Sonmi io fermato lungo spazio nel parlare della sapienza civile di Leopoldo, perchè a ciò fare m'invitava il grandissimo diletto ch'io ne prendeva, e perchè pur troppo il filo della mia storia guiderammi a favellare di casi di gran lunga da questi dissomiglianti; nè credo, che chi mi leggerà, se fia d'animo benigno, m'accagionerà di essermene andato per le lunghezze, o di essermi dimorato alquanto in questa dolcezza; poichè dolcezze tali son rare per gli storici, in tanta infelicità dell'umana condizione.
Ma è tempo oramai ch'io venga a discorrere delle riforme fatte in Toscana da Leopoldo nell'ecclesiastiche discipline, materia di tanta gravità, e che destò tanto grido e tanta aspettazione d'uomini sì in Italia, che fuori di essa. Gli antichi Toscani più propensi a dar ricchezze ai conventi che alle parrocchie, lasciarono quelli ricchi, queste povere. Le massime larghe dei gesuiti, e la constituzione UNIGENITUS erano state accettate senza opposizione alcuna in Toscana. Ma quando fu assunto al vescovato di Pistoia l'Ippoliti, i libri degli scrittori di Porto-Reale incominciarono ad andar per le mani degli ecclesiastici. Arnauld, Nicole, Dughet, Gourlin, Quesnel, diventarono i libri favoriti dei preti. Questa inclinazione verso la scuola di Porto-Reale molto s'accrebbe, quando Scipion Ricci successe all'Ippoliti nella sede vescovile di Pistoia. Se ne compiacque Leopoldo, e convocò nel 1787 un'assemblea dei vescovi di Toscana, proponendo loro cinquanta sette punti, tutti relativi alla riforma dell'ecclesiastica disciplina. Molti s'accordarono, altri si modificarono, alcuni si serbarono a tempi migliori.
Il principe, avuto il parere di prelati venerabili per dottrina e per integrità di costumi, procedè più francamente alle riforme. Stabilì, le parrocchie dessersi a concorso, s'aumentassero i redditi loro, veruna tassa più non pagassero ai vescovi forestieri, annullassersi le pensioni di qualunque sorte sopra i benefizi curati, permutassesi la destinazione dei fondi vincolati ad usi religiosi, e indifferenti, o poco utili, ed il provento di tali capitali in aumento delle scarse congrue dei parochi più bisognosi s'impiegasse; con questo, ed in compenso di tali concessioni, i rettori delle cure dall'esazione delle decime, e da altri emolumenti di stola desistessero; i parochi alla residenza obbligati fossero; niuno più di un benefizio goder potesse, ancorchè semplice, massimamente se residenziale fosse; tutti i sacerdoti che benefizio residenziale avessero, fossero alla chiesa, ov'era fondato, incardinati, e tutti i sacerdoti semplici, alla chiesa parrocchiale, dove abitassero, e ciò con dipendenza dal paroco, ed obbligo di aiutarlo nel pio suo uffizio; i benefizi tanto di collazione ecclesiastica, quanto di nomina regia, a chi servito avesse od attualmente servisse la chiesa, solo ed unicamente si conferissero; i regolari ed i canonici dal paroco dipendessero, e ad aiutarlo in tutto che abbisognasse obbligati fossero; alla sussistenza degli ecclesiastici o poveri, od infirmi provvedessesi; i romiti, salvo quelli che utili fossero, abolissersi; tutte le compagnie, congregazioni, e confraternite sopprimessersi; a tutte sostituissersi le sole compagnie di carità; le chiese, oratorii, refettorii, e stanze delle compagnie soppresse ai parochi gratuitamente si consegnassero; i religiosi regolari dal vescovo dipendessero; l'abito non vestissero prima dei dieciott'anni, non professassero prima dei ventiquattro; le religiose non prima dei venti vestissero, non prima dei trenta professassero; il tribunal del sant'officio s'annullasse; le censure di Roma, per quanto si risolvono in pene temporali, ed i monitorii di scomunica, senza il regio consenso non s'eseguissero, nè pubblicarsi, nè intimarsi, nè attendersi nel foro esterno potessero; s'intendesse abolito il privilegio degli ecclesiastici di tirar i laici al foro loro, e nelle cause criminali in tutto e per tutto ai laici parificati fossero; le curie ecclesiastiche e delle cause meramente spirituali conoscessero, e pene puramente spirituali definissero; gli ordinarii ogni due anni il sinodo diocesano, per conservare la purità della dottrina e la santità della disciplina, convocassero.
Queste deliberazioni del principe toscano, ancorchè molestissime alla corte di Roma, non toccavano però la sostanza stessa di quell'autorità pontificia, che già da più secoli o tacitamente consentita, o espressamente riconosciuta dalla chiesa pretendono i papi aver piena ed intiera. Tengono i curialisti romani quest'opinione, che il papa sia solo vicario, e rappresentante di Cristo, e suo plenipotenziario; e che tutti gli altri vescovi del mondo siano vicari, non di Cristo, ma del pontefice romano, cosicchè nella chiesa non vi sia veramente che un vescovo solo universale, che riceva da Cristo tutto il deposito dell'autorità ecclesiastica da comunicarsi da lui con misura a' suoi subalterni. Ma a quelle deliberazioni non si rimase Scipion Ricci, vescovo di Pistoia, che intento sempre a voler ritirare il governo della chiesa verso i suoi principii, aveva già opinato nell'assemblea dei vescovi di Toscana, acciò si ampliassero le facoltà, non che dei vescovi, dei parochi, volendo, a foggia dell'antica comunanza dei Cristiani, che gli uni e gli altri avessero voce deliberativa nei sinodi diocesani. Statuì poi nel suo sinodo, avere il vescovo ricevuto da Cristo immediatamente tutte le facoltà necessarie al buon governo della sua diocesi, nè potersi le facoltà medesime od alterare, od impedire, e poter sempre, e dovere un vescovo nei suoi dritti originari ritornare, quando l'esercizio loro fu per qualsivoglia cagione interrotto, se il maggior bene della sua chiesa il richiegga. Le quali proposizioni fecero assai mal suono alle orecchie romane, per guisa, che Pio VI come erronee, ed anche come scismatiche, alcuni anni dopo, le condannò. Aggiunse il Ricci alcune altre dottrine, che parvero e temerarie ed alla santa sede ingiuriose; essere una favola pelagiana il limbo dei fanciulli, un solo altare dover essere in chiesa secondo il costume antico; la liturgia ed esporsi in lingua volgare, e ad alta voce recitarsi; il tesoro dell'indulgenze esser trovato scolastico, chimerica invenzione l'averlo voluto applicar ai defunti; la convocazione del concilio nazionale esser una delle vie canoniche per terminar le controversie circa la fede ed i costumi. In fine sommamente dispiacque a Roma quella proposizione del sinodo pistoiese, per la quale i quattro articoli statuiti dal clero gallicano nell'assemblea del 1682 si approvarono, e questa particolarmente Pio Sesto con una sua bolla tassò, e dannò come temeraria, scandalosa, ed alla santa sede ingiuriosa.
Le dottrine del sinodo pistoiese levarono un gran rumore in Italia, massimamente quando furono condannate da Roma. Scritti senza numero vi si pubblicarono da persone dottissime nella storia ecclesiastica, alcuni in favor di Roma, molti in favor di Pistoia, e fra Pistoia e Roma pendeva sospesa la lite. Allegavasi dai papisti, incominciare a por piede in Italia l'eresie di Lutero; dai difensori del Ricci, un salutar freno incominciarsi a porre alla prepotenza di Roma. Gli ultimi, tra perchè pretendevano ai discorsi loro parole santissime di semplicità e di parsimonia, e perchè inclinavano a favore dei più, e perchè finalmente era divenuta intollerabile a tutti la potenza eccessiva di Roma, molto s'avvantaggiavano sugli avversari loro, ed andavano ogni dì maggior favore acquistando.
Queste ferite tanto più addentro andavano a penetrare nel cuore del pontefice, quanto più nel regno stesso di Napoli le medesime, o poco dissomiglianti dottrine si professavano. Pareva a tutti, ed ai principi massimamente, che le dottrine, che in Toscana prevalevano, non solo la disciplina trascorsa ristorassero, ma ancora la potenza temporale alla libertà, ed alla debita indipendenza dai romani pontefici restituissero. Perlochè con piacere si abbracciavano, con celerità si propagavano, con calore si difendevano. Ma nel regno delle due Sicilie erano alcuni particolari motivi, per cui le medesime dottrine, che suonavano parole tanto gradite di libertà e d'indipendenza, fossero dal governo medesimo più volonterosamente ed accettate e difese. Prima però di favellare di queste controversie, fia d'uopo raccontare qual fosse lo stato del regno, e quali le opinioni e le affezioni che vi predominavano, rincrescendoci già fin d'ora, che principii che spiravano umanità e beneficenza, siano stati poi seguitati, per la malvagità dei tempi, dalle più orribili, e lagrimevoli tragedie, di cui ci abbiano gli storici tramandato la memoria. Tanto, o l'ardor del cielo, o l'atrocità delle ingiurie, o il desiderio immoderato della vendetta, o tutte queste cagioni unite insieme fanno trascorrere sempre fino agli estremi le cose in quella parte d'Italia.
Essendo il re Carlo di Borbone salito sul trono di Spagna nel 1750, cedè il regno delle due Sicilie a Ferdinando Quarto, suo figliuolo secondogenito, constituito allora nella tenera età di nove anni. Creata prima di partire la reggenza, pose per moderatore della giovinezza del nuovo re il principe di S. Nicandro. Questi privo di ogni sorte di lettere, non potendo insegnare altrui quello che non sapeva egli medesimo, insegnò al regio alunno la pesca, la caccia, ed altri cotali esercizi di corpo. Di questi s'invaghì il giovane Ferdinando, che ne prese poscia in tutti i tempi di sua vita grandissimo diletto. Ma crebbe poco instrutto di ciò che importa alla vita civile, ed al governo degli stati. Pure amava chi sapeva, e di consigliarsi con loro. Piacque alla fortuna, qualche volta pure favorevole ai buoni, che a quei tempi avesse grandissima introduzione e principal parte nei consigli napolitani il marchese Tanucci, uomo dotto, di libera sentenza, mantenitor zelante delle prerogative reali, ed avverso alle immunità ecclesiastiche, massime in materie criminali. Dava il re facile orecchio alle parole sue; però il governo del regno procedeva con prudenza e con dolcezza. Speravasi qualche moderazione alla tirannide feudale, che in nissuna parte d'Italia erasi conservata più gravosa, che in quel regno, principalmente nelle Calabrie. I baroni, possessori dei feudi, nemici egualmente dell'autorità regia e del popolo, quella disprezzavano, questo tiranneggiavano. Oltre i soliti bandi della caccia, della pesca, dei forni, dei mulini, essi nominavano i giudici delle terre, essi i governatori delle città; per loro erano le prime messi, per loro le prime vendemmie, per loro le prime ricolte degli oli, delle sete, e delle lane; per loro ancora i dazi d'entrata nelle terre, i pedaggi, le gabelle, le decime, ed i servigi feudatarii. Insomma erano i popoli vessati, l'erario povero, l'autorità regia manca. Sì fatte enormità, tanto discordanti dal secolo, non potevano nè sfuggire a Tanucci, nè piacere ad un re di facile e buona natura. Però con apposite leggi furono moderate. Inoltre Tanucci chiamò i baroni alla corte; il che fu cagione che, raddolciti i costumi loro, diventarono più benigni verso i popoli.
Quanto agli stati esteri, questo ministro, amico a tutti, pendeva per la Francia: ciò spiacque a Carolina d'Austria, fresca sposa di Ferdinando, donna d'animo imperioso ed aspro. Fu dimesso Tanucci, e surrogati in suo luogo, prima il marchese della Sambuca, poi Acton, uomini di natura consenziente a quella della regina; prevalsero allora le parti d'Austria.
Pure le salutari riforme si continuarono; parecchi privilegi baronali furono aboliti, i pedaggi soppressi, migliori speranze nascevano dell'avvenire. Gli animi si mostravano disposti. Aveva Filangeri filosofo pubblicato i suoi scritti, nei quali non saprei dire, se sia maggiore la forza dell'ingegno, o l'amore dell'umanità. Erano con incredibile avidità letti, e con grandissime lodi celebrati da tutti. Sorse allora universalmente un più acceso desiderio di veder lo stato ridotto a miglior forma. Volevasi una libertà civile più sicura, una libertà politica maggiore, una tolleranza religiosa più fondata. Nè a questa inclinazione dei popoli contrastava il governo, non ancora insospettito dalla rivoluzione di Francia.
Nel regno di Napoli specialmente più si desideravano le riforme, perchè più erano necessarie, e maggiori radici avevano messe le generose dottrine, massime fra i legisti. Gran confusione ancora era nelle leggi: vivevano tuttavia quelle degli antichi Normanni, viveano quelle dei Lombardi, nè le leggi dei due Federici, nè le aragonesi, nè le angioine, nè le spagnuole, nè le austriache erano del tutto dismesse. Quindi niun diritto in palese, nè niuna lite terminabile. La gravità del male faceva più desiderare il rimedio, principalmente negli ordini giudiziali, per le dette ragioni imperfettissimi.