Art. 51. — A scioglimento deliberato, l'assemblea nomina i liquidatori, che possono essere scelti anche fuori dei soci e determina le norme riguardanti la liquidazione e l'erogazione dell'attività residua.
L'attività residua può essere ripartita fra i soci in ragione della rispettiva quota d'azioni.
TITOLO VII. Disposizioni diverse.
Art. 52. — Ogni modificazione al presente Statuto non può essere fatta che dall'assemblea generale dei soci, in seguito a convocazione e deliberazione eseguite secondo le norme indicate al titolo IV.
Cap. VIII Modello di Regolamento interno per una latteria sociale cooperativa.
Art. 1. — I soci devono notificare all'amministrazione il numero delle vacche che possedono e qualunque variazione accada nel numero stesso, nonchè la manifestazione di qualche malattia di natura infettiva.
Art. 2. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di visitare o di far visitare da persona idonea il bestiame e le stalle dei soci, senza alcun preavviso ed in qualunque epoca, nonchè di assistere alla mungitura, di assicurarsi dello stato sanitario del bestiame, dell'esecuzione delle norme riferentisi alla pulizia dei recipienti ed all'alimentazione del bestiame lattifero.
Art. 3. — La mungitura si farà colla maggior pulizia possibile, raccogliendo il latte entro recipienti metallici stagnati e perfettamente puliti.
Art. 4. — Ogni socio deve portare alla Latteria e consegnare al casaro od a chi per esso, il latte appena munto, due volte al giorno negli orari stabiliti dal Consiglio, che saranno indicati per iscritto sopra foglio affisso nella Latteria.
I soci dovranno eseguire la mungitura ad ora opportuna affinchè la consegna del latte avvenga appena finita quella.