Art. 34. — Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Questi sono esonerati dal prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione, di fronte ai terzi, altra responsabilità che quella determinata dal Codice di commercio.
Art. 35. — Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.
In assenza dei due primi fa le veci di presidente il consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità quello che ebbe maggiori voti nelle elezioni.
Art. 36. — Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano esclusivamente riservati all'assemblea dei soci e particolarmente:
a) delibera sulla compera e sulla vendita di beni mobili e stabili;
b) stabilisce la pianta del personale retribuito, fa la nomina ed il licenziamento di questo, oppure la sospensione dello stipendio, secondo le circostanze;
c) sorveglia l'andamento dell'azienda ed impartisce le necessarie disposizioni;
d) fa eseguire lo Statuto e le deliberazioni dell'assemblea;
e) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
f) stabilisce la misura della tassa d'ingresso pei nuovi soci ed i prezzi di vendita dei generi ottenuti nel casello sociale;