c) dal fondo di riserva, formato con una parte degli utili netti annuali;

d) dai proventi eventuali.

Art. 5. — Le azioni sono nominative. La proprietà delle azioni è stabilita mediante inscrizione nel libro dei soci a termini degli art. 140 e 223 del Codice di Commercio.

Il trapasso delle azioni deve essere approvato dal Consiglio d'amministrazione e registrato sul libro dei soci.

Le azioni sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura contratti dal socio verso la medesima.

Art. 6 — Il pagamento delle azioni è fatto per regola in una sol volta. Però l'assemblea dei soci ha facoltà di ammettere e stabilire il pagamento rateale delle azioni per un determinato periodo di tempo. Le azioni diventano fruttifere soltanto quando sono completate.

Art. 7. — La tassa d'ammissione viene determinata dall'assemblea dei soci di anno in anno, dietro proposta del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO III. Soci, loro ammissione, diritti, doveri, recesso.

Art. 8. — Si acquista la qualità di socio mediante la sottoscrizione od il possesso di almeno una azione.

Art. 9. — Dopo la costituzione della Società coloro che vogliono farne parte devono presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, firmata dal richiedente e da due soci. Nella domanda verrà indicato il numero delle vaccine possedute, la località ove si trovano ed il numero delle azioni che il richiedente desidera acquistare.