»10. Similmente ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei naviganti o dei navigli nel predetto mare resterà per mala sorte preso o depredato dai pirati corsari e ladroni, o vero dai medesimi in qualunque modo impedito, esso Capitano con ogni diligenza piglierà cura di perseguitare gl'invasori e i pirati per mare e per ogni luogo, e sarà dover suo strappar loro la preda, ricuperare i navigli, i naviganti ed ogni cosa perduta, render tutto ai padroni e proprietarî, e scortare le persone e le cose ricuperate infino a luogo sicuro, senza pretensione di alcun prezzo o mercede; purchè il navigante abbia pagato come sopra il debito al Capitano. Altrimenti se così non facesse, se non ricuperasse e non restituisse effettivamente secondo la possibilità, allora senza altre scuse ha promesso e solennemente si è obbligato a favore di chiunque abbia patito danno da pirati e ladroni nei luoghi predetti, di mantenerli indenni e di pagare di suo danaro ogni perdita fino ad intiera compensazione del danno sofferto. Perciò la Camera apostolica resterà libera dal detto peso; ed il Capitano dovrà mantenerla onninamente immune. Eccettuato il caso della forza maggiore pel numero delle galèe, dei brigantini e delle genti, il caso delle occupazioni del Capitano, o del contagio come sopra. Delle quali eccezioni devesi dare la prova innanzi alla Camera predetta come è scritto espressamente nei precedenti capitoli.
»11. Similmente il Capitano si è obbligato ed ha promesso, sotto pena di duemila ducati, di non trafficare colle galèe nè co' brigantini predetti, durante la condotta, e di non trasportare mercanzie o derrate di qualunque spezie e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non pattuire noleggio, se ciò non fosse per mandato espresso di nostro Signore o della Camera, da esser mostrato in scritto.
»12. Similmente ha promesso e si è obbligalo a tenere la stazione così d'inverno come d'estate nel porto di Civitavecchia, o alla foce d'Ostia, o negli altri porti e luoghi della santa romana Chiesa nel mare predetto, cioè da Terracina a monte Argentaro, perchè abbia sempre più pronto a trovarsi vicino contro gli invasori dei detti luoghi, e nella difesa di chiunque viene all'alma città di Roma, da quella o dagli altri predetti luoghi si parte.
»13. Similmente il predetto Capitano sarà tenuto ad ogni richiesta di nostro Signore o della Camera mostrare le galèe e i brigantini presso la foce del Tevere, dovunque vorrà la Santità sua, o il predetto reverendissimo Camerlengo, così corredati, come gli saranno consegnati; e di più restituire la infrascritta fortezza, sotto pena di diecimila ducati, oltre ai danni ed interessi: e perciò dovrà dare mallevadori sufficienti.
»14. Similmente ha promesso e si è obbligato che nè esso nè altri della sua gente e brigata non toglierà mai nulla dai naviganti, se pur non fosse da loro spontaneamente offerto in dono, altrimenti sarà tenuto a risarcire il danno, secondo l'arbitrio della Camera.
»15. Similmente ha promesso avere e tenere gli amici di sua Santità e della santa romana Chiesa per amici, ed i nemici per nemici, di qualunque stato, grado, o preminenza essi siano.
»16. Similmente la santità di nostro Signore ha promesso al medesimo Capitano di fargli consegnare gli uomini che per le terre della Chiesa sono o saranno condannati alla galera; ed esso Capitano potrà ritenere i predetti condannati ne' suoi legni, se altrimenti non sarà ordinato per volontà della stessa Santità e della Camera: sempre però dovrà rendere ragione di quelli al nominato Camerlengo, quando ne sia richiesto.
»17. Similmente il detto Capitano ha promesso e si è obbligato dare la sicurtà sopra banchieri di credito per la residua somma di mille cinquecento ducati d'oro di Camera, e assottigliata che sia la detta somma per compensi di danni, dovrà subito ripetere e rinnovare la stessa malleveria sufficiente a giudizio della Camera medesima per fermezza dell'adempimento dei capitoli, e per compenso dei danni a chi ne ha patiti, secondo che giudicherà la stessa Camera in forma sommaria e stragiudiziale.
»18. Similmente se durante la condotta avverrà che il Capitano per ordine di nostro Signore sia spedito in altra parte fuori dei confini della spiaggia romana, allora pe' casi già contemplati egli non sarà tenuto ad alcun risarcimento di danni che succederanno nella spiaggia, quando egli ne sarà assente per missione del santissimo Signor nostro: purché il detto Capitano dimostri chiaramente alla Camera la destinazione predetta, mostrando le lettere o i brevi del santissimo Signor nostro.
»19. Similmente se avvenisse, come spesso succede, che navigando a loro viaggio per la spiaggia romana alcuni brigantini di mercadanti cristiani, e veduti dagli altri marinari delle barche littorane, costoro entrassero in sospetto pensando i primi essere brigantini di pirati; e per ciò si mettessero in fuga ed anche eleggessero di investire in terra, o di fare altrimenti naufragio; in questo caso il Capitano non sia tenuto a risarcire i danni di alcuno, purchè presenti le sue prove che per la detta ragione coloro da sè stessi siansi gittati a traverso.