d) tenere in corrente il registro della lavorazione giornaliera del latte;
e) vendere i prodotti della Latteria ai prezzi e colle norme che verranno determinate dal Consiglio;
f) curare l'allevamento dei maiali e dei vitelli che la Società credesse di tenere per proprio conto;
g) custodire e tenere in buono stato tutto il materiale contenuto od annesso alla Latteria;
h) visitare le stalle, le vaccine dei soci, assistere alla mungitura, quando egli lo crede opportuno, per riconoscere qualche inconveniente o quando sia invitato dal Consiglio, al quale egli dovrà riferire il risultato delle sue indagini;
i) proporre al Consiglio quei provvedimenti e quelle disposizioni che egli reputa utili al miglior funzionamento della Latteria ed agli interessi della associazione.
Art. 14. — Il sottocasaro coadiuva il casaro in tutte le sue mansioni e sta agli ordini di questo.
Art. 15. — Il contabile assiste al ricevimento del latte, registra le quantità consegnate dai singoli soci, tiene in corrente tutti i registri inerenti all'amministrazione, compila i rendiconti richiesti dal Consiglio e coadiuva questo nella compilazione dei bilanci.
Art. 16. — Il cassiere custodisce il numerario ed i titoli di credito dell'associazione, fa gli incassi ed i pagamenti ordinati dal Consiglio, tiene in corrente il registro di cassa ed è responsabile di tutto il movimento di cassa sociale.
Art. 17. — Ogni salariato è responsabile verso l'associazione degli errori, negligenze e perdite provenienti dal suo operato. Dovendo assentarsi dal Comune od essendo impedito dal prestare regolarmente l'opera sua per qualsiasi ragione, esso informerà in tempo utile il Consiglio d'amministrazione affinchè questo possa provvedere alla supplenza od alla sostituzione definitiva.