Art. 10. — I soci hanno facoltà di prelevare dalla Latteria senza pagamento immediato latticini e cascami del latte, per loro uso, a quel prezzo che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, e sino all'ammontare di metà del valore approssimativo del latte stesso, quale verrà deliberato, in via preventiva, dal Consiglio d'accordo coi sindaci.

Per la distribuzione delle merci verrà stabilito un orario, che sarà affisso nella Latteria.

È vietato ai soci il far commercio dei generi prelevati.

Art. 11. — L'acconto in denaro che possono prelevare i soci, quando il Consiglio lo concede, non supererà la metà del valore del latte accreditato agli stessi, computando anche i generi eventualmente prelevati.

Art. 12. — Ogni socio riceve un libretto annuale, recante il suo nome ed il numero di matricola, sul quale libretto viene registrato da chi riceve il latte alla Latteria, la quantità di latte portata ogni giorno ed ogni volta, nonchè la quantità, la qualità ed il prezzo dei generi ritirati e gli acconti in denaro eventualmente prelevati.

Tutto questo movimento viene altresì consegnato nei registri tenuti dal Consiglio di amministrazione, i quali sono ostensibili ai soci che desiderano esaminarli.

Art. 13. — Sono mansioni del casaro:

a) il ricevere il latte portato dai soci, pesarlo e scriverne tosto la quantità sia sul libretto del socio, sia sul registro della Latteria;

b) vigilare che il latte sia genuino e rispondente alle disposizioni degli articoli 4 e 5. All'uopo eseguirà opportuni assaggi mediante gli strumenti messi a sua disposizione. Riferirà al Consiglio nel più breve tempo possibile ogni infrazione che egli verificasse alle dette disposizioni;

c) fabbricare i diversi prodotti del latte, che saranno stabiliti dal Consiglio, e curarne la stagionatura e la conservazione.