«In nome di Dio, così sia. — Per il presente pubblico strumento sia noto a tutti ed evidentemente apparisca come nell'anno del Signore mille cinquecento ventitrè addì dodici del mese di dicembre, e nell'anno primo del pontificato di nostro signore Clemente per divina provvidenza papa settimo; costituiti in Camera alla presenza del reverendissimo in Cristo padre e signore Francesco Armellini del titolo di santa Maria in Trastevere e di san Callisto, prete cardinale di santa romana Chiesa e camerlengo; del reverendissimo padre e signore Bernardo de' Rossi, vescovo di Treviso, vicecamerlengo e dell'alma città governatore, e dei reverendi chierici presidenti della Camera apostolica Giovanni da Viterbo, Antonio Pucci vescovo di Pistoia, Cristoforo Barrozzi, Tommaso Regis, e Niccolò de' Gaddi eletto vescovo di Fermo; ed alla presenza di Girolamo Ghinucci vescovo di Worcester uditore generale delle cause della Camera apostolica, per mandato speciale del predetto santissimo Signor nostro, espresso di viva voce all'istesso Camerlengo, come pure in virtù dell'ufficio suo del camerlengato, spontaneamente e per certa scienza di tutti i predetti, non per errore, ma per volontà libera e spontanea di tutti e singoli, in vece e nome del santissimo Signor nostro e della Camera apostolica, hanno condotto per capitano delle galèe della santa romana Chiesa e del santissimo Signor nostro il nobil uomo Paolo Vettori di Firenze, costituito al cospetto del nominato Camerlengo e dei predetti Chierici, coi patti e convenzioni, capitoli e modificazioni seguenti, cioè:

»1. Primieramente il predetto reverendissimo signor Camerlengo ed i Chierici di Camera per consenso volontà e nome dei predetti, cioè del santissimo Signor nostro e della Camera apostolica, danno la condotta al predetto capitano Paolo di due galèe e di due brigantini della santa romana Chiesa, per la guardia della spiaggia romana da Terracina a monte Argentaro inclusivamente, obbligandolo a tenere in ciascuna galèa almeno venticinque uomini, ed in ciascun brigantino almeno diciotto uomini liberi ed atti a naval combattimento; e la condotta abbia a durare a beneplacito della Camera.

»2. Similmente i predetti signori eccetera, hanno promesso all'istesso Capitano pel salario suo e degli uomini predetti e per lo stipendio dei marinari, e per le spese delle medesime galèe e brigantini dare e consegnare durante la condotta per ogni anno ducati otto mila d'oro in oro, ciascuno di giulî dieci, e in quattro rate trimestrali anticipate.

»3. Similmente i predetti eccetera hanno concesso allo stesso Capitano che quante volte egli possa avere nelle mani alcun frodatore che trasporta grano o altre biade o merci tratte dai porti o dai luoghi soggetti mediatamente o immediatamente alla santa romana Chiesa, senza bolletta o senza licenza di sua Santità, o del Camarlengo, o dei cavalieri di san Pietro, per la parte che tocca loro sul doganiero delle tratte, o del legittimo sostituto, o vero senza licenza di altri che ne abbia autorità, in tutti questi casi, se colui che estrae o trasporta non può provare di aver pagato la debita tassa di tratte e di dogana ai ministri deputati per riceverla, allora sia lecito e possa lo stesso Capitano toglier via il grano e le altre biade dai navigli che ne portano; ed una quarta parte tenersela per sè, e le altre tre quarte fedelmente e subito consegnare alla Camera: e questo similmente valga per tutte e singole le altre sostanze, e mercanzie che mai troverà trafugate in frode contro la proibizione ed il bando.

»4. Similmente hanno promesso e conceduto al nominato Capitano in sua balìa tutti e singoli pirati ladroni e infestatori del mare con tutti i loro navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire, sottomettere e tenere. E se per caso alcuno di loro, inseguìto dallo stesso Capitano, andrà per rifugio nei porti, terre e luoghi predetti della santa romana Chiesa, dovranno gli ufficiali ed uomini di quei luoghi pigliarli e rimetterli nelle mani del Capitano, tanto che esso gli abbia in suo arbitrio e potestà. E quando mai i detti pirati saranno presi, la quarta parte di ogni cosa trovata nei navigli medesimi sia propria del Capitano, come è stato sempre osservato fino al presente, posto pur che i detti pirati siano cristiani.

»5. Similmente eccetera, hanno offerto e promesso al predetto Capitano ogni opportuno favore e soccorso per tutte le terre e luoghi soggetti alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse molestare lui o la sua gente, prescrivendo infin da questo momento a tutti gli ufficiali e persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del medesimo Capitano lo assistano e favoriscano come si conviene.

»6. Similmente eccetera hanno concesso al detto Capitano che se egli darà la caccia ad alcun pirata ladrone o infestatore; e se costoro fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dei luoghi e terre della predetta romana Chiesa, tanto che egli non possa pigliarli, anzi gli sia fatta resistenza dalla gente di quel luogo medesimo risoluti a non volerli consegnare, allora sia lecito a lui venire alle rappresaglie che gli sono concesse fin da ora, tanto che ne segua la restituzione compensativa dei danni patiti da naviganti per opera degli stessi pirati. Non pertanto dovrà prima dare le prove del ricetto eseguito e dell'impedimento opposto contro il suo procedere, e non potrà venire all'atto pratico di esercitare in fatto le rappresaglie medesime, se non gliene sia concessa la licenza pel caso speciale dalla stessa Camera apostolica. E sempre dovrà fedelmente rassegnare alla detta Camera apostolica tutto quello che esso Capitano in vigore delle dette rappresaglie avrà toccato che in mare che in terra, per rifacimento dei danni a chi ne ha patiti.

»7. Similmente ha promesso il suddetto Capitano pagare del suo ogni danno e ladroneggio che potrà mai esser fatto in qualunque parte del predetto mare, eziandio che il medesimo Capitano non fosse presente in quel luogo, dato che sia nei termini e confini prefissi da qualunque lato, supposto che i pirati e ladroni non abbiano maggior forza e numero di galèe e di brigantini e di gente armata nei medesimi: così che a punto per la inferiorità sua non possa il Capitano prudentemente assaltarli, combatterli, e perseguitarli, e prenderli: supposto similmente che il detto Capitano nella medesima spiaggia non sia occupato altrove nel combattere e nel fugare altri ladroni, e pirati; o vero intento a spalmare e a dar carena alle sue galèe e brigantini; o pure impedito da notevole infermità o da morbo epidemico delle ciurme e degli uomini imbarcati nelle dette galèe e brigantini: di che il predetto signor Capitano dovrà dare contezza a nostro Signore o vero alla Camera. Insomma circa la riparazione dei danni egli non potrà addurre altra scusa se non quella della forza maggiore dei nemici per aver essi numero più grande di galèe di brigantini e di gente armata in essi; e la scusa degli impedimenti sopra espressi. Le quali eccezioni nondimeno dovranno essere dimostrate innanzi alla Camera, al cui giudizio nel caso concreto dovrà rimettersi il Capitano, perché siano decise e terminate: sempre supposto che tutte le cose predette in favore dei mercatanti danneggiati debbano valere quante volte essi abbiano a tempo e luogo opportuno fatto e pagato il debito loro al Capitano, tanto che egli possa provvedere.

»8. Similmente ha promesso dare la mostra quantunque volte e dovunque sarà richiesto dalla predetta sua Santità e dalla Camera.

»9. Similmente ha promesso sbarcare in terra cinquanta uomini e più ad ogni richiesto di nostro Signore e della predetta Camera.