La giunta al capitolo sesto intorno alle rappresaglie manifesta l'avanzamento della civiltà: imperciocché non si permette più al Capitano di correre sbrigliato a suo talento, ma gli si aggiugne il freno. Resta accesa la minaccia generica delle rappresaglie, come si usava nel medio èvo, e ciò per ritegno maggiore ai fautori dei ladroni; ma si toglie al Capitano l'arbitrio di procedere all'atto esecutivo, senza prima ottenere la permissione della Camera pel caso particolare. E non anderebbe lontano dal vero chi pensasse a qualche disordine precedente in materia tanto delicata, ed a qualche molestia sofferta dalla Camera, quante volte le rappresaglie siano cadute sopra innocenti, o vero sopra cotali, cui non mettesse conto di offendere.
I capitoli settimo, nono e diciannovesimo, messi insieme, ci disvelano artifizio sottile. Le galèe e i brigantini hanno a essere o proprietà del Capitano, o prestanza della Camera. In quest'ultimo caso (a punto il concreto di papa Giulio) si obbliga il Capitano di restituire ogni cosa non solamente alla fine della condotta, ma tutte le volte che ne sia richiesto. Ora al tempo stesso, non essendo congedato, deve esso subitamente del suo rifarne altrettanto; cioè aver in punto altre due galèe ed altri due brigantini. Dunque per questo semplicissimo ripiego può Giulio al bisogno duplicare le forze navali in tempo di guerra, senza portarne il peso in tempo di pace. Basta chiedere la restituzione di quattro legni per averne otto.
Appresso dal decimo capitolo si fa manifesto che i naviganti, danneggiati dai pirati e dagl'infestatori del mare, dovevano essersi rivolti al tribunale della Camera, pel risarcimento dei danni; allegando (come si può pensare) le obbligazioni del Capitano a loro favore; e forse anche il diritto acquisito col pagamento del due per cento sulle merci, titolo equivalente all'assicurazione marittima. Quindi la Camera, riconoscendo (almeno implicitamente) la giustizia della domanda, e volendo alleviarsi di questo peso, lo carica tutto sulla capitanìa della guardia. Il deposito, la sicurtà, i millecinquecento, tutto a carico del Capitano pel risarcimento altrui.
Il rimedio contenuto nel capitolo decimoterzo disvela una taccherella precedente, vale a dire che i signori Capitani della guardia per maggior lucro attendevano talvolta ai trasporti ed al traffico. La tentazione doveva esser forte, perchè in quei tempi i mercadanti difficilmente confidavano ad altri il carico delle merci preziose, massime delle seterie, se non a bastimenti militari; e ciò pel pericolo gravissimo dei pirati. L'uso era già comune tra regnicoli, siciliani e genovesi. Ma in Roma papa Giulio non ne volle udir verbo, e proibì ogni maniera di noleggio sotto la pena di duemila ducati: e ciò con molta ragione. Imperciocché, messo che siasi ai noli, il Capitano non può liberamente tenersi in crociera, ma deve andare diritto or qua or là per togliere e portare le merci verso i luoghi assegnati: di che facilmente potendo venir saputo ai nemici, si lascia loro il campo libero di gettarsi nella parte indifesa per rubare, frodare, o manomettere a man salva. Ed anche supposto lo scontro, il Capitano di traffico non può combattere speditamente, come si richiede; sia per la distrazione dei pensieri, sia per l'ingombro del carico. Questo capitolo, nuovo di pianta, spiega meglio a parer mio la perdita e la fuga delle due galere, e la disgrazia del capitano Baldassarre nell'estate del nove, come ho detto. Or qui tra Baldassarre e Giovanni vuolsi notare che al figlio si dà soltanto il titolo di Prefetto, per non menomare l'autorità del padre: e quando pur negli ultimi capitoli il notajo lascia correre la voce di Capitano, subito la spiega e restringe, appiccandole allato l'interpretazione limitativa alla sola prefettura della guardia permanente. Giovanni istesso nella firma prima segna assolutamente nobile genovese, poi circoscrive il capitanato alla prefettura, e il generalato alla guardia della spiaggia.
Sotto pena anche maggiore, e meglio diremmo massima, di ducati diecimila, si obbliga Giovanni pel capitolo decimoquinto a tenersi sempre bene armato, e col pieno della gente, e pronto a dar la mostra in ogni luogo e tempo che verrà richiesto, perchè non abbia mai a prendere fidanza di poter nascondere la sua diffalta.
Pel caso di guerra viva, papa Giulio tempera nel suo capitolo decimosettimo il tenore assoluto del decimoquinto di papa Alessandro. Si ripete nell'uno e nell'altro l'obbligo del Capitano di tenere per amici e per nemici gli amici ed inimici di sua Santità; ma Giulio ci aggiugne il nome della santa romana Chiesa. Con ciò fa manifesto di volere amicizie ed ostilità giustificate da ragioni di ordine superiore alla personalità privata.
L'uso antichissimo del condannare i malfattori alla pena del remo viene espresso nel capitolo decimottavo, con una giunta straordinaria. Si tratta di mettere a remigare per un anno anche i condannati a morte; ai quali senza ingiuria pensavano di poter concedere un anno di vita, perchè alla società oltraggiata dai loro misfatti venisse compenso con qualche servigio di pubblica utilità. Trapela eziandio dal capitolo medesimo alcun disegno non totalmente maturo del legislatore intorno a questa materia: e si potrebbe forse pensare alla commutazione della pena; sì veramente che gli sciagurati nell'annata dessero qualche segno di resipiscenza, e qualche speranza di miglior costrutto. Il numero totale della ciurma in ciascuna galèa risulta dal capitolo vigesimosecondo pei numeri settanta più ottanta, che fanno cencinquanta rèmigi: dunque a tre per remo, ciò è dire tre persone per ogni remo lungo, armato a terzeruolo. Misera la condizione dei rematori nella galèa: notte e giorno in catena, e costretti col nerbo a gravissime fatiche. Loro alloggiamento tra i banchi, unico riparo dalle intemperie la tenda, quando pur poteasi fare: niun soldo, vestito simile ai bonavoglia, come dirò altrove; e per vitto giornaliero tre libbre di biscotto e una minestra di fava all'olio. Dicevano bene que' signori dell'istrumento che altrettanto valeva la pena di morte.
Finalmente gli ultimi capitoli mostrano chiaro come ogni stato presso alla riva del mare, grande o piccolo che sia, ha bisogno continuo di forze navali; non solo per la difesa delle persone e per la tutela delle leggi, ma anche per quei molteplici servigi, che nello strumento si comprendono sotto la generica denominazione di missioni straordinarie.
XVII.
[3 Maggio 1512.]