Non ostante tutte queste malagevolezze in un negozio di tanta importanza, essendo nelle due parti grandissimo desiderio di convenire, mandava Pio settimo a Parigi il cardinale Ercole Consalvi, suo segretario di stato, Giuseppe Spina arcivescovo di Corinto, ed il padre Caselli, teologo consultore della santa sede. Dal canto suo dava il consolo facoltà di trattare e di concludere a Giuseppe Buonaparte, a Cretet, consigliere di stato, ed a Bernier, curato di San Lodo di Angeri. Da questi si venne il dì quindici luglio al trattato definitivo tra la santa sede, e la repubblica di Francia, atto piuttosto di unica che di molta importanza, poichè per lui si restituiva alla chiesa cattolica una parte nobilissima d'Europa, e si ridava la pace a tanti uomini di coscienza timorata e pia. Il fece il papa per motivi religiosi, il consolo per mondani; nè troppo ei se n'infinse; il che fu non senza scandalo, perchè gli uomini religiosi abbominavano, che la religione si usasse per mezzo, non per fine, antica, fondata, ed inutile querela.
Confessatosi dal governo francese; che la religione cattolica, apostolica e romana era professata dalla maggior parte dei Francesi, e confessatosi altresì da Sua Beatitudine, che dalla sua rintegrazione in Francia era per derivarle un grande benefizio ed un grande splendore, convennero e stipularono le due parti, che la religione cattolica, apostolica e romana avrebbe libero e pubblico esercizio in Francia, a quelle regole conformandosi, che il governo giudicherebbe necessarie per la quiete dello stato: s'accorderebbero la santa sede ed il governo ad ordinare una nuova circonscrizione delle diocesi: esorterebbe il pontefice i vescovi titolari a rinunziare alle sedi loro, e se nol facessero, con la elezione di nuovi titolari provvederebbe; nominerebbe il consolo tre mesi dopo la pubblicazione della bolla di Sua Santità gli arcivescovi, ed i vescovi secondo la nuova circonscrizione, e conferirebbe il papa l'instituzione canonica secondo le regole constituite per la Francia innanzi che il governo vi si cambiasse: le sedi vescovili, che in progresso vacassero ugualmente con nominazioni fatte dal consolo, si riempissero, e l'instituzione canonica, conforme al capitolo precedente, dal papa si conferisse; giurassero i vescovi, e gli altri ecclesiastici, prima dell'ingresso loro, fedeltà alla repubblica, e promettessero di svelare qualunque trama contraria allo stato; pregassero nelle chiese per la repubblica e pei consoli; i vescovi non potessero fare nuove circoscrizioni di parocchie, nè nominare parochi, se non a beneplacito del governo; le chiese non vendute si restituissero ai vescovi. Dichiarava inoltre il papa, avuto riguardo alla pace ed alla rintegrazione della religione in Francia, che nè egli, nè i suoi successori non sarebbero mai per molestare gli acquistatori dei beni ecclesiastici alienati, e che per conseguente la proprietà di essi beni, i diritti e le rendite annessevi, fossero e restassero incommutabilmente in loro, nei loro eredi, e negli aventi causa da essi. Obbligossi il governo di Francia a dare congrui assegnamenti ai vescovi ed ai parochi, a provvedere che i fedeli di Francia potessero legare alle chiese per benefizio della religione. Confessò e riconobbe il papa, essere nel consolo gli stessi diritti e prerogative, di cui appresso alla sedia apostolica godevano gli antichi sovrani di Francia. Se accadesse, che un consolo acattolico arrivasse al seggio supremo in Francia, i suoi diritti e prerogative, e così ancora la forma delle elezioni dei vescovi si regolassero per un nuovo accordo.
Concluso il concordato, dissolveva tostamente il consolo, non avendone più bisogno, il concilio nazionale di Parigi. Così gli sforzi dei vescovi e preti giurati, per astuzia del consolo, servirono alla rintegrazione dell'autorità papale piena in Francia.
Questa convenzione mandata a Roma per la ratifica del papa, vi destò gravi e pertinaci controversie. I teologi più stretti e più dediti alle massime della curia Romana, apertamente biasimavano i plenipotenziarj dello avere troppo largheggiato nelle concessioni, e grandemente offeso i diritti e le prerogative della chiesa cattolica. Il papa medesimo, siccome quegli che molto timorato era, e delle prerogative della santa sede zelantissimo, se ne stava in forse, non sapendo risolversi al ratificare. I capitoli, su i quali cadevano principalmente le controversie, erano, primieramente quello che statuiva, doversi il pubblico esercizio del culto regolare dalla potestà temporale senza nissun intervento dell'ecclesiastica, secondamente quello, per cui si dichiarava da parte del pontefice la proprietà incommutabile a favore degli acquistatori dei beni ecclesiastici. Pareva ad alcuni, che il sostenere che la potestà laica possa di per se, e senza l'intervento della potestà ecclesiastica far regole pel culto pubblico, quandanche fosse per ragione della quiete dello stato, e che ad esse regole sia la chiesa obbligata ad uniformarsi, fosse proposizione non solamente contraria ai canoni, ma ancora più che sospetta di eresìa, siccome quella che è contraria al detto dell'apostolo, che i vescovi sono posti dallo Spirito Santo al governo della chiesa di Dio. Allegavano, che non vi è chiesa senza culto, che chi regola il culto regola la chiesa, e che chi regola regge. O è dunque falso, concludevano, che i vescovi siano destinati dal divino Spirito a reggere la chiesa, il che è eresia, o è indubitato, che i vescovi soli, e non i laici debbono reggere il culto, il che è dogma. A queste ragioni vieppiù si peritava papa Pio, e stava dubbio del partito al quale dovesse appigliarsi. Deliberò, prima di risolversi, di consigliarsi coi teologi più dotti di Roma: richiese del parer loro il cardinale Albani, e frate Angelo Maria Merenda dei predicatori, commissario del sant'officio. S'accordarono ambidue, che il papa, salva coscienza, potesse ratificare.
Il Merenda principalmente, molto sottilmente di questa materia ragionando, statuiva, che se si trattasse di stabilire una bolla, un canone, una definizione, od una massima in materia di dottrina, il dire, che la potestà laica possa regolare il culto senza l'intervento della potestà ecclesiastica, e che alle sue regole debbano gli ecclesiastici uniformarsi, sarebbe proposizione eretica; ma non parimente quando si trattasse, come nel caso presente, di trattato, convenzione, o accordo, che si facesse coll'intento d'introdurre una regola, per cui si rintegrassero e si repristinassero la religione e l'ecclesiastica disciplina, in un paese del quale erano da molti anni miseramente sbandite, benchè da più secoli, come in loro propria sede vi dimorassero, e gli abitatori suoi fossero stimati veri e legittimi figliuoli primogeniti della chiesa. Sapersi, quanto fosse la parte acattolica potente in Francia, quanto disusata la religione, quanto facili a nascervi gli scandali: però le circostanze dei luoghi e dei tempi richiedere, che per evitare i danni maggiori che da un rifiuto nascerebbero, per non privare un gran numero d'innocenti di quegli spirituali sussidj, che potevano con la condizione presente concordarsi, per avviare insomma l'importantissimo affare della religione di un paese, che nel miglior modo che si potesse la desiderava, poteva, e doveva il sommo pontefice risolversi alla ratificazione; nè all'uomo prudente appartenersi il far gitto di tutto, quando si può conseguire una parte: nè a patto alcuno potere il pontefice di tale atto venir censurato, perchè soltanto faceva una concessione, la quale dalla sua autorità procedendo, non dava nissun diritto alla potestà secolare: avere voluto il divino Redentore, che in tempi avversi usassero gli apostoli la prudenza del serpente, e la semplicità della colomba; il quale precetto, siccome spiega San Tommaso, significare, che, siccome il serpente nel pericolo s'avviticchia, e nasconde il capo per salvarlo, così la chiesa deve studiarsi di salvar la fede, che è il capo e il fondamento, su cui rimane la chiesa medesima edificata; e siccome colomba, ella deve con la dolcezza, e con la lenità sforzarsi di mitigar l'ira degli avversarj. Il cardinale Albani a questo parere tanto più volentieri si accostava, quanto più sapeva, che i plenipotenziarj di Francia avevano dato promesse certe per iscritto, che le modificazioni e restrizioni della pubblicità del culto non in alcuna parte sostanziale, ma solamente nelle processioni esteriori, nelle sepolture, ed in altri somiglianti casi consistevano.
Quanto poi al capitolo che concerneva i compratori dei beni ecclesiastici venduti, manifestarono Albani e Merenda una opinione del pari conforme, e del pari favorevole alle stipulazioni, parendo loro, che secondo i termini in cui era espresso, non per altro Sua Santità riconoscesse i compratori, come proprietarj dei beni alienati, se non in conseguenza delle promesse che loro faceva di non molestargli, nè per se, nè pe' suoi successori; dalla qual promessa ne veniva loro assicurato il quieto e pacifico possesso, dal quale sorgeva necessariamente il diritto incommutabile di proprietà. Non era adunque, pensavano, che Sua Santità riconoscesse negli acquistatori l'anzidetto diritto di proprietà independente dalla sua concessione; che anzi il diritto stesso di proprietà, siccome il capitolo esprimeva, era una sequela della condonazione implicitamente contenuta nella promessa di non molestare i possessori, condonazione, che il papa loro faceva colla pienezza dell'apostolica suprema sua autorità. Che se, aggiungevano i due consultatori della santa sede, le due parti del capitolo fossero state concepite con ordine inverso, e si fosse detto che il papa dichiarava, dovere la proprietà dei beni ecclesiastici alienati rimanere immutabilmente presso gli acquistatori, e che in conseguenza non avrebbero essi mai ricevuto molestia nel possesso di tali beni da parte della santa sede, una dichiarazione di tal sorta sarebbe stata di grave censura degna, perchè con lei si sarebbe appruovato in certo modo l'errore già dai sacri concilj Lateranense secondo, e Constanziense condannato in Arnaldo da Brescia, Marsilio da Padova, Giovanni da Garduno, e nei Valdesi, Viclefiti, ed Ussiti: ma trovandosi le due parti del capitolo collocate, come sono, il capitolo era irreprensibile, poichè la proprietà risultava dalla condonazione del papa, non la condonazione dalla proprietà.
Stante adunque le dilucidazioni date dal cardinale e dal commissario, non soprastette più lungamente Pio settimo a dare il suo assenso, e ratificò il concordato. Scrisse al tempo stesso brevi ai vescovi titolari, acciocchè alle loro sedi rinunziassero. Alcuni rinunziarono, la maggior parte, massimamente quelli che si erano riparati in Inghilterra, ricusarono. Dei giurati Primat, le Blanc de Beaulieu, Perrier, Lecoz, Saurin, supplicato al papa che loro perdonasse, e nelle sedi destinate dal consolo gl'instituisse, impetrarono.
Rimossi per tale guisa tutti gli impedimenti, pubblicava il consolo il giorno di Pasqua dell'ottocentodue il concordato. Scriveva ai vescovi una circolare, in cui con parole asprissime ingiuriava i filosofi: poi rivolgendosi ai francesi con Buonapartico stile discorreva, che da una rivoluzione prodotta dall'amore della patria erano sorte le discordie religiose, e per esse il flagello delle famiglie, gli sdegni delle fazioni, le speranze dei nemici; uomini insensati avere atterrato gli altari, spento la religione; per loro avere cessato quelle divote solennità, in cui l'un l'altro aveva per fratello, in cui tutti sotto la mano di Dio creatore di tutti si stimavano fra di loro uguali; per loro non udire più i moribondi quella voce consolatrice, che chiama i cristiani a miglior vita; per loro Dio stesso parere sbandito dalla natura; dipartimenti distrutti dall'ire religiose, forestieri chiamati a danni della patria, passioni senza freno, costumi senz'appoggio, sciagure senza speranza, dissoluzioni di società; solo la religione avere potuto portarvi rimedio; averlo lui voluto, averlo nella sapienza sua voluto il pontefice, averlo i legislatori della repubblica appruovato; così essere sorto il concordato; così essere spenti i semi delle discordie, così svanire gli scrupoli delle coscienze, così superarsi gli ostacoli della pace. Dimenticassero, esortava, i ministri della religione le dissensioni, le disgrazie, gli errori; con la patria la religione gli riconciliasse; con la patria gli ricongiungesse; i giovani cittadini all'amore delle leggi, all'obbedienza dei magistrati informassero; consigliassero, predicassero, inculcassero, che il Dio della pace era per anco il Dio degli eserciti, e che, impugnate l'armi sue insuperabili, combatteva a favor di coloro, che la libertà della Francia difendevano.
Grande allegrezza ricevettero i fedeli in Francia per la rintegrata religione. Gioinne anche maravigliosamente Roma, ma non fu il contento del pontefice senza amarezza; conciossiachè il consolo aveva accompagnato la pubblicazione del concordato con certe regole di disciplina ecclesiastica sotto forma di decreto, che, secondo le Romane opinioni, offendevano le prerogative della santa sede, o restrignevano l'autorità dei vescovi, o difficultavano l'ingresso allo stato ecclesiastico. Voleva che nissuna bolla, o breve, o rescritto qualunque della Romana corte potessero, senza il beneplacito del governo, essere pubblicati, od eseguiti in Francia; la quale proibizione rispetto ai brevi della penitenzierìa parve cosa insolita, e poco decorosa per la santa sede. Voleva che nissuno senza il beneplacito potesse assumere la qualità di nunzio, legato, vicario, o commissario apostolico; che i decreti dei sinodi forestieri, ed anzi quelli dei concilj generali non si potessero pubblicare, se non previa appruovazione del governo; che nissun concilio o nazionale o metropolitano, che nessun sinodo diocesano senza permissione tenere si potesse; che le funzioni ecclesiastiche fossero gratuite, salve le obblazioni dei fedeli; che vi fosse ricorso al consiglio di stato per gli abusi; che s'intendessero abusi ogni contravvenzione alle leggi della repubblica, od alle regole stabilite dai canoni in Francia, ogni offesa delle libertà, franchigie, e costumanze della chiesa gallicana, ogni atto commesso nell'esercizio del culto, che od offendesse l'onore dei cittadini, o turbasse arbitrariamente le loro coscienze, o tendesse all'oppressione, all'ingiuria, allo scandalo. Voleva parimente, che i vescovi non potessero ordinare alcun ecclesiastico, se non possedesse almeno una rendita di trecento franchi, e se non fosse arrivato all'età di venticinque anni. Nè minore offesa aveva recato l'articolo statuito pure dal consolo, che i professori dei seminarj fossero obbligati a sottoscrivere la dichiarazione del clero di Francia del milaseicentottantadue, e ad insegnare la dottrina dei quattro articoli, dottrina incomportabile a Roma, almeno quanto spetta ai tre ultimi.
Tutte queste regole, che appartenevano alla disciplina ecclesiastica, quantunque fossero giuste e necessarie sì per la sicurezza della potestà temporale, come pel buon ordine dello stato, ed usate già dai tempi antichi non solamente in Francia, ma ancora in altri paesi d'Europa, e massimamente in Italia, facevano mal suono alle Romane orecchie; ma il consolo ne aggiunse un'altra veramente intollerabile, perchè toccava la giurisdizione, e questa fu, che i vicarj generali delle diocesi vacanti continuassero ad usare l'autorità vescovile, anche dopo la morte del vescovo, e fino a tanto che successore non avesse. Parve cosa troppo enorme; perciocchè i vicarj generali altro non sono, che i mandatarj del vescovo, ed ogni facoltà loro, come di mandatarj, cessa pel fatto della morte del mandatore. Bene dottrina più sana è quella, che sino alla creazione del successore ogni autorità sia investita nel capitolo della chiesa cattedrale, e che i vicarj capitolari eletti da lui la eserciscano.