Quindi ai fondi comuni applicati alla polizia, e spese particolari dei paesi, lasciando sempre il puramente indispensabile pel pagamento del medico, chirurgo, maestro di scuola, ed altri impiegati, le cui incombenze sieno il sollievo, e l'istruzione del povero, si porrà mano; perchè tali fondi, all'eccezione di quanto per tali oggetti viene impiegato, e ch'è ordinariamente di poca entità, sono gli incerti dei raggiratori che hanno quasi sempre l'amministrazione del paese. Finalmente a nessun titolo, se non per l'intiera deficienza di qualunque altro mezzo, si potrà ai beni dei particolari, aver ricorso. Per la qual cosa, dovrà il condottiero aver somma cura, che questa gravosa, ed inevitabile tassa, si faccia per equitativa ripartizione, affinchè tutti proporzionatamente colle loro facoltà contribuiscano. S'intende però, ch'ei debba lasciar alle municipalità il diritto di farne la partizione, e solo udire le lagnanze di coloro, che si possano credere ingiustamente aggravati, esaminarle con maturità, e se le trova fondate, mettervi all'istante riparo. Altri fondi esistono pure in molte parti, chiamati pii, cioè, destinati ad opere pie, come al culto di Dio, alla riparazione e lusso delle chiese, a messe, a processioni, ed a mantenere alcuni ministri della Religione. Tutti quei fondi debbono essere nelle mani del condottiero, senza eccezione, versati, per una guerra sostenere nella quale per l'unione, l'independenza e la libertà della nazione, si combatte. Qual culto migliore potrebbesi rendere a Dio che quello di sostenere le sue opere, e collocare le creature nella posizione, per la quale egli stesso creolle? Sarà forse da considerarsi come cosa ragionevole, che si riparino i tempi, quando la patria è in rovina, e che si faccia in quelli, pomposa mostra d'un'insultante lusso, quando il popolo intiero geme nella miseria; e nell'oppressione? Sarà ella cosa giusta, lo spendere in suffragio di morti, capitali che tanto giustamente possonsi in un reale benefizio, pei vivi, impiegare? Sarà egli giusto, ed onorevole, spendere i fondi in processioni, l'origine delle quali, non fù altro che una stupida, e superstiziosa vanità, solo atte generalmente, al divertimento, e corruzione degl'ignoranti del popolo, mentre possonsi ad un uso non meno utile che nobile, applicare? E finalmente dovrà ella prudenzial cosa supporsi, che al mantenimento d'alcuni di quelli che si fregiano da per sè stessi, del titolo di mediatori tra Dio e gli uomini, che vivono nell'ozio, ed anche nel vizio (e che forse per essere vili strumenti della tirannia, traviano, con le loro prave macchinazioni e detestabili consigli, il popolo dal retto sentiero) è forse giusto io dico, che s'invertano quei fondi sù de' quali tanto diritto tiene la Patria, quando i suoi difensori mancano del necessario, e si vedono, per ottenerlo, nella dura necessità di metter mano perfino ai beni dei loro concittadini, fra i quali sono compresi gli amici, prossimani, parenti e fino i loro genitori stessi? No; non mai dovranno quei fondi, essere risparmiati, ma bensì del tutto esauriti, prima di cominciare a servirsi degli altri già di sopra menzionati, e specialmente di quelli dei particolari.

Fin dal tempo di Abramo, già eranvi rigorosissime regole per la divisione del bottino stabilite; e sono in vero necessarissime per evitare i gravi danni che potrebbero essere dalle querele sopra i lesi interessi, cagionati. Per tanto un'equità incontrastabile non meno, che il disinteresse il più generoso, debbono, presiedere al compartimento sì delle prese fatte sopra del nemico, quanto sù di qualunque altra utilità che possa nelle mani de' patrioti, cadere. Terrà il condottiero, la mente alle seguenti regole indispensabili, continuamente rivolta, e che il primo, eseguirà, tenendo dura la mano alla esattissima loro esecuzione, se vuole avere i volontarj, che sotto i suoi ordini combattono, affezionati alla sua persona, se da quelli vuol esigere uno stoico disprezzo delle fatiche, un coraggio robusto, e continuato, ed in fine se vuole nella gloriosa impresa del gran progetto, riescire.

1º Ogni qual volta si perverrà a far bottino, dovrà questo essere, tutto in un luogo, ammonticchiato, per essere compartito regolarmente.

2º Non si potrà cominciare ad occuparsi del bottino, fino a che il combattimento non sia finito, e compiutamente deciso.

3º Riuniti i volontarj per la ripartizione, dovrà ciascuno individualmente giurare di non aver nascosto, nè deviato nulla della presa, ma di aver tutto nella massa comune sinceramente versato, e se mai per caso, uno venisse di falso giuramento, convinto, dovrà immantinenti essere messo a morte.

4º La decima parte del prodotto dovrà essere al condottiero supremo rimessa, pel servizio generale della guerra, e dovranno i condottieri particolari, e principali, esigerne, e conservarne le convenienti ricevute.

5º Si preleveranno dalla massa generale, prima ancora di quella decima di sopra espressa, le indennità ai feriti nel modo seguente. Cioè la perdita fatta in combattere, di un braccio, di una gamba, di un piede, sarà compensata da un regalo non minore di trecento lire italiane; quella di un occhio, d'un dito, d'un orecchio, sarà pagata la metà, ed in questa proporzione, tutti gli altri membri del corpo che possono per via della guerra, venir danneggiati. Oltracciò il ferito dovrà, durante lo spazio di due mesi, ricevere trenta soldi italiani al giorno, per la cura delle sue piaghe; questi obblighi dovranno come sagrosanti, considerarsi, e se il bottino di una volta, non fosse sufficiente, dovrassi aver cura di far entrare il più presto quanto sia stimato necessario, per coprire le spese d'obbligo, e così al dovere soddisfare.

6º Prelevate le suddette somme, si disporrà del necessario, per la comune utilità del corpo, avendone il previo consentimento della truppa, e somma cura che i conti d'entrata ed uscita, siano ben chiari ed a tutti i volontari, manifesti. Inperciocchè, in questo modo non comportandosi, il condottiero, sebbene innocente, a rimproveri, mormorazioni, e fors'anche a disgusti, e disgrazie, nelle ulteriori sue operazioni, sarebbe senza dubbio esposto.

7º Il condottiero, e gli uffiziali non avranno diritto ad una parte maggiore degli altri, anzi dovranno essere i più moderati nelle loro pretensioni, e se alle volte la massa generale si trovasse molto ristretta, dovranno in favore dei simplici volontari, alla loro parte rinunziare. Con questo mezzo conserveranno il loro affetto, e li troveranno sempre disposti a volonterosamente, in obbedienza ai loro ordini, sacrificarsi.

8º Chi morrà combattendo, od in conseguenza di un'azione di guerra, sarà come vivo, e presente considerato alla prima ripartizione del bottino, che succede alla sua morte; e sarà la sua parte, mandata alla famiglia, od a chi abbia egli previamente destinato. Qualora il morto si trovi non aver più al mondo parenti conosciuti, e che non abbia della sua parte disposto, quella si darà al volontario, che pel suo amico il più intimo, sarà per giudizio generale, dichiarato.