con tal occasione stabiliti, furono molti, parte riguardanti il modo per l'esazione delle collette, parte in favor dei Baroni, e parte in beneficio universale del Regno; poichè intorno alla libertà e favore dell'Ordine ecclesiastico avea egli provveduto a bastanza colla conferma, che fece de' Capitoli del Principe di Salerno.

Intorno all'esazione delle collette, stabilì, che in quattro soli casi fosse lecito al Re d'imporle a' suoi sudditi: ciò ch'eccedeva il potere, che gli fu dato dal Principe di Salerno, il quale solamente gli commise, che dovesse riformare, non stabilire i casi ove potesse imporgli: i casi erano questi: I. Per difesa del Regno, se accadesse esser quello invaso, ovvero se accaderà ribellione, o guerra civile permanente, e non simulata. II. Se accaderà doversi riscattare la persona del Re da mano de' nemici, ne' quali due casi stabilisce la somma di 50 mila once d'oro. III. Quando accaderà, che il Re voglia armarsi col cingolo militare, ovvero suo fratello, o alcuno de' suoi figliuoli, nel che vuole, che l'esazione non trapassi la somma di 12 mila once. IV. Per maritar sua figliuola, o sorella, o alcuna delle sue nipoti descendenti per linea retta: stabilendo la somma di 15 mila once. Ed in tutti questi casi, che una sola volta l'anno, e non più potessero imporsi, se non quando il bisogno, o altre circostanze da conoscersi da lui, non ricercassero altrimenti.

Stabilì ancora molti altri Capitoli riguardanti la mutazione delle monete, omicidi e furti, che debba il Re astenersi dall'alienazione de' demaniali del Regno. Tolsegli ancora la facoltà contro i feudatarii, che tengono feudi piani: che i matrimonj debbano esser liberi, togliendo l'assenso del Re, che prima si ricercava in quegli de' Baroni. Diede ancora molti altri provvedimenti intorno a' rilevi, adoe, ed altri adiutorii da prestarsi da' Baroni al Re: ampliò la successione feudale a beneficio de' Baroni: che il jus Francorum abbia luogo non meno nella successione de' figliuoli, che de' fratelli. Provvide intorno all'elezione degli Ufficiali, e diede altri regolamenti sopra diversi capi, che oltre di leggersi nella sua Bolla, possono vedersi presso il Vescovo Liparulo[461], e Gio. Francesco Marciano[462].

Questi Capitoli, testifica il Reggente Moles[463], che furono lungamente conservati nell'Archivio regio, ed allegati come leggi da' nostri Professori. Il Reggente Marciano[464] anche attesta, che un autentico transunto de' medesimi si conserva nell'Archivio della Trinità della Cava insieme coll'original Bolla di Papa Onorio fatta in confermazione de' Capitoli del Principe di Salerno nel Piano di S. Martino; ed il Reggente Moles[465] dice da quell'Archivio averne egli avuta una copia estratta da quella original Bolla[466]. E narra Giovanni Francesco Marciano, che il Reggente Moles ed il Consigliere Orazio Marchese, per aver copia così di detta Bolla, come de' suddetti Capitoli, mandarono Marcello Marciano suo padre, allora Avvocato, in quel monastero per estrarla, come fece; e che que' due celebri Giureconsulti a' suddetti Capitoli v'aveano fatto un pieno Commentario per darlo alle stampe. Ma che essendosi mandato il libro in Casa del Consigliere Gizzarello destinato alla revisione de' libri, essendo una notte accaduto un incendio nella libreria di quel Consigliere, restò quello bruciato con tutti gli altri libri. E così ciò, che in tanti giorni, con tanti sudori e vigilie erasi fatto, una sola notte tolse ed estinse.

Noi abbiamo avuta la sorte d'aver in mano un antico Camerario, che fu di Marcello Marciano, dove evvi questa copia MS. ch'egli estrasse dall'Archivio della Cava, la quale avendola noi riscontrata coll'originale, che ivi si conserva, abbiam reputato farla qui imprimere, essendo conforme a quella, che Rainaldo[467] impresse ne' suoi Annali, ch'e' dice aver estratta dall'Archivio del Vaticano.

Capitula Papae Honorii.

Honorius Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Justitia et pax complexae sunt se, ita societate indissolubili societae tuentur, sic se comitatu individuo comitantur, ut una sine altera plane non possit haberi, et qui laedit alterutram, pariter offendant utramque. Hinc complexus earum graviter impeditur injuriis, per eas etenim laesa Justitia, Pax turbatur, ipsaque turbata, facile in guerrarum discrimina labitur. Quibus invalescentibus justitia inefficax redditur, dum et debitum sortiri nequit effectum: sicque ipsa sublata, nimirum pax, tollitur opus ejus, et ipsius fructus subducitur seminandus in pace, ac proinde complexis deficientibus, necessario deficit et complexus, in horum vero defectu licentia laxata dissidiis multiplicantur bella, pericula subeunt, animarum, et corporum crimina frequentantur. Nec rerum vastitas praeteritur. Haec in praesidentium injuriosis processibus, et inductarum in subditos oppressionum excessibus patent apertius, et evidentius ostenduntur. In quorum multiplicatione sauciantur corda laesorum; et quantominus datur opportunitas licite propulsandi, quae illicite inseruntur, tanto rancor altius radicatur interius, et periculosius prorumpit exterius opportunitate concessa. Fiunt enim plerumque hostes ex subditis, transeunt auxilia securitatis in metum, munitiones in formidinem convertuntur, nutant Regnantium Solia, redundant Regna periculis intestinis, quatiuntur insidiis, extrinsecis insultibus impetuntur audacius, et regnantes in eis, qui operantes justitiam exaltationis gloriam merentur, humiliati propter injustitias frequenter in opprobrium dejectionis incurrunt. In praemissis etsi scripturae nos instruant, efficacius tamen notis docemur exemplis. Quantis enim tempore, quo Friderici olim Romanorum Imperatoris propter illatas Regnicolis afflictiones illicitas, et oppressiones indebitas in Regno Siciliae non absque immensitate gravaminum inductas ab ipso, Regnum ipsum tempestatibus fluctuarit; quot, et quantis rebellionibus concussum extiterit, quot invasionibus attentatum, quantum per ipsum, et posteros suos depauperatum opibus; quot incolarum exiliis, et stragibus diminutum, nullum fere angulum Orbis latet; quam praecipiti Fridericus idem, et genus ipsius ruina corruerunt probat notorius casus ejus, et manifestum eorumdem exterminium posterorum. Verum adeo Friderici ejusdem in dictis continuata, et aucta posteris, ac in alios exemplari derivatione transfusa processit iniquitas, quod per eum inventa gravamina usque ad haec tempora duravisse, nec non et augumentata dicuntur aliqua eorundem, et adjecta nihilominus alia non minora; propter quod nonnullorum supponit opinio, quod clarae memoriae C. Regem Siciliae, quem prosecutionis dictorum gravaminum eorumdem Friderici, et posterorum perniciosa exempla fecerunt saltem permissione participem, dum opinaretur forsitan licita, quae ab illis audiverat tam longis temporibus usurpata: reddiderunt etiam praedictorum consequentium ad illa discriminum non prorsus expertem, prout Siculorum rebellio multis onusta periculis, aliorumque ipsam foventium persecutio manifestant non solum in ejusdem Regis, ac haeredum suorum grave adeo excitatae discrimine, quod ipsis haeredibus, nisi per nos celerius occurratur, praetactorum subductione gravaminum instans perditionis totius dicti Regni periculum comminantur; sed et in grande nostrorum, et Ecclesiae Romanae dispendium prorogatae: cum sit per eas in Siciliae Insula, et in nonnullis aliis ejusdem Regni partibus ipsarum incolis, nec nobis, nec Ecclesiae ipsi parentibus, sed adhaerentibus potius inimicis, nostra, et ipsius Ecclesiae civilis interversa possessio, et in caeterarum aliquibus turbata frequentius, et turbetur. Ex quo datur patenter intelligi quantum in iis nostrum, et Ecclesiae praefatae interesse versetur, quantumque ad nostrum spectet officium, et haeredum ipsorum praecipue necessitas exigat, non tantum praemissis obortis in eodem Regno, quod est ipsius Ecclesiae speciale, tanquam ad jus, et proprietatem, ejus pertinens, dictisque Regi, et haeredibus in feudum ab ipsa concessum obviare periculis. Sed etiam ne similia oriantur in posterum, diligentem curam, et curiosam diligentiam adhibere, praetacta gravamina eorundem periculorum, ut veritati concurrat expressio manifestas occasiones et causas congruae provisionis beneficio abrogando. Cum proprietatis Domino praedium, in quo est jus alii constitutum pro eo, quod sua interest tueri fines ipsius, custodire liceat, eo etiam cui jus debetur invito, custodiae autem nomen id habeat, quod qui tenetur ad eam, non solum id debeat, ut si casu viderit in re custodienda fieri quid adversum prohibeat facientem, verum etiam ut curet dare operam, ne id fiat. Multiplex itaque nos ratio interpellat, et exigit, illud in hujusmodi gravaminibus, super quibus fama publica, et variae inquisitiones per Venerabilem fratrem nostrum Gerardum Sabinensem Episcopum Apostolicae Sedis Legatum factae de speciali mandato Sedis ipsius, et indagationes alias habitae nos informant, nostrae provisionis edicto remedium adhiberi, per quod injustis submotis oneribus circa ea in Regno praefato solidi stabilita justitia, Regium Solium firmet, pacis tranquilla producat, sitque inibi publice tranquillitatis silentium cultus ejus, et ipsa vinculum societatis humanae. Sic superiorem populo sibi subjecto domesticet, eique ipsius populi corda consolidet, qui superior insidiarum sollicitudine absolutus securitatis jucunditate laetetur, populos pressuris indebitis liberatus in pacis pulcritudine sedeat, et in requie opulenta quiescat, et in unanimitate ipsorum, ac mutuo sinceritatis affectu ejusdem Regni statu roborato pacifico, non sic, profligatis hostibus, qui foris exterreat, aut qui pacatis incolarum ejusdem animis intus turbet; instantiae quoque praemissae interpellationis non modicum adjicit, quod memorati Regis, dum viveret, et dilecti filii nobilis viri C. sui primogeniti ex eo manifeste percepimus ad id, quo vota concurrere, quod idem Rex super directione, ordinatione, reformatione, seu quacumque alia dispositione collectarum, exactionum, matrimoniorum, aut aliorum quorumlibet, quae gravamina dicerentur, vel dici possent, tam circa Ecclesias, Monasteria, et alias Ecclesiasticas personas, quam circa Communitates, et Universitates Civitatem, Castrorum, et aliorum locorum, et etiam circa singulares personas totius Regni praedicti, aut cujuslibet partis ejus, foelicis recordationis Martini Papae Quarti praedecessoris nostri directioni, reformationi, dispositioni, et ordinationi se piene, ac libere, alte, ac basse submisit, dans, et concedens eidem super iis plenam, et liberam potestatem, ac promittens quicquid per eundem praedecessorem ipso Rege, dictove primogenito tunc ejus Vicario in Regno eodem, et aliis suis Officialibus requisitis, vel irrequisitis etiam actum foret, se, ac haeredes suos ad hoc specialiter obligando inviolabiliter observare suis super hoc patentibus literis praedecessori concessis eidem, praemissa quoque in mortis articulo per alias suas similiter patentes literas plenius repetens, et confirmans eidem praedecessori per eas humiliter supplicavit; ut omnia onera fidelium Regni sui, et quae gravamina dici possent, removere, tollere, et cassare, dictumque Regnum prospere reformare, omniaque statuere, quae ad bonum statum haeredum suorum, et fidelium eorundem expedire videret sua provisione curaret, non obstante, si Regem ipsum tunc infirmitate graviter laborantem naturalis debiti solutione contingeret praeveniri, sicut praemissae ipsius Regis literae, quae per nos aliquos ex fratribus nostris diligenter inspectae in Archivio ejusdem servantur Ecclesiae, manifestius attestantur. Et tam idem Rex, quam dictus primogenitus super tollendis aliquibus eorundem gravaminum constitutiones varias edidisse dicuntur, et illae plenioris exequutione observationis indigeant, non plene (ut intelleximus) hactenus observatae. Volentes igitur, et illis robur Apostolicae confirmationis adjicere (ut inferius exprimetur) et praetactum nostrum exequi, ac commode provisionis adjectione propositum, infrascripta omnia prout substituta eorum senes indicat, de Fratrum nostrorum consilio et assensu, ac potestatis plenitudine providendo, a gravamine illo deliberavimus inchoandum, qui majorem scandali materiam, et generalius ministrabat.

Ideoque ut omnino cesset in Regno eodem onerosa exactio collectarum, praesenti edictali provisione, ac constitutione valitura perpetuo prohibemus per Reges, qui pro tempore fuerint, seu pro eis Dominantes in Regno praedicto, vel Ministros ipsorum collectas fieri, nisi tantum in quatuor casibus infrascriptis.

Primus est, pro defensione terrae, si contingat invadi Regnum invasione notabili, sive gravi, non procurata, non momentanea, seu transitura facile, sed manente, aut si contingat in eodem Regno notabilis rebellio, sive gravis, similiter non simulata, non procurata, non momentanea, sive facile transitura, sed manens.

Secundus est, pro Regis persona redimenda de suis redditibus, et collecta, si eam ab inimicis captivari contingat.

Tertius est, pro Militia sua, seu fratris sui consanguinei, et uterini, vel saltem consanguinei, sive alicujus ex liberis suis, cum se hujusmodi fratrem suum, vel aliquem ex eisdem liberis militari cingulo decorabit.

Quartus est, pro maritanda sorore simili conjunctione sibi conjuncta, vel aliqua ex filiabus, aut neptibus suis, seu qualibet alia de genere suo ab eo per rectam lineum descendente, quam, et quando eam ipse dotabit. In praedictis enim casibus (prout qualitas tunc imminentis casus exigeret) licebit Regi collectam imponere, ac exigere a subjectis, dum tamen pro defensione, invasione, seu rebellione praedictis, aut ipsius Domini redemptione, quinquaginta millium, pro militia duodecim millium, pro maritaggio vero quindecim millium unciarum auri summam collectae universalis totius Regni ejusdem, tam ultra Farum, quam citra, quantitas non excedat. Nec concurrentibus etiam aliquibus ex praedictis casibus, collecta in uno, et eodem anno, nisi una tantummodo imponatur.

Sicut autem collectae quantitatum praedictas summas in suis casibus limitatas excedere, ut praemittitur prohibemus, sic nec permittimus indistincte ad ipsas extendi, sed tunc tamen, cum casus instantis qualitas id exposcit, et ut in praedictis etiam casibus possit Rex, qui pro tempore fuerit eo vitare commodius gravamina subditorum, quo uberiores fuerint redditus, et obventiones ipsius, eum a demaniorum donatione volumus abstinere, id sibi consultius suadentes.

Simili quoque prohibitione subjicimus mutationem monetae frequentem, apertius providentes, quod cuilibet Regi Siciliae liceat semel tantum in vita sua novam facere cudi monetam, legalem tamen, et tenutae, secundum consilium Peritorum in talis competentis, sicut in Regnis illis obsevatur, in quibus est usus legalium monetarum, quodque usualis moneta sit valoris exigui, et talis quod in eodem valore sit apta manere toto tempore vitae Regis, cujus mandato cudetur, nec pro ea, vel aliqua magna moneta, quam idem Rex semel tantum in vita sua fecerit expendenda, fiat collecta, vel distributio, sed campsoribus, et aliis mercatoribus volentibus eam sponte recipere tribuatur; et hoc ita praecipimus temporibus observari.

In homicidiis clandestinis providendo praecipimus, nihil ultra poenam inferius annotatam ab Universitatibus exigendum, videlicet, ut pro Christiano, quem clandestine occisum inveniri continget, ultra centum augustales. Pro Judaco vero, vel Saraceno, ultra quinquaginta nil penitus exigatur. Augumento, qui circa eandem poenam idem Rex dicitur induxisse omnino sublato: praesertim cum memorati Rex, et Primogenitus dicantur idem per suas constitutiones noviter statuisse, quas quoad hoc decernimus inviolabiliter observandas, et haec intelligi tantum pro homicidiis vere clandestinis, in quibus ignoratur maleficus, nec aliquis accusator apparet. Adjicientes, quod nonnisi tantum in locis magnis, et populosis exigi possit quantitas supradicta, in aliis vero infra quantitatem eandem pro qualitate locorum exactio temperetur.

Eidem provisioni adjiciendo praecipimus, Universitates ad emendationem furtorum, quae per singulares personas contingit fieri, nullatenus compellendas.

Nec ad mutuandum Regi aut Curiae suae, aut Officialibus, vel Ministris ipsorum, aut recipiendum aliquatenus Regiae massariae custodiam, sive onus, seu possessionum regalium procurationem, aut gabellae, vel navium, seu quorumcumque vassellorum fabricandorum curam, quicumque cogendum invitum: usurpationibus, quae contrarium inducebant penitus abrogatis, maxime cum dicti Rex, et Primogenitus ad relevanda, non tamen plene gravamina in praemissis inducta, Constitutiones varias promulgasse dicantur.

Concedimus autem, ut si casus emergat, in quo sit necessarium, naves, vel alia vassella pro utilitate publica fabricari, liceat tunc Regnanti committere eorum fabricationis hujusmodi expensis Regis faciendae personis idoneis, videlicet hujus rei peritiam habentibus, et quos officium tale decet, et ipsis satisfiat pro susceptione curae praedictae de competenti mercede, et idem servari praecipimus in faciendo biscotto.

Ad Captivorum custodiam, Universitates, vel singulares earum personae nullatenus compellantur, praesertim cum hoc ipsum dicatur ejusdem Regis constitutione provisum, quod praecipimus inviolabiliter observari.

Gravamen, quod in pecunia destinando Regi, vel Regali Camerae, seu ad loca quaecumque alia Universitatis alicujus expensis per aliquas personas ejusdem Universitatis periculo eligendas inferri dicti Regni Universitatibus dicebatur, provisione simili prohibemus ipsis Universitatibus, vel singularibus personis earum de caetero irrogari, maxime cum dicatur idem quoad Universitates dicti primogeniti prohibitoria constitutione provisum, quam in hac parte decernimus inviolabiliter observandam.

Illud, quod in eodem Regno dicitur usurpatum, videlicet, quod Incolae ipsius Regni ad reparanda Castra, et construenda in eis, expensis propriis nova aedificia cogebantur, emendatione congrua corrigentes providendo praecipimus, ut nil ultra expensas necessarias ad reparationem illorum antiquorum Castrorum, quae consueverunt hactenus incolarum sumptibus reparati, et aedificiorum, quae in hujusmodi Castris fuerant ab antiquo, ab eisdem incolis peti possit, et constitutio, quam circa hoc idem Primogenitus edidisse dicitur, in hujusmodi antiquis Castris, et Aedificiis solummodo intelligenda servetur. Antiqua vero Castra intelligi decernimus in hoc casu, quorum constructio annorum quinquaginta jam tempus excessit.

Circa personas accusatas, quae in eodem Regno injuste capi dicebantur, si etiam idoneos fidejussores offerrent, licet dictus Rex aliquid statuisse dicatur ad gravamen hujusmodi temperandum: Nos tamen, ut nulla super hoc querela supersit, providendo praecipimus jura civilia observanda, et eadem observari jubemus.

Circa destitutionem possessorum Comitum, Baronum, et quorumlibet aliorum, qui per Regalem Curiam, et Officiales ipsius, ac alios alienigenas feuda tenentes in Regno suis possessionibus, si quando Curia, Officiales, vel alienigenae praedicti jus habere praetendebant, in illis spoliari, sive destitui dicebantur, et de possessoribus effici petitores, nullo Juris ordine observato, nec non et cum aliquis dicitur invenisse thesaurum, et etiam cum quis apud eandem Curiam pro alio fidejussit, ita quod nec aliquis suae destituatur possessionis commodo, vel spolietur, aut destituatur eadem, nec quod illum, qui defertur, aut convincitur de intentione thesauri, nec quoad fidejussores Curiae datos, aliter quam eadem jura statuunt, procedatur.

Regibus futuris pro tempore in Regno praedicto, et memoratis incolis, qui de inordinata passuum ejusdem Regni custodia querebantur se immoderate gravari, similiter de passu providentes eidem custodiae moderamen competens adhimebus, videlicet, quod tempore impacato, seu imminente turbatione aut verisimili turbationis suspicione, et contra ipsum Regem, aut dictum Regnum, seu in Regno eodem Rex facere possit, passus eosdem ad evitandum pericula custodire. Tempore vero pacifico incolis Regni habitantibus in eodem ac aliis non suspectis liber sit ex eo exitus, et ingressus in illud, ita tamen, quod equi ad arma nullo tempore sine Regis licentia extrahantur exinde ad vendendum.

Victualia vero quaelibet de suis possessionibus, vel massariis, seu oves, boves, et alia animalia humano competentia usui, de gregiis propriis, armentis, vel redditibus habita extra Regnum, dum tamen non ad inimicos eorundem Regis, aut Regni, unusquisque libere mittat, etiam ad vendendum, nisi sterilitas, aut praetactae turbationis instantia, seu verisimilis suspicio suadeat, circa missionem hujusmodi per Regem ejus temporis aliud ordinandum. Si vero praedicta victualia, vel animalia ex negotiationis commercio habeantur etiam fertilitatis tempore absque Regnantis licentia extra Regnum mittere vel ex ipso extrahere non liceat sic habenti. In omnibus praemissis missionis, seu extractionis casibus, jure, quodcumque Regi competit, per omnia semper salvo. Infra Regnum vero etiam per mare liceat cuilibet.

Ecclesiasticae, saecularive personae frumentum, et alia blada, nec non et legumina de propriis terris, massariis, atque redditibus habita, sine jure exiturae, Fundici, seu Dohanae in loco, in quo victualia recipiantur, vel deponantur praestando, de uno loco deferre, seu facere deferri ad alium, a Rege, seu ipsius Officialibus licentia non petita. Emptitia vero jure exiturae, ac Fundici non soluto, sed alio si quod Regi debetur, dummodo emptitiorum delatio de Portu licita, ad similem Portum, et cum barcis parvis centum solummodo salmarum, vel infra capacium tantum fiat et deferentes, seu deferri facientes praemissa emptitia, dent particulari Portulano loci, in quo fiet oneratio eorundem, fidejussoriam cautionem, quod literas testimoniales de ipsorum victualium, et leguminum extractione a simili Portulano loci, in quo exoneratio ipsa fiet habeant infra certum terminum pro locorum distantia praefigendum, et haec omnia perpetuo praecipimus observari.

Abusum contra naufragos, ut fertur, inductum in eo, quod bona, quae naufragium evadebant, capiebantur per Curiam, nec ipsis naufragis reddebantur, ejusdem provisionis oraculo penitus abolemus, praecipientes bona hujusmodi illis restitui, ad quos spectant.

Querelam gravem hominum Regni ejusdem super eo nobis exhibitam per Curiales stipendiarii Regii, et alii regalem Curiam sequentes in civitatibus, et locis, ad quae cum dicta Curia, vel sine ipsos declinare contigit domos Civitatis, seu locorum eorundem pro suo arbitrio Dominis intrabant invitis, et interdum ejectis eisque in altilibus animalibus, et aliis bonis eorum, et quandoque horum occasione in personis ipsorum graves injurias inferebant, sopire competentis provisionis remedio cupientes, prohibemus, ne aliquis Curialis stipendiarius, vel alius sequens Curiam memoratam, domum, vel hospitium aliquod capere, sive intrare propria authoritate praesumat, sed per duos, aut tres, aut plures, prout Civitatis, aut loci magnitudo poposcerit per eandem Curiam, et totidem a locorum incolis electos, authoritate tamen Regia deputandos, hospitia memoratis Curialibus, stipendiariis, et aliis assignentur. Iidem autem Curiales, stipendiarii et alii nulla bona suorum hospitum capiant, nec in illis, aut in personis eorum ipsis aliquam injuriam inserant, nec ipsorum aliquis pro eo, quod sibi hospitium fuerit aliquando taliter assignatum, si cum aliis ad eundem locum cum Curia, vel sine Curia venire contingat, si jus hospitandi vendicet in eodem, aut ipsum intrare audeat, nisi fuerit sibi simili modo iterum assignatum. Hujusmodi autem hospitia taliter assignata, praefati Rex, et illi de domo, et familia sua gratis semper obtineant; Reliqui vero, sive stipendiarii, sive quicumque alii per unum mensem solum, si tanto tempore in eodem loco contingat Curiam residere, si vero ultra resederit, vel ipsos stipendiarios, aut alios ad aliqua loca sine Curia venire contingeret, satisfaciant Dominis hospitiorum, seu ipsorum actoribus de salario competenti per deputatos, ut praemittitur, moderando.

Similiter prohibemus, ne in locis, in quibus vina, et victualia possunt venalia reperiri, quisque ea per Regalem Curiam, aut Curiales, seu per quoscumque Ministros ipsorum, vel quoscumque alios invitus vendere compellatur nec aliqua bona nolentibus vendere, auferantur, nec eorum vegetes consignentur, etsi de facto fuerint consignatae, signa eis imposita liceat Dominis authoritate propria removere, praesertim cum praefatus Rex hoc ipsum de remotione hujusmodi statuisse dicatur; si vero in loco, ad quem Curiam, Curiales, et alios praedictos declinare contingit, talia venalia non habentur, abundantes in illis per aliquem, vel aliquos ad hoc a Regali Curia, et totidem a locorum incolis electos, authoritate tamen Regia deputandos omnia hujusmodi, quae habent ultra necessaria suis, et familiarum suarum usibus, non solum Curiae, sed Curialibus, et aliis eam sequentibus cogantur vendere pretio competenti per deputatos, ut praemittitur, moderando.

In matrimoniis, in quibus volentibus ea contrahere varia impedimenta contrahendi adimentia libertatem per Regem; et suos ingeri dicebantur, Apostolicae provisionis beneficium deliberavimus adhibendum; ideo provisione irrefragabili prohibentes Regnicolis Regni habitatoribus, matrimonium inter se contrahere volentibus per Regem, vel suos Officiales, aut alios quoslibet inhibitionis, seu cujuslibet alterius obicem impedimenti praestari, declaramus, et declarando praecipimus, libera esse matrimonia inter eos, ita quod bona mobilia, vel immobilia, feudalia, vel non feudalia, libere sibi mutuo dare possunt in dotem, nec iidem Regnicolae Regni ut praemittitur, habitatores ejusdem super matrimonio inter se contrahendo, aut in dotem dando bona quaelibet, licentiam petere teneantur, nec pro eo quod matrimonium esset cum bonis quibuslibet, aut dote quantacumque contractum fuerit a Rege licentia non petita contrahentibus, aut alterutri eorundem, vel Parentibus, Consanguineis, sive amicis ipsorum in personis, aut rebus impedimentum, dispendium, aut gravamen aliquod irrogetur, nulla in praemissis constitutione, vel consuetudine contraria de caetero valitura.

Providendo praecipimus, ut si quando in Regno praedicto contra certam personam fuerit inquisitio facienda, nisi ea praesente, vel se per contumaciam absentante, non fiat, si vero praesens fuerit, exhibeantur sibi capitula, super quibus fuerit inquirendum, ut sit ei defensionis copia, et facultas; simili provisione praecipimus, ut pro generalibus inquisitionibus, nihil, vel sub compositionis colore, vel alias ab Universitatibus exigatur, sed si procedendum fuerit, juste procedatur ex eis, praesertim cum dictus Rex C. hoc idem statuisse dicatur.

Hujusmodi praecepto adjicimus: ut quoties inter Fiscum, et privatum causam moveri contingit, non solum in examinando jura partium, sed ad difinitivam sententiam juste ferendam, sive pro privato, sive pro Fisco, nec non ad ipsius exequutionem nulla in hoc difficultate ingerenda per Fiscum efficaciter procedatur, itaque nec in praedicto examine, nec in prolatione vel exequutione sententiae injustam moram, vel aliam injuriam patiatur per Fisci potentiam justitia privatorum.

Providendo districtius, inhibemus forestas per Regem aut Magnates suae Curiae, vel Officiales, seu quoscumque Ministros in Terris fieri privatorum, vel aliquarum forestarum occasione per Regiam Curiam Magistros, vel Custodes forestarum ipsarum aliquem in cultura Terrarum suarum, seu etiam perceptione fructuum impediri, sive ipsis propter hoc damnum aliquod vel iniuriam irrogari; factas vero de novo forestas hujusmodi omnino praecipimus amoveri.

Omnes Ecclesiasticae, secularesve personae Regni Siciliae libere suis salinis utantur, et praesentis provisionis oraculo prohibemus, ne illis, per Regem, Officiales, aut quoscumque Ministros ipsius usus, aut exercitium interdicatur earum, neve quisque prohibeatur sal de salinis ipsis proveniens emere ab eisdem.

Abusiones Castellanorum, per quos homines dicti Regni ad portandum eis paleas, ligna, et res alias etiam sine pretio cogebantur inviti, et iidem Castellani de rebus quae circa, seu per Castra eadem portabantur pedagia exigebant, praesentis provisionis beneficio prohibemus.

Ejusdem provisionis edicto praecipimus, ut pro literis regiis, et sigillo nihil ultra ipsius Regni antiquam consuetudinem exigatur, videlicet, ut pro literis justitiae nihil omnino, pro literis vero gratiae, in qua non est Feudi, vel Terrae concessio, nihil ultra quatuor tarenos auri ab impetrante solvatur, nulla in praemissis distinctione habita inter clausas literas, et apertas.

Pro literis autem super concessione Feudi, vel Terrae confectis, nec non et pro privilegiis aliis pro concessionis seu privilegii qualitate, aut benevolentia concedentis Curiae satisfiat; dum tamen summam decem unciarum pro quolibet concesso feudo integra satisfactio non excedat, sed nec praetextu sigilli regii justitiae, sive gratiae literis in aliquo casuum praedictorum impressi, vel appensi forsitan impetrans ultra quam praemittitur, solvere compellatur.

Animalia deputata molendinis, quae centimuli vulgariter nuncupantur, per regalem Curiam, vel officiales, aut Ministros ipsius, eamve sequentes, stipendiarios, vel quoscumque alios nullo modo ad aliquod eorum ministerium Dominis capiantur invitis, nec alia etiam, sed pro competenti pretio, de quo conventum fuerit inter partes, a volentibus conducantur, et haec ita de coetero praecipimus observari, maxime cum ipse Rex statuisse dicatur, quod Justitiarii, et subofficiales eorum, ac stipendiarii, et subofficiales non capiant animalia deputata ad Centimulos, sed cum est necesse, inveniantur alia habilia ad vecturam, et loerium conveniens tribuatur, etsi contrafecerint, restitutis animalibus cum toto damno eorum Dominis, poenae nomine, et pro qualibet vice, et quolibet animali solvant Curiae unciam unum auri; praemissam quoque constitutionem dicti Regis, similiter observari praecipimus.

De creatione Officialium praesertim extraneorum, qui propter ignorantiam status Regni et favorem, qui eis a Regali Curia praestabatur subjectos impune gravabant; consulte suggerimus, quod Rex creare studeat Officiales idoneos, qui subjectos injuste non gravent.

Super eo, quod Regnicolae querebantur, videlicet, quoti eis gravatis pro relevationis obtinendo remedio ad Regem aditus non patebat, suademus per Regem taliter provideri, quod querelae subditorum ad eum valeant libere pervenire.

Prohibemus, ne quisque pro animali silvestri extra defensam, vel limites defensae invento sine aliqua invenientis impulsione, arte, vel fraude, aliquatenus puniatur, etiamsi illud capiat, vel occidat.

Nullus Comes, Baro, vel alius in Regno praedicto de caetero compellatur ad terridas, vel alia quaecum que vassella propriis sumptibus facienda. Per hoc autem juri Regio in lignaminibus et marinariis, vel alio servitio vassellorum, quae a quibusdam Universitatibus, et locis aliis, sive personis singularibus dicti Regni deberi dicuntur, nolumus in aliquo derogari.

Si contingeret Baronem aliquem mori, filio, vel filia superstitibus, aetatis, quae debeat cura balii gubernari, providendo praecipimus, quod Rex alicui de consanguineis ejus balium concedat ipsius, et quod ad hoc inter consanguineos proximior, si fuerit idoneus, praeferatur.

Si aliquem feudum a Rege tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre, aut ejus liberis superstitibus, mori contingat, si decedentis feudum ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad Trinepotem, ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti.

Ad successionem feudi omnibus Personis feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eodem ordine admittendis.

In successione vero praemissa inter feudatarios, et subfeudatarios viventes in Regno jure Francorum sexus, et primogeniturae praerogativa servetur, ut inter duos eodem gradu feudatario conjunctos foeminam masculus, et juniorem major natu praecedat, sive sint masculi, sive foeminae concurrentes, nisi forsan duabus concurrentibus esset primogenita maritata, et junior remanserit in capillo, tunc enim junior, quae in capillo remanserit primogenitae maritatae in successione hujusmodi praeferatur. Sed si nulla remanente in capillo, duae, vel plures fuerint maritatae, majori natu jus primogeniturae servetur, ut alias in dicta successione procedatur.

Si vero feudum, de quo agitur, non ab aliquo parentum processerat, sed inceperat a Defuncto, tunc solus defuncti frater in eo succedat, nisi lex concessionis in praemissis aliud induxisset, et haec ita de caetero praecipimus observari, qualibet contraria consuetudine, vel constitutione cessante.

Nullus subfeudatarius pro feudo, quod ab aliquo feudatario Regis tenet, compellatur ipsi Regi servire, sed si aliquod aliud feudum ab ipso Rege tenet in capite, pro eo sibi serviat, ut tenetur.

Si contingat, subfeudatarium crimen committere, propter quod publicanda fuerint bona ejus, aut ipsum sine legitimis haeredibus fati munus implere, si feudum ejus fuerit quaternatum, nihilominus immediatus Dominus illud cum onere servitii consueti personae concedat idoneae Regi postmodum praesentandae, ut ejus super hoc habeatur assensus. Si vero quaternatum non fuerit, sic ad eundem immediatum Dominum revertatur, ut ipsum hujusmodi personae pro sua voluntate concedat, nec eam Regi praesentare, aut ejus super hoc requirere teneatur assensum; iis ita deinceps ex nostro praecepto servandis, constitutione, vel consuetudine contraria non obstante.

Vassalli Baronum per Curiam, vel Officiales ipsius ad aliqua privata officia non cogantur, etsi ea voluntarii subeant ratione debiti ex hujusmodi officii receptione, vel gestione contracti, vel delicti forsan in ea commissi Baronibus eorum Dominis in bonis Vassallorum ipsorum, vel aliis praejudicium nullum fiat.

In Terris Ecclesiarum, Comitum et Baronum Regni praedicti Magistros Juratos poni de caetero prohibemus, et positos exinde praecipimus amoveri.

Ad novas communantias Vassalli Baronum, vel aliorum ire non compellantur inviti, sed nec vuluntarii admittantur si sint adscriptitiae, similisve fortunae, vel ratione personae, non rerum tantum personalibus servitiis obligati. Si vero ratione rerum tantummodo servitiis hujusmodi teneantur, et ad easdem communantias transire voluerint, res ipsas Dominis suis sine contradictione dimittant.

Barones, vel alii extra Regnum, nec servire personaliter, nec addohamenta praestare cogantur. In casibus quoque, in quibus intra Regnum servire, vel addohamenta praestare tenentur, servitia exhibeant, et addohamenta praestant antiquitus consueta, videlicet, ut vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum, vel pro singulis militibus, ad quos tenentur pro quolibet trium mensium praedictorum tres uncias, et dimidiam auri solvant, et haec ita de caetero inconcusse de nostro praecepto observentur.

Caeterum, ut contra pericula, quae sicut praetactum est, propter gravamina illata subditis excitata creduntur, ne (quod absit) recidant in tanto periculosius residuum, quanto recidenti solet esse deterius, qui cadenti eo magis sit regnantibus in Regno praedicto securitas, quominus erit libera eadem gravamina irrogandi facultas, provisioni praemissae subjungimus ad perpetuum sui roboris fulgimentum, quod si ventum fuerit in aliquo contra eam, licitum sit Universitatibus, et gravato cuilibet libere ad Apostolicam Sedem habere pro sua querela exponenda, et obtinenda illati gravaminis emendatione reversum. Adjicientes inter illa, in quibus contra provisionem eandem fieri contingeret congrua distinctione delectum, videlicet, ut si ea fuerint, quae per ipsam prohibitorie, vel praeceptorie sunt provisa, et principaliter factum regnantis respiciunt, nec solet absque ipsius authoritate praesumi, ut est collectarum impositio, monetae mutatio, matrimoniorum prohibitio, vel impedimentum aliud eorundem, nisi Rex ejus temporis illa infra decem dies revocaverit per se ipsum, eo ipso Capella sua Ecclesiastico sit supposita interdicto, duraturo solum, quousque gravamen fuerit revocatum. In reliquis vero prohibitoriis et specialiter, si Universitas, singularisve persona gravata, volens propterea recurrere ad Sedem eandem, per Officiales regios, seu quoscumque Ministros, vel quoslibet alios fuerit impedita, vel ipsos aut alios pro eis exinde damnum passum, nisi satisfactione laesis praestita, impedimentum infra mensem postquam ipse Rex sciverit, revocetur, ex tunc sit Capello eadem similiter interdicta. In quolibet autem casuum praedictorum, si Regnans interdictum hujusmodi per duos menses substinuerit animo contumaci, ab inde loca omnia, ad quae ipsum, uxorem, et filios suos declinare continget, donec ipsi praesentes fuerint, simili interdicto subjaceant, etsi deinde per sex menses interdicta hujusmodi substinuerit animo indurato, exinde sit excommunicationis sententia innodatus, quam si per alios menses sex contumacia obstinata substineat, ex tunc subditi ad mandatum Sedis ejusdem ipsis propterea faciendum in nullo sibi obediant, quamdiu in hujusmodi obstinatione persistet. Ad majorem quoque provisionis hujusmodi firmitatem eidem specialiter adjicimus, quod quilibet Rex Siciliae, quando juramentum fidelitatis, et homagii praestabit Summo Pontifici, solemniter eidem, et Ecclesiae Romanae pro se, ac suis haeredibus in Regno sibi successuris eodem, promittere teneantur, qui provisionem praesentem in omnibus, et per omnia, quantum in eis erit, observabunt inviolabiliter, et facient ab aliis observari, nec contra eam, vel aliquam partem ipsius per se, vel per alium quoquomodo aliquid attentabunt, et super hoc tam ipse, quam quilibet eorundem successorum dent ipsi Pontifici, et Ecclesiae suas patentes literas sui pendentis sigilli munimine roboratas, licet autem praemissae provisionis verba gravamina certa respiciunt, de quibus ad nos querela pervenit, Reges tamen, qui continuanda temporum, et successionum perpetuitate regnabunt in Regno praedicto, non propterea existiment gravandi alios subditos arbitrium sibi fore concessum; sed sciant potius se debere ipsos in bono statu tenere ab omnibus illicitis exactionibus, et indebitis eorum oneribus per se, ac alios abstinendo. Sane, si quod in eadem provisione, vel aliquo ejus articulo dubium non tam sollicitatur, quam rationabilem dubitationem continens oriri contingat, interpretationem dubii hujusmodi nobis, quamquam etiam de jure competat, reservamus expresse. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostram provisionis, constitutionis, inhibitionis, praecepti, declarationis, abolitionis, et abrogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Tibure per manum Magistri Petri de Mediolano S. R. E. Vicecancellarii, quintodecimo Kalendas Octobris, Indictione 14 Incarnationis Dominicae anno millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, Pontificatus vero D. Honorii Papae IV. Anno I.

Praesens copia Capitulorum Papae Honorii sumpta est a transumpto existente in Archivio Monasterii Sanctissimae Trinitatis Cavae, me procurante, cum ad Monasterium praedictum ad hoc accessissem ordine Regentis Annibalis Moles, et Consiliarii Horatii Marchesii. Et in eodem Archivio similiter adest transumptum Confirmationis factae ab eodem Pontifice eodem die Capitulorum editorum per Carolum II tunc Vicarium Caroli I in hoc Regno, quorum copiam similiter habeo ad pennam; sed haec Capitula Caroli II cum Confirmatione Pontificis sunt impressa cum Pragmaticis in tit. De Clericis, Pragm. 2 sine die; et eadem originalia Capitula Caroli II pariter impressa sunt cum aliis Capitulis Regni in tit. de Privileg. et Immunit. Eccl.

Marcellus Marcianus.


Evvi gran contrasto fra' nostri scrittori, se mai questa Bolla fosse stata ricevuta nel Regno, ed avesse avuta in quello forza o autorità alcuna di legge. Furon mossi alcuni a dubitarne dal vedere, che i nostri Professori, come Andrea d'Isernia, Angelo, Baldo, Luca di Penna, Paris de Puteo, Aretino, Soccino, Afflitto, Capece, Loffredo, Camerario e tanti altri, sovente nelle loro opere allegano i Capitoli in quella contenuti. Ma niuno quanto Rainaldo[468] ne' suoi Annali ecclesiastici si sforza in grazia de' Romani Pontefici di mostrare, ch'ella nel Regno avesse avuto tutto il vigore ed osservanza. E certamente mentre durò la prigionia del Principe Carlo, non meno il Cardinal di Parma, che il Conte d'Artois la fecero valere nel Regno, leggendosi, che il Pontefice Onorio inviandola al Cardinale, con suo particolar Breve, l'incaricò, che l'avesse fatta osservare; e presso questo medesimo Scrittore si leggono due lettere del Conte d'Artois, una dirizzata da Foggia al Giustiziero di Basilicata, e l'altra spedita da Barletta a' 22 ottobre dell'anno 1288 e dirizzata a' Prefetti della Puglia, per le quali loro s'impone, che avessero fatti osservare i Capitoli del Pontefice stabiliti super statu et regime Regni; tanto che poi per non irritare i Pontefici con mostrarne disprezzo, s'introdusse nelle lettere, che si spedivano agli Ufficiali, come per formola, di soggiungervi anche, che osservassero e facessero osservare le Costituzioni e Capitoli del Regno, ed anche quelli per la Sede Appostolica stabiliti.

Ma sprigionato che fu il Principe Carlo, ed incoronato Re da Niccolò IV successor d'Onorio, essendo egli ritornato in Napoli nel 1289 conoscendo di quanto pregiudizio fosse la Bolla d'Onorio alle sue ragioni e preminenze Regali, ancorchè per non disgustar quel Pontefice cotanto suo benefattore, non gli paresse di espressamente rivocarla, non permise però, che avesse nel suo Regno vigore alcuno. E scrive Pietro Piccolo[469] da Monteforte, antico e famoso Dottore de' suoi tempi, che Carlo II per riverenza, che bisognava allora avere di quel Pontefice, l'avesse richiesto, che si contentasse di sospenderla, e che Papa Niccolò l'avesse già sospesa; ed ancorchè Rainaldo restringa la sospensione solamente in quanto alle pene in quella minacciate, non già in tutto il resto; con tutto ciò si vede dalle cose seguite, che non ebbe esecuzione alcuna; poichè non solo per le pene, ma per molti altri capi non fu osservata, nè ricevuta. In fatti Carlo II stesso volendo con nuove leggi (tornato che fu in Napoli) riformar lo stato del Regno, ne stabilì molte, e confermò solo quelli Capitoli, ch'egli avea stabiliti nel Piano di S. Martino[470]; ma di questi di Papa Onorio, come pregiudizialissimi alle supreme regalie della sua Corona, non ne fece motto; anzi si videro nel suo Regno medesimo contrarii effetti di ciò, che quel Pontefice avea stabilito. Non ostante la proibizione d'alienare i beni demaniali, fu sempre in balìa del Re di donargli; anzi Andrea d'Isernia non potè non confessare, che Papa Onorio non poteva ciò proibire a' nostri Re. L'istesso Andrea Compilatore dei Riti della regia Camera ci testifica, che ancorchè Onorio in questa sua Bolla[471] avesse stabilito, che ciascuno potesse liberamente valersi delle sue saline, e vendere ad altri il sale procedente da quelle; con tutto ciò si osservava quel che Federico II avea disposto, e non quel che Onorio volle. Parimente niente fu osservato intorno all'esazione delle Collette in quelli quattro casi da Onorio permessi; e tutti i nostri Autori attestano, che tanto prima, quanto dopo il Re Alfonso I fu sempre in arbitrio e balìa del Re d'imporle in ogni caso, quando conosceva il bisogno dello Stato.

Nè la succession feudale fu alterata, ma intorno a ciò furono osservati i Capitoli del Regno e le grazie concedute poi da' nostri Baroni. Nè furon ricevuti quelli d'Onorio, se non in alcuni casi, dove l'equità e la ragione v'avea luogo, e quando si stimavano ragionevoli. Quindi l'istesso Andrea d'Isernia disse: Quod illa non servantur, nisi quatenus sunt rationabilia; onde chiamò questi Capitoli Oratoriali, perchè non aveano presso di noi forza alcuna di legge; ma alcuni erano osservati più per forza d'equità e di ragione, che di legge.

Sebastiano Napodano credette, che questi Capitoli perderon tutta la forza nel tempo del Re Roberto, nella quale opinione par che inclini Rainaldo, dicendo che per non esser stati poi osservati accaddero quelle miserie e calamità, delle quali si duole il Summonte[472]; ma dalle cose di sopra dette, ben si conosce, che molto tempo prima di Roberto, nel Regno stesso di Carlo II non furono osservati.

Per questa cagione avvenne ancora, che i Compilatori de' Capitoli del Regno gli esclusero da quella compilazione, e solo quelli fatti dal Principe Carlo nel Piano di S. Martino vi posero, insieme con gli altri Capitoli di tutti i Re angioini. Così ancora quando il Re Giacomo di Sicilia ordinò per quel Regno i suoi Capitoli, volendo concedere a' Siciliani ciò, che avea conceduto a' nostri Regnicoli si valse d'alcuni di questi; e perchè avessero in quell'isola forza di legge, bisognò, che tra' suoi Capitoli gl'inserisse, come fece del Cap. si aliquem, del Cap. de Collectis, De frequenti mutatione monetarum, cap. 10. De matrim. libere contr. cap. 32 e simili: ond'è, che Cumia, che commentò que' Capitoli, disse parlando del Cap. si aliquem, che quello non s'osservava nel Regno di Napoli, ma sì bene in Sicilia per ordinamento di quel Re. E quindi prudentemente fece il Reggente Tappia, che nella compilazione delle leggi del Regno, ne escluse affatto questi Capitoli, come quelli, che non ebbero in esso forza alcuna di legge.

Si vide perciò ancora, che a tempo degli Aragonesi, eretto che fu il Tribunal Supremo del S. C. quando erano allegati dagli Avvocati, testifica il Reggente Moles, che non si decise mai causa in vigor di questi Capitoli; per la qual cosa non possiamo non maravigliarci del Reggente di Ponte, che a torto vien reputato per uno de' maggiori sostenitori della regal giurisdizione, il quale nel suo trattato, De potestate Proregis[473], non s'arrossì di dire, che più tosto per desuetudine, che perchè non avessero avuta forza di legge, questi Capitoli non fossero osservati: soggiungendo in oltre, che Papa Onorio, come diretto padrone del Regno, con volontà di Carlo II utile Signore di quello, avesse potuto stabilir leggi nel Regno.

Termina in fine Rainaldo[474] il suo discorso, con un ricordo, che dà a' Principi, insinuando loro di essere ubbidienti alle leggi de' Sommi Pontefici, qualora si pongono a riformar i loro Stati, ponendo loro avanti gli occhi quest'esempio, che siccome per essere stati violati questi Capitoli, accaddero, al suo credere, nel nostro Regno tante calamità e miserie; così devono essi essere ossequiosi e riverenti alle leggi de' Pontefici, se non vorranno vedere i loro Regni dissoluti, ed andare in desolazione e ruina. Terminiamo perciò ancor noi questo discorso con un altro consimil ricordo a' Principi, di guardarsi molto bene a commettere la cura ed il governo de' loro Stati ad altri, che a se stessi ed ai loro più fedeli Ministri; poichè se o per riverenza, o per bisogno vorranno farci intrigare i Pontefici, ancorchè si cominci per poco, essi poi per la propria esquisita diligenza, quel che prima era consiglio o divozione, lo mutano in autorità e dominio, e fanno sì, che da Padri divengono Signori, ed essi da figliuoli divengono servi; e chiarissimo documento sarà loro, quel che a' tempi de' Normanni, e molto più nel Regno degli Angioini è accaduto al Regno nostro, nel quale i Pontefici Romani vi pretesero esercitare assai più ampio ed indipendente imperio, che non osarono i nostri medesimi Principi; e non pur sopra i nostri Baroni e Regnicoli, ma sopra i Regi stessi osarono stendere la loro alta ed imperiosa mano.

CAPITOLO II. Negoziati fatti in Inghilterra, e ad Oleron in Bearn, per la scarcerazione del Principe Carlo; sua incoronazione e tregua fatta col Re Giacomo di Sicilia.

Mentre ardea la guerra in Sicilia ed in Calabria, tra il Conte d'Artois ed il Re Giacomo, che s'avea già fatto incoronar Re in Palermo: il Principe di Salerno, considerando, che per mezzo della guerra le cose doveano andar in lungo, desideroso della libertà, e di ritornare al Regno paterno, mandò a sollecitare la Principessa sua moglie, che mandasse Ambasciadori a Papa Onorio e ad Odoardo Re d'Inghilterra, pregandogli, che volessero trattare la libertà sua col Re Alfonso. Odoardo con molta amorevolezza e diligenza cominciò a trattarla, prima per mezzo d'Ambasciadori, e poi con la sua propria persona, essendo andato fino ad Oleron in Bearn a trovare Alfonso, dove il Papa vi mandò ancora un Legato appostolico. Negli Atti d'Inghilterra fatti a' tempi nostri stampare dalla Regina Anna, si leggono molti atti e lettere riguardanti le negoziazioni d'Odoardo per la libertà di questo Principe, ed i principali sono gli articoli, sui quali Odoardo convenne ad Oleron col Re di Aragona. Gli articoli e condizioni, dopo molte discussioni accordati, furono questi.

Che prima, che il Principe uscisse da' confini del Regno d'Aragona, facesse consegnare per ostaggi tre suoi figliuoli, Luigi secondogenito, che fu poi Vescovo di Tolosa, e dapoi santificato: Roberto terzogenito Duca di Calabria, che fu poi Re: e Giovanni ottavogenito, che fu poi Principe della Morea; e sessanta altri Cavalieri provenzali ad elezione del Re di Aragona.

Che pagasse trentamila marche d'argento.

Che proccurasse, che il Re di Francia facesse tregua per tre anni, e che Carlo di Valois fratello del Re, ch'era stato da Papa Martino IV investito del Regno d'Aragona e di Valenza, cedesse ad Alfonso tutte le ragioni, e restituisse tutte quelle Terre, che Filippo suo padre prese nel Contado di Rosciglione e di Ceritania, ch'ancora si tenevano per lui.

Che quando il Principe mancasse d'eseguire tutte le convenzioni suddette, fosse obbligato fra il termine d'un anno di tornare in carcere.

Che lasciasse il Regno di Sicilia al Re Giacomo, con dargli per moglie Bianca sua figliuola.

Giovanni Villani e molti altri Autori italiani non fanno menzione alcuna di questi articoli di pace convenuti in Oleron; ma, oltre Costanzo, gli Atti d'Inghilterra[475] ove sono impressi, chiariscono questo passo d'Istoria.

Mentre queste cose si trattavano ad Oleron, accadde nel mese di aprile dell'anno 1287 la morte del Papa Onorio, e dopo un anno, fu in suo luogo rifatto un Frate Francescano, che si fece chiamare Niccolò IV. Questi benchè fosse nativo d'Ascoli della Marca, non si lasciò vincere da niuno de' Pontefici franzesi nelle dimostrazioni d'amorevolezza ed affezione verso il Principe Carlo e della sua Casa: poichè avendo saputo, che con tanto vantaggio del Re Alfonso e del Re Giacomo s'erano accordati questi articoli, per li quali si vedea che Alfonso troppo cara volesse vender la libertà a quel Principe, disapprovò tutto il trattato, e diede fuori una sua Bolla, che si legge negli suddetti Atti d'Inghilterra[476], colla quale biasima questi articoli: e mandò in Aragona gli Arcivescovi di Ravenna e di Monreale con un Breve, in virtù del quale, come Legali Appostolici, richiesero il Re Alfonso, che sotto pena di censura dovesse liberare il Principe, e desistere d'aiutare Re Giacomo occupatore di quell'isola e ribello di S. Chiesa[477].

Il Re d'Inghilterra, che per la bontà sua amava il Principe, che gli era cugino, e desiderava estremamente liberarlo, s'impegnò assai più, vedendo che il Papa non avea approvato il fatto, ed andò di nuovo a trovare il Re d'Aragona, col quale travagliò molto per ridurre quelle condizioni a patti più tollerabili. Alfonso per non escludere il Re d'Inghilterra, ch'era venuto infino a casa a ritrovarlo, e dar qualche soddisfazione al Papa, confermò i medesimi primi articoli, ad esclusione dell'ultimo, non facendosi menzione alcuna nè di Re Giacomo, nè del regno di Sicilia.

Restò pertanto contento di pigliarsi gli ostaggi suddetti, le trentamila marche d'argento e la promessa, ch'il Principe condurrebbe ad effetto la pace con il Re di Francia, e la cessione di Carlo di Valois, con la condizione di tornar nella sua prigione, se non eseguisse il trattato. Il Re d'Inghilterra ne assicurò anche il Re d'Aragona; e con queste condizioni fu il Principe liberato.

Carlo vedutosi libero con tali condizioni, sì per l'amore che portava a' figliuoli, ch'erano rimasti per ostaggi, come per essere di sua natura Principe lealissimo, andò subito alla Corte dei Re di Francia, dove benchè fosse ricevuto con tutte le dimostrazioni d'amorevolezza e d'onore, nel trattar poi, che s'adempissero le condizioni della pace, trovò difficoltà grandissima; poichè il Re riservava ogni cosa alla volontà del fratello, il quale trovandosi senza Signoria, non potea contentarsi di lasciare la speranza di due Regni, e la possessione di quelle terre, che 'l padre avea acquistate nella guerra di Perpignano: tal che vedendo travagliarsi in vano, si parti, e venne a Provenza, dove ricevè grandissimi onori, e passò da poi in Italia, e fu molto ben ricevuto dalle città Guelfe, e massimamente da' Fiorentini, e venne poi a Rieti[478], ove trovò il Papa Niccolò, dal quale nella maggior Chiesa di questa città con approvazione di tutto il Collegio fu nel giorno di Pentecoste a' 29 maggio di quest'anno 1289 coronato, ed unto per mano dell'istesso Pontefice Re dell'una e l'altra Sicilia: in memoria della qual celebrità, a' 22 giugno del suddetto anno, donò Re Carlo alla Chiesa suddetta 20 once d'oro l'anno in perpetuo sopra l'entrate Regie della città di Sulmona[479].

Passò poi in Napoli dopo essere stato ricevuto da tutti i luoghi del Regno con plauso e letizia incredibile, per la liberalità e benignità, che avea mostrata in vita del padre, il quale nelle cose di pace avea fatto sempre governar il Regno da lui, e fattolo suo Vicario, quando era egli assente. E quivi fermato, cominciò in questo medesimo anno, con nuove sue leggi a riformare lo stato di quello, che durante la sua prigionia, per quella mistura di nuovo governo, avea sofferto alquanto d'alterazione, stabilendo que' Capitoli, de' quali nel precedente libro si fece parola.

Il Re Giacomo, vedendo il Re d'Aragona suo fratello involto in tante guerre, avea mandato a dirgli, che attendesse all'utilità sua, conchiudendo nel miglior modo che potesse la pace, senza parlar delle cose di Sicilia, la quale egli si fidava di mantenere col proprio valore; quando poi vide, che il nuovo Pontefice con troppo affetto tenea le parti del Re Carlo, e che l'investitura datagli conteneva non meno l'una, che l'altra Sicilia, fu pentito di non aver proccurato d'esser compreso nella pace: onde pensò, per prevenire e non aspettare la guerra in Sicilia, di moverne egli una in Calabria, ove fu con pari ardire e valore combattuto; ma non essendo riuscita con molta felicità al Re Giacomo questa spedizione, volse altrove la sua armata, e giunto alle marine di Gaeta, assediò quella città, la quale soccorsa immantenente dal Re Carlo, restò egli molto più strettamente assediato, che non stava Gaeta; ma la sua buona fortuna volle, che in que' dì giungessero nel Campo del Re Carlo Ambasciadori del Re d'Inghilterra e del Re d'Aragona a trattare la pace; e benchè tutti quelli del Consiglio del Re Carlo l'abborrissero, nulladimanco fu tanta la diligenza dell'Ambasciador aragonese, e tanto calde le persuasioni dell'Inglese, che 'l Re Carlo, contra il voto di tutti i suoi, gli concedette tregua per due anni, non ostante, che il Conte d'Artois ad alta voce gli avesse detto, che quella tregua l'avrebbe cacciata in tutto la speranza di ricovrare mai più il Regno di Sicilia. Re Carlo con lui e con gli altri del suo Consiglio si scusava, che non potea fare altrimenti per l'obbligo ch'avea al Re d'Inghilterra, il quale tanto amorevolmente avea proccurata la sua liberazione, e pigliata fatica d'andar fino in Ispagna, e che all'incontro egli non avea potuto attendere quel, che avea promesso di fare, che il Re di Francia si pacificasse co 'l Re d'Aragona, e di far cedere le ragioni da Carlo di Valois, il qual teneva dal Papa l'investitura di que' Regni. Così conchiusa, che fu la pace, il Conte d'Artois e gli altri Signori franzesi, ch'erano stati cinque anni alla tutela del Regno e de' Figliuoli del Re Carlo, si partirono da lui sdegnati, giudicandolo inabile a fare alcuna opera gloriosa. Dall'altra parte lieto Re Giacomo d'aver passato il pericolo, fece vela per Sicilia. E Carlo dopo aver fatti franchi per dieci anni d'ogni gravezza i Gaetani, i quali s'erano portati in quell'assedio con grandissimo valore, a Napoli fece ritorno.

CAPITOLO III. Coronazione di Carlo Martello in Re d'Ungheria. Pace conchiusa tra il Re Carlo, ed il Re d'Aragona; ed incoronazione di Federico in Re di Sicilia.

Tornato che fu a Napoli Carlo, trovò quivi gli Ambasciadori del Regno d'Ungheria, che vennero a richiederlo, che mandasse a pigliar la possessione di quel Regno, che per legittima successione toccava alla Regina Maria sua moglie, essendo morto il Re Ladislao di lei fratello senza aver lasciati figliuoli, che fossero più prossimi in grado. Re Carlo ricevuti gli Ambasciadori con dimostrazione di onore, rispose loro, che vi avrebbe egli tosto mandato Carlo Martello suo figliuolo primogenito, al quale la Regina Maria sua madre avrebbe cedute le ragioni di quel Regno; di che rimasi ben contenti, Carlo mandò a chieder il Papa, che volesse mandar un Prelato per suo Legato a Napoli a coronarlo. Egli ciò fece non per altro, che per aver occasione con tale celebrità di rallegrar Napoli, e 'l Regno con una festa notabile dopo tanti travagli, non perchè credesse, che la coronazione fosse necessaria per mantenersi le ragioni ch'avea, o d'acquistarne di nuovo, perocchè sapeva molto bene che secondo il costume di quel Regno bisognava coronarsi un'altra volta in Visgrado, con la corona antica di quel Regno, che ivi si conserva, per essere tenuto Re legittimo da que' Popoli[480]. Papa Niccolò imitando l'esempio de' suoi predecessori, che niente curando, se hanno potestà di fare, o di non fare, ricercati si mettevano ad ogni cosa, per l'opinione, che tengono ancora di poter tutto, mandò tosto in Napoli un Legato, il quale coll'intervento di più Arcivescovi e Vescovi lo incoronò Re d'Ungheria. Fu celebrata quest'incoronazione in Napoli a' 8 settembre di quest'anno 1290 nella quale anche v'intervennero gli Ambasciadori del Re di Francia, e di tutti i Principi d'Italia, tra' quali i Fiorentini comparvero con maggior pompa di tutti gli altri. Le feste, le giostre e gli altri spettacoli furono grandissimi; ma rilusse sopra d'ogni altra cosa la beneficenza e liberalità del Re; il quale prima che si coronasse Carlo Martello suo figliuolo, volle armarlo Cavaliere; ed appresso a lui, diede il cingolo militare a più di 300 altri Cavalieri di Napoli, e di tutte le province del Regno. Donò alla città di Napoli le immunità di tutti i pagamenti, e lasciò anche parte de' medesimi a tutte quelle terre, ch'aveano sofferto qualche danno dall'armata siciliana. Poi si voltò ad ordinar al Re suo figliuolo una regal Corte, ponendogli appresso Consiglieri savii, e per la persona sua servidori amorevoli, e gran numero di Galuppi, e di Paggi nobilissimi.

Ma mentre in Napoli si facevano queste feste, alcuni Baroni del Regno d'Ungheria aveano chiamato per Re un Andrea parente per linea trasversale del Re morto, e l'aveano fatto dare ubbidienza da molte terre di quel Regno. Per la qual cosa Re Carlo differì mandare il figliuolo in Ungheria, e si trattenne in Napoli per alcuni anni appresso, avendolo lasciato il padre suo Vicario, mentr'egli tornò di nuovo in Francia; ed intanto per mandarlo con qualche favore, in virtù del quale potesse contrastare e vincere l'occupator di quel Regno, ed emolo suo, mandò Giacomo Galeota Arcivescovo di Bari Ambasciadore a Ridolfo I d'Austria Imperadore, per trattar il matrimonio d'una figliuola di costui col Re Carlo Martello; ed essendosi quello felicemente conchiuso, partì poi da Napoli con grandissima compagnia di Baroni e di Cavalieri, e andò in Germania a celebrare le nozze, e di là passò poi in Ungheria; e benchè conducesse seco molte forze, non però ebbe tutto il Regno, perchè mentre Andrea suo avversario visse, sempre ne tenne occupata una parte; pur da' suoi partigiani fu accolto con pompa regale e con grandissima amorevolezza; e que' Napoletani, che l'accompagnarono, riferirono gran cose a Carlo dell'opulenza di quel Regno.

Ma intanto questa felicità del Re Carlo di veder la sucessione di un tanto Regno in persona di suo figliuolo, era turbata da' continui messi, che per parte d'Odoardo Re d'Inghilterra si mandavano a lui per sollecitarlo all'adempimento della pace fatta col Re d'Aragona, il quale nell'istesso tempo si doleva con Odoardo, che avendo posto in libertà il Principe di Salerno colla sicurezza che egli aveagli data, di far rimovere il Re di Francia dall'impresa de' suoi Regni, ora più che mai era premuto da quel Re. E negli Atti d'Inghilterra[481] ultimamente dati alla luce, si leggono due lettere del Re Alfonso scritte ad Odoardo, dove si lagna del Re Carlo per la soverchieria in ciò usatagli.

Carlo come Re lealissimo e di somma bontà, vedutosi in cotal guisa stretto non meno dal Re d'Inghilterra, che dal medesimo Alfonso, determinò d'andar egli di persona in Francia, e quivi far ogni sforzo d'ottenere dal Re e dal Fratello, che lasciassero l'impresa d'Aragona, come aveva promesso ne' capitoli della pace: con ferma intenzione di ritornare nella prigione, quando non avesse potuto ottenerlo. E lasciato, come si disse, Vicario del Regno Carlo Martello suo figliuolo, partì conducendo seco, fra gli altri, il celebre Bartolommeo di Capua G. Protonotario del Regno, ed ivi giunto, trovò che il Re di Francia e quello di Majorica facevano grandi apparati per entrare l'uno per la via di Navarra, e l'altro per lo Contado del Rosciglione ad assaltar il Regno d'Aragona; e trattenutosi molti dì inutilmente, era quasi uscito di speranza, non pur di far lasciare l'impresa, ma di differirla, perchè que' Re, che aveano fatta la spesa, non volevano perderla. E ne' riferiti Atti di Inghilterra si legge una certificatoria del Re Carlo, come egli era venuto ad un certo luogo per rimettersi in prigione[482].

In tanta costernazione d'animo essendo questo Re, sopravvennero opportunamente in Francia il Cardinal Gaetano, ed il Cardinal Vescovo di Sabina Legati appostolici, i quali con l'autorità del nome del Papa, che a que' tempi era in gran riverenza presso al Re, ed alla nazion franzese, sforzaron il Re di Francia ad aspettare l'esito della pace, che si tratterebbe da loro. E ritiratisi in Mompelieri, avendo convocati gli Ambasciadori d'Inghilterra, d'Aragona, del Re Carlo, del Re di Majorica, del Re Giacomo di Sicilia, ed ancora quelli del Re di Francia, cominciarono a trattar la pace. Ma quanto con più attenzione quella era trattata, tanto più incontravano malagevolezze per ridurla a fine; poichè da una parte gli Ambasciadori di Sicilia dichiararono l'animo del loro Re di non voler lasciare la Sicilia; dall'altra gli Ambasciadori di Francia diceano, che 'l Re loro non volea perdere la spesa, nè che Carlo di Valois cedesse le sue ragioni, giacchè Re Giacomo voleva ritenersi quell'isola occupata a torto e con tanta ingiuria e tanto spargimento di sangue franzese. Il Papa ancora avea comandato a' suoi Legati, che in niun modo conchiudessero pace, se 'l Regno di Sicilia non restava al Re Carlo, allegando il pregiudizio, che ne nascerebbe alla Sede Appostolica, quando restassero impuniti i violenti occupatori delle cose di quella. In tanta malagevolezza, e difficultà trovandosi lo stato delle cose, Bartolommeo di Capua, che si trovava Ambasciadore per Re Carlo, Dottore in quel tempo eccellentissimo ed uomo di grandissimo giudizio, e di sagacissimo ingegno nel trattar i negozi, dimostrò a' Cardinali Legati, che una sola via restava di conchiuder la pace, ed era d'escluderne da quella il Re Giacomo, e proccurare, che Carlo di Valois in cambio della speranza, ch'avea di acquistar i Regni d'Aragona e di Valenza, pigliasse per moglie Clemenzia figliuola del Re Carlo, la quale gli portasse per dote il Ducato d'Angiò. I Cardinali cominciarono a trattar la cosa con gli Ambasciadori d'Aragona, e trovarono grandissima inclinazione di non far conto, che il Re Giacomo restasse escluso, perchè la pace era necessaria al Re d'Aragona, il quale in niun modo poteva resistere a tante guerre; poichè oltre di quella, che gli minacciava il Re di Francia, e 'l Re di Majorica, si trovava dall'altra parte essere stato assalito dal Re Sancio di Castiglia: e, quel ch'era peggio, i suoi Popoli stavano sollevati, siccome dicevano, per l'interdetto dagli Ufficj sacri, ma molto più per le spese, che occorrevano per la guerra; e facevano istanza, che pur che la guerra di Francia fosse cessata, e placato il Papa, non si doveano ritenere i figliuoli del Re Carlo, per compiacere a Re Giacomo, ma si doveano liberar subito, e far la pace. Non restava da far altro che contentare Carlo di Valois; onde i Legati si mossero da Mompelieri con tutti gli Ambasciadori, ed andarono a trovare il Re di Francia, e dopo molte discussioni si conchiuse la pace con queste condizioni.

Che Carlo di Valois avesse per moglie la primogenita del Re Carlo col Ducato d'Angiò per dote, e rinunziasse all'investitura de' Regni d'Aragona e di Valenza.

(L'Istromento dotale di questo matrimonio stipulato nel 1290 si rapporta da Lunig. pag. 1042 nel quale Clemenzia viene chiamata Margherita; e nella pag. 1043 rapporta la conferma di Celestino V fatta nel primo anno del suo Pontificato, che fu nel 1294, colla quale corrobora la transazione passata tra Carlo II e Giacomo II Re d'Aragona).

Che il Re d'Aragona liberasse i tre figliuoli del Re Carlo con gli altri ostaggi, e pagasse il censo tanti anni tralasciato del Regno d'Aragona alla Chiesa Romana.

Che non solo non dasse ajuto al Re Giacomo, ma che avesse da comandar a tutti i suoi sudditi, che si trovavano in Calabria, ovvero in Sicilia al servizio di quel Re, che dovessero abbandonarlo, e partirsi.

Che dall'altra parte il Papa ricevesse il Re d'Aragona come buon figliuolo nel grembo di Santa Chiesa, e togliesse l'interdetto a que' Popoli.

Stabilita in cotal guisa la pace, furono gli articoli di quella mandati subito in esecuzione; poichè il Re Carlo, riavuti ch'ebbe i figliuoli e gli altri ostaggi, venne per mare in Italia, e fu ricevuto con grandissimo onore in Genova, e contrasse amicizia, e lega con quella Repubblica, la quale promise d'aiutarlo alla ricuperazione di Sicilia con 60 Galee; e Carlo di Valois mandò in Napoli per Clemenzia, la quale condotta in Francia fu da lui sposata.

Ma la morte accaduta poco da poi del Re Alfonso senza lasciar di se figliuoli, turbò un'altra volta la pace cotanto desiderata; poichè essendo stato chiamato al soglio di que' Regni il Re Giacomo da Sicilia come legittimo erede: questi senza dimora alcuna navigò in Ispagna, lasciando in quell'isola per suo Luogotenente D. Federico suo Fratello; e pigliata la possessione di que' Regni, il Re di Francia e 'l Re d'Inghilterra ad istanza del Re Carlo mandarono Ambasciadori a richiederlo, che poichè avea avuti que' Regni per eredità del Re Alfonso suo fratello, volesse ancora adempire le condizioni della pace poco innanzi fatta, e restituire il Regno di Sicilia, ovvero non dar aiuto alcuno a' Siciliani, e chiamar in Ispagna tutti i suoi sudditi, che militavano in Sicilia; perchè altrimenti la pace si terrebbe per rotta, e la rinunzia di Carlo di Valois per non fatta, ed il Papa ritornerebbe ad interdire que' Regni. Re Giacomo rispose, ch'egli era succeduto a que' Regni, come fratello di Alfonso, e che però non era tenuto ad adempire quelle condizioni, alle quali avea consentito il fratello con tanto pregiudizio della Corona d'Aragona. Così d'ogni parte s'ebbe la pace per rotta, e tra il Re Carlo e Re Giacomo fu ripresa di bel nuovo ostinata guerra in Calabria.

Intanto il Re di Francia e 'l Papa molestavano Re Giacomo, che avesse da lasciar il Regno di Sicilia, e gli Aragonesi ed i Valenziani ancora il confortavano a farlo; ma la morte accaduta in quest'anno 1292 del Pontefice Nicolò fu cagione ch'egli nol facesse, e che aspettasse quel che potea far il tempo. E poichè i Cardinali venuti in discordia tra loro, lasciarono la sede vacante per lo spazio di due anni ed alcuni mesi, il Re di Francia non si mosse, e si visse quasi due anni in pace. Ma venuto l'anno di Cristo 1294 presero risoluzione di far Papa un povero Eremita, chiamato Fr. Pietro di Morrone, che stava in un picciolo Eremitaggio due miglia lontano da Solmona, nella falda del monte della Majella, e già era opinione, che per la santità della vita e più per la sua inespertezza non accetterebbe il Papato. Il Re Carlo udita l'elezione, andò subito a trovarlo ed a persuaderlo, che l'accettasse, e tanto fece, finchè l'indusse a mandare a chiamar il Collegio de' Cardinali all'Aquila; e fu agevol cosa a persuaderlo, non già per avidità ch'egli avesse di regnare, ma solo per la sua umiltà e grandissima semplicità. Vennero i Cardinali all'Aquila a tempo, che 'l Re con Carlo Martello suo figliuolo, insieme col nuovo Papa ivi era giunto, ed essendo stato con molta solennità ed infinito concorso incoronato a' 29 agosto, prese il nome di Celestino V. Carlo rendette grazie e diè lodi a tutti ch'aveano fatta sì buona elezione, e con grandissima liberalità e magnificenza somministrò a tutti le cose necessarie per lo viver loro, e per quanto si spese. Tutti stupirono per la gran novità della cosa, vedendo in un punto una persona di sì basso ed umile stato esaltata nel più sublime grado delle dignità umane.

Questo Pontefice, non ostante la nuova dignità, dimostrò quanto fosse più amante della vita contemplativa, poichè ben tosto cominciò a manifestare il suo desiderio di ritornare all'eremo: del che Re Carlo sentiva dispiacere grandissimo, perchè quando fu creato se 'l tenne a grandissima ventura, essendo suo vassallo e di così santa vita, dal quale sperava ottenere quanto voleva: e vedendo che i Cardinali desideravano, che Celestino se ne ritornasse al suo eremo, gli persuase, che venisse a Napoli per mantenerlo col fiato e col favor suo. Venne Celestino in Napoli; ma la dimora in questa città, e le tante carezze e persuasioni di Carlo niente valsero a mutare il di lui proponimento, onde tra pochi dì in mezzo decembre nella gran sala del Castel Nuovo rinunziò il Papato in man de' Cardinali, e se ne ritornò all'eremo. Nel regale Archivio[483] si legge una carta di donazione fatta dal Re Carlo ad un fratello e due nipoti di Celestino di venti once d'oro l'anno in perpetuo, sopra la Bagliva di Foggia, che poi furon loro assignate sopra quella di Sulmona.

Era allora Cardinale assai stimato Benedetto Gaetano, così per nobiltà, come per dottrina e per molto uso delle cose del Mondo, il quale vedendo, che Re Carlo con la magnificenza e con la liberalità sua si avea acquistati gli animi di tutti li Cardinali, andò a trovarlo, e lo pregò che volesse aiutarlo a salire al Pontificato, facendogli con vive ragioni quasi toccar con mano, che da niuno degli altri Cardinali ch'erano in Collegio, potea sperare così pronti aiuti, come da lui, tanto nel ricoverare il Regno di Sicilia, quanto in ogni altra cosa: e perchè il Re conobbe che era vero, poichè oltre l'altre qualità sue era capitalissimo nemico de' Ghibellini, promise di farlo, come già fece, e con andar pregando uno per uno li Cardinali, ottenne da loro, che la vigilia di Natale a viva voce l'elessero, e chiamarono Bonifacio VIII.

Bonifacio, essendo di vita in tutto diversa dal suo antecessore, confidando nel parentado, che avea con molti Principi romani, andò subito a coronarsi in Roma, molto ben soddisfatto di Carlo, perchè oltre di averlo fatto Papa, non lasciò spezie alcuna di liberalità e di onore, che non usasse con lui; e però celebrata la coronazione, cominciò a mostrarsi grato di tanti obblighi, e mandò a comandare per un Legato appostolico al Re Giacomo, che lasciasse subito il Regno di Sicilia, minacciando ancora di privarlo per sentenza degli Regni d'Aragona e di Valenza, quando egli volesse persistere nell'interdetto, e non ubbidire.

Dall'altra parte Re Carlo mandò Bartolommeo di Capua in Francia a sollecitare Carlo di Valois, che rompesse la guerra per virtù dell'investitura de' Regni di Aragona e di Valenza; poichè la cessione che avea fatta nella pace con Alfonso, non dovea valere in beneficio di Giacomo, il quale non volea stare agli altri patti; ma Bartolommeo, poichè fu giunto in Francia, non ebbe tanta fatica a persuadere a Carlo, che rompesse la guerra, quanta n'ebbe a persuadere a quel Re, che facesse la spesa: ma in fine, passando per la Francia il Legato appostolico, che tornava da Valenza, e dicendo, che Re Giacomo, ancorchè avesse dato parole all'ordine del Papa, mostrava di stare pure sbigottito, per conoscere l'animo di que' Popoli, che mal volentieri sofferivano di stare interdetti, inanimò il Re a condiscendere a' prieghi di Bartolommeo, ed a bandire la guerra al Re Giacomo e ad apparecchiare l'esercito per assaltarlo.

Allora Re Giacomo cominciò a mutar pensiero ed a conoscere, che esso non era abile a sostenere insieme tante guerre; e per accattar benevolenza da' Baroni di quelli Regni, convocò un Parlamento generale, nel quale dichiarò, che l'animo suo non era di vivere e far vivere essi interdetti, e che desiderava d'ubbidire al Sommo Pontefice; ma che dall'altra parte temeva, per vederlo tanto strettamente legato con Re Carlo, e che però voleva, che si mandassero quattro Ambasciadori supplicando la Santità Sua, in di lui nome e di quelli Regni, che volesse trattare la pace con giuste ed oneste condizioni, ch'egli l'avrebbe accettata volentieri, e nel medesimo Parlamento furono eletti gli Ambasciadori, con piena potestà d'intervenire nel trattato della pace. Come questi Ambasciadori furono giunti in Roma, ed ebbero esposta al Concistorio la buona volontà del Re Giacomo, fu loro risposto dal Papa molto benignamente, e promesso, ch'egli spogliandosi d'ogni affezione, tratterebbe la pace così onorata per l'una, come per l'altra parte.

Re Carlo, che per Breve del Papa fu avvisato di questo, ordinò a Bartolommeo di Capua, il qual tornava da Francia, che si fermasse in Roma, ed intervenisse come Ambasciadore al trattato della pace, la quale fu maneggiata dal Papa con tanta destrezza, che quell'articolo ch'era stato più malagevole a trattare, cioè la restituzione del Regno di Sicilia, fu con poca fatica accettato dagli Ambasciadori d'Aragona: e si crede che fosse perchè Re Giacomo non avea modo alcuno di trovar denari da provvedere e da opponersi agli apparati del Re di Francia, poichè li popoli, tutti inclinati alla pace, non volevano contribuire; e così a' 5 di giugno dell'anno 1295 fu conchiusa la pace con queste condizioni: che Re Giacomo consegnasse l'isola di Sicilia a Re Carlo, così intera, come l'avea posseduta Carlo I avanti la revoluzione. Che restituisse tutte le terre, fortezze e castella, che li suoi Capitani tenevano in Calabria, Basilicata e Principato; e dall'altra parte Re Carlo gli dasse per moglie Bianca sua figliuola secondogenita con dote di 100 m. marche d'argento, e che si facesse amplissima restituzione ed indulto de' beni e delle persone di coloro, che avevano servita l'una parte e l'altra; ed il Papa ribenedicesse e ricevesse in grazia Re Giacomo e tutti li suoi sudditi e aderenti, togliendo l'interdetto ecclesiastico, ed assolvendogli d'ogni censura. Gli Ambasciadori del Re di Francia entrarono nella pace per lo Re loro, con obbligarlo ancora a farvi entrare il Re di Castiglia.

Questa pace diede gran maraviglia per tutto il Mondo, perchè parea cosa impossibile che Re Giacomo, il quale mantenuto tanti anni quel Regno con le sole forze di Sicilia, accresciuto poi da due altri Regni e di tante altre Signorie che avea in Ispagna, fosse avvilito e fatta una pace; ma li Savii giudicarono che egli avesse fatto prudentemente, perchè con quelli Regni gli era ancora venuta l'impossibilità di potergli difendere tutti, e gli era stata un'eredità di molto più peso che frutto, avendo da guerreggiare ne' Regni di Spagna col Re di Castiglia e col Re di Francia, ed in Sicilia con Carlo: onde gli sarebbe bisognato mantenere tre eserciti ed essere in tre luoghi, il che era parimente impossibile oltre l'inimicizia del Papa, la quale gli facea non minor guerra dell'altre: narrasi ancora, che vi s'inchinò per una promessa che gli fece il Papa d'investirlo del Regno di Sardegna, e di farlo aiutare da Re Carlo suo suocero all'acquisto di quell'isola ed ancora dell'isola di Corsica.

Alla fama di questa pace, che subito giunse in Sicilia, D. Federico che si trovava Luogotenente del fratello, com'era giovane di gran cuore, cominciò ad aspirare al dominio di quel Regno e simulando il suo disegno, mandò prima Ambasciadori al Papa a notificargli, che per quanto toccava a se, era stato sempre pronto e desideroso di vivere sotto le ali e sotto l'ubbidienza della S. Chiesa ed a supplicarlo che volesse riceverlo per tale: il Papa udita l'ambasciata ed accolti benignamente gli Ambasciadori, rispose che avessero detto a D. Federico che gli era stato gratissimo quell'ufficio, e che desiderava molto di vederlo e di adoperarsi per lui. D. Federico andò subito in Roma, e menò seco Ruggiero di Loria e Giovanni di Procida. Il Papa dappoichè l'ebbe accolto con onore grandissimo, avendo vista la disposizione, e la bellezza del corpo, e l'ingegno che mostrava nel trattare, restò quasi fuor di speranza di poterlo persuadere, perchè pareva attissimo a regnare, e sapersi mantenere il Regno: pur non lasciò con ogni arte di manifestargli la pace e di confortarlo, che volesse conformarsi con la volontà del Re Giacomo suo fratello, e lo pregò che quando tornasse in Sicilia, avesse fatta opera che senza ripugnanza si fosse resa quell'isola, perchè egli all'incontro avrebbe tenuta special cura della persona di lui, conoscendolo degnissimo d'ogni gran Signoria, promettendogli di far opera che Filippo figliuolo di Balduino, Imperador di Costantinopoli, gli avesse data per moglie la figlia unica, con la promessa della successione d'alcune terre che possedeva in Grecia, e delle ragioni di ricovrare l'Imperio di Costantinopoli; e promise ancora di farlo aiutare dal Re Carlo e d'aiutarlo ancora egli con tutte le forze della Chiesa. D. Federico per allora non seppe far altro che accettare le offerte, e promettere di far quanto per lui si potea che l'isola fosse resa, e partì.

Ma i Siciliani, com'ebbero inteso da lui la certezza della pace fatta, disperati e malcontenti, non altrimenti che se aspettassero l'ultimo esterminio nel venire in mano de' Franzesi, loro mortalissimi nemici, s'unirono insieme a parlamento, e con quell'audacia che suole nascere dalla disperazione, determinarono di passare per ogni estremo pericolo più tosto che venire a tanta estrema miseria: onde elessero quattro Ambasciadori che andassero al Re Giacomo, e 'l supplicassero che fosser date in guardia agli oriondi del Regno tutte le castella e fortezze di quello, e che ritrovando il Re determinato di restituire l'isola a Re Carlo, gli rendessero l'omaggio, sciogliendosi dal giuramento di fedeltà e di soggezione, con fargli intendere apertamente che in tal caso non erano per ubbidirlo.

Questi Ambasciadori arrivarono nel medesimo tempo, che giunse la Sposa al Re Giacomo, il quale udita l'ambasciata, rispose loro, che per ben della pace e sicurtà di quelli Regni, ove egli era nato, era stato costretto di restituire a Re Carlo suo suocero l'isola; onde imponeva loro che senz'altra ripugnanza quella si restituisse.

Gli Ambasciadori di questa risposta rimasero afflittissimi, ed avendo replicato al Re, che non avea potestà di vendergli, gli restituirono l'omaggio, e protestarono che quel Regno si teneva da quell'ora avanti per libero e sciolto da ogni giuramento, e che avrebbe proccurato altro Re, che con gratitudine ed affezione l'avesse difeso, e con questo si partirono e ritornarono con ogni celerità in Sicilia.

Intanto Giovanni di Procida e Manfredi di Chiaramonte aspettando il loro ritorno, si erano fortificati in alcune piazze, e tenendo per fermo che D. Federico avrebbe assai volentieri abbracciata sì opportuna occasione, gli persuasero che non la lasciasse, e che convocasse un Parlamento generale in Palermo. D. Federico si lasciò cadere dalla mente tutte le promesse del Papa, parendogli che se per mantenere Sicilia bisognava stare con l'armi in mano a casa sua, per acquistare Costantinopoli gli sarebbe stato necessario andare armato con assai maggior disagio e spesa per lo paese altrui; onde fece convocare a Parlamento non solo li Baroni, ma li Sindici tutti delle città e terre, innanzi a' quali gli Ambasciadori riferirono la risposta di Re Giacomo, e fecero leggere la copia che aveano portata della Capitolazione della pace. Il fremito di tutti fu grandissimo, ed allora Ruggiero di Loria insieme con Vinciguerra di Palizzi pronunciarono il voto loro, che D. Federico fosse gridato Re di Sicilia, e s'offersero i primi a dargli il giuramento; la moltitudine non aspettò che seguissero gli altri Baroni secondo l'ordine, ma ad altissime voci gridarono: Viva D. Federico Re di Sicilia. Così l'anno di nostra salute 1296 a' 25 di marzo fu solennemente coronato Re Federico, il quale non meno prudente che coraggioso, diede ordine a far danari e nuove genti, e non solamente s'apparecchiò a difendere Sicilia, ma a continuare ancora l'impresa di Calabria.

(Federico salutato Re di Sicilia spedì sue Lettere a Palermo ed a tutte le comunità di quel Regno, invitandole ad intervenire nella solenne sua coronazione, le quali si leggono presso Lunig, tom. 2, pag. 1049; rapporta ancora pag. 1051 la Bolla di Bonifacio VIII, per la quale annullasi la Coronazione di Federico, ordina che si rivochi, e minaccia censure ai Siciliani, se non faranno ogni sforzo di cacciarlo di Sicilia).

Intanto Re Carlo arrivato ad Anagni, dove era il Papa, lo supplicò che avesse mandato un Legato appostolico, insieme coll'Ambasciadori del Re Giacomo, ad ordinare a' Siciliani che restituissero l'isola in mano di Carlo come fece; ma giunti che furono in Messina, si fece loro intendere che quella città, e tutta l'isola era del Re Federico d'Aragona, e che essi non passassero più oltre, perchè avrebbero trovato quel che non volevano. Gli Ambasciadori insieme col Legato sbigottiti se ne tornarono prima a Napoli a trovare il Re, e poi ad Anagni al Papa, ed all'uno ed all'altro diedero relazione di quel ch'era passato. Parve a Carlo, che era lealissimo di natura, cosa molto inaspettata; ma non parve così al Papa che, da che aveva veduto D. Federico, e considerati gli andamenti suoi, sempre l'avea avuto sospetto. Si risolsero perciò mandare un Legato ed Ambasciadori al Re Giacomo, perchè con tutte le sue forze s'adoperasse che con effetto fosse resa quell'isola.

Mentre il Legato, e gli Ambasciadori andarono in Ispagna, Re Carlo con consiglio del Papa, e de' suoi più savi Baroni, per non aspettare che Re Federico pigliasse più forza, e per non stare in tutto appoggiato nella speranza di Re Giacomo, deliberò movergli guerra. Fu perciò con ugual ferocia ed ardire guerreggiato lungamente in Calabria, ove Carlo ora vincente, ora perdente faticò invano a ricuperare quelle Piazze, che Federico teneva occupate in quella provincia; anzi l'ardir di costui s'estese tanto, che invase la Provincia d'Otranto, prese e saccheggiò Lecce, fortificò Otranto, e disceso a Brindisi accampossi alle mura di quella città[484]. Sol questo danno ricevè Federico da questa guerra, che essendosi disgustato con Ruggiero di Loria, fe' che questi poi passasse al partito di Carlo.

Il Papa avendo avviso di questi felici successi del Re Federico, e che Carlo con le forze che avea allora, appena basterebbe a difendere il Regno di Puglia, e che la ricovrazione di Sicilia anderebbe a lungo, se non gli fossero aggiunte altre forze, parte per mantenere l'autorità della Sede Appostolica, la quale egli era deliberato innalzare quanto potea; parte per l'amore che portava al Re Carlo, lasciò la cura di tutte l'altre cose, e si voltò solo a questa impresa; e per obbligarsi Re Giacomo perchè pigliasse impegno di far restituire in ogni modo la Sicilia, gli mandò l'investitura del Regno di Sardegna, e lo creò Confaloniere di S. Chiesa e Capitan Generale di tutti li Cristiani, che guerreggiavano contro gl'Infedeli, e mandò a pregarlo che con ogni studio avesse atteso a compire quanto avea promesso.

(Questa investitura del Regno di Sardegna, data al Re Giacomo, si legge presso Lunig tom. 2 sect. 3 de Sardiniae Regno, pag. 1415).

Re Giacomo vedendosi, oltre l'obbligo della Capitolazione, obbligato al Papa, ordinò ne' Regni suoi, che si facesse grand'apparato d'armata, e venne in Roma ad iscolparsi e giurare innanzi al Papa, che non era nè consapevole, nè partecipe in modo alcuno della contumacia e della colpa del fratello, e che l'avrebbe mostrato con l'armi in mano a tutto il Mondo; e per allora mandò in Sicilia Pietro Comaglies Frate dell'Ordine de' Predicatori per trattare col fratello, e persuaderlo che ubbidisse al Papa. Frate Pietro non potendo ottenere la restituzione di Sicilia, come Religioso consigliava al Re D. Federico che almeno lasciasse le terre di Calabria, sopra le quali non avea titolo niuno, nè giusto, nè colorato; perchè se bene egli si voleva ritenere il Regno di Sicilia per l'elezione, che aveano fatta di lui li Siciliani, o per lo testamento di Re Alfonso suo fratello primogenito; nel Regno di Puglia, del quale sebbene era stato di Re Pietro il titolo sotto la medesima ragione, che era Sicilia per l'eredità di Re Manfredi, nientedimeno per la cessione fatta da Re Giacomo nella pace, era stata trasferita ogni ragione nella persona di Re Carlo, quando eziandio non gli avessero da valere l'investiture e confermazioni di tanti Papi. Ottenne con questo, che avantichè partisse di Sicilia, il Re Federico mandò a richiamare Ruggiero di Loria, e promise di richiamare tutti li presidii delle terre. Il Frate tornato al Papa ed al Re Giacomo, disse quanto avea fatto, e non restando contenti nè l'uno, nè l'altro, Giacomo mandò appresso il Vescovo di Valenza a pregare Re Federico, che avesse voluto venire a parlamento con lui nell'isola di Procida, o d'Ischia, ove si sarebbe preso alcun buon ordine alle cose loro: Re Federico rispose a questo, che non poteva moversi senza consiglio de' suoi Baroni; ed avendo dimandato ad alcuni quel che era da farsi, Ruggiero di Loria il consigliò, che s'umiliasse al fratello, e che andasse a parlargli; ma entrato il Re, per insinuazione degli emoli di Ruggiero, in diffidenza del medesimo, questi di ciò accortosi, parlò con tanta ira, che il Re gli comandò che non uscisse di Palazzo; ma supplicato il Re, che lo lasciasse andare, egli subito si partì: onde si trattò poi il modo per farlo entrare a' servigi del Re Carlo.

A questo tempo vennero nuovi Ambasciadori del Re Giacomo in Sicilia, con ordine, che se il Vescovo di Valenza non avesse ottenuto, che Re Federico fosse venuto a parlamento con lui, gli conducessero la Regina Costanza e l'infante Donna Violante a Roma, dove il Re Giacomo l'aspettava. Federico non volle sopra ciò mostrare di dispiacere al fratello, e disse alla madre, ch'era in potestà sua l'andare, come il fermarsi in Sicilia, e così ancora il menarne la sorella: quella Regina come savia ed amatrice dell'uno e l'altro figlio, elesse d'andare, ancorchè sapesse d'incontrarsi col Re Carlo, figliuolo di colui, che avea ucciso il fratello, e fatta morire la Regina Sibilla sua madre ed un fratello unico in carcere, perchè dall'altra parte sperava di mitigare l'animo del Re Giacomo verso Federico; e così postasi in mare con la figlia, navigò verso Roma. Fu certo raro esempio della varietà delle cose umane vedere quella Regina accompagnata da Giovanni di Procida e da Ruggiero di Loria, che con le sue galee l'avea aspettata in mare, che s'imbarcasse ed andassero tutti insieme in cospetto di Re Carlo, al quale aveano fatti tanti notabilissimi danni. Re Giacomo accolse la madre e la sorella con grandissima reverenza, e le disse, come per mezzo del Papa avea promessa la sorella per moglie a Roberto Duca di Calabria, il quale s'aspettava il dì seguente. La madre ne restò quieta, sperando che, quanto più si legassero in parentado, più fosse col tempo agevole a conchiuder pace tra loro. Venne fra due dì Re Carlo col Duca di Calabria, e con tre altri figli con tanta pompa che fu a Roma cosa mirabile e nuova, perchè oltre il numero de' Conti, di tanti Ufficiali e Consiglieri del Re, era cosa molto bella a vedere presso ciascuno de' figli un numero quasi infinito di Cavalieri benissimo in ordine, di Paggi e di Scudieri, vestiti di ricchissime divise, ed il Papa, che ancora avea animo regale, per quel che toccava a lui con grandissima magnificenza e liberalità volle, che innanzi a lui si facesse lo sponsalizio, e che i Nepoti suoi celebrassero sontuosissimi conviti all'uno ed all'altro Re, ed a' figliuoli; ma finite le feste volle, che si trattasse delle spedizioni, che s'aveano da fare contro Re Federico per la ricovrazione di Sicilia; e per lo primo e più importante apparato, trattò che Ruggiero di Loria entrasse a servire Re Carlo con titolo d'Ammiraglio dell'uno e dell'altro Regno, e Re Giacomo ritornasse in Catalogna, e Re Carlo in Napoli, a ponere in ordine le loro armate; ma avanti che Carlo partisse, per mostrarsi grato verso il Papa, essendo rimasta Giovanna dell'Aquila erede del padre nel Contado di Fondi ed in sei altri castelli in Campagna di Roma, la diede per moglie a Giordano Gaetano figlio del fratello del Pontefice; ed in questi dì medesimi morì in Roma Giovanni di Procida, uomo di quel valore e di quell'ingegno, che tutto il Mondo sa.

Ma tornando al Re Carlo, subito che e' giunse a Napoli fece grandissimi privilegi ed onori a Ruggiero di Loria, al quale restituì non solo tutte le terre antiche sue in Calabria, in Basilicata ed in Principato; ma glie ne donò molte altre, ed ordinò ancora a tutti i Governadori di province ed altri Ufficiali, che ubbidissero agli ordini di Ruggiero per l'apparecchio dell'armata.

Dall'altra parte il Re Federico, ch'era avvisato di quanto si trattava ed apparecchiava contro di lui, s'accinse anch'egli a sostener l'impeto di tanta procella, che se gli minacciava. Fece citar Ruggiero di Loria, e lo condannò per ribelle, e mandò subito a togliergli le terre che avea in Sicilia. Re Giacomo dopo aver richiamati tutti gli Aragonesi e Catalani, che erano in Sicilia ed in Calabria, avea già posto in ordine una buona armata, con intenzione di venire ad unirsi con quella di Re Carlo; non solo per costringere il fratello a lasciare la Sicilia, ma anche per acquistare il Regno di Sardegna, del quale n'avea ricevuta l'investitura da Papa Bonifacio. Partito da Barcellona, venne a Civitavecchia, e poi a Roma, ove trovò il Papa, che l'accolse con molti segni di stima e di allegrezza.

Non fu Pontefice al Mondo, che tenesse sì alti e fantastici concetti del Papato quanto Bonifacio VIII. Era egli persuaso, che non meno dello spirituale, che del temporale fosse assoluto Monarca dell'Universo. Per maggiormente ciò dimostrare, avendo nell'anno 1300 pubblicato il Giubileo, con ordinare che lo stesso fosse rinovato ogni cento anni, traendo con ciò gran concorso di gente in Roma, egli per far maggior pompa di se, comparve nelle Cerimonie colle duplicate Corone sopra il Camauro, e vestito del Manto Imperiale, prendendo per divisa: Ecce duo gladii hic. Egli perciò credea di poter togliere e dare i Regni a sua posta; investì perciò il Re d'Aragona del Regno di Sardegna, al Re Federico avea promesso l'Imperio di Costantinopoli, ed a Ruggiero di Loria, che col suo valore si trovava nelle coste dell'Affrica aver acquistate in que' mari alcune isole, che furono Gerba e Karkim, non appartenenti all'Isola di Sicilia, ma al Regno di Tunisi, egli fattosi promettere per censo ogni anno cinquanta once d'oro al peso di Sicilia, ne gli diede investitura per lui e suoi eredi, commettendo a Fr. Bonifacio Calamendrano G. Maestro de' Cavalieri Gerosolimitani, che ne ricevesse il solito giuramento di fedeltà e d'omaggio. L'investitura fatta a Ruggiero di quelle isole a' 11 agosto del 1285 primo anno del suo Pontificato, si legge presso il Tutini[485], che la cavò dall'Archivio Vaticano. Così ora giunto il Re Giacomo in Roma, con grandissima solennità lo fa Gonfaloniere e Capitan Generale per tutto l'Universo contra gl'infedeli, e gli consignò lo stendardo.

Partì Giacomo accompagnato dal Cardinal Marramaldo Legato appostolico, col quale in brevi dì giunse a Napoli, ove trovò Roberto Duca di Calabria suo cognato con 36 galee, e con maggior numero di navi da combattere e da carico; e congiunta quest'armata insieme con l'armata catalana, facevano il numero di 80 galee grosse e più di 90 navi; oltre a' navili minori, che usavano a quel tempo, parte chiamati Uscieri e parte Trite. Con questa grande armata a' 24 agosto del 1298 il Re, il Duca Ruggiero di Loria ed il Legato appostolico partirono da Napoli, ed invasero da più parti la Sicilia. La spedizione in su 'l principio parve felice, poichè si resero Patti, Melazzo, Nucara, Monteforte ed il castello di S. Pietro e molti altri luoghi di quella Valle.

Dall'altra parte Re Federico con Corrado Doria genovese, che avea creato Capitan generale dell'armata di mare, si misero con ogni studio a fortificare i luoghi più importanti, ed a vietare le vettovaglie al campo nemico; onde Re Giacomo vedendo le cose andar in lungo, ed essere già la stagione avanzata, per non avventurare così grande armata in quella marina mal sicura allo spirare di Tramontana, passò il Faro, ed andò a Siragosa città con porto più capace: ma giunto quivi alla fine d'ottobre, trovò che vi era dentro con presidio Giovanni di Chiaramonte, il quale non fece segno alcuno di volersi rendere; onde cominciò a darvi il guasto, ed a mandare parte di sue genti ad occupare le terre convicine di Val di Noto: ed avendo alcuni Preti, ch'erano dentro la città, per far cosa grata al Legato appostolico, ch'era al campo, ordita una congiura di dare a Ruggiero di Loria una torre delta città, la trattarono così scioccamente, che si discoverse, e Giovanni di Chiaramonte punì molto bene i colpevoli.

Intanto portandosi a lungo quest'assedio, Re Federico ragunato tutto il corpo della cavalleria siciliana con spesse scorrerie infestava tutte quelle terre, che s'erano rendute a Re Giacomo, e che mandavano vittovaglie al campo del medesimo e vedutosi, che mantenendosi gagliardamente Siragosa, l'esercito del Re Giacomo perdeva di giorno in giorno di riputazione, i cittadini di Patti alzarono le bandiere di Re Federico, e posero l'assedio al castello di quella città, ove s'erano ritirate le genti, che Re Giacomo v'avea lasciate per presidio. Per la difesa di questo castello accaddero più fatti d'armi, ne' quali restando perditori le genti del Re Giacomo, lo posero in somma costernazione, tanto, che vedendosi sopra l'inverno, ed il suo esercito in gran parte infermo per incomodità sofferte nell'assedio; e dubitando, che l'audacia crescesse tanto a' nemici, che venissero ad accamparsi all'incontro di lui, levò l'assedio di Siragosa, e navigò verso Napoli con molto più sdegno che onore, e con animo di ritornare, quanto prima potea, a far guerra maggiore; ma sopraggiunto da una crudelissima tempesta sopra l'isola di Lipari, che disperse la maggior parte di sue galee e navi, a gran fatica si ridusse salvo col resto a Napoli. E quivi giunto fu subito assalito da una gravissima infermità di corpo e d'animo contratta non meno per l'incomodità sofferte nella guerra e nel naufragio, che per dispiacere d'impresa così infelice, e dopo essere stato gran tempo in pericolo della vita, finalmente confortato dall'allegrezza, perchè la Regina Bianca sua moglie avea in Napoli partorito un figliuolo, il quale fu poi suo successore in que' Regni, sul finire dell'estate di questo anno 1299 navigò con lei verso Spagna; ed in pochi dì giunse salvo al Porto di Roses, e consumò tutto quel verno nel preparare le cose necessarie per rinovare al principio del nuovo anno con maggior forza la guerra, e per poter essere più presto ad assaltare l'isola. E veramente questo Re mostrò bene la bontà dell'animo suo regale, avidissimo d'attendere quel che avea promesso al Papa ed al Re Carlo suo suocero. Dall'altra parte Re Carlo in Napoli, come che di natura pacifico e avverso agli esercizi dell'arme, era sollecitato e spinto da' suoi figliuoli giovani arditi e bellicosi, onde con simile attenzione pose in ordine la parte dell'armata che toccava a lui; tal che ritornato il Re Giacomo a Napoli con lo sforzo dell'armata sua all'ultimo d'aprile del nuovo anno 1300 a' 24 del seguente mese di Maggio partiron le Galee e le navi, e quel dì medesimo fecero vela per Sicilia Roberto Duca di Calabria e Filippo Principe di Taranto, figliuoli del Re Carlo, e di comun voto col Re Giacomo fecero Generale dell'una e l'altra armata Ruggiero di Loria.

CAPITOLO IV. Guerra rinovata in Sicilia. Morte di Carlo Martello Re d'Ungheria; e pace conchiusa col Re Federico.

Fu l'ultimo anno di questo decimoterzo secolo assai memorabile non meno per le tante battaglie accadute in Sicilia, che per l'audacia del Re Federico e per le molte gloriose azioni di tanti valorosi Principi ed eccellenti Capitani, e sopra ogni altro del famoso Ruggiero di Loria, descritte così a minuto e con tanta vivezza dal celebre Costanzo[486], che serbando il nostro istituto, saremo sol contenti in accorcio qui notarle, con rimettere coloro, che forse volessero a pieno soddisfare i loro desiderj, a quel gravissimo Istorico.

Il Re Federico, che liberato da quel primo insulto, pieno d'animo e di coraggio avea ridotte sotto le bandiere le terre di quell'isola, invase da' suoi nemici, essendo stato avvisato dell'apparato stupendo, che si faceva contro lui, fece subito per tutte le parti dell'isola ponere in ordine il maggior numero di galee che fu possibile, con proponimento d'uscire incontro a' nemici e con intrepidezza inudita ponere ogni cosa a rischio in una giornata.

Nè è da tralasciare quel che ponderò il mentovato savissimo Scrittore[487], essere stata veramente cosa maravigliosa (per quella difficoltà, che si vedea a' suoi tempi e molto più ne' nostri, nel ponere in ordine le armate) come que' Re poveri di quel tempo bastassero in tanto breve spazio a fare tanto numero di galee, quanto si vide messo in acqua, ed in esercito in quegli anni, che durò la guerra di Sicilia: rapportando alcuni, che Re Federico n'ebbe in punto cinquantotto, che pare cosa incredibile, ed aver potuto perfettamente armarle in quel poco spazio ch'ebbe di respirare, tra l'una guerra e l'altra.

Sentendo adunque Federico, che l'armata nemica sarebbe uscita fra pochi giorni da Napoli, egli partì da Messina con animo di combatterla, confidando all'audacia ed ostinazione de' Siciliani, i quali appena la scoversero, che ad alta voce gridando chiedevano battaglia. Frenogli il Re sino all'alba del giorno seguente, nella qual ora movendosi con la galea sua Capitana in mezzo di tutte le altre, andò con grandissimi gridi contro l'armata nemica. Ruggiero di Loria vedendo, che la temerità de' Siciliani avea mosso quel Re a speranza di vittoria, pose nel mezzo delle sue galee, la Capitana del Re d'Aragona e quella di Napoli, ove erano il Duca di Calabria e 'l Principe di Taranto, ed appressatosi a' nemici ricevè la battaglia. Fu con pari valore e pari ardire lungamente combattuto, ma con arte disuguale; poichè Ruggiero fingendo di fuggire, tirò in luogo le galee nemiche, dove potè con facilità stringerle, onde ruppe l'armata, e rimasero tutte o prese, o poste in fondo, e sol Federico con dodici galee, che lo seguirono, fuggendo si ricovrò a Messina.

Per questa così memorabil rotta seguita con tanta gloria di Ruggiero, rimasero tanto afflitte le cose dei Siciliani, che non fu persona a que' tempi, che non giudicasse, che la Sicilia tra pochi dì avesse da venire in mano del Re Carlo; ma ecco come spesso errano i giudizi umani, perchè Re Giacomo credendo di aver tanto abbassate e consumate le forze del Re suo fratello, che le genti del Re Carlo sotto il governo di Ruggiero di Loria, non avessero da far altro, che fra pochi giorni pigliare la possessione dell'Isola, non volle procedere più oltre, parendogli d'avere soddisfatto al Mondo, al Papa e al Re Carlo, avendo in due guerre tanto speso e posto in pericolo la persona sua nella prima guerra con l'infermità, ed in questa battaglia con una ferita. E così essendo venuto il Duca di Calabria ed il Principe di Taranto e Ruggiero a visitarlo, dappoichè fu medicata la ferita, disse loro, che avendo piaciuto a Dio con sì notabile vittoria d'adempire le sue promesse, nè restando altro che pigliar la possessione della Sicilia, era ormai tempo ch'egli ritornasse in Ispagna a' suoi Regni, per disponere le cose in modo, che que' Popoli impoveriti per le gravezze sostenute in quella guerra, venissero a ristorarsi con mettere fine a' loro danni, che perciò lasciava loro a godersi il frutto della vittoria. Il Duca ch'era giovane di 23 anni avidissimo di gloria, accettando per vero tutto quello, che il Re diceva, e rendendogli insieme lodi e grazie a nome del Re suo padre, gli augurò prospero e felice viaggio, e così partito il Re, rimase egli allegro, credendosi che resterebbe a lui l'onore di ridurre felicemente l'impresa al desiato fine; ma molto più rimase allegro Ruggiero giudicando, che siccome era stata sua la gloria della vittoria, tale ancor sarebbe l'onore di quello, ch'avea da succedere. Non mancarono però molti, che dissero, che Re Giacomo si partì più tosto per la pietà fraterna, che per giudicare le cose del Re Federico al tutto disperate.

Tra questo mezzo giunto Federico con le dodici galee in Messina, inanimito da que' cittadini a non abbandonar la difesa, e vie più fatto ardito quando a Messina giunse l'avviso, che il Re Giacomo era partito, cercò di raccogliere il maggior numero, che potea di fanti e di cavalli, ed andò a ponersi con tutto il suo sforzo a Castro Giovanni, luogo di natura fortissimo ed opportuno a soccorrere ovunque il bisogno lo chiamasse. Dall'altra parte il Duca di Calabria prese Chiaramonte, e dopo lungo contrasto Catania al fin si rese. La fama dell'acquisto di questa città andò non solo divulgando quello ch'era, ma che le due parti dell'isola aveano alzate le bandiere della Chiesa e del Re Carlo; onde Papa Bonifacio, che l'avea creduto, lusingandosi di potere senza tanto spargimento di sangue Cristiano, quietamente ridurre tutta l'isola all'ubbidienza del Re, vi spedì subito il Cardinal di Santa Sabina per Legato appostolico, il quale dovesse assicurare su la parola sua i Siciliani a rendersi, perchè sarebbero ben trattati; minacciando anatemi ed interdetti, se non ubbidissero; promettendo all'incontro benedizioni ed indulgenze, se si rendessero. Ma Ruggiero di Loria, conoscendo l'animo indomito de' Siciliani, che non si piegavano se non colla forza, persuase al Duca, bisognare a spedir la guerra altro aiuto di quello, che portava il Legato; ed il nemico doversi vincere con armi e non a suono di campanella e di scomuniche[488]. Fu perciò richiesto nuovo ajuto da Napoli, e dal Re Carlo furono mandate dodici altre galee, e molti legni di carico; ed il Principe di Taranto con seicento cavalli, e mille fanti, diede alla Falconara la battaglia, ove restò prigione ed i suoi rotti. Fu dopo la prigionia di questo Principe guerreggiato con maggior audacia da Federico, ed avendo scoverta una congiura tesa contro la sua persona, tosto la ripresse, e punì i colpevoli. Il Duca di Calabria passò ad assediar Messina, ma soccorsa da Federico, il Duca vedendo il campo suo oppresso di fame e di molte infermità, si levò dall'assedio. Allora fu che per mezzo di Violante Duchessa di Calabria, sorella di Federico, si cominciò a trattare di triegua, che fu conchiusa per sei mesi. E 'l Duca tra questo spazio volle andare in Napoli a rivedere il padre, e lasciò la Duchessa Violante con un figliuolo, ch'avea partorito in Catania, per dare a credere ai partigiani suoi, che no 'l faceva per abbandonare l'impresa, ma per tornare con maggior forza.

Fra questi sei mesi Papa Bonifacio pensò in vantaggio di Re Carlo favori ed aiuti nuovi, e l'occasione fu questa, ch'essendo morta a Carlo di Valois fratello del Re di Francia la prima moglie, ch'era figliuola del Re Carlo, il Valois aveva pigliata una figliuola di Filippo, nato dall'ultimo Balduino Imperadore di Costantinopoli, erede di molti luoghi in Grecia, e del titolo e della ragion dell'Imperio, ch'era stato occupato dal Paleologo; e con l'ajuto del Re di Francia e del Papa, voleva andare all'impresa di Costantinopoli. Ed essendo nel viaggio giunto a Fiorenza, che allora per le solite fazioni si trovava in discordia, fu richiesto da que' cittadini, perchè gli componesse; ma egli pose più discordia, che prima vi era, e partissi per Roma, ove Papa Bonifacio gli persuase, che l'impresa di Costantinopoli sarebbe stata più agevole aiutando egli Re Carlo a fornir l'impresa di Sicilia; perchè poi avrebbe potuto avere da costui più pronti aiuti, e più comodi soccorsi, che non già dal Re di Francia, per la brevità del cammino da Puglia in Grecia. Accettò il consiglio il Valois, e venne subito a Napoli con le sue genti, dove, tra le sue galee e navi, con altre che s'armavano quivi, posero molte truppe in ordine, e con felicissimo viaggio egli ed il Duca giunsero in Sicilia, a tempo, ch'era già finita la triegua. Non è dubbio, che vedendosi tanto numero di nemici in quell'isola, ogni uno giudicava le cose di Federico disperate; ma questo Principe con quel vigor d'animo, ch'era suo naturale e con quella prudenza, in che superò ogni altro Re del suo tempo, andò compartendo le sue poche genti a' luoghi di maggior importanza, così aspettando che il tempo diminuisse la forza de' nemici. Ed in effetto il Valois avendo spesi molti giorni senza fare gran frutto, Re Federico venne a certissima speranza di vincere senza combattere.

In quest'anno 1301 che queste cose passavano in Sicilia, accadde in Napoli l'acerba ed immatura morte di Carlo Martello Re d'Ungheria. Erasi questo Principe il precedente anno, coll'occasione del nuovo Giubileo pubblicato da Papa Bonifacio, portato in Roma a visitare la Basilica di S. Pietro, e venne poi a Napoli a visitar suo padre, e forse ancora, vedendo il padre vecchio, a proccurare, che il Regno di Napoli, dopo la sua morte restasse a lui, temendo, che trovandosi egli lontano, i fratelli non l'occupassero: ma il suo destino portò, ch'e' morisse prima, non senza sospetto, secondo narra il Carafa, che Roberto suo fratello per ambizione di regnare dopo la morte del padre, l'avesse fatto avvelenare. Morì non avendo più che 30 anni con dolore universale di tutto il Regno, perchè era un Principe mansueto e splendido; e molti nobili Napoletani, ed altri di questo Regno, che vivevano splendidamente in casa sua, restaron privi di quel sostegno, e della speranza d'esaltarsi, servendo a Signore magnanimo e liberalissimo. Lasciò di Clemenzia sua moglie, che era figliuola di Ridolfo Imperadore, un figliuolo chiamato Caroberto, che gli successe nei Regno d'Ungheria. Fu sepolto nella chiesa maggiore di Napoli, appresso la sepoltura di Carlo I suo avo, ove si vede il sepolcro coll'armi sue e quelle di casa d'Austria, che sono della moglie; donde fu spinto il Conte d'Olivares Vicerè, sotto il Regno di Filippo III di collocare in luogo più eminente su la porta di quella chiesa, ed in più magnifica forma, questi due sepolcri, insieme coll'altro della Regina sua moglie.

Ma ritornando alle cose di Sicilia, il Re Federico persistendo nel suo proposito, non comparve in campagna mai, sol mirando a guardar le terre, perchè vedea, che un sì grande esercito, com'era il nemico, non potea non dissolversi presto, o per mancamento di paghe o di vittovaglie. Pur non mancava con la solita destrezza e con l'ajuto de' Cavalieri siciliani, che lo servirono mirabilmente, di trovarsi dov'era il bisogno, con assalire le scorte, che conducevano vittovaglia. Dopo brevi dì, nel campo incominciarono a sentir penuria, ed infermò gran quantità di soldati; onde il Valois cominciò a dar orecchio a parole di pace, giacchè troppo diminuendo l'esercito suo, non avria potuto far passaggio a Costantinopoli. Alcuni rapportano, che sì trattò la pace dalla Duchessa Violante. Furono adunque eletti così dall'una parte, come dall'altra personaggi con autorità per negoziarla. Il Re Federico, e i Siciliani per la gran povertà di quel Regno e sua, n'avevano maggior desiderio. Così a' 19 agosto di quest'anno 1302 fu conchiusa con gran piacere di tutti e più di Federico, per essere stata per lui molto onorata. Solo la Duchessa Violante, con infinita doglia di suo marito e di suo fratello morì prima, che fossero firmati i Capitoli della pace, che furono i seguenti.

Che il Re Federico in vita sua fosse Re di Sicilia; e poi quella ritornasse liberamente a Re Carlo e suoi eredi.

Che e' s'intitolasse non Re di Sicilia, ma Re di Trinacria.

Che a lui si tornasse in termine di quindici dì ogni terra, che in Sicilia si tenea per Re Carlo; al quale all'incontro nel medesimo termine egli restituisse ogni terra ed ogni fortezza, che in Calabria tenevano bandiera sua.

Che dall'una e dall'altra parte si liberassero i prigioni senza pagar taglia.

Che il Re Federico pigliasse Lionora figliuola terzogenita del Re Carlo per moglie.

Che il Re Carlo procurasse, che il Papa avesse a ratificar la pace, e così ad investirlo di Sardegna o di Cipri, dove poi rimanessero i figliuoli, che fossero nati da questo matrimonio. Ed acquistando Re Federico di que' Regni o l'uno o l'altro, che andasse a regnarvi; risegnando subito al Re Carlo il Regno di Sicilia, con pagarglisi a conto di sua dote all'incontro centomila once d'oro.

(In esecuzione di questa pace, Federico nel 1303 prestò il giuramento di fedeltà al Pontefice Benedetto XI ch'era succeduto a Bonifacio VIII per mezzo del suo Proccuratore Corrado Doria, nel qual'istrumento, che si legge presso Lunig tom. 2 pag. 1054 Federico è chiamato Re di Trinacria).

In cotal guisa terminossi la guerra di Sicilia. Fu liberato il Principe di Taranto con gli altri Baroni prigionieri, ed il Re Federico andò a visitare il Valois, e 'l Duca di Calabria al campo, e con grand'amore s'abbracciarono ed unitamente mandarono a Re Carlo in Napoli per la ratificazion della pace, e per condurre la sposa in Sicilia. Re Carlo, che naturalmente era pacifico ed inchinando l'età sua alla vecchiezza, gli rincrescea molto la guerra, accettò gli articoli; e poich'ebbe ratificato, mandò sua figliuola con Giovanni Principe della Morea suo figlio ottavogenito: ed in Sicilia si ferono quelle feste, che la qualità di quei tempi comportò, più tosto con animi lieti, che con magnifiche pompe: e Carlo di Valois col Duca, e 'l Principe, e gli altri Baroni, riposti in libertà ritornarono in Napoli[489].

Questa pace per tutta Europa si giudicò molto vantaggiosa ed onorata per lo Re Federico, e fino al Cielo esaltarono la virtù sua, che con debili forze d'un picciol Regno, e' solo erasi mantenuto e difeso da molti avversari poderosi; e quantunque la condizione, che egli fosse Re in vita, pareva onorata per l'altro; nientedimeno chi era giudizioso mirava, che dopo sua morte s'avria da entrare all'esecuzione della pace, più tosto con l'armi, che con la carta de' Capitoli. Per contrario si tenne poco onorata per Carlo di Valois; e da Giovanni Villani è scritto, che il motteggiarono per Italia, che era andato in Fiorenza a porvi pace, e lasciovvi nuova guerra; e che era andato in Sicilia a far guerra, e partivano con disonorata pace.

Il Valois ritornato a Napoli, indugiò molti giorni, riconciando l'armata, ed ancor dando tempo all'apparecchio del Re Carlo, che deliberava con ogni cortesia d'aiutarlo, e mandare il Principe di Taranto ed il Principe della Morea suoi figliuoli in Grecia. Ma, come accader suole nell'imprese grandi, essendo insorta tra il Pontefice Bonifacio ed il Re di Francia fiera guerra, contro cui fece anche il Papa mover guerra dal Re inglese; perciò non solo fu escluso il Valois degli aiuti del Papa e del Re di Francia, ma gli fu ancor necessario di ritornar a' suoi per l'aiuto di quel Regno; e non ebbe poi mai più comodità a far l'impresa; anzi in progresso di tempo avendo due figliuole di quella moglie, ch'era nipote dell'Imperadore Balduino, diede l'una per moglie al Principe di Taranto, che per lei s'intitolò Imperadore di Costantinopoli, e l'altra dopo molti anni fu moglie di Carlo Duca di Calabria, figliuolo di Roberto.

Ruggiero di Loria, al qual pareva, che in questa pace non avevan di lui fatto quel conto, che sua virtù meritava, benchè gli avesse donati Re Carlo ampi Stati nel Regno, in iscambio di quelli, ch'avea perduti in Sicilia, pur se ne passò in Catalogna ricchissimo di gloria, dove poi morì, con nome del più fortunato e Gran Capitano di mare, di quanti ne sono lodati per l'istorie greche e latine.

Ma ritornando alla pace, dicono alcuni Autori, che trovandosi il Legato Appostolico al trattar di quella costrinse Re Federico a promettere una certa ricognizione alla Sede Appostolica, ma o fosse ciò vero o falso, non ebbe alcun effetto; poichè Papa Bonifacio poco da poi della sua prigionia morì d'afflizione in Roma a' 11 ottobre di quest'anno 1303, ed in suo luogo fu rifatto Benedetto XI Trivigiano dell'Ordine Frati Predicatori, il quale a' 6 luglio del seguente anno morì, non senza sospetto di veleno, e lasciò nel Collegio molte discordie; poichè essendosi quello diviso in tre fazioni, dell'una era capo Francesco Gaetano nipote di Bonifacio, uomo fatto assai potente dal zio, così di ricchezze, come di sequela; era capo dell'altra Napolione Orsino; e dell'altra il Cardinal di Prato: onde la Sede vacò per tredici mesi, ed al fine a' 5 di luglio del 1305 fu eletto Pontefice l'Arcivescovo di Bordeos franzese, che allora stava in Francia, e fu chiamato Clemente V.

Costui fu che, o a persuasione del Re di Francia, o per amor del paese nativo, in cambio di venire a coronarsi a Roma, trasferì la Sede Appostolica in Avignone, chiamando a quella città i Cardinali; dove poi con gran danno d'Italia si fermò per più di settanta anni, finchè Gregorio XI non la restituisse a Roma; ed a compiacenza di quel Re si coronò a Lione, ove intervennero egli, Carlo di Valois e molti altri Principi Oltremontani. Mandò poi il Papa tre Cardinali Legati in Roma colla potestà Senatoria, da' quali quella città e lo Stato fosse governato.

Da quest'anno 1305 fin al 1309 nel qual morì, il Re Carlo stette assai quieto nel Regno di Napoli, e si diede a magnificar questa città, ed agli altri studj di pace, come diremo. E parve che la fortuna gli rendesse per altra via quello, che di reputazione avea perduto con la pace fatta col Re Federico; poichè i Fiorentini per le civili discordie vennero a pregarlo, che mandasse in Fiorenza il Duca di Calabria, a cui da loro si profferiva il governo della città: come ne gli compiacque, e Fiorenza il ricevè come suo Signore. Andò poi il Duca a visitar il Papa in Avignone, e dopo maneggiate col medesimo alcune cose in beneficio de' Guelfi, cavalcò per la Provenza, dove que' Popoli gli fecero ricchissimi presenti, ed all'istesso tempo tolse la seconda moglie, che fu la figliuola del Re di Majorica del sangue Aragonese, cugina della Duchessa Violante sua prima moglie: e con volontà di Carlo suo padre congiunse col cognato primogenito di quel Re, Maria sorella sua quartogenita. Nè mancarono tra 'l maneggiare in Francia questi matrimoni, altre feste a Napoli, perchè il Re Carlo diede Beatrice sua figliuola ad Azzo Marchese di Ferrara, e conchiuse il matrimonio della figliuola del Valois col Principe di Taranto, per la qual donna si trasferirono il titolo e le ragioni dell'Imperio di Costantinopoli nella Casa del Principe di Taranto; poichè il Valois vedendosi fuor di speranza a poter fare quell'impresa, la delegò al Principe, facendolo suo genero, scorgendolo uomo bellicoso, e per ajuti, che potea dargli il padre, abile a fare in que' paesi qualche conquista. Il Tutini[490] rapporta queste ragioni essergli pervenute non già dalla figliuola del Valois sua seconda moglie, ma dalla terza, che fu Caterina figliuola di Balduino Conte di Fiandra ed Imperadore di Costantinopoli, e porta una carta d'investitura fatta dal Principe e da Caterina, che s'intitolano Imperadori costantinopolitani, per la quale creano Re e Despoto della Romania e dell'Asia minore, con tutti li Contadi, Baronie e isole adiacenti Martino Zaccaria, Signore dell'isola di Chio suo Consigliere, concedendogli tutte le prerogative regie e Despotali: che potesse bere in tazza d'oro, portare corona e scettro regio, scarpe rosse, con altre insegne regali, come più innanzi diremo.

CAPITOLO V. Napoli amplificata da Carlo II e resa più magnifica per edificii, per lustro della sua Casa regale, e per altre opere di pietà illustri e memorabili, adoperate da lui non meno quivi, che nell'altre città del Regno.

Inchinando questo Principe più agli studj di pace che a quelli della guerra, ed avendo così egli, come suo padre fermata la sede regia in Napoli, ed in conseguenza resala più numerosa di gente volle amplificarla; e fatti levare molti giardini, che avea intorno, fece in quelli far edificii, e allargando il recinto delle mura della città, fece più oltre trasferire le Porte, onde que' luoghi, che erano fuori, furono rinchiusi dentro: di che la città ricevè non picciola ampliazione; e per invitare altri ad abitarvi, fece franca la città d'ogni pagamento fiscale. Ordinò ancora a petizione della medesima, la gabella detta, del buon denaro, che fu molto grata a' cittadini servendo per riparazione delle strade, e per altri beneficii pubblici, come si vede ne' Capitoli del Regno sotto l'anno 1306[491]. Perchè in essa il traffico ed il commercio fosse più sicuro e frequentato, per sicurezza delle navi fece edificare il Molo, che ora per l'altro più grande fatto a' tempi de' Re austriaci, appelliamo il Molo piccolo[492]. Alcuni anche scrissero, che facesse egli edificare il castel di S. Eramo, chiamato così da una picciola Chiesetta, che prima era sopra quel Monte dedicata a questo Santo, ancorchè il Collenuccio, ed altri vogliano, che quella fabbrica fosse stata opera di Roberto suo figliuolo. Stabiliti in questa città quei due grandi e supremi Tribunali della G. Corte, e l'altro del Vicario, per maggior comodità de' Giudici e de' litiganti fece fabbricare appresso il Castel Nuovo con grandissima spesa un Palazzo, nel qual doveano quelli reggersi, siccome tutti gli altri Tribunali di giustizia[493]; li quali da poi essendo stato dalla Regina Giovanna I quel palazzo converso in tempio ad onore della Corona di Cristo, furono trasferiti nel tenimento della Piazza di Nido nell'Ospizio del Comune di Venezia, siccome il Tutini[494] raccoglie da uno istromento stipulato nell'anno 1431 ove si leggono queste parole: In quo Hospitio M. C. Magistri Justitiarii Regni regebatur et regitur ad praesens. Indi si portarono nella strada di S. Giorgio Maggiore in un palazzo attaccato al campanile di quella Chiesa, il qual fin oggi ritiene il nome di Vicaria vecchia; insino che ne' tempi di D. Pietro di Toledo nell'anno 1540 non si fossero tutti ridotti nel Castel capuano, ove oggi per l'infinito numero de' litiganti, Giudici ed Avvocati s'ammira per una delle cose più stupende, non pur d'Italia, ma di tutta Europa.

Non mancò ancora, per render questa città vie più magnifica di ciò che avea fatto suo padre, di ampliare i privilegi all'Università degli studj, e per maggiormente illustrarla, di chiamare a quella i più rinomati Professori d'Italia, invitandogli con grossi stipendii. Così nell'anno 1296 fece venire da Bologna Dino de Muscellis celebre Giureconsulto con salario di cento once d'oro l'anno[495]. Richiamò ancora da Bologna Giacomo di Belviso, dandogli l'istessa provisione, che suo padre gli avea stabilita di 50 once d'oro l'anno. Nel 1302 con grosso stipendio fece venire ad insegnare in quest'Università il Jus Canonico Maestro Benvenuto di Milo Canonico di Benevento, e celebre Canonista di que' tempi, che fu Maestro del famoso Biase di Morcone[496]. V'invitò ancora nell'anno 1308 Filippo d'Isernia famoso Legista a leggervi il Jus Civile. E poichè in que' tempi praticavasi il lodevol istituto, osservato oggi in Ispagna, che i Professori dalle cattedre passavano alle toghe ed alle mitre, si vide da poi il Canonista Milo fatto Vescovo di Caserta: e Filippo d'Isernia Consigliere del Re, ed a' tempi del Re Roberto Avvocato Fiscale. Richiamò ancora a leggervi Medicina Filippo di Castrocoeli, con accrescergli il salario, che suo padre gli avea prima assignato d'once 12 insino ad once 36 d'oro l'anno. Furonvi ancora chiamati a leggervi logica, Accorsino da Cremona, celebre in que' tempi per le arti liberali, ed altri insigni Professori per l'altre Scienze[497]. E perchè ritenesse quello splendore e lustro, che Federico II aveale dato, rinovò la proibizione fatta dal medesimo a' Professori di non potere sotto pena di 50 once d'oro leggere in privato, o in altro luogo, eccetto solo in quella Università pubblicamente: di che nei regali registri de' suoi tempi se ne leggono molti divieti[498]. Per la qual cosa avendo presentito, che in Solmona alcuni s'erano dati a leggere Jus Canonico, fu da questo Principe ad istanza de' Lettori napoletani spedito rigoroso ordine, che subito se n'astenessero, spettando ciò solo all'Università degli studj di Napoli[499].

Rese anche adorna non meno questa città, che il Regno, per le magnifiche chiese ed ampi monasterii, che parte vi costrusse di nuovo, e parte ampliò. Oltre d'aver ridotto a perfezione, ed in più ampia forma l'Arcivescovado di Napoli e la Chiesa di S. Lorenzo, a cui unì un ben grande Convento di Frati Conventuali di S. Francesco; opere incominciate da suo padre ma non già ridotte a fine; fondò egli di nuovo la Chiesa ed il convento di S. Pietro Martire de' PP. di S. Domenico. L'altra ch'egli nominò della Maddalena, ancorchè ritenesse il nome di S. Domenico per li Frati di quell'ordine, e per essere consecrata a quel Santo. Quella di S. Agostino[500], e l'altra di S. Martino sopra il monte S. Eramo: se bene di quest'ultima i più accurati Scrittori ne facciano autore Carlo Duca di Calabria suo nipote[501].

In Aversa edificò a' Frati di S. Domenico la chiesa e convento sotto il titolo di S. Luigi Re di Francia suo zio, dotandola di ricchissime rendite. Ma ove più rilusse la pietà insieme e la magnificenza di questo Principe fu in quelle tre celebri Chiese del Regno, cioè in quella di S. Niccolò in Bari, nell'altra di Santa Maria in Lucera, e in quella già prima fondata dall'Imperador Federico II in Altamura; nelle quali è da notare, che i Pontefici romani furono cotanto profusi in concedere non meno a' nostri Re angioini, che a lor riguardo a queste Chiese tanti privilegi e prerogative, che quasi scambievolmente comunicandosi il lor potere, siccome i Re erano profusi in donare a quelle beni temporali, così essi gli cumulavano di preminenze e favori spirituali.

§. I. Della Chiesa di S. Niccolò di Bari.

La regal chiesa di S. Niccolò di Bari, siccome fu narrato ne' precedenti libri di quest'istoria, ebbe il suo principio nell'anno 1087 nel quale alcuni mercatanti baresi da Mira città della Licia trasportarono nella lor Patria il Sacro Deposito. Urbano II nella fine di settembre del 1089 accompagnato da gran numero di Cardinali e di Vescovi, li quali insieme con lui erano intervenuti nel Concilio ragunato in Melfi, dedicò solennemente l'altare maggiore della chiesa inferiore, ove ripose le sacrosante Reliquie, conforme egli medesimo ne fa piena testimonianza in una sua Bolla spedita in Bari a' 9 ottobre 1089 secondo anno del suo Pontificato, riferita dal Baronio e dall'Ughello.

Fin dal tempo della sua fondazione, fu quella chiesa edificata nel palazzo antico de' Capitani, li quali mentre governarono la Puglia in nome degl'Imperadori d'Oriente, fecero in esso la loro residenza: tolta poi da' Normanni la Puglia a' Greci, passò in potere di Roberto Guiscardo primo Duca di Puglia, ed appresso, di Ruggiero suo figliuolo, la qual Chiesa fu libera ed esente fin dal suo principio della giurisdizione dell'Ordinario, del che fanno bastantissima fede il privilegio concedutole da Alessandro Conte di Cupertino e di Catanzaro per ordine di Ruggiero Re di Sicilia, che si legge presso Ughello medesimo, la celebre Bolla di Pascale II indirizzata ad Eustachio II Abate, che succedè al primo cotanto rinomato Elia, ottenuta per intercession di Boemondo Principe d'Antiochia e Signore di Bari fratello di Ruggiero nell'anno 1106[502], e le Bolle di Bonifacio VIII dell'anno 1296[503], di Clemente V, Paolo III, Pio V ed altri romani Pontefici[504].

Il Re Carlo II d'Angiò fatto prigione colla disfatta del suo armamento navale, fu, come si disse nel precedente libro, in grave pericolo d'essere decapitato; ma avendo scampata la morte, e liberato poi dalla sua prigionia, memore di così insigni beneficj, ch'egli credette per intercessione di questo Santo, di cui era divotissimo, aver ricevuti, rivolse l'animo ad accrescere il culto e la divozione, che gli portava, con arricchire la sua Chiesa d'amplissime rendite, facendole varie donazioni, con riserbarsi solo il poter godere delle distribuzioni, come Canonico di quella, sedendo nel Coro, come tutti gli altri. Per mezzo del Priore Guglielmo Longo Bergamasco, il quale fu creato Cardinal Diacono di San Niccolò in Carcere, nel 1294 ottenne da Bonifacio VIII ampi privilegi, esenzioni ed immunità. Vi destinò al suo servizio cento Cherici tra Canonici ed altre dignità, oltre il Priore, e la dichiarò sua cappella regia.

Impetrò dallo stesso Bonifacio VIII nell'anno 1296 Bolla, con cui gli diede facoltà di poter unire alla regal basilica le chiese e cappelle di sua collazione, che li paresse aggregarle, le quali, come quelle, a cui si sarebbero congiunte pleno jure, a lui appartenessero; e furono aggregati a quella la Badia e monastero di tutti i Santi[505].

Assegnò nell'anno 1298 per dote perpetua della chiesa trecento once d'oro per ciascun anno da esigersi sopra la dogana e fondaco dell'istessa città di Bari, alla qual somma, tre anni appresso, aggiunse altre once cento, con che di queste, ottanta se ne dassero al Priore, venti al Tesoriere, e le restanti trecento, si distribuissero fra' Preti e Ministri della chiesa; in iscambio delle quali, perchè molte volte dagli Ufficiali del Regno se ne differiva il pagamento, concedè alla chiesa tre castelli a lui devoluti, cioè Rutigliano, S. Nicandro e Grumo, de' quali n'investì il Tesoriere di quel tempo, e gli altri, che fossero eletti ne' tempi futuri.

Nel mese d'ottobre del medesimo anno 1298 in virtù della potestà datali da Bonifacio incorporò l'Arcipretura d'Altamura con tutte le sue chiese, cappelle, ragioni e pertinenze alla dignità di Tesoriere, il che confermò con altro Privilegio de' 2 dicembre del 1301 col quale anche unì le chiese della Trinità di Lecce e di S. Paolo d'Alessano all'Ufficio di Cantore; e la chiesa di S. Maria di Casarano a quello di Succantore.

A' 18 gennajo del 1302 istituì nel sagro Tempio quattordici Ministri, de' quali otto avessero pensiero ne' dì festivi d'assistere in guardia delle porte del Coro con una mazza regale d'argento in mano, donde presero il nome di Mazzieri, e sei per li Ministri più bassi, come per rappezzar le fabbriche, racconciar gli scanni, e cose simili, chiamati perciò Maestri di Fabbrica, a' quali diede l'esenzione del pagamento delle gabelle, e del Foro secolare nelle cause civili, sottoponendoli alla giurisdizione del Tesoriere, appellandosi da' decreti della di lui Corte a quella del Cappellano Maggiore, le quali esenzioni ed immunità, furono confirmate da Roberto nel 1340 e da Ladislao nel 1403, e gli altri Re successori, al suo esempio, di moltissime altre concessioni e preminenze arricchirono questa chiesa.

Dotata ch'ebbe in tal modo la regal Chiesa, v'introdusse una nuova forma di servizio a similitudine di quello usitato nella regal cappella di Parigi, ad esempio della quale volle ancora, che in quanto alla recitazione de' divini Uffici, si valessero i suoi Ministri dell'antico Breviario parigino; il che fu poi tolto all'ultimo di dicembre del 1603 con lettere di Filippo III, colle quali permise, che, quello tralasciato, nell'avvenire potessero servirsi del Breviario romano, detto volgarmente di Pio V.

Dispose per mezzo di un suo privilegio spedito a' 20 giugno del 1304 che oltre il Priore fossero in questa chiesa tre dignità, cioè quella del Tesoriere, che costituì la prima e la più riguardevole, e due altre, cioè di Cantore e Succantore e cento Preti beneficiati, quarantadue Canonici, fra' quali le dignità furono annoverate, ventotto Cherici mediocri e trenta bassi, siccome s'appellano nel privilegio, con molti particolari regolamenti attinenti al Priore ed al Tesoriere.

Dopo avere il Re Carlo II costituito in questa chiesa le dignità, il numero de' Canonici, ed altri Cherici inferiori, assignate le rendite, ed ordinato tutto ciò, che stimossi da lui espediente per buon reggimento e regolamento della medesima; riserbò per se, e suoi Serenissimi Successori nel Regno la dignità di Tesoriere colla prebenda a quello annessa, in modo che ritrovandosi in Bari, interveniva egli nel Coro come Tesoriere, sedendo nella seggia costrutta all'incontro di quella del Priore, in cui sono intagliate l'armi regie, e vi sta scritto con lettere d'oro, Sedes Regalis, coll'effigie di questo piissimo Principe, sotto il quale, scolpito in abito di Tesoriere, leggesi l'iscrizione: perpetuo monumento d'aver per se e suoi successori ritenuta la prima canonica dignità, ch'è quella di Tesoriere[506].

Avea ciò il Re Carlo appreso da' Franzesi, e massimamente da' suoi Angioini; e conforme nella recitazione dell'Ufficio, e nell'altre cose concernenti il culto di della Chiesa, così in questa volle imitare l'usanza della Francia; poichè si legge presso Eginardo[507] che Carlo M. si dilettava ancor egli di cantare con gli altri nel Coro: e nella Cronaca d'Inghilterra lo stesso si legge di Fulcone III, cognominato il buono Conte d'Angiò, il quale nell'anno 960 fu ammesso nella Chiesa di S. Martino come Canonico, e spesse volte nella recitazione dell'ore canoniche con vesti canonicali intervenne[508]. Parimente Ingelgero Console, ovvero Conte d'Angiò (poichè dell'uno e dell'altro titolo allora promiscuamente valevansi) dopo aver ottenuta nella Chiesa di S. Martino in Tours una prebenda perpetua, essendo vacata la dignità di Tesoriero, fu dichiarato tale, difensore della chiesa, e tutore delle sue possessioni; e mentre visse occupò la sede di Tesoriere, nella qual dignità, a' Conti e Duchi d'Angiò succederono i Re di Francia, e quel Canonicato laico conseguirono[509].

Da' precedenti libri di questa Istoria ciascuno avrà potuto notare, che molte usanze di Francia furono da' nostri Re fra noi introdotte, cominciandosi sin dai Normanni, e moltissime poi ve ne furon portate dai Re angioini; onde non dee recar maraviglia se alcune nel nostro Regno oggi ancor durino totalmente difformi da quelle di tutto il resto d'Italia. In Francia il Tesoriere della regal cappella di Parigi, secondo ne rende testimonianza Coppino[510], oltre d'esercitar giurisdizione sopra i Canonici di quella, conserva egli i vasi sacri e gli ornamenti, ed anche tutti gl'istrumenti, privilegi e concessioni riguardanti a' Feudi, ed altre robe donate a quella Chiesa. Parimente il Tesoriere di Bari ha egli il pensiero e la custodia di tutto ciò; e come questa città fu lungamente governata da' Greci, si ritengono insieme ancora molti usi grecanici, e nel Tesoriere istesso di questa Chiesa si veggono ancora uniti gli uffici di Cartolario e di Cartofilace; poichè siccome in Oriente due erano i Cartofilaci, uno conservava le carte e monumenti della chiesa, e presiedeva all'Archivio; l'altro alle rendite della chiesa, e teneva conto delle spese[511]; così in Bari il Tesoriere di questa chiesa ha di tutto ciò cura e pensiero. E poichè in alcuni luoghi era incombenza del Tesoriere non solo di custodire i privilegi e gli ornamenti della chiesa, ma anche il regio diadema[512]; così alcuni, avendo per vera quella favola, che i nostri Re solevansi coronare in Bari colla Corona di ferro, scrissero che il Tesoriere di questa Chiesa, tra gli ornamenti di quella, custodiva ancora questa Corona[513].

A questo Principe adunque devono i nostri Re quelle tante prerogative e preminenze acquistate non men per fondazione e dotazione, che per privilegi dei Sommi Pontefici, delle quali oggi sono essi in possesso, onde sono reputati capi e moderatori di questa chiesa, ch'è di Regia collazione; conferiscon essi il Priorato e l'altre dignità di quella, e vi stabiliscono un Giudice d'appellazione, il qual'è il Cappellano Maggiore, che riveda i processi del Priore e del Tesoriere, con totale independenza dall'Arcivescovo Ordinario di Bari.

Secondo l'antica disciplina della Chiesa, tutte le basiliche, che si costruivano nella diocesi del Vescovo, erano sotto la sua potestà[514]. Ma sin da' tempi di Carlo M. i Pontefici romani cominciarono per mezzo di loro privilegi ed esenzioni, a mutare l'antica polizia: e per invogliare maggiormente i Principi ad arricchire le Chiese di beni temporali, e rendersegli vie più devoti e soggetti, concedevano ad essi ed alle Chiese, che fondavano, ampi privilegi e prerogative, comunicandosi scambievolmente i loro poteri. Ma in ciò sempre i Principi vi perdevano, perchè arricchite e fondate, ch'essi aveano le Chiese, sorgevano delle grandi contese con gli Ordinarii, e non si disputava sopra i beni donati, acquistati già alla Chiesa, ma sopra i privilegi loro conceduti: i Pontefici che s'arrogano la potestà d'interpretargli, moderargli e sovente anche di rivocargli, eran sempre dalla parte degli Ordinarii; e quando ciò lor non riusciva, tiravano almeno il litigio in Roma, ed essi ne prendevan la conoscenza. Di che potranno esser bastanti prove le gravi ed ostinate contese insorte per ciò tra il Priore di questa chiesa e l'Arcivescovo di Bari, le quali, non ostante tanti privilegi ed esenzioni, per lo corso non meno che di ducento anni, non vi è stato modo di poterle affatto estinguere[515]. Siccome non furono minori per le stesse cagioni li contrasti nati fra l'Arciprete d'Altamura col Vescovo di Gravina, e per l'altre Chiese di regia collazione. Ciocchè dovrebbe essere documento non meno a' Principi, che a' privati, di lasciare alla Chiesa ed a' suoi Ministri ciò che a loro s'appartiene, e non intrigarsi in tali faccende, e nell'andar regolando Capitoli e confratanze, come se loro non restasse niente da fare attendendo a' loro proprii impieghi; perocchè la sperienza n'ha dimostrato, che tali cose se bene da principio s'intraprendono per impulsi di divozione, da poi riescono di vanità, dove non vi è niente dello spirito, e tutto del mondo e della carne. Ed all'incontro i Preti ed i Monaci da poi ch'essi avranno arricchite le chiese e le cappelle, vogliono amministrar le rendite, dimandarne conto, ed aver coloro, che voglion prenderne cura, per loro ligi e sudditi, con tirargli per l'orecchie dove la lor ambizione e la loro avarizia gli portano.

Ciò che dovrebbe ancora condannare l'istituto pur troppo da un secolo in quà frequentato in questa città e Regno di tante Confraterie di secolari e d'artigiani, li quali invece d'attendere a' loro mestieri, ed adempiere le parti della giustizia in non fraudare con inganni il prossimo, si mostrano tutti ardenti di devozione nelle loro cappelle e Confraterie, e cotanto si compiaciono d'una processione, di portare stendardi, croci, turibuli e torchi, e di proccurar da Roma divise pei loro abiti, le quali molti se le procacciano di colori di porpora per mostrarsi nelle funzioni più vistosi, e tanto si gonfiano d'un titolo di Priore, di Primicerio o Assistente, che credono con ciò aver ben soddisfatto all'ufficio di buoni Cristiani. E la meraviglia è, che da poi che la domenica avranno nelle loro Congregazioni intonato bene l'ufficio, sentito il sermone del Padre, e girato attorno per la città con croci e stendardi; il lunedì la mattina tornando nelle loro botteghe, non perciò al primo, che vi capita, non cercano ingannarlo, e con frodi e menzogne circonvenirlo ne' prezzi delle robe o ne' lavori di mano.

Quindi i Preti ed i Frati, riputandogli non in tutto secolari, se accade lite per precedenza, per custodia de' vasi e d'ornamenti, per amministrazione, conti o altro, vogliono essi riconoscere di queste cause, e gli tirano al Foro ecclesiastico, tenendo erette per ciò particolari Congregazioni, onde si sentono tutto il giorno contrasti non meno ne' Tribunali ecclesiastici, che avanti il Delegato della regal giurisdizione, e quando dovrebbero attendere a' loro lavori, perdono le giornate intere dietro a queste frasche. Ciò che ben loro sta, perchè quando a ciò potrebbero essere sufficienti i loro Parochi, essi, come se vi fosse scarsezza di Preti e di Monaci, vogliono intrigarsi in tali funzioni, e non conoscono, che da poi che vi avranno consumato il tempo e le loro sostanze, niente profittano nello spirito, nè migliorano di costumi, anzi vivono in continue soggezioni ed in continui contrasti, che cagionano fra di loro odj e rancori, e sovente anco gravi inimicizie e disordini.

§. II. Della chiesa di S. Maria di Lucera.

Dappoichè Re Carlo ebbe sconfitto Manfredi, e debellati i Saraceni, che teneva a' suoi stipendj, il misero avanzo di quelli ricovrossi in Lucera di Puglia, ed in quel castello si fortificarono; ed ancorchè il Regno si fosse per Manfredi interamente perduto, renduti che furono, ricevettero a buon patto da quel Re di poter quivi abitare colle loro famiglie; ma Carlo suo figliuolo come Principe pietoso e zelantissimo della fede cattolica, conoscendo, che per l'abitazione di questi Infedeli in quella città, il culto Divino era vilipeso, la chiesa cattedrale poco men che ruinata, e la religione in pessimo stato ridotta, si risolse discacciargli affatto, come fece, ed invitarvi nuovi abitatori Cristiani; ed affinchè la città tosto si popolasse, assegnò a' nuovi abitatori Cristiani molte terre, ripartendole secondo la qualità e condizione degli abitanti; ed affinchè la città in cotal maniera purgata, si reputasse tutta nuova, volle ancora, che non più si chiamasse col nome antico di Lucera, ma di Santa Maria, titolo della sua cattedral Chiesa. Perchè questa Chiesa era posta in luogo meno frequentato, e fuori della città, e minacciava ruina, ed avea così picciole facoltà, che il Vescovo di quella non poteva sostentarsi conforme ricercava la dignità Pastorale, e per la povertà dell'entrate pativa anche difetto di Ministri; Carlo II la trasferì dentro la città, costruendone una più magnifica, con ordinare nel 1303 al Castellano della vecchia Fortezza di quel castello, che dasse certo metallo rotto, che ivi era per farsene una campana[516]. La dotò d'ampie e ricche entrate; e nello stesso anno gli donò cento once d'oro l'anno sopra le rendite sue regali, che teneva in quella città, per sostentamento de' Canonici, che accrebbe sino al numero di venti, con obbligo di quivi risedere, ed assistere alli divini Uffici tanto di notte, quanto di giorno, da dividersi fra di loro le rendite, che assegnava, egualmente, in maniera che ciascuno avesse cinque once d'oro l'anno in beneficio, ovvero prebenda. Si riserbò per se e suoi successori nel Regno la collazione de' Canonicati suddetti per la metà, e la restante parte, che fosse del Vescovo, in modo che quello, che primo vacherà sia a collazione del Re, e quel che vacherà la seconda volta sia del Vescovo. Oltre a ciò instituì nella medesima Chiesa le dignità di Decano, Arcidiacono, Tesoriero e Cantore, assegnando per ciò trenta once di oro l'anno, e che fossero di regia sua collazione[517].

Il Pontefice Benedetto XI lodando la pietà e munificenza del Re, per mezzo d'una sua Bolla spedita a' 28 novembre dello stesso anno 1303 approvò e confermò l'istituzione, concedendo al Re Carlo e suoi eredi e successori di presentare al Vescovo le persone, ch'egli volea innalzare al Decanato, Archidiaconato e Cantoria, le quali dovesse il Vescovo istituire e confermare. Gli concedè ancora di poter in luogo del Papa conferire la metà delle prebende di sopra accennate quando vacherebbono, con poter anche conferire le altre dignità. Di vantaggio, se occorresse crear altre prebende, che potesse egli farlo, con riserbarne l'altra metà al Vescovo e suoi successori, quando vacheranno. Ed in fine, per ispezial favore, ancorchè per le convenzioni passate con Carlo suo Padre si fosse tolto l'assenso, che prima era necessario nell'elezioni dei Vescovi; gli concedè, che occorrendo eleggersi il Vescovo di questa città, debbia il Capitolo, prima di domandare la confermazione di quello, ricercare l'assenso dei Re e suoi successori, e non si possa l'Eletto confermare, se prima non sarà ricercato detto assenso; come si legge nella Bolla trascritta dal Chioccarelli, della quale non si dimenticò Tommasino[518], con rapportarne anche le parole. Ciò che si vede essersi praticato anche a tempo del Re Alfonso I come per due carte di questo Re, una scritta al Vicario di Napoli nel 1450, e l'altra al Pontefice, rapportate dal Chioccarelli[519].

Non soddisfatto questo Principe di ciò, nel seguente anno 1304 volle maggiormente arricchire questa Chiesa da lui fondata, donando a Stefano Vescovo di quella città e suoi successori le terre dell'Apricena, Palazzuolo e Guardiola poste nella provincia di Capitanata, e glie le concedè in feudo nobile, contento solo del giuramento di fedeltà, senz'altro servizio personale o reale, eccetto che ogni anno il Vescovo e suoi successori fossero tenuti dare al Re un bacile d'argento con 25 libbre di cera, cioè in un anno nella festività del Natale di N. S., ed un altro nel dì della Pentecoste; il qual bacile anche solevasi restituire al Vescovo per doverlo convertire in vasi d'argento per divin culto della Chiesa suddetta. Stabilisce inoltre, che vi siano in detta Chiesa il Decano, l'Arcidiacono, il Tesoriero, il Cantore, ed oltre i Canonici, otto Cherici: che il Decano abbia ogni anno quindici once di oro, l'Arcidiacono altrettante, il Tesoriero dodici once, il Cantore altrettante, e gli otto Cherici ciascheduno d'essi quattro once; ed il Tesoriero abbia anche quattro once pei lumi. Comanda che queste somme se gli paghino dalla Bagliva e da altri diritti ed entrate regali, che la regia Corte possiede in detta città; e vuole, che le dignità di Decano, Arcidiacono, Tesoriero e Cantore quando vacaranno, si conferiscano dal Re e suoi successori; però la metà de' Canonicati si conferisca dal Re, e la restante metà dal Vescovo alternativamente nella maniera detta di sopra: che gli altri Cherici s'ordinino dal Vescovo; che il Decano abbia da dare al Re e suoi successori ogni anno per se e Capitolo dodici libbre di cera; e che le persone, che avranno dette dignità e Personati, debbano insieme colli Canonici eleggere il Vescovo, con doverne presentare al Re l'elezione, e ricercare il suo assenso. Il qual privilegio nel seguente anno fu confermato da Carlo stesso, e nel 1332 da Roberto suo figliuolo[520].

Siccome Carlo II statuì nella Real Chiesa di Bari, che nel celebrare ivi i divini Ufficii, si osservasse il rito Franzese; così parimente volle, che si praticasse in questa chiesa di S. Maria di Lucera; onde a' 25 novembre dell'anno 1307 scrisse al Vescovo e Capitolo di quella città, dicendo loro, che desiderando che in questa sua Chiesa da lui fondata si facesse progresso non meno nelle cose temporali, che spirituali, voleva perciò, che si governasse secondo le approvate consuetudini delle chiese cattedrali del Regno di Francia; onde ordinò loro e prescrisse alcuni riti, che si osservavano in Francia circa il celebrare l'Ufficio divino ed altre cerimonie di Chiesa[521].

Ritengono per tanto i nostri Re ancora oggi queste preminenze sopra la Chiesa di Lucera, se non che sin da' tempi d'Alfonso venne loro contrastato (non ostante la Bolla di Benedetto XI) l'assenso ricercato nell'elezione del suo Vescovo, il quale ora si è proccurato con varii maneggi e trattati di toglierlo affatto; siccome dall'altra parte furono tolte al Vescovo le terre, che da questo Principe furon concedute, ond'è, che ora è sciolto dal tributo del bacile d'argento e della cera.

§. III. Della chiesa d'Altamura.

La Chiesa d'Altamura, ancorchè fondata dall'Imperadore Federico II, e per suo privilegio spedito in Melfi l'anno 1282 confermato da poi da Innocenzio IV per la sua Bolla data in Lione l'anno 1248, fu resa esente dalla giurisdizione di qualunque Ordinario: con tutto ciò Carlo II ne prese la protezione, allorchè Sparano da Bari Protonotario del Regno, sotto colore che il Re Carlo suo padre gli avesse donato Altamura, tentava appropriarsi anche questa Chiesa, ch'era di jus patronato regio; onde scrisse nell'anno 1292 con molta premura a Carlo Martello suo figliuolo Re d'Ungheria, che comandasse al Protonotario di non impacciarsi a cosa veruna appartenente a questa Chiesa, per essere sua cappella regia, e si guardasse molto bene a non provocarlo ad ira; anzi ordinò, che non portasse rispetto in modo alcuno al suddetto Sparano in eseguire subito suoi ordini[522]. Maggior protezione ne prese quando il Vescovo di Gravina tentò di sottoporla alla sua giurisdizione. Egli nell'anno 1299 commise al Vescovo di Bitonto ed a Lupo Giudice della medesima città, che portandosi di persona in Altamura esaminassero la pretensione del Vescovo; e dopo matura discussione, d'accordo compose egli la contesa, stabilendo, che la chiesa suddetta fosse Cappella Regia; che la collazione appartenesse al Re; che fosse colle sue cappelle e Clero esente; e che la giurisdizione spirituale contenziosa in Altamura, spettasse all'Arciprete: quella che appartiene all'ordine Vescovile spettasse al Vescovo, al quale parimente il Re Carlo donò sette once d'oro l'anno in perpetuo[523].

Dichiarata questa chiesa cappella regale, ed esente dalla giurisdizione dell'Ordinario, si proccurò poi dai Re successori di Carlo d'illustrarla con altre prerogative; onde nell'anno 1485, a richiesta di Pietro del Balzo Principe allora d'Altamura, s'ottenne da Innocenzio VIII Bolla, ovvero privilegio per cui fu innalzata da Parrocchiale ch'era, in Collegiata, con tutte l'insegne e dignità collegiali: fu conceduto ancora di potervi quivi creare nuove dignità, cioè d'Archidiaconato, Cantorato, Primiceriato e Tesorierato, con la creazione di ventiquattro Canonici, la provvisione dei quali si diede all'Arciprete. Fur concedute al medesimo le ragioni e preminenze Vescovili, il portar il Roccetto, la Mitra, l'anello e tutte le altre insegne Pontificali: di dare la solenne benedizione, colla potestà ancora di conferire gli Ordini minori alli suoi sudditi, e la superiorità e punizione circa tutti i Preti, e d'assolvere tutti i suoi Parrocchiani e sudditi di tutti li casi Vescovili. E poichè i Pontefici romani s'arrogavano ancora la potestà d'ergere le terre e castelli in città quando vi creavano un Vescovo; Innocenzio innalzando il suo Arciprete quasi al pari d'un Vescovo, dichiarò egli Altamura città, e comandò che ne' futuri tempi tale dovesse nominarsi, come si legge nella sua Bolla, rapportata dal Chioccarelli[524].

Innalzata a tale stato la Chiesa d'Altamura ed il suo Arciprete, quindi è che oggi i nostri Principi vantino questa singolare e grande prerogativa di crear essi l'Arciprete senz'altra provvisione del Papa, il quale, ottenute le lettere regie di sua provvisione, esercita giurisdizione nel suo territorio sopra i Preti e Cherici di quella Chiesa e suoi sudditi, e gode di tutte le ragioni vescovili, e di tutte l'altre prerogative di sopra rapportate; poichè quantunque i nostri Re abbiano la presentazione di molte chiese cattedrali, nominando essi molti Vescovi ed Arcivescovi ancora, nulladimanco non la sola loro presentazione e nomina gli fa tali, ma vi bisogna ancora la provvisione del Papa, che gli ordini e confermi nelle loro Sedi, ciò che non si richiede nell'Arciprete d'Altamura; ond'è avvenuto che i nostri Re non abbiano mai permesso, che questa Chiesa da collegiata passasse in cattedrale, ed il suo Arciprete da tale passasse ad esser Vescovo.

Ma con tutto che il privilegio di Federico II confermato da Innocenzio IV, la provvisione del Re Carlo II, e la Bolla d'Innocenzio VIII avessero favorito tanto questa Chiesa, non furono però bastanti d'evitar le contese, che dal Vescovo di Gravina, favorito da Roma, si posero negli ultimi tempi, intorno l'anno 1605, di nuovo in campo; poichè pretese visitare l'Arciprete e la sua Chiesa, e n'avea già ottenute provvisioni da Roma; ma essendosegli impedito di potersene valere, fece egli pubblicare per iscomunicati il Capitolo ed il Reggimento di Altamura, ed affisse cedoloni d'interdetto a tutta la città, che si componeva non meno di 18 mila anime: e furono con tanto ardore sostenute queste contese dal Vescovo col favore di Roma, che per gran tempo furono impiegati i più gravi personaggi e più cospicui Ministri del Re per sedarle, le quali dopo il corso di 22 anni furono finalmente composte con dichiararsi che nella visita, che s'era concordato con S. M. che potesse fare il Vescovo, come Delegato della Sede Appostolica, potesse solamente provvedere e correggere, e non gastigare o punire; e che non si permetta al Clero d'Altamura d'avere un Giudice d'appellazione in partibus per li decreti e sentenze che s'interpongono dall'Arciprete, ma, come era stato solito, dovesse appellarsi alla Corte del Cappellano Maggiore. Ebbe gran parte in quest'affare il Consigliere Giovanni Battista Migliore mandato con tal incombenza in Roma dal Cardinal Zapatta allora Vicerè, per la vigilanza del quale dopo essere stata interdetta la città 18 anni, e scommunicati il Capitolo e Reggimento della medesima, si pose a tal negozio fine, riputato di grandissima importanza. Gli atti di questa controversia, e molte consulte ed allegazioni fatte per la medesima, insieme col Breve di Papa Gregorio XV, col quale si conferma la transazione, ed accordo seguito sopra queste differenze, si leggono presso Chioccarello nel tomo 6 dei suoi MS. giurisdizionali.

Tengono i nostri Principi del Regno molte altre chiese e cappelle di regia collazione, e Carlo II nell'anno 1300 ordinò, che di loro se ne formasse un distinto e compito inventario; dal cui esempio gli altri Re suoi successori, e particolarmente negli ultimi tempi il Re Filippo II, si mossero per conservarne memoria, di ordinarne altri più esatti. Per aver essi dai fondamenti erette molte Chiese ed altre dotate d'ampissime rendite, furono meritevoli di tal prerogativa; e siccome il fondamento, dove s'appoggia il diritto, di cui godono i Serenissimi Re di Spagna di presentar i Vescovi alle chiese cattedrali, non è altro, come dice il Vescovo Covarruvias[525], se non perch'essi le fondarono e dotarono; così i nostri Re, perchè, siccome si è potuto notare da' precedenti libri di quest'istoria, e da quel che si dirà ne' seguenti, moltissime Chiese ancor essi a loro spese fondarono, e di grandi entrate dotarono: quindi o per concessione de' Sommi Pontefici, o per consuetudine e prescrizione immemorabile[526], ottennero che le medesime fossero di loro collazione, senza che nel provvederle avesser bisogno del ministero del Vescovo o del Papa istesso[527]. Ciò che non dee recar maraviglia, particolarmente nelle persone de' Re, i quali non sono riputati puramente Laici; poich'essendosi da molti secoli introdotta tra' Principi cristiani quella spiritual cerimonia, che mentre si incoronano per mano de' Vescovi, sogliono anche ungersi col sacro olio, s'è riputato perciò che questa sacra unzione rendesse le lor persone sacrate, e capaci di tali e simili prerogative e dignità[528].

Quindi è nato, che nel Regno i nostri Principi, oltre la presentazione che tengono in moltissime chiese di patronato regio, eziandio in alcune chiese cattedrali, delle quali si parlerà a più opportuno luogo, tengono la collazione di molte chiese e cappelle regie fondate da essi e dotate di loro rendite, siccome in Napoli la chiesa di S. Niccolò del porto, ovvero del Molo, di S. Chiara, di S. Agnello, di S. Angelo a Segno, di S. Silvestro, e de' SS. Cosma e Damiano, di S. Severino piccolo e moltissime altre. E nel Regno in tutte le sue province, come in Lecce la cappella della Trinità, la cappella di S. Angelo posta nel castello della medesima città ed altre: in Apruzzo la Badia di S. Maria della Vittoria: nella Diocesi di Sarno la Badia di S. Maria di Real Valle: in Salerno la cappella di S. Pietro in Corte, di S. Cattarina ed altre: in Bari la badia di S. Lionardo: in Barletta la chiesa di S. Silvestro: nella diocesi di Sora la chiesa di S. Restituta di Morea: in Montefuscoli la chiesa di S. Giovanni: nella Diocesi di Nardò la chiesa di S. Niccolò di Pergolito: in Catanzaro le cappelle di S. Maria e di S. Giovanni Battista, e tante altre che possono vedersi presso il Mazzella[529], e negli inventarii fatti d'ordine di Carlo II e di Filippo II, rapportati dal Chioccarello nel sesto volume de' suoi MS. giurisdizionali.

CAPITOLO VI. Della Casa del Re: suo splendore e magnificenza; e de' suoi Uffiziali.

Non fu veduta in alcun tempo la casa regale di Napoli in tanta magnificenza e splendore, quanto nel Regno di questo Principe; o si riguardi il lustro della numerosa sua regal famiglia, e la grandezza de' suoi Baroni, ovvero il numero e splendore degli Ufficiali della Corte: ciò che innalzò cotanto non pur la città di Napoli, ma tutto il Regno, e lo rese famoso sopra tutti gli Stati di Europa.

Vide il suo primogenito Carlo Martello Re d'Ungheria e costui morto, Caroberto di lui figliuolo e suo nipote, sicuro Re di quel Regno, avendo debellato gli avversarii suoi. Tutti gli altri suoi figliuoli vide innalzati alle supreme grandezze; perchè Lodovico secondogenito, quantunque nella sua giovanezza fossesi fatto Frate minor Conventuale a S. Lorenzo di Napoli, fu poi creato Vescovo di Tolosa, e da poi per la santità della sua vita fu da Papa Giovanni XXII posto nel catalogo de' Santi Confessori. Roberto suo terzogenito che gli succedè nel Regno, fu Duca di Calabria, Vicario del Regno ed ebbe il supremo comando delle sue armate. Si reputò quindi a' più prossimi alla successione del Regno convenirsi meglio il titolo di Duca di Calabria che di Principe di Salerno: poichè Carlo II tenendo molti figliuoli, ed avendone decorati alcuni col titolo di Principe, come Filippo che fu fatto Principe di Taranto, Tristano Principe di Salerno e Giovanni Principe d'Acaja, si stimò che fosse più proprio e decoroso, a chi dovea succedere nel Regno, darsi il titolo di Duca di Calabria: titolo antico preso da' primi Normanni e che non una città, ma due ampie province abbracciava. Quindi s'introdusse che ai primogeniti de' nostri Re, che debbon succedere al Regno, tal titolo si dasse; e siccome in Francia al primogenito si dà il titolo di Delfino, in Ispagna di Principe d'Asturia, così nella casa regale di Napoli, colui che teneva il primo grado nella successione, era chiamato Duca di Calabria; ond'è che Roberto così facesse nomare il suo primogenito Carlo che gli dovea succedere nel Regno: e così praticarono tutti gli altri Re aragonesi; ed unito poi questo Regno alla Corona di Spagna, quindi avvenne che i primogeniti de' Re di Spagna si dicessero non meno Principi d'Asturia che Duchi di Calabria.

Filippo quartogenito fu Principe di Taranto e di Acaja, Dispoto di Romania, Grand'Ammiraglio del Regno, e per ragion di sua moglie, ebbe il titolo d'Imperadore di Costantinopoli; ed ancorchè non possedesse quell'Imperio, venne in tanta bizzaria, che imitando l'Imperador Federico Barbarossa, gran facitor di Duchi e di Re, volle nella Romania e nell'Asia Minore crearvi un Re ed un Dispoto. Il Tutini[530] nell'Archivio de' PP di S. Domenico Maggiore di Napoli ha rinvenuto l'originai diploma, da lui inserito nel libro degli Ammiragli del Regno, dove Filippo, e Catterina coniugi, che s'intitolano Imperadori di Costantinopoli, creano, e fanno Martino Zaccaria di Castro Signore di Chio, Re e Dispoto di Romania, e dell'Asia Minore, detta Anatolia, concedendogli investitura per se, suoi eredi e successori, con tutti li Contadi e Baronie e città di essa, con l'isole adiacenti, cioè Fenotia, Marmora, Tornero, Mitileno, Chio, Samo, Mitanea, Lango, ed altre isole: di più gli concede tutte le prerogative regie e Dispotali, cioè di bere in tazze d'oro, di portar la Corona, lo Scettro e le scarpe rosse fuori e dentro del palazzo di Costantinopoli, come sono le parole del diploma: infra vero Palatium ipsum, caligas Despotales et alia insignia Regalia, et despotalia deferre, ac portare possit, et valeat, secundum Regalem, et despotalem usum et consuetudinem Constantinopolitani Imperii; poichè secondo la Gerarchia dell'imperial Casa di Costantinopoli rapportata da Leunclavio[531], il primo Ufficiale del palazzo dell'Imperadore di Costantinopoli, era il Dispota. Vuol che il Regno lo riconosca in feudo da lui, e perciò si fece dare il ligio omaggio ed il giuramento di fedeltà da Frate Jureforte Costantinopolitano dell'Ordine de' Predicatori, Proccuratore e spezial Nunzio del Re Martino destinato a quest'atto. Il diploma fu spedito in Napoli per mano di Roberto Ponciaco Giureconsulto, Consigliere e familiare dell'Imperadore, e porta questa data: Datum Neapoli per manus D. Roberti de Ponciaco J. C. professoris, dilecti Consiliarii et familiaris nostri. A. D. 1305 die 24 maii 8 Indict. Morì poi Filippo nell'anno 1332 in Napoli, e fu sepolto nella chiesa di S. Domenico de' Frati Predicatori di Napoli, ove insino oggi si vede il suo tumulo.

Raimondo Berlingiero suo quintogenito, per la sua gran giustizia e prudenza fu fatto da lui Reggente della Vicaria, e fu Conte d'Andria e Signore dell'Onore di Monte S. Angelo; il qual poi morì con gran fama di bontà. Giovanni sestogenito morì Cherico nell'adolescenza. Tristano settimogenito, così chiamato, perchè nacque nella tristezza quando il padre era prigione in Ispagna, fu Principe di Salerno. Giovanni ottavogenito, fu Principe d'Acaja e Duca di Durazzo nella Grecia: Durazzo è città posta nel Peloponeso, oggi detto Morea, della quale abbiamo una minuta descrizione in Tucidide: ella fu città metropoli, ed il suo Metropolitano era sottoposto al Patriarca di Costantinopoli: avea Trono e Molti Vescovi suffraganei rapportati da Leunclavio[532]: fu poi Conte di Gravina per successione dell'ultimo fratello; Pietro l'ultimogenito, fu Conte di Gravina e non già inferiore agli altri nella virtù e valor militare.

Non meno illustre che numerosa fu la sua femminile progenie sposata a' Principi più Sovrani d'Europa. Clemenzia fu moglie di Carlo Conte di Valois fratello del Re di Francia. Bianca fu moglie di Giacomo Re d'Aragona. Lionora fu moglie di Federico Re di Sicilia. Maria fu moglie di Giacomo Re di Majorica. Beatrice l'ultimogenita fu moglie d'Azzo d'Este Marchese di Ferrara e poi di Beltramo del Balzo Conte di Montescaggioso e d'Andria, ed ultimamente di Roberto Delfino di Vienna. Adornavano ancora la sua regal Casa tanti grandi ed illustri Baroni: gli Orsini Conti di Nola: li Gaetani Conti di Fondi e di Caserta: li Balzi Conti d'Avellino e d'Andria: i Chiaramonti Conti di Chiaramonte: i Conti di Lecce, di Chieti e tanti altri rinomati Baroni.

Da questo numero di così illustri figliuoli ebbe Re Carlo non pur l'allegrezza che può aver un padre de' figli buoni ed eccellenti, ma una benevolenza infinita del popolo di Napoli. Il fasto, che portavano alla Casa regale e la splendidezza di tante Corti, non pur illustravano la città, ma erano di grande utilità a' suoi cittadini; poichè non solo gli Artisti ne riportavano grandissimi guadagni dalle pompe loro, ma gli altri popolani onorati, che comparivano alle Corti loro, erano poi esaltati a più alti e ragguardevoli uffici della Casa regale, i quali erano in questi tempi in tanto numero e così varii in fra loro, che meritano onde qui se ne faccia particolar memoria.

§. I. Degli Ufficiali della Casa del Re.

Gli Ufficiali della Casa del Re non bisogna confondergli con gli Ufficiali della Corona, de' quali si parlò nel libro XI di quest'Istoria. Quelli della Corona, non erano mutabili per ogni mutazione di Re, come questi, e la loro carica non era limitata in alcun luogo o provincia, ma si distendeva generalmente per tutto il Reame, e propriamente servivano lo Stato, non già la persona del Re: questi all'incontro servivano la Casa del Re, perchè assistevano giornalmente alla regal persona e perciò quelli, de' quali trattiamo, sono senza dubbio li più veri Ufficiali del Re, perchè dirittamente servono ed assistono la sua regal persona.

Bisogna ancora distinguergli dagli altri, che pure sono Ufficiali del Re, cioè da quelli, che hanno ufficii pubblici conferiti dal Re, come Giudici, ed altri Magistrati, perocchè questi non sono Ufficiali della Casa del Re, nè suoi domestici: ond'è, che nel dritto[533] i domestici dell'Imperadore erano chiamati Palatini.

Prima tutti gli Ufficiali della Casa del Re aveano subordinazione agli Ufficiali della Corona; e ciascuno, secondo la sua carica, era subordinato a colui, ch'era nell'istesso rango di dignità. Per ciò gli Ufficiali della Corona aveano sotto di loro un sostituito, il quale continuamente assistesse nella Casa del Re e comandasse a' minori Ufficiali, siccome nell'antico Imperio vi era sotto ciascun grande Ufficiale un altro chiamato Primicerius Officii, il quale avea la dignità di Spettabile, allora che i Grandi Ufficiali aveano quella d'Illustri.

Così ancora in Francia, ed al di lei esempio, in Sicilia, i primi Capi si qualificavano Ufficiali della Corona e gli altri solamente sono qualificati per grandi Ufficiali o Capi d'ufficio della Casa del Re. Ma gli uni e gli altri anticamente nell'Imperio e nel Reame di Francia erano chiamati Comites, cioè compagni del Principe o più tosto suoi cortigiani, essendo chiamata in latino la Corte del Principe Comitatus[534]. Ma poichè nelle province e nelle città vi erano anche dei Conti, così chiamati, perch'erano scelti tra i principali cortigiani: per distinguer questi da quelli, ch'erano impiegati alle principali cariche della Corte, furon perciò i primi appellati Comites Palatini. Quindi è, che per ispecificare la qualità loro, si aggiunse al titolo di Comes il nome della loro carica, come Comes Palatii, Comes Stabuli, Comes Sacrarum largitionum; ond'è, che in Francia questi Ufficiali si dissero il Conte del Palazzo, il Conte della Stalla, per significare i cortigiani, che aveano carica del Palazzo e della Stalla, ovvero Cavallerizza del Re, di sorte che Comes significava un Capo d'Ufficio, o principale Ufficiale di compagnia, ed in fatti Comes Palatii è chiamato dal dritto, ed in Cassiodoro Magister Palatii. Quindi in Francia fu detto il Maestro della Casa del Re; e presso noi, gli altri Ufficiali della Corona, furono prima detti Maestri, come Maestri Giustizieri, M. Siniscalchi e poi Grandi Giustizieri, Gran Siniscalchi, Grandi Ammiragli, ec. Ed il titolo di Maestro restò solo agli Ufficiali minori, come a' Maestri Ostiarii: M. Panettieri: M. Razionali ec.

Or anticamente i grandi Ufficiali della Casa del Re erano sotto alcuni degli Ufficiali della Corona; ma da poi molti si sono esentati d'ubbidire ad altri, che al Re: ma non fu però che moltissimi non riconoscessero presso noi per lor Capo il G. Siniscalco, ch'è il medesimo, che in Francia si chiama il G. Maestro della Casa del Re, ed oggi di Francia, come vedremo dal novero di questi Ufficiali.

Era il G. Siniscalco, come si disse nell'XI libro di quest'Istoria, il G. Maestro della Casa del Re; ed intanto egli fu noverato tra gli Ufficiali della Corona, perchè quantunque la sua carica riguardasse il governo della Casa del Re, siccome la carica del G. Contestabile il governo della Guerra, quella del G. Giustiziero, della Giustizia, e l'altra del G. Camerario, delle Finanze; nulladimanco la sua autorità non era limitata da alcun luogo, o provincia, ma si distendeva per questo fine in tutto il Reame, nè era mutabile per ogni mutazione di Re, e si diceva perciò servire allo Stato ed al pubblico, e non già solamente alla persona del Re.

Egli era chiamato nell'antico Imperio Magister Officiorum, e per ciò teneva sotto di se più Ufficiali tanto grandi, quanto piccioli nella Casa del Re. I grandi finalmente furono esentati d'ubbidire ad altri, che al Re; onde sursero per ciò altri Ufficiali, i quali non possono dirsi della Corona, ma sì bene Grandi Ufficiali, come diremo.

Di questi Ufficiali della Casa reale di Napoli, Camillo Tutini[535] ne fece solo un Catalogo di nomi, e ne promise un Trattato; ma non si è veduto poi alla luce; gli raccolse da' Capitoli del Regno, e dall'Archivio della Zecca, ch'è quello che contiene i fatti, e le gesta di questi Re angioini, nel Regno de' quali, e particolarmente in quello di Carlo II, se ne videro in maggior numero, perchè la sua Casa regale di Napoli ne fu abbondantissima. E poichè questo Principe, come Franzese, tutto faceva ad imitazione del Regno di Francia, molte cose v'introdusse a similitudine di quello, ciò che non solo nella sua Casa regale volle imitare, ma anche, come si vide, nelle chiese, ch'ei fondava, o arricchiva di sue rendite.

Del Tutini non sappiamo ciò, che uom se n'avrebbe potuto promettere; poichè in quel Catalogo non distingue gli Ufficiali della Corona, e quelli minori a coloro subordinati, dagli Ufficiali della Casa del Re e suoi subalterni. Noi avendo riscontrati questi Ufficiali della Casa di Napoli essere in tutto simiglianti a quelli della Casa di Francia, non ci apparteremo dall'ordine tenuto da coloro, che trattarono degli Uffici di quella Augustissima Casa.

De' Grandi Ufficiali.

Gli Ufficiali adunque della Casa del Re erano divisi in grandi Ufficiali, e minori Ufficiali. I Grandi Ufficiali, che furono sotto il G. Siniscalco erano: il primo Maestro dell'Ostello, ovvero del Palazzo, che il Tutini chiama Maestro dell'Ospizio Regio, ed altri Siniscalco dell'Ospizio Regale. Il primo Panettiere, chiamato dal medesimo, Maestro Panettiere Regio, del cui ufficio abbiamo ne' Registri[536] del Re Roberto, che ne fosse stato onorato da quel Re, Giacomo Ulcano, che fu Maestro Panettiere Regio. Il primo Coppiere; ed il primo Trinciante, ovvero Scalco del Re.

Sotto il G. Ciambellano, ovvero Cameriere Maggiore del Re, erano: il primo Gentiluomo di Camera, che presso il Tutini si chiama Maggiordomo della Casa reale: il Maestro della Guardaroba, che Tutini chiama Regio: il Maestro delle Cerimonie: il Capitano della Porta, detto dal Tutini Maestro Ostiario: il Conduttore degli Ambasciadori ed il Cameriere ordinario. Questi Ufficiali in Francia non ubbidiscono che al Re, tra le mani del quale fanno il giuramento, e deferiscono solamente per onore al G. Ciambellano.

Alcuni, come rapporta Carlo Loyseau[537], sotto il G. Ciambellano mettono ancora il Primo Medico della Casa del Re, ed il Maestro della Libreria del Re; altri niegano a costoro il grado di G. Ufficiali, sol perchè sono, come i Franzesi dicono, de longue robe; ma vanno quest'ultimi di gran lunga errati; poichè i Medici del palazzo dell'Imperadore nell'antico Imperio erano del Comitato di essi, non altrimenti che tutti gli altri suoi Ufficiali e Conti Palatini. In Costantinopoli, da poi che per venti anni aveano in quell'Accademia con pubblici stipendii insegnato, erano ammessi in Palazzo e resi Conti, ed ascritti nella Comitiva del primo Ordine, non perchè insegnassero, ma perchè come Medici dell'imperial Palazzo, si dicevano ancor essi intra Palatium militare, come vengon qualificati dagl'Imperadori Onorio e Teodosio[538]. Questi però eran chiamati medici del sacro, ovvero imperial Palazzo, non già dell'Imperadore. Fu da poi accresciuta la lor dignità, quando il Principe fra essi trascelse uno per cura della sua persona, il qual chiamavasi il primo Medico del Principe e Giudice e primo di tutti gli altri Medici; e ciò fu introdotto non già da alcuno degl'Imperadori, ma dal nostro Teodorico ostrogoto Re d'Italia, come si legge presso Cassiodoro[539], il quale così introduce a parlare questo Principe: Huic peritiae deesse Judicem, nonne humanarum rerum probatur oblivio? Et cum lascivae voluptates recipiunt Tribunum, hoc non meretur habere primarium? Habeant itaque Praesulem, quibus nostram committimus sospitatem. Sciant se huic reddere rationem, qui curandam suscipiunt humanam salutem.

Questo medesimo istituto si vide praticato nella Persia, dove il primo Medico di quel Re era insieme Capo e Giudice degli altri Medici, senza l'approvazione del quale niuno in Regno poteva esercitar medicina, e da' Persiani era chiamato Hakim Pasci[540], siccome per la testimonianza d'Alpino, nella città del Cairo, il primo Medico, che tiene la medesima potestà, vien anche chiamato Hakim Fasci. Presso gli Arabi Hakim è l'istesso, che presso noi Sapiente, ovvero Dottore: quindi gli Spagnuoli per eccellenza chiamano il Medico Dottore: siccome i Franzesi, la Levatrice, che la noverano tra' Medici, chiamano Sage-femme.

Presso di noi primo Medico fu chiamato Protomedico, e nel Regno degli Angioini e degli Aragonesi spesso s'incontra di lui memoria; e nel famoso indulto della Regina Giovanna I, rapportato dal Summonte[541], abbiamo, che in quel tempo era Protomedico Carlo Scondito, siccome nel Regno degli Aragonesi furono successivamente Protomedici Pannuccio Scannapeco, Silvestro Galeota ed altri, de' quali il Toppi nella sua Biblioteca fece catalogo. Teodorico gli avea conceduto grande autorità e prerogative: che tutti coloro, che esercitavan medicina, dovessero a lui render ragione, e conto della perizia del lor mestiere: che occorrendo tra' Medici discordia intorno alla cura degl'infermi, egli dovesse determinarla e starsi al suo giudicio: e per ultimo, ch'egli fosse il Medico del Principe[542].

Eravi anche presso di noi il Protochirurgo, ma da poi fu quest'Ufficio estinto, ed unito al Protomedico, il quale è creato dal Re, o dal suo Luogotenente, e deve essere Regnicolo, ed ha la conoscenza non meno sopra i Chirurgi, che sopra le Levatrici annoverate tra Medici; e sopra gli Speziali, ch'egli crea, spedendo loro il privilegio, e visita le loro botteghe; e quella autorità, che Federico II diede per due Costituzioni[543] a' suoi Ufficiali ed a' Medici d'invigilare, che i sciroppi, e gli elettuari, e gli altri farmaci fossero ben composti, la esercita ora egli, tassando il prezzo di quelli, ed è Capo perciò del Collegio degli Speziali, che chiamano degli Otto. Tiene Tribunale, ed insieme col suo Assessore conosce contro le Levatrici, Speziali ed altri suoi sudditi, e contro coloro, che medicano senza privilegio; ed è sottoposto al Tribunale della regia Camera della Summaria, ancorchè da' suoi decreti s'appelli al Tribunale del S. C.[544].

Sotto il G. Scudiero, Ufficiale anche nell'Imperio d'Oriente conosciuto col nome di Scuterius, era il primo Scudiero, che Tutini chiama Maestro della Scuderia Regia.

Sotto il G. Cacciatore, fra' Greci annoverato pure tra gli Ufficiali del Palazzo di Costantinopoli, e chiamato Primus Venator, che noi diciamo oggi il Montiere Maggiore, sono il G. Falconiero, il Maestro dell'Acque e delle Foreste, di cui sovente ne' nostri Capitoli del Regno[545] fassi memoria, e li quattro Luogotenenti della caccia.

Non bisogna cercare nell'antico Imperio questi Ufficiali; poichè i Romani, siccome ebbero l'esercizio dell'agricoltura e pastorizia, e la fatica della campagna in pregio, così disprezzavano la caccia; ond'è che da Salustio[546] è annoverata la caccia tra' mestieri servili; e Tiberio notò d'infamia un Capitano d'una legione, perchè avea mandati certi pochi soldati a caccia[547]. Le cagioni vengono esaminate dal nostro Scipione Ammirato[548], fra le quali non sono di leggier momento quelle di aver dovuto per prender diletto della caccia, allontanarsi le giornate da Roma, per essere questa città a molte miglia intorno circondata di ville, orti ed altre delizie, e perchè i Romani aveano tanti giuochi e spettacoli pubblici di gladiatori e diversi altri esercizi militari in casa, onde non bisognava loro ricorrere perciò alla caccia. All'incontro i Principi stranieri ch'essi chiamavano barbari, i Re de' Macedoni, i Re di Persia, i Re de' Parti e tanti altri, stimavano gran pregio l'essere valenti cacciatori; ma sopra tutti i Principi germani e settentrionali, li quali nella decadenza dell'Imperio soggiogarono l'Europa, ne furono vaghissimi; onde avvenne che presso i nostri Principi sia venuto in disprezzo l'esercizio della agricoltura e pastorizia, ed innalzato cotanto quello della caccia. Questi Popoli, come saviamente ponderò l'Abate Fleury[549], vivevano in paesi coperti di boschi, ne' quali non aveano nè biada, nè vino, nè buone frutta, ond'era loro necessario di vivere di cacciagione, siccome fanno ancora i Selvaggi de' paesi freddi nell'America. Dopo aver passato il Reno ed essersi stabiliti in terre migliori, vollero trar profitto dalle comodità dell'agricoltura, dalle arti, e dal commercio, ma non vollero avervi l'applicazione. Lasciarono queste occupazioni a' Romani da loro soggiogati, ed essi mantennero i loro istituti, e quanto avvilirono l'agricoltura, altrettanto innalzarono la caccia, della quale gli antichi facevano molto minor caso. Eglino ne han fatto una grand'arte; e l'hanno portata perfino all'ultime sottigliezze, tanto che la caccia fu reputata la più ordinaria occupazione della nobiltà.

Fu reputata ancora proprio esercizio della profession delle armi, perchè avvezza gli uomini a levarsi per tempo, a sostenere i freddi ed i caldi, a lasciar il cibo ed esercitarsi ne' viaggi e ne' corsi, ed a soffrire i disagi, talchè potendo accadere il simile in guerra, non parrà così strano a sostenerli in campo. I Principi stessi eran persuasi, non esser per loro più utile occupazione che l'esercitarsi nelle cacce, così per assuefare il corpo a' disagi ed alle fatiche, come per imparare la natura de' siti, e conoscere, come sorgono i monti, come imboccano le valli, come giacciono i piani, ed intendere la natura de' fiumi e delle paludi: ciocchè arreca al Principe doppia comodità, sì perchè con quella via apparerà il sito del suo paese, onde può vedere che difesa gli si può dare, e sì perchè, con quello esempio può venire a notizia d'altri siti, avendo tutti i paesi una certa somiglianza infra di loro; la qual cognizione, e per condurre gli eserciti, e per trovare gli alloggiamenti, e per pigliare suoi vantaggi, e per altri rispetti può in vari tempi apportare molte e diverse comodità.

Quanto i nostri Principi o sian goti, o longobardi e normanni, ovvero svevi, fossero stati applicati alla caccia, si è potuto notare ne' precedenti libri di questa Istoria, e sopra tutti l'Imperador Federico II e Manfredi suo figliuolo che della caccia ne compilarono particolari libri. Le medesime pedate furon calcate da questi Re angioini, i quali avendo collocata la Sede regia in Napoli, nè essendo a que' tempi questa città circondata di tante ville ed orti, nè i suol piani ridotti a quella coltura che oggi si vede, ma racchiudendo la provincia di Terra di Lavoro ampie foreste e boschi, quindi il lor consueto esercizio era la caccia, onde molti Ufficiali si videro nella Casa regale di Napoli destinati per assistere al Re alla caccia, li quali aveano il lor Capo, chiamato il Gran Forestiere, il quale teneva sotto di se molti Maestri Forestieri, e questi aveano moltissimi Cacciatori a loro subordinati[550].

L'autorità e giurisdizione di questo Ufficiale, chiamato da' nostri il Montiere Maggiore, nel Regno degli Angioini non si era distesa cotanto, quanto si proccurò allargarla da poi nel Regno degli Spagnuoli; poichè a questi tempi il Gran Maestro delle Foreste non estendeva la sua giurisdizione, che nelle foreste demaniali del Re. Ma da poi essendosi stabilita la caccia per regalia del Principe, si vede l'autorità sua non aver termine nè confine; tanto che concede egli licenza ai Cacciatori di portar armi, e cacciare per tutto il Regno (ancorchè i Baroni nelle loro investiture vengano pure investiti delle foreste, e ragioni della caccia) e tiene proprio Auditore e particolare Tribunale[551].

De' Minori Ufficiali.

I Minori Ufficiali erano così chiamati, non perchè fossero piccoli in se medesimi, ma comparati a' Maggiori, e grandi Ufficiali detti di sopra. Questi nell'antico Imperio erano chiamati Milizie, ovvero piazze ed ufficii di compagnia, perchè di ciascuna sorte ve ne erano più, a luogo, che li Gran Ufficiali sono quasi tutti unici nella loro spezie. Di queste milizie spesso nel Codice di Giustiniano, e nelle Novelle fassi memoria[552]; e ne trattarono accuratamente Giacomo Cujacio, ed Arnoldo Vinnio[553] celebri Giureconsulti, riprovando l'opinione che sopra le milizie ex casu tenne Lelio Taurello.

Erano di due sorta. Gli uni dati a' Gentiluomini, e gli altri lasciati agli Ignobili.

Quelli ch'erano dati a' Gentiluomini, sono le piazze de' Gentiluomini di Camera; i Gentiluomini della Caccia: e quanto a' Paggi (detti dal Tutino Valletti), essi non tiravano salario, ma aveano la livrea solamente dal Re. I Gentiluomini della Camera, che nell'antico Imperio erano chiamati Decuriones Cubiculariorum, comandavano agli altri Ufficiali minori, ed erano in gran numero. I Gentiluomini della Caccia, erano quelli che assistevano al Re alla caccia, differenti dalli Cacciatori Regj, che sono plebei, ed hanno la cura di ordinare, ovvero drizzare la caccia. I Gentiluomini della Falconeria, i quali avevano il pensiero di qualche volo, differenti dagli Falconieri della Camera Regia, che sono quelli che avevano la cura di ordinar la caccia. Questi Ufficiali, come si è detto, non bisogna cercargli nell'antico Imperio, perchè gli Imperadori non erano applicati alla caccia, come furono i nostri Re.

I Ciambellani Regj, che scalzavano il Re, e lo mettevano in letto, ed erano nella Camera secreta del Re. Gli Arcieri delle guardie del Re. I Scudieri del corpo del Re. I Scudieri della Stalla del Re, chiamati dal dritto Siratores, ed in Francia detti Marescialli, termine alemano, che significa Ufficiale di Cavalli, the Tutino chiama Maestro della Marescallaria Regia: donde viene che noi chiamiamo ancora Maniscalchi quegli che medicano e ferrano i Cavalli: differenti dalli Marescialli degli alloggiamenti del Re.

I Marescialli della soprantendenza della guerra, li quali distribuivano alle milizie gli ospizj, seguivano il G. Contestabile, e gli Ufficiali succeduti nella loro carica si chiamarono Scudieri ed anche Scudieri di Stalla, a distinzione degli altri Scudieri del corpo del Re detti di sopra.

Vi erano ancora i Maestri degli stipendiarii Regj, i quali aveano la cura di tener conto degli stipendiati del Re, e presso noi è rimasto di loro ancor vestigio, leggendosi nella Chiesa di S. Niccolò a Pozzo bianco un'iscrizione, nella quale si nota il fondatore di quella essere stato Errico Barat, familiare del Re Carlo I ac stipendiariorum Regiorum Magistrum[554]. La di cui incombenza, siccome l'altra di distribuire alle milizie gli ospizj, appartenente a' Marescialli di guerra, si vide da poi a tempo degli Aragonesi e degli Spagnuoli, trasferita nel Regio Scrivano di Ragione, di cui favelleremo nel Regno di questi Principi.

Eravi il Maestro delle Razze del Re, che ora diciamo Cavallerizzo Maggiore, il qual Ufficiale a tempo degli Spagnuoli, come ivi diremo, innalzò grandemente la sua giurisdizione, ed ebbe pure proprio Uditore e particolar Tribunale.

Più numerose erano le milizie de' Secretarii del Re. Questi, che nell'imperio erano nella milizia de' Tribuni de' Notari, e chiamati ancora Candidati, come l'attesta Cassiodoro[555], nel Regno di Sicilia riconoscevano il G. Protonotario per lor Capo, ch'era uno de' sette Ufficiali della Corona, come si disse nel libro XI di quest'istoria. Egli era il Capo de' Notari, e nell'Imperio era per ciò chiamato Primicerius Notariorum: avea la dignità Proconsolare, e dopo due anni d'esercizio diveniva illustre. Erano ancora nell'antico Imperio tre sorta o gradi di Notari, che sono apertamente distinti nel Codice di Teodosio[556]; i primi erano intitolati Tribuni Praetoriani et Notarii: e questi aveano la dignità de' Conti; i secondi erano semplicemente detti Tribuni et Notarii, e questi aveano la dignità de' Vicarii; finalmente i terzi erano chiamati Notarii familiares, ovvero domestici, i quali aveano l'ordine e dignità di Consolarità. Questi non bisogna confondergli co' Notari che ora diciamo, li quali erano tutto altro, ed erano chiamati Tabelliones, ovvero Tabularii, siccome fu da noi osservato nel riferito libro.

In Francia, secondo che rapportano gli Scrittori di quel Regno, parimente vi sono tre sorta di Notari del Re, chiamati ancora Secretarii ad esempio di Vopisco, il quale chiama i Notari dell'Imperio Notarios Secretorum, e nel dritto vengono chiamati a Secretis[557]. Sono perciò variamente appellati: Secretarii di Stato: Secretarii del Re: e Secretarii della Casa del Re. I Secretarii del Gabinetto si riferiscono alli Cartularii, Cubicularii, qui emittebant simbola, sive Commonitoria, come si dicono nelle Novelle di Giustiniano[558]. Erano in Francia sessanta i Secretarii del Re, Casa e Corona per far tutte le lettere patenti di Cancelleria. E come ch'essi spediscono i privilegi degli altri, era ben di dovere, che ne ottenessero tanti dal Re a lor beneficio.

Parimente nella Casa Reale di Napoli erano a' tempi degli Angioini molti di questi Secretarii e Notari del Re. Furonvi i Notari della Casa del Re, ed a questi tempi di Carlo II d'Angiò fu suo Notaio Niccolò di Alife, celebre Giureconsulto di quell'età. Vi erano i Maestri e Prepositi sopra le soscrizioni e signature delle lettere della Camera Regia: i Notari della Tesoreria Regia: il Sigillatore delle Lettere Regie: il Compositore delle Bolle Regie: ed altri Ufficiali minori della Secreteria del Re.

Fra questi Ufficiali dobbiamo annoverar ancora il Maestro dell'Armature Regie: il Maestro de' Palafrenieri: il Maestro degli Arresti: il preposito degli ufficii dell'Ospizio Regio: il Maestro Massaro: i Maestri Razionali della Camera Regia (fra quali, a' tempi di questo Re, furono Andrea d'Isernia e l'istesso Niccolò d'Alife) ed altri consimili, de' quali si tratta in più luoghi nei Capitoli di Carlo I e II d'Angiò[559].

Sieguono nell'ultimo luogo i minori uffici lasciati agl'Ignobili: e sono quelli, che apprestano il mangiare del Re e de' Principi e de' loro domestici, li quali in Francia si chiamano li sette uffici, non per ragione della loro carica, ma a cagion delle cucine dove gli esercitano, e si chiamano uffici a casa del Re ed a casa de' Principi. Nelle due cucine, li Capi sono chiamati Scudieri di Cucina, e gli Aiutanti, Maestri Cuochi.

Così ancora coloro, che apprestavano il mangiare a' nostri Re ed a' Principi della Casa regale erano chiamati Prepositi della Cucina Regia e Maestri Cuochi del Re; onde si narra che que' tre Franzesi, Gio: Dottum, Guglielmo Burgund e Gio: Lions, che fondarono la chiesa e l'ospedal di S. Eligio, fossero stati tre Cuochi della Cucina del Re Carlo I.

Vi erano ancora i Prepositi della Panetteria, della Copperia, della Frutteria e della Buccellaria del Re; i quali aveano molti Aiutanti sotto di loro. Come ancora i Valletti del Nappo del Re ed altri molti Ufficiali subalterni.

A questa classe devono collocarsi i Vessilliferi Regi: i Portieri della Camera Regia: i Cacciatori Regi: i Falconieri Regi, cioè quei che avean la cura di ordinare e dirizzar le cacce ed i voli: i Custodi degli Uccelli Regi: i quaranta Soldati dell'Ospizio Regio ed altri simili minori Ufficiali.

Camillo Tutini nel Catalogo di questi Ufficiali minori rapporta alcuni, i quali non appartengono punto alla Casa Regale ed agli G. Ufficiali del Palazzo del Re; ma unicamente appartengono agli Ufficiali della Corona, a cui sono subordinati: come il Maresciallo del Regno: i Contestabili delle Terre e Castellani, che nella soprantendenza della guerra seguivano, ed erano subordinati al G. Contestabile: il Maestro del Porto Regio, e' Protontini, ovvero Portolani o Vice-Ammiragli, che appartengono al G. Ammiraglio: il Tesoriere Regio ed i Secreti delle province, che sono subordinati al G. Camerario; e li Giustizieri delle province, e quello degli Scolari, che riconoscevano per lor Capo e superiore il G. Giustiziero.

Di tanti e così illustri pregi era ornata la regal Casa di Napoli ne' tempi del Re Carlo II, il quale con ugual bilancia compartiva questi uffici per lo più a' Napoletani e Regnicoli, come si legge ne' regali Archivi, prezzando i vassalli di questo Regno non meno di quelli degli altri de' suoi paterni e materni Stati; e se alle volte leggiamo, che ne onorava ancora i forestieri di quegli Stati, non tralasciava però a Provenza, a Forch'Alquir, a Piemonte, di porvi Regnicoli e Napoletani con altrettanto di prerogativa, come si legge ne' medesimi Archivi, e come si vede in quei luoghi a molte insegne di Napoletani, che furonvi a governare[560]. Ed ancorchè tutto disponesse ad imitazione del Regno di Francia, e molto fosse inchinato al suo nativo paese ed a gratificar que' di sua nazione; con tutto ciò in cose di Stato non riguardò Nazione, ma s'atteneva al consiglio de' più prudenti e savi.

Ma quasi tutti questi Ufficiali, perduto ch'ebbe Napoli il pregio di esser Sede regia, sparirono, e nella loro suppressione sol alcuni ne rimasero; poichè nel Regno di Ferdinando il Cattolico, e più in quello degli Austriaci, essendosi introdotta fra noi nuova politia, sursero nuovi Ufficiali; e siccome quelli finora rapportati furono da' Re franzesi qua introdotti ad esempio di quelli di Francia, così a' Re spagnuoli piacque introdurne de' nuovi a similitudine di quelli di Spagna, de' quali ne' Regni loro si darà distinta e particolar contezza.

§. II. Del Maestro della Cappella del Re, che ora chiamiamo Cappellano Maggiore.

Bisogna separare il Maestro della Cappella del Re, dagli altri Ufficiali della Casa del Re; poichè quantunque ancor esso, avendo la soprantendenza dell'Oratorio del Re posto nel regal Palazzo, potesse annoverarsi fra gli Ufficiali della Casa regale, nulladimanco presedendo egli alle cose ecclesiastiche e del Sacerdozio, era distinto da quelli, che presedevano alle cose dell'Imperio e della Casa del Re. In Francia per istabilire in maggior splendore e magnificenza lo stato della Casa del Re, fu reputato prudente consiglio introdurre in quella tutti i tre Ordini del Regno, e che non meno quello della Nobiltà e l'altro del terzo Stato v'avesse parte, ma anche l'Ordine ecclesiastico, che in quel Regno fa Ordine a parte, tutto diverso di quel che si pratica fra noi, che gli Ecclesiastici sono mescolati ne' due Ordini di Popolo e Nobiltà. Dalla Nobiltà presero, come si è veduto, i Gentiluomini di Camera, della Caccia, della Falconeria ed altri, onde si componevano le milizie o piazze della Casa del Re. Dal terzo Stato si presero i Graffieri, Secretarii, Cancellieri e tutti que', a' quali erano lasciati i minori uffici. Così ancora dall'Ordine ecclesiastico si presero il G. Elemosiniere, il Maestro della Cappella o Oratorio, ed il Confessore ordinario del Re; ed a tempo de' Re della prima razza, fu tanta l'autorità del Cappellano del Re, chiamato ancora Arcicappellano, nella Casa regale, che s'aveano diviso l'imperio ed il governo col Maestro del Palazzo: suppressa poi tal carica nella seconda stirpe, e data altra norma al governo della Casa regale, restò l'autorità dell'Arcicappellano in gran parte diminuita, e surse sopra di lui il G. Elemosiniere, che tenea sotto di se così il Maestro dell'Oratorio, come il Confessore del Re[561].

Nel Regno di Sicilia, avendo i Normanni costituita la loro Sede Regia in Palermo, il Cappellano del Re, a somiglianza di quell'antico di Francia, avea per tutto quel Regno stesa la sua giurisdizione, nè l'Elemosiniere, nè il Confessore del Re erano distinti. Nella Casa regale di Sicilia era chiamato Cappellano del Re, e tra l'Epistole di Pietro di Blois, se ne legge una[562] dirizzata ad Cappellanum Regis Siciliae, dove gli ricorda, che per l'ufficio suo ammonisca il Re a non dare il Vescovato d'Agrigento a persona indegna.

Da poi che i Principi cristiani vollero avere nel regal Palazzo proprio Oratorio, surse in conseguenza il primo Prete del Clero Palatino; e poichè ov'essi tenevano collocata la loro regia Sede, ivi colui dovea risiedere; quindi è, che presso di noi ne' regali Archivii non s'incontra memoria di Cappellano Regio, se non a' tempi de' Re angioini, i quali in Napoli fermarono la lor Sede, e cominciarono quindi ad avere regia Cappella. Prima i Re normanni e svevi l'ebbero in Sicilia, perchè in Palermo avean collocata la lor Sede; ond'è, che la memoria del Cappellano di Sicilia è più antica di quello di Napoli.

Collocata adunque da' Re angioini in Napoli la lor Sede regia, cominciò presso noi la prima volta a sentirsi il Maestro della Cappella del Re, e ne' suoi principii insino al Regno di Ladislao fu chiamato Magister Regiae Cappellae, ovvero Magister Sacratae Cappellae, e sovente Protocappellanus[563], per essere egli il Capo di tutti li Cappellani minori del Re, non altrimenti, che presso i Greci il primo Prete del Clero Palatino chiamavasi Protopapa del Palazzo, di cui si ritrova spessa commemorazione presso Codino, Zonara, Cedreno e nelle Notizie dell'Imperio; al medesimo s'appoggiava la principal cura della celebrazione delle funzioni e solennità nella Cappella del Palazzo imperiale, dove presedeva agli uffici ecclesiastici, del che fu ricordevole anche Tommasino nel suo trattato de' Beneficii[564].

Il Maestro adunque della Cappella reale di Napoli avea la principal cura dell'Oratorio del Re, e presedeva a tutti i Cherici del Palazzo reale; ed a' tempi di Carlo II leggiamo essere stato suo Cappellano regio Pietro, il qual intervenne all'assoluzione del giuramento, che Papa Bonifacio VIII diede a Lionora terzagenita di Carlo II per isciorla dagli sponsali, che avea contratti con Filippo Signor di Tussiaco, e Ammiraglio a tempo di Carlo I[565]: e regnando il Re Roberto si legge, che fosse suo Cappellano Regio Landulfo di Regina Dottore e Canonico napoletano[566]. E sin da questi tempi, non già nel Regno d'Alfonso I, come contro l'opinione del Freccia fu notato nel libro XI di quest'istoria, fu escluso il G. Cancelliere d'esercitar giurisdizione sopra i Cherici del Palazzo reale, sopra i Cappellani regj, e tutta passò nella persona del Cappellano Maggiore, come Prete del Clero Palatino.

Crebbe molto più la sua autorità nel Regno di Carlo II, poichè essendosi per antichissimo costume introdotto, che i Principi potessero avere Cappelle regie, non pure nella città metropoli, dove facevano residenza, ma in alcune altre, dove solevano ancor essi in alcun tempo dimorare, e dichiarar essi per tali alcune Chiese, ove aveano maggior divozione, e che per ciò erano state delle loro rendite profusamente dotate; siccome presso di noi n'abbiamo memoria fin da' tempi del Conte Ruggiero, il quale nell'anno 1094 fra l'altre cose che donò a S. Brunone, fu la Chiesa di Santa Maria di Arsafia, sua Cappella, che teneva in Calabria esente dalla giurisdizione dell'Ordinario: la carta della qual donazione vien rapportata dal Tassoni[567], ove si legge ancora Folcone suo Cappellano; quindi multiplicandosi nel nostro Regno le Cappelle regie, venne in conseguenza ad accrescersi l'autorità del Cappellano regio. La chiesa di S. Niccolò di Bari fu dichiarata Cappella regia; e perciò il Priore ed il Capitolo siccome eran esenti dall'Ordinario, così erano subordinati al Cappellano maggiore del Re. La chiesa d'Altamura fu dichiarata ancora Cappella regia, e quindi l'Arciprete di quella co' suoi Preti, come Cappellani regj pretendevan independenza dal Vescovo di Gravina, e non riconoscer altri, che il Cappellano Maggiore del Re[568]. Tante altre Chiese di regia collazione, dichiarate Cappelle regali, delle quali si è favellato nel precedente Capitolo, parimente pretendendo esenzione da' loro Ordinarii, non riconoscevan altri, che il Cappellano Maggiore per superiore.

Furono da poi riputate anche Cappelle regie quelle, ch'erano costrutte dentro i regj castelli: per la qual cosa multiplicandosi nel Regno il di lor numero, vennero a multiplicarsi i regj Cappellani. Multiplicaronsi ancora per un'altra cagione, perchè avendo i nostri Principi ottenuto da' Sommi Pontefici molti privilegi ed esenzioni a' medesimi, come di non essere obbligati a residenza, ancorchè tenessero beneficii curati, di non dover soggiacere al pagamento delle decime, che i Pontefici imponevano sopra gli Ecclesiastici ed altri consimili[569]: ogn'uno proccurava farsi dichiarare dal Re per suo Cappellano; poichè s'era introdotto costume, che anche a coloro, che attualmente non servissero nella Cappella regia, e fossero lontani, solevansi spedire da' Re lettere, per le quali gli dichiaravan suoi Cappellani regj: le quali ottenute da varie persone portavan loro non picciol giovamento, perchè nelle congiunture d'imposizione di decime sopra gli Ecclesiastici, i Cappellani ricorrevano al Re, acciocchè essi non fossero compresi, e ne ottenevano provvisioni, siccome molte se ne leggono nel secondo volume de' M. S. giurisdizionali del Chioccarelli; e fra l'altre una spedita ad istanza dell'Arcivescovo d'Otranto, il quale supplicava il Re, che per essere uno degli antichi Cappellani della regia Cappella, e che quando era stato in Napoli avea sempre servito in essa, non dovesse soggiacere al pagamento delle decime. Tanto che i Pontefici romani avveduti dell'abuso fecero più Bolle, prescrivendo, che solamente coloro dovessero godere de' privilegi ed esenzioni concedute a' Cappellani regj, li quali attualmente servissero nella Cappella regia, le quali però come troppo restrittive, come fra l'altre furon quelle di Lione X e di Clemente VIII, non furono ricevute senza dibattimento e dichiarazioni. Quindi crescendo l'autorità del Cappellan Maggiore sopra tutti i castelli del Regno, e le Chiese dichiarate Cappelle regie, nacquero quelle tante contese giurisdizionali tra il medesimo coll'Arcivescovo di Napoli, col Vescovo di Cotrone e con tanti altri, delle quali è ripieno il secondo volume de' M. S. giurisdizionali del Chioccarelli.

Nel tempo de' Re Austriaci fu accresciuta la sua autorità, per essergli stata commessa la cura e la presidenza de' Regj Studii, e trasfusa a lui parte di quella giurisdizione, che prima sopra gli scolari teneva il loro Giustiziere; e sovente dal Collateral Consiglio se gli commettevano le cause riguardanti il turbamento e le violenze inferite dagli Ecclesiastici a' Laici, in vigor de' Capitoli del Regno; e se gli diede ancora giurisdizione sopra i Musici della Cappella regia[570], siccome favellando del Regno di que' Principi, ci tornerà occasione di più diffusamente ragionare.

CAPITOLO VII. Delle Consuetudini della città di Napoli e di Bari, e d'alcune altre città del Regno.

Fra gli altri beneficii finora noverati, onde al Re Carlo II piacque di favorire ed innalzar cotanto questa città, non inferiore deve riputarsi quello della compilazione delle nostre Consuetudini. Prima che quelle si fossero ridotte in iscritto, li cittadini erano in continue liti e discordie, per cagion dell'incertezza delle medesime: ciascuno allegava per se la Consuetudine, e per provarla produceva i suoi testimonii, e secondo quelle pruove era deciso il litigio. Occorreva in caso simile, che commettendosi la pruova al detto de' testimonii, in un altro giudicio si pruovava il contrario, e contraria perciò ne seguiva la determinazione; onde avveniva, che sempre stassero incerti, dubbii ed in perpetui litigii e contese. Per togliere disordine sì grave Carlo II pensò di darvi rimedio.

Avea egli un esempio assai recente di ciò, che ai tempi del Re Carlo suo padre si fece nella città di Bari, e di quel che ivi avea fatto prima di lui il famoso Ruggiero I Re di Sicilia. Pure in quella città, che stata lungamente sotto la dominazione de' Longobardi, si reggeva colle loro leggi, eransi tratto tratto stabilite particolari Consuetudini conformi per lo più alle leggi longobarde. I Baresi perchè non inciampassero in quella confusione, nella quale si vedea ora Napoli, le fecero ridurre in iscritto, e presa la lor città da Ruggiero, le presentarono al medesimo, il quale (come si legge nel proemio di quelle) et laudavit et servavit illaesas: imo potius suo inclyto favore firmavit, et eis perlectis, demum robur suae constitutionis indulsit[571]. Ma ne' tempi di Carlo I ebbero più felice successo, perchè trovarono due celebri Giureconsulti baresi, che in un picciol volume con la maggior brevità ed eleganza, che comportava quel secolo, le restrinsero, e con istile certamente non insulso le tramandarono ai posteri: ed è quel volume, che oggi corre per le mani d'ognuno; il qual avrebbe meritato altro più culto Scrittore, non Vincenzo Massila, che ignaro delle leggi longobarde, donde trassero la loro origine, con istile assai goffo e pieno di puerilità nell'anno 1550 commentolle.

Que' due Giureconsulti, che in quella guisa, che ora le vediamo, le compilarono, furono il Giudice Andrea di Bari, ed il famoso Giudice Sparro, o sia Sparano, parimente barese. Fu questi uno de' maggiori Giureconsulti, che fiorisse a' tempi di Carlo I, da questo Principe molto ben veduto, e in sommo pregio avuto; poichè, oltre essere stato prima da lui creato Giustiziere di Terra di Bari, e poi M. Razionale della G. C., dopo la morte di Roberto da Bari fu fatto G. Protonotario del Regno. Ebbe ancora la suprema preminenza ne' Tribunali de' Contadi di Provenza e di Forch'Alquir, ed il titolo di vir nobilis, solito darsi in que' tempi a' Titolati, ed a persone d'esquisita nobiltà: creollo di più Cavaliere, e l'arricchì di molti Feudi.

Il Giudice Andrea in quel libro, che compilò, tenne quell'istesso ordine e metodo, per quanto gli fu permesso, del Codice di Giustiniano, ed in alcuna parte seguitò quello delle Pandette. Comincia perciò dopo un non disprezzevol proemio, ad imitazione di Giustiniano, dal titolo de Sacrosanctis Ecclesiis, ove tratta delle cose attinenti alla cattedral chiesa di Bari e dell'altra di S. Niccolò. Finisce la sua compilazione ad imitazione di Triboniano nelle Pandette col titolo: de Regulis juris, seguitando ancora l'esempio de' Compilatori delle Decretali.

Il Giudice Sparano, che con non minor eleganza aggiunse alla costui compilazione un altro libro, tenne altro metodo. Conoscendo, che quelle Consuetudini in gran parte derivavano dalle leggi longobarde, stimò più a proposito seguitar quell'istesso ordine, che tennero i Compilatori di quelle leggi: e perciò comincia da' delitti, siccome da questi si dà principio al primo libro delle longobarde. Narrasi ancora di questo Giureconsulto, che componesse altre opere, ma due sole sono di lui rimase a' posteri: questa compilazione, ed un libretto, che intitolò: Rosarium virtutum et vitiorum: che fu da poi nell'anno 1571 stampato in Venezia con la giunta dell'Abate Paolo Fusco da Ravello.

Carlo II adunque, avendo innalzata Napoli a tanta sublimità, non permise, che in ciò Bari la superasse. Per ciò non trovandosi le sue Consuetudini ridotte in iscritto, onde derivavano que' disordini accennati di sopra, diede prima incombenza all'Arcivescovo di questa città, e gli prescrisse, che chiamati a se dodici uomini di sperimentata probità, e ben istrutti de' costumi della loro patria, desse principio all'opra. Era allora Arcivescovo di Napoli Filippo Minutolo, quello stesso, che per la sua saviezza e dottrina fugli dal padre destinato per primo Consigliere, quando lo rimise in Napoli per suo Vicario, onde l'opera era degna di lui, da chi poteva sperarsi felice successo[572]. Ordinò nell'istesso tempo, che l'Università di Napoli eleggesse quegli uomini che fossero non meno integri, che informatissimi delle costumanze della loro patria, i quali dovessero ricercare tutte le Consuetudini della città, ma le più vere, le più antiche, le più concordi e le più approvate ne' giudicii: e dopo averle ben esaminate con legittima testimonianza d'uomini probi ed integri, le riducessero in iscritto in un volume: il quale riveduto ed esaminato dall'Arcivescovo, e da queste dodici persone a ciò destinate, lo dovessero presentare a lui, perchè quelle solo dovesse confermare ed approvare con sua Costituzione, e riprovar tutte l'altre: in maniera, che nè in giudicio, nè fuori avessero forza e vigore alcuno.

L'Arcivescovo, e gli uomini a ciò deputati adempirono la loro incombenza, ed in nome di tutti i cittadini presentarono il libro al Re, perchè lo confermasse. Nè a questi tempi erano entrati gli Ecclesiastici in quella pretensione, che fortemente sostennero da poi, d'essere da quelle liberi e sciolti. Carlo lo fece poi rivedere da Bartolommeo di Capua, ch'era allora Protonotario del Regno, il quale levate alcune cose, ed aggiuntene alcun'altre, ed in miglior modo dichiarate, le dettò in quello stile che ora leggiamo. Il che fatto, furono dal Re approvate, e vietato che toltone quelle ch'erano scritte in quel volume, non fosse lecito per l'innanzi ne' giudicii o fuora, allegarne altre: ciocchè accadde nell'anno 1306 morto già l'Arcivescovo Minutolo.

Se vogliamo far paragone tra le Consuetudini di Napoli con quelle di Bari, non vi è dubbio alcuno che i Giudici Andrea e Sparano con maggior eleganza dettarono quelle che i Baresi presentarono al Re Carlo I, che non fece Bartolommeo di Capua di queste, che i Napoletani presentarono a Carlo II. Lo stile di quelle non fu cotanto insulso ed intrigato, come può esser noto a chi leggerà l'une e l'altre: se non vogliamo difendere il Capua con quel che leggesi nel proemio di Carlo, il quale dice, che piacque a quel Giureconsulto di non mutare lo stile, ed i vocaboli proprii del paese, per maggior intelligenza di que' cittadini: In stilo dictaminis eorudem civium, ut magis proprie illarum usualia verba remaneant[573].

Scorgesi eziandio un'altra differenza tra l'une e l'altre; perchè quelle di Bari, per essere state lungamente de' Longobardi, per la maggior parte traggono origine dalle costoro leggi. All'incontro Napoli che non riconobbe mai il dominio de' Longobardi, ma, se si riguardano i suoi principii, fu città greca, o se il dominio che n'ebbero in que' medesimi tempi, che i Longobardi dominarono l'altre province del Regno, fu ella sotto la dominazione de' Greci, e degli ultimi Imperadori d'Oriente: quindi le sue Consuetudini dalle leggi di quella Nazione derivano.

Fu chi credette che chiamando il Re Carlo queste Consuetudini antichissime, fossero reliquie di quelle antiche leggi, colle quali si governava in tempo de' suoi Arconti e Demarchi, come dicemmo nel primo libro. Altri, apponendosi più al vero, senza ricorrere ai tempi tanto lontani e remoti, credettero che dalle Novelle degl'ultimi Imperadori greci derivassero, di che ne potrebbe esser argomento i tanti riti e costumi degli ultimi Greci che ancor si ritengono, e l'analogia ed i molti vocaboli ancor ritenuti di quella Nazione.

L'ordine ancora ed il metodo tenuto da Bartolommeo di Capua fu tutto altro da quello che tennero Andrea e Sparano. Questi, almeno per quanto si potè, imitarono Giustiniano ed i Compilatori delle leggi longobarde, come si è detto: il Capua di suo arbitrio ne formò un altro nuovo. Trattò in prima l'ordine della successione ab intestato, ed indi quella ex testamento: della potestà che in vigor di queste Consuetudini hanno i figli di famiglia di poter testare e di quali beni: delle donne maritate, le quali uscendo dalla patria potestà, potendo testare delle loro doti, in che quantità possano farlo o in altra maniera disporne: degli alimenti che devono i padri e le madri prestare a' loro figliuoli, e su di quali robe. Passa poi a trattar delle doti e della quarta alla donna dovute su i beni del marito. De' contratti tra i mariti e le mogli. Degl'istromenti soliti in questi tempi farsi da' Curiali e della lor fede; e da poi, di tutto ciò che s'attiene alla materia dotale e della quarta.

Prima di passar agli altri contratti, intermezza otto titoli, uno ove tratta de' casi, ne' quali per propria autorità possa alcuno pignorare la roba altrui: l'altro della ragion del congruo: nel terzo esamina di che forza sia il detto del Colono parziario: nel quarto della testimonianza de' rustici, e quanta fede meriti: nel quinto tratta delle Servitù, e nelli tre seguenti di cose a quelle appartenenti. Torna poi a' contratti, e parla delle locazioni e condizioni, de' pegni, delle compre e vendite, e delle arre da darsi: ma vengono questi titoli framezzati con altri, come della nunziazione della nuova opera: Communi dividundo, e de Glande legenda.

Finalmente chiudono il libro il titolo de ripa, vel efrico, e l'altro, ch'è l'ultimo de restituitone in integrum. Quest'ordine tenne Bartolommeo di Capua in questa sua compilazione delle Consuetudini di Napoli, la quale ebbe il suo compimento e confermazione del Re a' 20 di marzo dell'anno 1306, come si legge nella loro data: Data Neapoli per manus ejusdem Bartolomaei de Capua militis Logothetae et Prothonotarii Regni Siciliae. Anno Domini 1306 die 20 martii 4 Indict. Regnorum nostrorum anno 22.

Furono queste Consuetudini dal Re Carlo fatte riporre nel suo regale Archivio, affinchè i Napoletani, essendo ridotte in iscritto, e roborate dalla sua autorità, non fossero più intrigati in tante dispute, e sapessero dove ricorrere per terminarle[574].

I nostri Dottori cominciarono poi a commentarle, e non passarono 44 anni da che furono da B. di Capua compilate, che surse Napodano Sebastiano di Napoli, il quale fu il primo ad impiegar intorno a quelle i suoi talenti nel Regno di Giovanna I, pronipote di Carlo nell'anno 1350. Fiorì egli ne' tempi di quella Reina, ed era riputato per uno de' bravi nostri Professori: era egli Nobile napoletano, della famiglia Sebastiana, e non meno di Matteo d'Afflitto, che tirava la sua famiglia da S. Eustachio ed il Sannazaro da S. Nazario, ebbero i suoi la vanità d'ostentare che la sua parimente dipendesse da S. Sebastiano Maestro de' Soldati dell'Imperadore Diocleziano, ovvero, se questo fallisse, da quell'altro Sebastiano Pretore a' tempi dell'Imperadore Zenone; o pure quando tutto altro mancasse, da' Signori di Sebaste, città di Samaria[575]. Essendo Cancelliere il Vescovo di Fiorenza, Lettore degli Studii Lorenzo Poderico e Vice Protonotario del Regno Sergio Donorso, ebbe egli nel Collegio di Napoli pubblico esame; e datosi allo studio legale riuscì il primo della sua età. Si pose egli a commentar prima le Costituzioni e Capitoli del Regno: da poi per quella mortifera pestilenza che accadde in Italia nell'anno 1348, descritta con tanta vivezza ed eloquenza dal Boccaccio, avendo perduti tutti i figliuoli, per dar qualche conforto al suo dolore, ritirossi in una villa presso Napoli ed in quella solitudine si pose a commentar queste Consuetudini, e terminò le sue fatiche a' 5 aprile dell'anno 1351 come e' dice nel fine de' suoi Commentarii. Testifica Scipione di Gennaro[576], il qual fece alcune addizioni al Commento di Napodano, che aveva inteso da' loro più antichi che quella villa, ove ritirossi Napodano a far questo Commento, era quella appunto che a' suoi tempi si possedeva da D. Luisa Rossa vedova del Dottor D. Paolo Marchese, ch'è posta nel principio della strada, onde vassi a S. Martino.

Il Commento, che questo Giureconsulto fece alle Consuetudini, acquistò tanta autorità presso i nostri Dottori che tiene ora non inferior forza e vigore del testo medesimo delle Consuetudini, e non meno di quello venne da poi da' nostri Professori esposto e commentato o da alcune note illustrato. Undici anni dopo queste sue fatiche, propriamente a' 20 agosto dell'anno 1362 trapassò di questa mortal vita ed il suo cadavere giace sepolto nella Chiesa di S. Domenico Maggiore di Napoli, ove se n'addita il sepolcro[577].

Dopo Napodano, illustrarono queste Consuetudini o con note, o con addizioni ovvero con varie decisioni del S. C. della regia Camera e della G. C. della Vicaria, altri insigni Giureconsulti che fiorirono ne' seguenti secoli. I primi furono Antonio d'Alessandro Presidente, che fu del S. C. Viceprotonotario del Regno: Stefano di Gaeta: il celebre Matteo d'Afflitto: li Consiglieri Antonio Capece e Marino Freccia: il Consigliere e Presidente della regia Camera Diomede Mariconda: Antonino di Vivaya, e nell'anno 1518 Scipione di Gennaro; il quale avendo riscontrato l'esemplare ch'egli avea coll'originale di Napodano, le fece imprimere in Napoli colle addizioni, che nell'anno precedente avea fatte su 'l Commento di quello, ed è la più antica edizione che si trovi di queste Consuetudini.

Seguirono da poi altre edizioni con nuove Chiose e Giunte, come quelle fatte da' Consiglieri Vincenzo de' Franchis, Camillo Salerno, Antonio Barattucci, Bartolommeo Marziale, e Cesare Vitelli: da Coluccio Coppola, Gaspare di Leo, e Gio: Angelo Pisanello: da' Consiglieri Felice Scalaleone, Giacomo Anello de Bottis e Felice de Rubeis: dal Presidente della regia Camera Scipione Buccino, dal Reggente Francesco Revertero, da Tommaso Nauclero, da Provenzale, da Caputo, ed ultimamente da Carlo di Rosa, il quale in un volume raccolse quasi che tutte le costoro note ed addizioni.

Oltre a costoro, sursero pure nel passato secolo altri Scrittori, li quali, o per via di controversie, o di decisioni, o di consiglj, ovvero con trattati, largamente scrissero sopra queste nostre Consuetudini, fra' quali porta il vanto il celebre Molfesio, che più d'ogni altro in più volumi trattò di quelle, tanto che oggi ai nostri Professori il diritto appartenente a queste Consuetudini, si è reso una delle parti più necessarie per la disciplina forense, la quale non meno che l'altre ha le sue sottigliezze, ed i suoi intrighi, dove il numero di tanti Scrittori l'han posta, e richiedesi perciò somma dottrina, e perizia per ben maneggiarla.

L'esempio di Bari e di Napoli seguirono l'altre città del Regno: Aversa volle anche ridurre in iscritto le sue Consuetudini, che girano per le mani d'ognuno col Commento di Nunzio Pelliccia. Capua tiene pure le sue commentate da Flavio Ventriglia Gentiluomo capuano. Gaeta similmente ha particolari Consuetudini e Statuti. Amalfi e suo Ducato ebbe anche le sue particolari Consuetudini, le quali furono compilate dal Giudice Giovanni Agostaricci, che morì in Amalfi l'anno 1281 dove nell'antico Chiostro di San Andrea si vede il suo tumulo ed iscrizione[578]. Catanzaro tiene eziandio le proprie Consuetudini spiegate dal suo cittadino Giovan Francesco Paparo. E così di mano in mano l'altre città del Regno, delle quali non accade far qui un più lungo e nojoso catalogo.

In tanta grandezza avendo il Re Carlo II posta la città ed il Regno di Napoli, finalmente giunto al sessantesimoterzo anno di sua vita, soprapreso da febbre acutissima, dopo aver regnato anni 25 trapassò a' 5 di maggio dell'anno 1309 nel palagio chiamato Casanova fuori Porta Capuana, ch'egli avea fatto edificare lungi da Napoli 200 passi, ove abitar solea d'estate, per l'opportunità dell'acque del Sebeto, che entrando nella città, passavano per quello, il qual luogo divenuto poscia grandissima villa, ritiene sin a' nostri dì il medesimo nome, ancorchè dell'antico palagio non ne sia rimaso alcun vestigio.

(Carlo II un anno prima di morire fece in Marsiglia il suo testamento a' 16 Marzo 1308, nel quale istituì erede del Regno Roberto Duca di Calabria, chiamandolo suo primogenito, ed a Carlo suo nipote figliuolo del Re d'Ungheria, che fu suo primogenito, gli lasciò solo duemila once d'oro da pagarsegli per una sol volta dal Regno. Si elesse per sepoltura del suo corpo la chiesa del monastero di S. Maria di Nazaret in Provenza, e fece molte altre disposizioni intorno agli Stati del Contado di Provenza, di Forcalquer e di Pedemonte, ne' quali per non poter succedere le femmine in mancanza de' discendenti maschj di Roberto chiamò Filippo Principe di Taranto e di Acaja suo figlio e suoi discendenti maschj, sostituendo a questi altri maschj di primogenito in primogenito. Il suddetto testamento estratto dal real Archivio di Provenza fu impresso da Lunig[579]).

Non è memoria, come scrive il Costanzo, che fosse mai pianto Principe alcuno tanto amaramente, quanto costui, per gran liberalità, per gran clemenza, e per altre virtù, ond'era egli adorno. Per la sua liberalità fu comparato ad Alessandro M. e quanto nelle cose militari fu inesperto, altrettanto nelle cose civili e pacifiche fu eminente. Fu con regal pompa seppellito il suo cadavere nella chiesa di S. Domenico e non molto da poi fu trasferito in Provenza, e nel monastero delle Suore dell'Ordine de' Predicatori di S. Maria di Nazaret, edificato da lui in Arles, fu collocato[580]; ma il suo cuore, per ordine di Roberto suo figliuolo, fu fatto conservare in una Urna d'avorio e riporre in quella medesima chiesa in Napoli, dove oggi giorno da que' Monaci, memori d'aver questo Principe arricchito quel Convento, con molta religione e riverenza vien custodito.

FINE DEL VOLUME QUINTO

[ TAVOLA DE' CAPITOLI] CONTENUTI
NEL TOMO QUINTO

[LIBRO DECIMOTTAVO] pag. 5
[Cap. I.] Corrado di Alemagna cala in Italia: giunge per l'Adriatico in Puglia, ed abbatte i Conti d'Aquino: Capua se gli rende, e Napoli vien presa per assalto e saccheggiata 10
[§. I.] Invito d'Innocenzio fatto al fratello del Re d'Inghilterra alla conquista del Regno 14
[Cap. II.] Corrado insospettito di Manfredi lo spoglia d'ogni autorità, e de' suoi Stati; avvelena il suo minor fratello Errico; ed egli poco da poi se ne muore di consimil morte; onde Manfredi assume di nuovo il Baliato del Regno 16
[Cap. III.] Spedizione d'Innocenzio IV sopra il Regno 25
[§. I.] Innocenzio abbandona il Re d'Inghilterra, ed invita il fratello del Re di Francia alla conquista del Regno: se ne muore in Napoli, e svaniscono i suoi disegni 36
[Cap. IV.] Spedizione d'Alessandro IV sopra il Regno, e nuovi inviti fatti da lui al Conte di Provenza, ed al Re d'Inghilterra 39
[LIBRO DECIMONONO] 58
[Cap. I.] Spedizione d'Urbano IV contro Manfredi; ed inviti fatti in Francia per la conquista del Regno 70
[§. I.] Invito d'Urbano fatto a Carlo d'Angiò per la conquista del Regno 75
[Cap. II.] Spedizione di Clemente IV e conquiste di Carlo d'Angiò, da lui investito del Regno di Puglia e di Sicilia 82
[§. I.] Coronazione di Carlo in Roma 90
[Cap. III.] Re Manfredi riceve con intrepidezza, e valore il nemico: ferocemente si viene a battaglia, nella quale, tradito da' suoi, rimane infelicemente ucciso 93
[Cap. IV.] Re Carlo entrato nel Regno comincia a reggerlo con crudeltà e rigore; onde il suo governo è abborrito e gli animi si rivoltano ed invitano alla Conquista Corradino 102
[§. I.] Invito di Corradino in Italia; e mal successo della sua spedizione 106
[§. II.] Infelice morte del Re Corradino, in cui s'estinse il legnaggio de' Svevi 118
[Cap. V.] Politia Ecclesiastica del decimoterzo secolo insino al Regno degli Angioini 125
[§. I.] Della Compilazione delle Decretali; e loro uso ed autorità 128
[§. II.] Elezione de' Vescovi, e provisione intorno a' Beneficj 138
[§. III.] Della Conoscenza nelle cause 148
[§. IV.] Tribunale dell'Inquisizione 161
[§. V]. Monaci e beni temporali 171
[LIBRO VENTESIMO] 191
[Cap. I.] Cagioni onde Napoli divenisse Capo del Regno, e Sede regia 200
[§. I.] Edificj 201
[§. II.] Ristoramento degli Studj 203
[Cap. II.] Carlo si rende tributario il Regno di Tunisi; e per la cessione di Maria, figliuola del Principe d'Antiochia diviene Re di Gerusalemme 208
[§. I.] Carlo per la cessione di Maria figliuola del Principe d'Antiochia diviene Re di Gerusalemme 210
[Cap. III.] Nuova nobiltà Franzese introdotta da Carlo I in Napoli; e nuovi Ordini di Cavalieri 216
[§. I.] Cavalieri armati da Carlo in Napoli 218
[§. II.] Particolari Ordini di Cavalleria 235
[Cap. IV.] Seggi di Napoli riordinati, ed illustrati da Carlo 243
[§. I.] Parlamenti generali cominciati a convocarsi in Napoli 262
[Cap. V.] Divisione del Regno di Sicilia da quello di Puglia, per lo famoso Vespro Siciliano 263
[Cap. VI.] Ufficiali della Corona divisi. Il Tribunale della Gran Corte stabilito in Napoli; e della Corte del Vicario 278
[§. I.] Del Tribunale della Corte stabilito in Napoli 280
[§. II.] Della Corte del Vicario 284
[Cap. VII.] Carlo Principe di Salerno governa il Regno come Vicario, mentre il padre è in Roma, e va poi a battersi in Bordeos con Pietro Re d'Aragona 294
[Cap. VIII.] Prigionia del Principe di Salerno, e morte del Re Carlo suo padre 306
[Cap. IX.] Delle nuove leggi introdotte da Carlo I e dagli altri Re angioini suoi successori, che chiamiamo Capitoli del Regno 313
[§. I.] Capitoli del Re Carlo I 318
[§. II.] Capitoli del Principe di Salerno promulgati in tempo del suo Vicariato, mentre Re Carlo suo Padre era assente 325
[§. III.] Capitoli del Re Carlo II 335
[§. IV.] Capitoli del Re Roberto 338
[§. V.] Capitoli di Carlo Duca di Calabria Vicario del Regno 348
[LIBRO VENTESIMOPRIMO] 354
[Cap. I.] De' Capitoli di Papa Onorio IV, e qual uso ed autorità ebbero nel Regno 357
[Capitula Papae Honorii] 364
[Cap II.] Negoziati fatti in Inghilterra e ad Oleron in Bearn, per la scarcerazione del Principe Carlo; sua incoronazione e tregua fatta col Re Giacomo di Sicilia 392
[Cap. III.] Coronazione di Carlo Martello in Re d'Ungheria. Pace conchiusa tra il Re Carlo ed il Re d'Aragona; ed incoronazione di Federico in Re di Sicilia 398
[Cap. IV.] Guerra rinovata in Sicilia. Morte di Carlo Martello Re d'Ungheria; e pace conchiusa col Re Federico 423
[Cap. V.] Napoli amplificata da Carlo II, e resa più magnifica per edificj, per lustro della sua Casa regale, e per altre opere di pietà illustri e memorabili, adoperate da lui non meno quivi, che nell'altre città del Regno 435
[§. I.] Della chiesa di S. Niccolò di Bari 439
[§. II.] Della chiesa di S. Maria di Lucera 449
[§. III.] Della Chiesa d'Altamura 454
[Cap. VI.] Della Casa del Re: suo splendore e magnificenza: e de' suoi Ufficiali 459
[§. I.] Degli Ufficiali della Casa del Re 464
[De' Grandi Ufficiali] 467
[De' Minori Ufficiali] 474
[§. II.] Del Maestro della Cappella del Re, che ora chiamiamo Cappellano Maggiore 481
[Cap. VII.] Delle Consuetudini della città di Napoli e di Bari, e d'alcune altre città del Regno 487

FINE DELL'INDICE.