»11. Similmente ha promesso mettere in terra cinquanta uomini o più ad ogni richiesta di nostro Signore o della Camera.
»12. Similmente egli ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei naviganti nel predetto mare resterà mai per mala sorte preso o depredato dai pirati corsali o malviventi, o dai medesimi in qualunque modo offeso, depredato o impedito, sia nella persona o nelle sostanze o nei bastimenti, esso Prefetto piglierà con ogni diligenza il carico di perseguitare i nemici, e sarà suo debito strappar loro dalle mani la preda, ricuperare le cose perdute, renderle ai padroni, e scortarli a luogo sicuro, senza pretensione di prezzo o di mercede. Altrimenti se così non facesse, salvo il legittimo impedimento, ha promesso e si è solennemente obbligato a favore di chiunque abbia patito danno dai predetti pirati o da altri invasori, di rilevarli senza danno di suo danaro, e di soddisfarli fino ad intiera compensazione delle perdite sofferte. Perciò la Camera apostolica resterà immune e onninamente libera dal detto peso, eccettuato il caso della forza maggiore, come negli altri capitoli addietro si contiene, e della quale si deve dare la prova innanzi alla congregazione Camerale.
»13. Similmente il Prefetto si è obbligato sotto pena di due mila ducati, durante la condotta, di non far traffico colle galere nè co' brigantini; e di non trasportare derrate o mercanzie di qualunque specie e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non pattuire mai dei predetti legni alcun nolo.
»14. Similmente ha promesso e si è obbligato, tanto di estate che d'inverno, avere per sua stazione il porto di Civitavecchia, o le foci del Tevere, o gli altri porti e luoghi dello Stato nel mare predetto, cioè intra Terracina e l'Argentaro, perchè sempre più pronto abbia a trovarsi, dovendo resistere agli invasori dei detti luoghi, e difendere chiunque concorre all'alma città di Roma, o da quella e dagli altri luoghi predetti si parte.
»15. Similmente sarà tenuto il detto Capitano ad ogni richiesta di nostro Signore, o della Camera, mostrare le sue galere e brigantini presso alle foci del Tevere, dove indicherà sua Beatitudine, così armati e corredati come li ebbe, sotto pena di ducati diecimila, alla quale saranno obbligati espressamente anche i suoi mallevadori.
»16. Similmente ha promesso e si è obbligato di non togliere cosa alcuna ai naviganti, nè esso, nè alcuno della sua gente e brigata, quantunque offerta in dono, altrimenti sia punito ad arbitrio della Camera.
»17. Similmente ha promesso e si è obbligato di tenere gli amici di sua Santità e della santa romana Chiesa per amici suoi, ed i nemici per inimici di qualunque stato, grado e preminenza essi siano.
»18. Similmente sua Santità ha promesso al Prefetto di fargli consegnare gli uomini condannati a morte dai tribunali dello Stato ecclesiastico; e la scelta nel modo che ordinerà nostro Signore. Costoro presi e consegnati saranno messi al remo per un anno soltanto nelle predette galèe, se pure non fosse altrimenti prescritto dalla volontà di nostro Signore.
»19. Similmente il predetto Capitano o sia Prefetto, nel caso che a lui fossero prestate le galèe e i brigantini dalla santità di nostro Signore o dalla Camera predetta, ha promesso e si è obbligato di doverli restituire ogni volta che gli verranno richiesti da sua Santità o dalla Camera, sì veramente che li renda integri ed illesi nello stato medesimo che esso li avrà ricevuti per la detta guardia in prestanza. Ciò non pertanto, se nel tempo della restituzione, come sopra, durerà tuttavia la sua condotta, si è obbligato ed ha promesso sostituire subito due altre galèe e due brigantini di sua proprietà, comprati o costruiti da lui, atti sempre, armati, e corredati come sopra è detto.
»20. Similmente il predetto Capitano ha promesso e si è obbligato di dare sufficiente malleveria sopra banchieri per la somma di mille cinquecento ducati d'oro; e quelli esauriti, dovrà rinnovare e ripetere la malleveria a giudizio della Camera per la stessa somma, che resterà sempre in deposito per l'osservanza degli obblighi suoi, e pel rifacimento dei danni a chi ne ha patiti, secondo la sentenza della Camera in forma spedita e stragiudiziale.