Le quali cose e supplicazioni bene considerato dal duca Ferdinando, ed avutovi riguardo, pubblicò, ai 13 di gennaio 1768, un editto, per cui comandò che, senza averne prima ottenuto il sovrano beneplacito, nissun suo suddito, o mediato o immediato, o secolare o ecclesiastico, o collegio od università, compresi i conventi e le famiglie religiose dell'uno e dell'altro sesso, senza la menoma eccettuazione, si ardisse di trarre o di esser tratto a contestare e sostenere, in qualunque grado d'istanza, liti giudiziali in alcun tribunale estero, compresi anche quelli di Roma, per qual si fosse causa, anche ecclesiastica e relativa a beni, ragioni, diritti e preminenze di qualunque sorte;

Che nissuno nemmeno si ardisse, senza il mentovato beneplacito, di ricorrere a principi, governi e tribunali esteri, nè per ragione di beni, azioni, preminenze e diritti di qualunque sorta, nè per conseguire ne' suoi Stati benefizii, pensioni ecclesiastiche, commende, dignità o cariche con annessa giurisdizione di qualunque grado o prerogativa;

Che i benefizii ecclesiastici curati e non curati, compresi anche i concistoriali, le pensioni, abbazie, commende, dignità e cariche di annessa giurisdizione, qualunque fossero, non potessero conseguirsi che da sudditi nazionali, e ciò ancora nemmeno senza il previo beneplacito dell'autorità sovrana;

Che senza la regia permissione dell'esecuzione nissun giudice o tribunale, tanto laico quanto ecclesiastico, s'ardisse di eseguire qual si volessero scritti, ordini lettere, sentenze, decreti, bolle, brevi e provvisioni di Roma, e di qual si fosse podestà o curia estera;

Che qualunque atto contrario alla presente sovrana disposizione che da qualche disubbidiente venisse fatto, fosse irrito e nullo e da aversi in nissuna considerazione, con ciò eziandio che i disubbidienti fossero severamente puniti anche in via economica, per la loro disubbidienza verso le principali massime di buon governo e le più rilevanti leggi dello Stato.

Un complesso di tali leggi e provvisioni in un breve corso d'anni accettate e promulgate nel ducato di Parma e Piacenza dimostravano evidentemente quanto quel governo fosse risoluto a sradicare gli abusi che in materie giurisdizionali e nelle disposizioni regolatrici dei beni e delle persone ecclesiastiche erano trascorsi. Ma queste erano percosse fatali all'autorità romana, e di tanto maggior rammarico quanto che le medesime deliberazioni andavano prendendo piede, e già l'avevano preso in altri Stati, non che dell'estero, dell'Italia, e pareva che fosse una tempesta che si volesse allargare in ogni luogo. In termini difficili il pontificato si trovava; la resistenza lo metteva in necessità di usare mezzi che l'opinione di molti riprovava, e niuna cosa reca più grande pregiudizio ad una podestà, qualunque ella sia, che fare deliberazioni non obbedite. Dall'altro lato, il non fare risentimento accennava che esso abbandonasse quelle massime che per tanti secoli aveva seguitato. A tale estremo passo gli era mestieri di fare scelta tra il procedere pieghevole e prudente di Benedetto ed il fare rigido ed inflessibile di alcuni altri papi. Clemente XIII non era di natura intrattabile, e sarebbesi forse inclinato od a qualche concessione od almeno a qualche mezzo termine di conciliazione; ma troppo fu e consigliato e sollecitato ad opporre il pontificale petto, ed a farsi forte contro di questa nuova tempesta.

Adunque, ai 20 di gennaio dell'anno scorso, il papa pubblicò la sua sentenza, e contro i commettitori di quanto era contrario alla immunità ecclesiastica ed ai diritti legittimi della sedia apostolica usò l'armi pontificali. Toccate primieramente tutte le disposizioni del duca che giudicava contro i diritti e le immunità della Chiesa, e reso conto dei mezzi di pacificazione da lui inutilmente usati; investendosi della sua pontificale autorità, scriveva che poichè speranza più non v'era di stornare con la pazienza e la dolcezza i colpi terribili intentati all'autorità della santa Sede e della Chiesa, credeva essere giunto alla fine quel tempo, in cui egli vendicar doveva le libertà ecclesiastiche così violentemente offese affinchè nissuno potesse dargli la taccia d'aver tradito il suo dovere. Dichiarava pertanto nulli, di niun valore, temerarii ed abusivi i sopraddetti atti, decreti, editti, prammatiche, come usciti da mano di persone che non avevano nissuna autorità di formarli. Dichiarava egualmente nulli e di niun valore tutti quelli che dalle medesime persone in avvenire uscire potessero; proibiva finalmente a' suoi venerabili fratelli ai vescovi di quei ducati, ed a qualunque altro di conformarvisi. Oltre a tutto questo, posciachè ad ognuno era notorio che tutti quelli i quali avevano partecipato nella formazione, pubblicazione o esecuzione delle ordinanze medesime, erano incorsi in tutte le censure ecclesiastiche, così dichiarava che da queste censure non potessero essere liberati, nè riceverne l'assoluzione, eccettuati i casi di pericolo di morte, se non da lui stesso, o dal pontefice che dopo di lui sedesse. Dichiarava altresì che, a volere che l'assoluzione data in pericolo di morte fosse salutare e valida, era condizione indispensabile che, passato il pericolo, gli assolti ritrattassero e disfacessero quanto avevano fatto di attentatorio alle immunità ecclesiastiche; le quali cose non facendo, rimarrebbero alle medesime pene sottoposti. Voleva finalmente che, siccome era notorio che le sue presenti pontificali lettere incontrerebbero pur troppo delle difficoltà, per essere pubblicate ed affisse con sicurezza negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, le pubblicazioni fatte nei luoghi soliti di Roma annodassero quelli ai quali appartenevano, come se fossero loro state nominatamente e personalmente intimate.

Parlossi altamente e fecesi un rumore grande pel mondo cattolico, così delle risoluzioni del duca di Parma, come del monitorio del papa; ed in mezzo ai molti discorsi, il duca Ferdinando, confortato dal Dutillot, primieramente con suo editto del 13 di marzo 1768 proibì severamente il monitorio in tutti i suoi Stati. Poi a dì 6 del seguente aprile presentò, per mezzo dei ministri delle tre corone di Francia, Spagna e Due Sicilie, al papa una rimostranza de' suoi ministri, in cui e contro la pontificia decisione protestava, e, le sue ragioni adducendo, dimostrava che le prammatiche e gli editti, di cui si trattava, avevano fondamento nel diritto sovrano e nella incontrastabile utilità dello Stato.

S'infiammarono dall'una parte e dall'altra gli spiriti. Uscirono alla luce scritti moltiplici, alcuni in favore di Roma, molti in favore di Parma. E siccome il papa, nel principio del suo monitorio, aveva chiamato col nome di suoi i ducati di Parma e Piacenza, si riandarono le antiche cose, per conoscere quale fosse o non fosse la sovranità della Sedia apostolica su di quella bella e doviziosa parte d'Italia. Questi sostenevano che Parma e Piacenza fossero anticamente parte dell'esarcato, e, per conseguenza, devolute con le altre città di quell'antico Stato alla santa Sede; che i pontefici le avevano senza contrasto possedute come vere e legittime possessioni della Sede medesima; che i trattati posteriori, per cui s'erano variate le sorti delle due città e date in mano di altri lignaggi principeschi non avevano potuto cambiare la natura delle cose, nè aver la Sede apostolica mai consentito alle mutazioni di signoria, ma anzi sempre protestato contro le medesime. E venendo alle disposizioni del duca Ferdinando contenute nelle prammatiche ed editti, dei quali si contentava il merito, dicevano essere evidente ch'essi avevano posto la falce nella messe altrui, ed intaccato enormemente i diritti della potestà ecclesiastica. Se v'era abuso, esclamavano, non avere mai Roma ricusato di darvi riparo coi principi secolari intendendosi, nè esser ella per ricusare; ma essere nel tempo medesimo evidente che l'utilità e nemmeno la necessità non danno il diritto, e che quando il mandato non c'è, tutto quello che si fa è irrito, invalido e nullo, nè fare si può senza ingiuria di colui al quale il fare si aspetta; se la contraria dottrina prevalesse, si turberebbero tutte le giurisdizioni e il mondo ritornerebbe nel caos, e la umana società si dissolverebbe.

I difensori di Parma non se ne stettero oziosi, e pubblicarono parecchi scritti, fra i quali si notarono principalmente quelli di Giambattista Riga, Piacentino, avvocato fiscale del duca. Del supremo dominio parlando, asserirono che non mai la santa Sede l'aveva posseduto, e che era favola di menti o non sane o ignoranti o bugiarde il pretendere che Parma e Piacenza fossero anticamente membri dell'esercato di Ravenna, perciocchè era notorio che furono sempre città soggette ai Lombardi, o libere colle proprie leggi, o appartenenti al ducato di Milano. Quanto alla immunità ecclesiastica, i difensori del duca allegavano che quanto è vero che il governo della Chiesa in ciò che riguarda le cose meramente spirituali è ed esser deve libero e independente dall'autorità temporale; tanto da un'altra parte è certo che la potestà che la Chiesa esercita sopra alcune cose temporali, come sono appunto i beni della terra e le eredità e le successioni, è una concessione de' principi, che essi possono o modificare o regolare, od anche sopprimere, quando ciò per l'utilità dello Stato fosse richiesto; e citando a sostegno dello loro opinioni santo Agostino, san Girolamo, santo Ambrogio, continuavano a dire che nuova non era nella Chiesa la prammatica del duca, e che esso non aveva fatto altro che imitare altri principi, e queglino stessi dei quali la Chiesa sommamente si lodava.