Art. 48. — Il fondo di riserva è costituito:
a) col prelevamento annuo sugli utili dell'esercizio di cui all'articolo precedente;
b) colle tasse di ammissione dei soci;
c) col prodotto delle multe;
d) coi risparmi od interessi abbandonati;
e) coi proventi eventuali.
Art. 49. — Allorchè la riserva avrà raggiunto la metà del capitale sociale, la quota di utili ad essa spettante verrà ripartita fra i soci ad aumento del profitto loro spettante in ragione del latte consegnato.
In caso però che la riserva venisse successivamente a diminuire, le sarà devoluta nuovamente la quota degli utili di cui all'articolo precedente, e ciò sino a che abbia raggiunto la metà del capitale sociale.
TITOLO VI. Scioglimento della Società.
Art. 50. — La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno metà del capitale sociale, oppure quando lo scioglimento fosse deliberato da una assemblea generale dei soci, espressamente convocata a tale scopo, colla maggioranza di almeno tre quarti dei membri della Società.