Verrà rifiutato il latte portato alla Latteria fuori degli orari stabiliti.

Il latte sarà contenuto entro recipienti metallici stagnati e puliti, muniti di coperchio.

Art. 5. — Il latte da consegnare dovrà essere puro, genuino e di caratteri normali.

Non si dovrà consegnare alla Latteria che latte di vacca, escluso:

a) il latte di vacche ammalate;

b) il latte di vacche sgravate da meno di otto giorni;

c) il latte anormale od alterato per qualsiasi ragione;

d) il latte residuato nei secchi dopo l'abbeveramento di vitelli.

È altresì vietato mescolare il latte di una mungitura con quello di un'altra.

Il casaro, o chi per esso, ha facoltà di rifiutare il latte che si trovasse nelle sopradette condizioni, ed il socio fornitore è passibile delle penalità stabilite nel presente Regolamento.