Che le rinunzie da farsi da qualunque persona che volesse professare in qualunque religione, convento, monastero, conservatorio, ritiro o congregazione, o fossero esplicitamente, o quando no, s'intendessero per legge abdicative ed estintive, cosicchè la successione, come se la persona rinunziante non esistesse più fra i viventi, potesse e dovesse passare in chi di ragione si doveva;

Che, oltre a ciò, i residui dei livelli o vitalizii riservatisi dai professi non si potessero esigere, e per virtù della legge si riputassero condonati;

Che ogni qualunque atto contrario alle disposizioni precedenti fosse irrito, nullo ed in niun modo da attendersi dai tribunali e giudici, e proibito fosse ai notai di rogarlo; riservata però alla suprema autorità del principe la facoltà di concedere esenzioni a chi ricorresse, quando per circostanze particolari il giudicasse conveniente.

La raccontata legge dispiacque grandemente alle comunità religiose, e sorto un grave bisbiglio ne' conventi, mandarono le loro lagnanze e ricorsi a Roma. Anche gli ecclesiastici secolari se ne rammaricarono, parendo loro che siccome nel secolo fra i parenti viveano, e fra di loro ed i laici non v'era altra differenza, se non quella ch'essi esercitavano il ministero divino, così ingiusta troppo e dura cosa fosse, ch'ei fossero privati di quei benefizii che la società procura a chi vive nella società.

Il duca Ferdinando, che era a Filippo succeduto, pubblicò, rispetto a questi ultimi, cioè agli ecclesiastici secolari, ai 15 di giugno del 1767, una sua volontà, per cui essi furono abilitati a succedere alle eredità dei loro ascendenti e collaterali sino al quarto grado, ed a fare acquisti di beni stabili, di censi, di fitti perpetui e di altri annui redditi, sì veramente che si obbligassero, pei beni di nuovo acquisto, di soddisfare a tutti i carichi pubblici, di non farne alienazione a favore di alcuna mano morta, e di non declinare pei detti beni il foro laicale. Il principe volle altresì che le successioni devolute ai detti ecclesiastici, per disposizione di qualche persona estranea o ad essi congiunta oltre il quarto grado, fossero irrite, e si avessero per nulle e di nessun effetto. La quale irritazione e nullità si intendesse anche estesa agli atti meramente lucrativi ed alle cessioni e donazioni, ancorchè rimuneratorie e corrispettive.

Un grave abuso s'era introdotto nell'assetto delle contribuzioni di certi beni ecclesiastici nel ducato di Parma. Certi beni, i quali al tempo della formazione del catasto, per appartenersi a persone laiche, erano stati allibrati e gravati, essendo in progresso di tempo passati in mano di persone e corpi che pretendevano esenzione od immunità, avevano la detta esenzione ed immunità ottenuta. Dal che, fra gli altri inconvenienti, era succeduto quello che la rata delle pubbliche gravezze spettante a tali beni, era andata tutta a cadere sopra i restanti beni accatastati con doppio ed intollerabile aggravio dei possessori; abuso non solamente lesivo dell'equità e giustizia naturale, ma anche contrario alle leggi fondamentali del ducato, secondo le quali trovavasi espressamente prescritto che i beni una volta accatastati passar dovessero col loro carico e colla qualità di tributarii in qualunque persona o corpo, ancorchè immune ed esente per qualsivoglia causa o titolo fosse; legge stata eziandio riconosciuta e confermata dai sommi pontefici Adriano VI, Clemente VII e Paolo III, quando furono signori di Parma e Piacenza.

Per ovviare ad un tanto disordine, il duca Filippo, a ciò movendolo sempre il Dutillot, già aveva ordinato, per legge promulgata espressamente ai 13 di gennaio 1765, che quei beni che nei citati catasti, per essere descritti ed allibrati in testa di laici o di persone o corpi sottoposti alla giurisdizione laicale, erano stati obbligati ai carichi pubblici, e che, per passaggi di successione, di donazione o d'altro titolo si ritrovavano allora o per l'avvenire si troverebbero in mano di persone o corpi che pretendessero privilegii, immunità ed esenzioni, dovessero aversi e si avessero per tributarii ed alle gravezze pubbliche così ordinarie come straordinarie sottoposti, come se tuttora si appartenessero ai rispettivi loro autori, in testa dei quali stati erano descritti ed allibrati.

Nel medesimo tempo però il principe volle che restassero immuni ed esenti i beni che negli ultimi catasti erano stati descritti ed allibrati con privilegio di esenzione ed immunità in favore delle chiese o di altre opere pie ecclesiastiche. Dichiarò inoltre immuni ed esenti tutti i patrimonii semplici, non solo già costituiti, ma anche da costituirsi in avvenire a favore degli ecclesiastici secolari promossi e da promuoversi agli ordini sacri, purchè non eccedessero i limiti della tassa sinodale da verificarsi innanzi i tribunali.

Perchè poi quanto aveva ordinato con maggiore esattezza sortisse il suo effetto, il duca creò un'intendenza sovrana, sopra i luoghi pii e sopra tutti i corpi cadenti sotto il nome di mani morte; uffizio del qual magistrato era di sopravvedere e provvedere che la volontà del principe fosse eseguita.

Nè alle narrate deliberazioni si rimasero i pensieri del Dutillot e del duca di Parma. Avevano i popoli supplicato al duca, e pregatolo di far considerazione quanto restassero offesi dalla soverchia libertà per cui si traevano fuor del dominio, e specialmente nelle curie di Roma, i litigii così dei secolari come degli ecclesiastici. Lamentavansi i popoli parimenti, ed al duca supplicarono, perchè vi rimediasse, che i benefizii e le pensioni ecclesiastiche dai diplomi romani si dessero a persone straniere con esclusione degl'indigeni; dal qual abuso segnatamente venivano a sentir danno moltissime chiese parrocchiali, anche quelle che rendite sufficienti per sè medesime non avendo pel decente esercizio del culto divino, erano sovvenute dalle liberalità dell'erario pubblico.