I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati eletti. Nel caso di parità di voti, la nomina spetta al maggiore d'età.

Art. 30. — Ognuno degli eletti farà constare colla propria firma l'accettazione della carica.

Nel caso di rifiuto resterà eletto quello dei candidati che nello scrutinio avrà ottenuto maggior numero di voti dopo l'ultimo nominato.

Art. 31. — Allorchè per qualsiasi motivo si rendono vacanti dei posti nel Consiglio d'amministrazione, i consiglieri che rimangono quando siano almeno in quattro, possono in unione ai sindaci chiamare altri soci a sostituire i mancanti; ma quando i posti vacanti siano più di tre, devesi convocare l'assemblea affinchè proceda alle elezioni suppletorie.

I consiglieri scelti dal Consiglio in unione ai sindaci scadono il giorno della prossima assemblea ordinaria, alla quale spetta la nomina definitiva.

Consiglio d'Amministrazione — Presidente — Segretario.

Art. 32. — La rappresentanza e la gestione della Società è devoluta ad un Consiglio di amministrazione, composto di sette soci, che vengono eletti dall'assemblea generale.

Art. 33. — I membri del Consiglio durano in carica due anni, ma un anno dopo le elezioni generali quattro consiglieri scadono per sorteggio; negli anni successivi la scadenza è determinata dall'anzianità.

Tutti sono rieleggibili.

Colla perdita della qualità di socio cessa di diritto anche la qualità di membro del Consiglio.