Trattavasi di eleggere il successore di Rezzonico; il che non era di facile esecuzione. Gli Spagnuoli davano l'esclusiva a tutti i cardinali che avevano avuto parte nel breve contro Parma, di cui diremo in appresso, ed erano sedici. Di più, la Spagna non voleva consentire a nissun papa che non fosse per sopprimere la società de' Gesuiti. Choiseul, ministro di Francia, appoggiava con tutta l'autorità del re Luigi la volontà degli Spagnuoli, la qual cosa riduceva la scelta tra cinque o sei, nel numero de' quali erano i cardinali Stopani e Fantuzzi. Ma la partita de' cardinali zelanti, come li chiamavano, che volevano la conservazione di quella società, non consentivamo all'esaltazione nè di Stopani nè di Fantuzzi, perciocchè troppo apertamente s'erano spiegati di volere l'estinzione dei Gesuiti. Il cardinale Ganganelli, quantunque fosse stimato di setta giansenistica, s'era però meno fervidamente dimostrato alieno di que' religiosi, ed alcuni anzi credevano che gli avrebbe conservati. Dall'altra parte i Borboni, che intieramente Ganganelli conoscevano, il portavano come capace di venire alla risoluzione ch'essi tanto desideravano: fu anzi affermato da alcuni, ch'egli avesse dato promessa formale, se papa divenisse, di estinguere la compagnia. Adunque tra per queste cose e pel timore che la noia di star serrati in conclave troppo si prolungasse, cosa che si vedeva virisimile pe' grandi contrasti che vi erano dentro, e perchè la chiusura già da più di due mesi durava, aderendo i cardinali avversi a' Gesuiti, non ripugnando la maggior parte de' zelanti, Ganganelli fu eletto papa il 18 maggio. Dalla quale elezione tutta la cristianità fu eretta a nuova speranza. Amò chiamarsi Clemente, XIV di questo nome.

Ma prima di narrare le condizioni della Chiesa, al momento dell'esaltazioe del nuovo pontefice, n'è d'uopo riferire le cose di Parma, delle quali abbiam toccato al chiudersi del precedente anno.

Filippo, duca di Parma, Piacenza e Guastalla, a cui consigliava Guglielmo Dutillot, sendosi accorto che per gli acquisti fatti dalle mani morte per quelli che ogni giorno andavano facendo, e per quelli finalmente che, quantunque ancora pendenti, fossero in possessione altrui, dovevano col tempo necessariamente in loro ricadere una prodigiosa quantità dei migliori e più fertili terreni de' suoi Stati era e sarebbe sempre più venuta in potestà di simili persone di mano morta, aveva pubblicato, ai 25 d'ottobre del 1764, per provvedere a così grave sconcerto, una prammatica:

Che fosse proibito, statuì egli, a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione il vendere, donare, cedere, o in qualsivoglia altro modo trasferire o alienare, nè in proprietà, nè in usufrutto, sia per atto fra vivi o per disposizione di ultima volontà, compresa altra successione intestata, in mani morte beni sì mobili che stabili, luoghi di monte, censi attivi, azioni e ragioni di qualunque somma o valore;

Che dal superiore decreto fossero però eccettuati i lasciti limitati alla sola vigesima parte del patrimonio di chi donasse o testasse, con ciò però che il lascito per una sola volta si facesse, e sorpassare non dovesse il valore di scudi trecento di Parma, e fosse in denaro contante, e non altrimenti.

Che i crediti appartenenti alle mani morte ed ipotecati su stabili in nissuna altra maniera soddisfare si potessero che coll'obbligare il creditore alla vendita degli effetti ipotecati, ed il ritratto per la somma del credito, se il creditore impiegare lo volesse, si dovesse investire in luoghi di monte delle comunità suddite del ducato;

Che fossero vietate le locazioni perpetue od a lungo tempo a favore delle mani morte;

Che parimente fossero vietati alle mani morte tutti gli acquisti che ad esse si devolvessero in virtù di livelli, enfiteusi, reversioni, e simili altre cause, e quando ad esse devoluti fossero per antiche disposizioni, si fossero obbligate ad investirgli in persona laica con giusto prezzo di vendita, ed il prezzo investir si potesse in luoghi di monte, restando il possesso del fondo totalmente devoluto presso l'erede dell'ultimo investito col solo obbligo di corrispondere l'antico canone;

Che tale legge reggesse non solo le disposizioni da farsi, ma eziandio le già fatte, se non ancora verificate;

Che mani morte non fossero riputati gli ospedali degl'infermi e degli esposti;