c) deliberare sugli articoli posti all'ordine del giorno.
Art. 19. — Le assemblee straordinarie vengono convocate quando il Consiglio d'amministrazione lo crede necessario, quando sono chieste dal Comitato dei sindaci, o da almeno un terzo dei soci mediante domanda in iscritto firmata da questi.
Art. 20. — Il Comitato dei sindaci ed anche i soci hanno facoltà di proporre oggetti da mettersi nell'ordine del giorno da trattarsi all'assemblea. Le relative proposte scritte e firmate devono essere presentate al Consiglio almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea, e quelle d'iniziativa dei soci devono essere firmate da almeno un decimo dei soci.
Art. 21. — Il Consiglio convocherà le assemblee mediante avviso affisso alla porta esterna della latteria e pubblicazione sul giornale degli annunzi legali della rispettiva provincia, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Inoltre farà tenere ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, l'invito all'assemblea.
Art. 22. — Nell'avviso di convocazione saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 23. — L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un terzo dei soci.
Se non si raggiunge questo numero si procederà ad una seconda convocazione, che avrà luogo nel settimo giorno successivo, salvo i casi di assoluta urgenza, pei quali basterà l'intervallo di un giorno
In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 24. — Aperta la seduta ed accertata la validità dell'assemblea dal presidente della Società o da chi ne fa le veci, l'assemblea nomina il presidente della stessa, quale incaricato di dirigere la discussione; ed il presidente nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci presenti.
Possono fungere da presidente e da segretario dell'assemblea il presidente della Società ed il segretario del Consiglio d'amministrazione.