«1. Il predetto reverendo Signore, vicecamerlengo e luogotenente, per volontà consenso e nome, come sopra, ha condotto il prefato signor Giovanni da Biassa alla guardia di tutta la spiaggia romana, da Terracina a monte Argentaro, con due galèe ciascuna di venticinque banchi, e due brigantini ciascuno di quindici banchi, con che in cadauna galèa abbiano a essere almeno cinquanta, e in ogni brigantino almeno trenta uomini liberi, atti a naval combattimento, oltre ai marinari ed oltre alla ciurma necessaria: e questa condotta avrà a durare due anni prossimi futuri, e poscia a beneplacito di nostro Signore, da cominciare il giorno della mostra alla foce d'Ostia, o dove ordinerà la Santità sua: il qual beneplacito non si intenderà rinnovato altrimenti che per quattro mesi, se prima le parti non avranno manifestato la volontà di recedere dal contratto.
»2. Similmente il predetto reverendo Signore, vicecamerlengo e luogotenente, nel nome come sopra, ha promesso all'istesso Giovanni per lo stipendio suo e della sua gente dare e consegnare tutti gli emolumenti del Dritto, cioè la riscossione del due per cento imposto già per la medesima guardia nel modo che al presente sempre si riscuote, e secondo gli ordinamenti fatti dalla Camera sopra questa materia, il qual Diritto fin da ora ha rassegnato al medesimo, perchè decorra in suo favore dal dì che farà la mostra, tanto che possa riscuoterlo a suo piacimento: oltre al quale stipendio non potrà mai chiedere altra mercede.
»3. Similmente il predetto reverendo Signore vicecamerlengo e luogotenente, per volontà e nome come sopra, ha concesso all'istesso Giovanni, qualora egli possa avere nelle mani alcun frodatore che trae grano dai luoghi o porti soggetti mediate ed immediatamente alla Chiesa senza la bolletta e senza la permissione del doganiero sopra le tratte, o del suo legittimo sostituto, così che apparisca non avere egli pagato la tratta medesima secondo le leggi della dogana, in tal caso sia lecito all'istesso Prefetto toglier via il detto grano e l'una metà ritenerla per sè, l'altra fedelmente consegnare alla Camera: e questo valga similmente per ogni altra cosa, sostanza o merce che mai troverà trafugata di contrabbando.
»4. Similmente ha promesso e conceduto al nominato Prefetto in sua balìa tutti e singoli pirati, ladroni e infestatori del mare, con tutti i loro navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire, sottomettere, e tenere. E se per avventura alcun di loro inseguito dall'istesso Prefetto verrà a rifugiarsi nei porti o luoghi dello Stato, dovranno gli ufficiali ed uomini di quei luoghi pigliarli e rimettergli al Prefetto, sì che gli abbia in sua potestà ed arbitrio.
»5. Similmente il predetto r. Sig., come sopra, ha offerto e promesso al Prefetto ogni conveniente soccorso e favore per tutte le terre e per tutti i luoghi soggetti alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse molestare lui e la sua gente: ordinando fino da ora a tutti e singoli ufficiali e persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del Prefetto medesimo debbano assisterlo coi favori e soccorsi convenienti.
»6. Similmente il nominato reverendo Signore vicecamerlengo e locotenente come sopra, ha concesso allo stesso Prefetto che se egli darà la caccia ad alcun pirata, ladrone o infestatore, e se costoro fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dello Stato, così che egli non possa avergli in mano, anzi gli sia fatta resistenza dalla gente di quel luogo, allora sia lecito a lui mettersi alle rappresaglie, che fin d'ora gli sono concesse tanto che sia fatta la restituzione compensativa ai naviganti lesi dagli stessi pirati e infestatori. Nondimeno dovrà prima dare le prove del ricetto concesso a coloro, e dell'impedimento opposto al suo procedere; e non potrà in effetto esercitare le rappresaglie se non gliene venga dalla Camera apostolica concessa la facoltà pel caso speciale. In ogni modo tutto quello che il Prefetto in forza di rappresaglia avrà toccato o sarà venuto in sue mani, che in mare che in terra, dovrà fedelmente rassegnare alla Camera per rifarne i danni a chi li ha patiti.
»7. Dall'altra parte il nominato signor Giovanni prefetto ha promesso custodire, difendere e guarentire la detta spiaggia romana dalla detta città di Terracina fino al detto monte Argentaro con due galere e due brigantini di sua proprietà, ben armati come sopra, contro tutti e singoli pirati, ladroni, invasori e malviventi; e difendere insieme le persone tutte e singole coi loro navigli, legni, beni, roba, e merci, nell'accesso e nel recesso, sia dell'alma città di Roma, sia di ogni altro luogo mediate o immediate a lei soggetto.
»8. Similmente ha promesso lo stesso Prefetto pagare del suo ogni danno o ruberia che potrà succedere mai in qualunque parte del predetto mare, eziandio che esso non fosse presente in quel luogo, posto che sia nei termini e confini prefissi da qualunque lato: qualora però i pirati e ladroni non abbiano maggior numero di galere, di brigantini e di gente, così che a punto per la inferiorità sua non possa il Prefetto prudentemente assaltarli, combatterli e perseguitarli. In somma circa la riparazione dei danni egli non potrà presumere altra scusa, meno quella della forza maggiore; la quale eccezione tuttavia dovrà essere provata innanzi alla Camera, al cui giudizio sarà lasciata la deliberazione e decisione sopra la verità del caso eccezionale.
»9. Similmente il prenominato Prefetto ha promesso a questo effetto mantenere due galèe ciascuna di venticinque banchi, e due brigantini ciascuno di quindici banchi, tutto di sua proprietà, pognamo da lui costruiti o comprati; nelle quali galèe, oltre alla ciurma necessaria hanno a essere cinquanta uomini, e in ciascun brigantino trenta uomini bene armati ad uso di mare, con cannoni, balestre, partigiane, ronconi, spuntoni, ramponi, rotelle, targoni, ed ogni altro armamento, arme e munizione necessaria ed opportuna ad offesa e a difesa: ed il numero dei detti uomini almeno sempre pieno, e le persone ben armate, ed atte, sperimentate e pratiche del mestiero.
»10. Similmente ha promesso e si è obbligato a dare la mostra dei legni e delle genti in ogni luogo e quantunque volte sia richiesto da sua Santità o dalla Camera.