Art. 14. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di escludere dalla Società il socio:
a) che abbia, a scopo di frode, consegnato latte adulterato o falsificato o guasto od altrimenti anormale.
b) che abbia subito condanne infamanti o commesse azioni riputate disonorevoli dal Consiglio stesso.
c) che abbia in qualsiasi modo recato danno alla Società.
Contro le deliberazioni del Consiglio il socio può appellarsi al Comitato degli arbitri.
Art. 15. — Nel caso di esclusione del socio, la Società gli rimborsa l'importo delle sue azioni al prezzo corrente, salvo sempre il diritto di compensarsi pei danni eventualmente subiti coll'importo stesso.
TITOLO IV. Ordinamento sociale.
Art. 16 — Al regolare funzionamento della Società si provvede:
a) coll'assemblea generale dei soci;
b) col Consiglio d'amministrazione, composto di sette membri;