Il Consiglio d'amministrazione delibera sull'accettazione della domanda. Nel caso di rifiuto non è obbligato a darne i motivi.
Art. 10. — Col fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualità di socio, questi accetta gli obblighi portati dal presente Statuto e dai regolamenti sociali debitamente approvati e risponde sino alla concorrenza delle azioni da lui possedute per tutti gli obblighi assunti dalla Società.
Art. 11. — Possono far parte della Società le persone giuridicamente capaci ed anche i Corpi morali, le associazioni, i minori, gli interdetti, a mezzo dei loro legali rappresentanti.
Ne sono escluse le persone aventi interessi contrari alla Società, nonchè le persone di riprovevole condotta morale e sociale.
Art. 12. — Ogni socio ha il dovere di consegnare alla Latteria ogni giorno, secondo gli orari ed i modi che verranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, il latte genuino prodotto dalle sue vaccine, eccettuato quello occorrente ai bisogni giornalieri della sua famiglia ed all'allevamento dei vitelli.
Art. 13. — Ogni socio ha il diritto:
a) di partecipare al patrimonio ed agli utili netti della Società in proporzione delle proprie azioni e del latte da lui consegnato;
b) di acquistare anche al minuto i prodotti della latteria, nella misura ed al prezzo che verrà fissato dal Consiglio d'amministrazione;
c) di votare nelle assemblee sociali e di essere eletto alle cariche sociali, purchè abbia versato alla Società l'intero importo delle azioni da lui sottoscritte;
d) di vigilare l'andamento della Società, la fabbricazione dei latticini e di presentare le sue eventuali obbiezioni al Consiglio d'amministrazione.