Art. 39. — Il consigliere segretario tiene e controfirma la corrispondenza, stende i verbali delle sedute del Consiglio ed eventualmente delle assemblee, tiene la contabilità dell'azienda, oppure la sorveglia nel caso che questa sia affidata ad altra persona.

Sindaci — Arbitri.

Art. 40. — Il Comitato dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall'assemblea generale fra i soci; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 41. — I Sindaci adempiono a tutti gli obblighi loro demandati dall'art. 184 del Codice di commercio. Essi vigilano l'andamento della Società: controllano la cassa, i registri, la contabilità, riferiscono sul bilancio annuale con apposita relazione all'assemblea generale ordinaria, hanno diritto di promuovere la convocazione dell'assemblea generale e di assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione, con facoltà di fare proposte ed osservazioni, senza però partecipare alla votazione; in ogni tempo hanno diritto di ottenere dal Consiglio notizie e schiarimenti sulle diverse operazioni sociali.

Art. 42. — Il Comitato dogli arbitri o probiviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea generale, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra i non soci.

Art. 43. — Gli arbitri decidono tutte le controversie che insorgono tra soci e soci, tra soci ed amministratori, tra questi e gli impiegati della Società, purchè siano inerenti a questioni contemplate dallo Statuto o dal Regolamento sociale.

Il loro giudizio può essere chiesto dal Consiglio d'amministrazione, come dalle altre parti interessate.

Personale retribuito.

Art. 44. — Il personale assunto in servizio con retribuzione dipende direttamente dal Consiglio d'amministrazione, al quale è devoluta la facoltà di nomina e di revoca, nonchè di fissarne lo stipendio e le mansioni.

Esso deve ottemperare a tutte le prescrizioni e norme indicate dallo Statuto sociale e dal Regolamento.