VIII.
L'autorità del padre e del fratello nelle nozze.

La famiglia è una monarchia, dove il padre fa da re; se il padre manca, il maggiore de' fratelli ne sostiene le veci.

I re sogliono considerare il regno come una loro proprietà; così il capo di casa o capoccia, come lo chiamano in Toscana e nell'Umbria, in molti codici umani, possiede moglie e figli, come chi dicesse, greggi e campi. Il marito arriva a espropriare il padre o il fratello maggiore, il capoccia, in somma, di quello ch'egli tiene per suo; e diventa proprietario alla sua volta. L'inno vedico, alla fanciulla che si sposa dice esplicitamente: io ti sciolgo di qui (cioè dal padre), ma non di qui (cioè non dal marito); e queste parole possono servire per i legisti di lucido commentario al disputato mundio. Nell'India, come si può agevolmente scorgere dalle leggi di Manu, l'autorità domestica è tutta presso il padre; ed, ove il padre manchi, presso il fratello; sono essi che dispongono della figlia o sorella, la quale non può in alcuna maniera da sè emanciparsi; è necessario che il pretendente la domandi a' suoi proprietarii, e, in certo modo, la compri[150].

Nel Diritto romano, l'autorità paterna non solo è monarchica, ma dispotica, assoluta; il padre ha diritto di vendere il figlio, poichè ha diritto di ucciderlo[151].

L'autorità materna non conta invece nulla, poichè le madri non posseggono i figli; i figli possono quindi liberamente sposarsi senza il consenso della madre, ma nol possono, ove il padre loro padrone nol voglia[152].

Il Diritto longobardico e il comunale italiano si modellarono, per questo articolo, intieramente sopra il Diritto romano; ma il primo raddolcisce alquanto il decreto, facendo partecipe anche la madre nella facoltà di vietare o permettere[153]; gli Statuti di Riva di Trento[154] restringono il caso di colpa alle nozze volontarie d'una fanciulla, senza il consenso paterno, o fraterno, od anche materno, se il padre e il fratello manchino, con un uomo infame o di troppo bassa condizione; gli Statuti di Lugo finalmente, che pure manifestano carattere ferocissimo, permettono ai figli una scappatoia, notando come il padre od il fratello o l'avo e quanti hanno, in somma, la facoltà del divieto, debbano godere del pieno uso della ragione. Si vede bene che la legge formidabile dovea contraddirsi e mostrarsi più clemente nell'uso. L'uso era già più umano della legge presso gli stessi legislatori; ed a me basta per rendermene persuaso questo bel passo di Ennio, onde si scorge come la vittima non muovea sempre silenziosa al supplizio e riusciva alcuna volta a commuovere il suo sacrificatore: «O padre, io sono da te indegnamente offesa; poichè, se tu giudicavi tristo Cresfonte, per qual motivo a lui mi destinavi in moglie? se onesto, perchè mi obblighi contro mia voglia a lasciarlo, quando egli mi vuole?»[155].


IX.
Nozze per ordine superiore.