»20. Similmente quando il Capitano saprà essere per la spiaggia lo stormo dei pirati, e avviserà i padroni delle barche ammonendoli di non passare oltre; e di non doppiare i promontorî se prima egli non ne dia loro avviso e sicurtà; e ciò non ostante i padroni medesimi delle barche traessero di lungo e poi fossero presi, in cotal caso il detto signor Capitano non dovrà essere tenuto all'ammenda nè al risarcimento dei danni, sempre supposto che i pirati abbiano forza maggiore, tanto che egli non sia sufficiente a convogliare il barchereccio.

»21. E similmente l'istesso santissimo Signor nostro, perchè stiano vie meglio sicure e difese le galèe, i brigantini e l'armata navale di sua Santità e della santa romana Chiesa, concede al predetto capitan Paolo la rôcca nuova di Civitavecchia, perché sia tenuta, usata e goduta da sua Signoria per tutto il tempo che durerà il suo capitanato, coi carichi, salario ed emolumenti consueti, cioè l'assegnamento mensuale di ducati sei da giulî dieci per soldèa, e di ducati dieci da carlini dieci per gli ancoraggi dei bastimenti. Volendo che il predetto Paolo per la malleveria della rôcca possa valersi ancora dello istesso banchiere o mercadante che è mallevadore suo per la restituzione delle galèe e dei brigantini come sopra al santissimo Signor nostro, o al Camerlengo o alla Camera apostolica; e ciò abbia a essere per la medesima somma di ducati diecimila, tanto che per la restituzione sia delle galèe e dei brigantini, sia della rôcca, il detto signor Capitano non abbia obbligo di dare sicurtà per altra somma maggiore.

»22. Similmente il predetto Capitano dovrà tenere un libro, nel quale siano scritti o faccia scrivere nome e cognome di tutte e singole persone condannate alla galera, o che vi saranno mandate di tempo in tempo: scritta la qualità della condanna, se perpetua o a determinato tempo, quando e come gli verrà espresso: e di queste cose essendo richiesto dovrà almeno due volte all'anno mandare esatta relazione alla Camera; e il tenore di detta nota deve essere conforme al libro originale di consegna e trasmissione che si conserva presso la Camera apostolica in Roma.

»23. Similmente ha promesso il detto Capitano, e si è obbligato dentro il termine di giorni venticinque accreditare presso la Camera un suo procuratore e tenerlo residente in Curia, perchè si possa subitamente trattare con lui dei danni e dei risarcimenti: e che non sia lecito procedere contro il detto Capitano se non citato il procuratore e non altrimenti.

»24. Similmente che il capitano possa ricevere i condannati da qualunque tribunale gli vengano trasmessi: sempre però debba scriverli nel suo libro e darne conto alla Camera apostolica come sopra.

»25. Similmente che il detto Capitano non possa appaltare nè impegnare ad alcuna persona, nè a collegio, nè ad università il diritto del due per cento, senza la esplicita licenza della Camera predetta.

»26. Similmente la espressa condotta avrà a durare a beneplacito di nostro Signore; e, lui morto, a beneplacito della Camera apostolica.

»Così eccetera addì 12 dicembre 1523.»

XXI.

[Gennajo 1524.]