Per ciò che in ultimo riguarda la giurisdizione e l'autorità del sanhedrim, è incontestabile che avanti che la Giudea fosse sottomessa a' Romani, essa avea l'assoluto diritto di vita, e di morte sopra tutto il Popolo, ma questa facoltà gli fu tolta da' medesimi appena che quelli ebbero fatta la conquista di quel paese, mentre l'uso generalmente adottato da' Romani era quello di lasciare a' popoli vinti, o conquistati, i loro Dei, la loro religione, i loro Tempj; ma rapporto al civile, essi gli obbligavano a seguitare le stesse Leggi, ed il medesimo sistema praticato dalla Repubblica. (Jos. De Bel. Lib. 1. Cap. V. pag. 720.). Era parimenti di competenza del Consiglio di regolare la pace colle estere nazioni, ed anche pronunziare i voti suoi sulla dichiarazione di certe guerre che potevano farsi luogo nello stato [(119)].
Io non comprendo per altro in massima con quale solido fondamento vari accreditati soggetti si fecero a sostenere fermamente che la giurisdizione del sanhedrim estendevasi fino ad eleggere, o a deporre gli stessi sovrani della Giudea (Selv. De syned. Lib. II. Cap. 9. p. 434. Grot. De Jure Bel. & pacib. 1 Cap. 3. pag. 141.); quando noi abbiamo d'altronde certi dati positivi che ci assicurano non riconoscersi da questi un tribunale superiore a cui potessero i medesimi essere soggetti [(120)]. E quelli pure che sostengono appartenere al Sanhedrim la nomina de' sovrani, asseriscono che affine di rendere questa nomina grata a Dio, il Consiglio non se ne rapportava già al nitrito di un cavallo, nel modo che praticavano i Persiani; ma esso consultava rispettosamente gli Urim, e Tumim, col mezzo de' quali Dio medesimo comprendere faceva prodigiosamente se spiacevole, o gradita eragli la scelta [(121)].
Del resto veggiamo che questo Magistrato supremo dilatava il suo potere assoluto, per quanto assicura l'Istoria de' suoi atti, sopra tutte le sinagoghe della giudea, sia de' paesi lontani, sia di quelli esistenti nel centro medesimo dello Stato, e di più ci si fa credere che non solo non facevasi luogo a veruna sorta di appello di tutto ciò che desso avea pronunziato; ma che chiunque individuo altresì il quale si fosse opposto alle sue decisioni dovea essere irremissibilmente punito di morte: esso regolava nel tempo medesimo gli affari i più importanti; giudicava anche gli stessi Profeti, e qualunque siasi caso di coscienza non potea essere discusso che da quello; attribuivasi ancora un potere illimitato sulle ordinanze della Religione le quali erano generalmente ricevute colla più sommessa rispettosa venerazione. In somma, esso dominava tutto l'ebreismo intieramente, ed imponeva delle Leggi le quali erano mantenute, ed osservate rigorosamente da un confine all'altro del mondo abitato dalla popolazione d'Israel, la quale per lunghissimo periodo di Anni altre certamente non conobbe fuori di quelle, non fu diretta, e governata che da esse.
Tali sono dunque le nozioni le più verosimili che ci offrono d'accordo tutti i più autorevoli monumenti che l'antichità ci ha trasmessi relativamente al Sanhedrim, la di cui forma in qualche modo somigliante rinnovare si vide oggi solennemente fra noi, benchè di precaria permanenza, con attribuzioni assai differenti da quelle che costituivano il principale carattere di esso, e con una autorità molto più contingente, e circoscritta di quella che osservammo testè esserne l'antico Sinedrio rivestito.
In sequela, per tanto, di simile preallegato confronto, non mi sembra del tutto inopportuno al mio assunto principale di entrare, per quanto ci sarà possibile, a conoscere, e approfondire le dotte ponderate operazioni del sanhedrim de' nostri giorni, affine di potere con esatta cognizione di causa più metodicamente sistemare quelle che da noi si preparano sull'importante proposito medesimo in questione.
[(116)] Tito Livio rimarca (Dec. V. Lib. V. p 508.) che i senatori, che i Macedoni mettevano alla testa del loro governo, si chiamavano Sinedrj da cui gli ebrei debbono probabilmente avere tratto il vocabolo Sanhedrim. Oltre a ciò si potrebbe quì aggiugnere ancora che Aristotile avea chiamato parimenti Sinedrj i giudici ch'esso avea prescelti per andare a prendere il loro luogo respettivo nelle occorrenti sedute del Consiglio. Da ciò si comprende che nuovo non era questo termine fra gli uomini quando gli ebrei denominarono con esso il primo Tribunale della Giudea.
[(117)] Molti scrittori antichi, e recenti, e Basnage fra questi, ritrovando al quanto verosimile questa opinione, dicono che vi era pure in quel tempo una ragione che rendeva questo Stabilimento assai necessario presso i Macabei, atteso che questi cambiando la natura del governo, aveano bisogno del Consenso del popolo, e di determinato Corpo che lo rappresentasse in forma autorevole, e legale e siccome alcuno fra quelli non prendeva giammai verun titolo qualificato di sovranità, era duopo indispensabilmente ch'essi facessero approvare le loro deliberazioni da un senato, od un Consiglio stabilito per tale oggetto (ved. Basn. Hist. des Juifs T. IX. Lib. VI. Cap. 1.)