[(122)] I difensori dell'opinione di Gamaliel si è come lo rimarca sensatamente Basnage (Hist. des Juifs T. X. Lib. VI. C. 22.) hanno supposto viemaggiormente sostenerla sulle parole della scrittura Sororem uxoris tuæ in pellicatum illius non accipies, nec revelabis turpitudinem ejus adhuc illa vivente Levit. Cap. 18. v. 18. dove appunto tutt'altro sentimento ci percuote di quello del citato Rabbino, e dove non si accorgono che la Legge non intenda quì di parlare che del matrimonio di due sorelle ad un tempo medesimo, che non era in verun modo permesso si sposare, benchè il patriarca Jacob ne avesse il primo fornito l'esempio fra gli ebrei; ma frattanto ben lungi dall'essere stato quello seguitato in alcuna parte, ei fu sempre mai riguardato dall'Israelismo con orrore, ed avversione. Quindi apparisce verosimilmente che lo spirito dell'accennato autore avea tutt'altro oggetto per iscopo, che quello di si fatte Congiunzioni.

[(123)] Questo era un abuso presso che generale fra gli ebrei di molte parti dell'Italia, dove non si avea forse tutta via opinato a costituire delle ottime Leggi affine di reprimerlo, e di annientarlo. Vi si teneva, per l'ordinario, la regola che coloro i quali avevano vissuto lungo tempo in conjugo legame (termine fissato per lo più ad un completo decennio) senza procreare nuovo lignaggio, prendevano ad arbitrio un altra moglie unitamente alla prima, la di cui dote era messa tosto al sicuro, onde restasse bene garantita da ogni sinistro inopinato avvenimento. Io stesso vidi ocularmente due individui ebrei in Toscana mia patria, ed un altro simile in Roma dupplicare pubblicamente il Legame conjugale nella precisa forma di cui parliamo.

V'ha inoltre per sino chi pretende, che non solo gli ebrei di qualche paese dell'Italia fossero attaccati da simile abuso, ma che anche il Pontefice Romano stesso accordava allora le dispense della Legge evangelica, autorizzando colle medesime questi secondi matrimoni pure fra i Cristiani: Leon di Modena, per quanto narra Basnage, lo avea di proposito assicurato nella prima edizione del suo trattato delle Cerimonie degli ebrei (ved. Leon di Modena, IV. C. 2. pag. 112. E veter Disp. select. T. II.)

[(124)] I fautori della Poligamia (dice Beverland nel suo Trattato Polygamia Triumphatrix) appoggiano questa Instituzione sull'esempio de' Patriarchi, e de' Santi che hanno vissuto avanti, e dopo il Diluvio i quali (come opinano essi) avrebbero lasciato il mondo un inospite deserto, se non avessero accresciuto il numero delle donne, e in conseguenza quello ancora de' figli; essi aggiungono altresì che sarebbe impossibile che Dio avesse tollerato quest'uso universale con una quiescenza di tanti continuati secoli, s'egli lo avesse riguardato come un attentato alle sue Divine Leggi, o come un abuso riprovabile in faccia della società. Mosè, il quale riformò gli abusi che si erano introdotti ne' precetti Noakiti, o nella Legge naturale, non fece alcun Regolamento per restrignere i matrimonj al semplice vincolo di una sola femmina. I santi antichi i quali hanno vissuto sotto questa economia, conchiudono essi, non avrebbero osato violare la Legge se la medesima fosse stata loro trasmessa propriamente dalla genuina tradizione, almeno alcuni fra quelli si sarebbero fatti, senza dubbio, un pressante dovere di osservarla, siccome gli altri non avrebbero certamente osato rendere i loro matrimonj così affluenti, e così pubblici come lo furono essi per sì lungo periodo di anni.

[(125)] Interminabili, ed allarmanti questioni si suscitarono sovente fra l'Accademia diretta da Illel, e quella sostenuta da Sciamaj sopra questa materia, siccome intorno a moltissime altre; il primo pretendeva che l'Adulterio solo era per se medesimo efficace a dissolvere il vincolo maritale; sosteneva l'altro, al contrario, che bastava che la donna avesse fatto cuocere troppo la carne di un convito. Il Rabbino Akibà si vuole che spignesse l'indulgenza ancora più lontano; pretendendosi ch'egli decidesse, che ritrovandosi una femmina più conveniente era permesso di abbandonare quella che tale non lo era: una morale sì rilasciata non potea essere seguitata con trasporto; ma coloro che si piccavano di una maggiore devozione, adottavano di buon grado la massima d'Illel.

In quanto poi alla cerimonia Straordinaria delle acque indicate, allorchè una femmina colpevole di adulterio, confessava la sua infedeltà, il Contratto della sua dote veniva tosto abrogato, e dopo di avergli restituito ciò che dessa avea portato, si espelleva dalla casa del suo Consorte per essere lapidata. S'essa poi negava risolutamente il delitto si conduceva nella porta orientale del Tempio, e colà gli si faceva bere le Acque amare (Sal. Ben Virga Hist. Jud. p. 168.), i di cui effetti si rendevano manifesti appena che l'accusata avea cominciato a trangugiarle, il suo viso diventava livido, il di lei ventre si enfiava, e gli occhi suoi gli uscivano dalla testa (Mis. Sothà Cap. 3. p. 213. 214.) ed allora è quando facevasi luogo l'anatema pronunziata dal gran sacrificatore in faccia della femmina adultera.