Art. 25. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Trattandosi di persone oppure quando almeno la metà dei soci presenti lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.

Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Nell'approvazione del conto consuntivo si astengono dal votare i membri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 26. — L'assemblea non può deliberare su altri oggetti all'infuori di quelli posti all'ordine del giorno.

Art. 27. — Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea da altro socio o da persona estranea alla Società, mediante delegazione scritta in calce alla lettera d'invito o mediante semplice lettera, da prodursi al principio della seduta all'ufficio di presidenza.

Ogni persona non può avere più di una rappresentanza. Il socio delegato da altro socio dispone di due voti, compreso il proprio.

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere mandatari.

Art. 28. — Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se questi intervennero.

Elezioni alle cariche sociali.

Art. 29. — Le elezioni di sette consiglieri, di tre sindaci effettivi e due supplenti, di tre arbitri, sono fatte dall'assemblea mediante votazione a schede segrete.