Art. 6. — Ogni socio non può consegnare sotto il proprio nome latte prodotto da terzi, senza speciale permesso del Consiglio d'amministrazione.
Art. 7. — I soci sono obbligati a consegnare alla Latteria tutto il latte prodotto dalle loro vaccine, eccettuato quello necessario al consumo delle rispettive famiglie ed all'allevamento dei vitelli nei limiti della consuetudine locale.
È loro vietato il vendere latte ad altri od a lavorarne anche una piccola quantità per conto individuale.
Art. 8. — Allorchè il casaro, o chi per esso, farà sul latte dei singoli soci le indagini per accertarsi della qualità del latte stesso, i soci interessati avranno facoltà di assistervi e di controllarne i risultati.
Art. 9. — Il Consiglio d'amministrazione, d'accordo col casaro, ha facoltà di applicare ai soci le seguenti penalità:
a) multa di una lira a chi consegna latte sporco od in recipienti non puliti;
b) multa da lire cinque a dieci a chi consegnerà latte annacquato o spannato od alterato ed anormale per le ragioni contemplate dall'art. 5. Pei recidivi la multa sarà da lire undici a cinquanta. Alla terza infrazione il socio può essere espulso ed obbligato ad indennizzare la Società del danno da lui cagionato;
c) multa equivalente a circa la metà del valore del latte a chi abitualmente ritarda la consegna del latte, in modo da nuocere al regolare andamento della Latteria.
In tutti i casi, il latte può essere rifiutato, tutto od in parte, a giudizio del casaro o di chi per esso.
I soci colpiti dalle dette penalità possono interporre ricorso al Comitato degli arbitri, i quali giudicano inappellabilmente.