c) con un Comitato di tre sindaci effettivi e due supplenti;

d) con un Comitato di tre arbitri o probiviri;

e) con quel personale che si crederà necessario assumere in servizio.

Tutte le cariche sociali, di cui alla lettera b, c, d sono gratuite.

Art. 17. — L'assemblea generale dei soci è il potere costituente della Società, ed una volta radunata colle norme prescritte, essa delibera validamente su tutti gli affari demandatile dal presente Statuto.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Assemblea generale dei soci.

Art. 18. — L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel primo trimestre allo scopo:

a) di esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio ultimo, sentita la relazione dei sindaci;

b) nominare le cariche sociali;