c) con un Comitato di tre sindaci effettivi e due supplenti;
d) con un Comitato di tre arbitri o probiviri;
e) con quel personale che si crederà necessario assumere in servizio.
Tutte le cariche sociali, di cui alla lettera b, c, d sono gratuite.
Art. 17. — L'assemblea generale dei soci è il potere costituente della Società, ed una volta radunata colle norme prescritte, essa delibera validamente su tutti gli affari demandatile dal presente Statuto.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
Assemblea generale dei soci.
Art. 18. — L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel primo trimestre allo scopo:
a) di esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio ultimo, sentita la relazione dei sindaci;
b) nominare le cariche sociali;