«In questo modo vennero a conoscere i nostri il mal seme che coloro seminavano, e le secrete conventicole di uomini, di donne che facevano, le quali da loro scoverte, e scritte dal cardinal Teatino in Roma, quei capi eretici se ne fuggirono via tutti da Napoli. Per la fuga del padre Bernardino Ochino scrisse il cardinal Teatino una bella e lunga lettera latina, tutta composta di parole della sacra Scrittura, nella quale, parte allettandolo (perchè vi era rimasta ancora qualche speranza di lui) parte rimproverandogli l'apostasia, e il pericolo dell'anima sua e di tante altre da lui ingannate, cercò di ridurlo a penitenza. Ma fu indarno, perchè, sebbene egli non così subito si fuggì d'Italia, nondimeno non solo non volse obbedire al cardinal Contareno, il quale piacevolmente raccogliendolo, l'esortò a presentarsi sponte in Roma, ma quel che fu peggio, se ne fuggì in Ginevra, e diede voce che il Contareno stesso aveva approvato il suo pensiero, e di là cominciò a dir male della Corte di Roma e della Chiesa cattolica, come san fare gli eretici: il quale disordine successe per la troppa piacevolezza del cardinal Contareno, perchè doveva pigliarlo prigione quando fu a casa sua, e non aspettare che si partisse.

«Ora prima che l'Ochino se ne fuggisse, andò a casa della duchessa di Camerino, chiamata Catarina Cybo, e quivi si spogliò l'abito, e si sfratò, e poi se ne fuggì in Ginevra. Aveva egli particolare strettezza con quella signora, e con quella di Pescara; onde costei ne fu poscia inquisita e molestata».

Dovevano esser frequenti gli attentati contro Inquisitori, giacchè Pio V nel 1569 fe una bolla terribile (Si de protegendis) contro quei privati o pubblici di qualunque grado, che uccidano, battano, caccino, atterriscano inquisitori o testimonj, o faccian offese a protocolli, istromenti, carceri.

Col tempo, come sempre accade, si mitigarono i rigori; l'Inquisizione ebbe a cercare tutt'altri delitti che d'eresia, e nell'età del punto d'onore le diedero molto a fare le censure ed assoluzioni pei duelli e chi vi assisteva; ma il nome e le forme sopravvissero fin all'età de' nostri avi[343]. E nel 1789 il padre Pani commissario del Sant'Uffizio stampò a Faenza (nessun tipografo di Roma accettandolo) un libro Della punizione degli eretici e del tribunale della santa Inquisizione, ove questa difende come niun s'aspetterebbe nell'anno della convocazione dell'assemblea di Francia.

Per l'andazzo che ha la Curia romana di conservare i formularj antichi anche quando i tempi vi repugnano, al modo stesso che l'Inghilterra conserva la vendita delle mogli ed altri titoli, di cui la realtà è abolita, nel 15 settembre 1841 frà Filippo Bertolotti inquisitore generale a Pesaro emanava un editto, ove imponeva l'obbligo strettissimo di denunziare al Sant'Uffizio i delitti di sua giurisdizione, sotto pena di scomunica: cioè rivelare coloro che son sospetti o diffamati di eresia, o di aderire a riti di Giudei, Maomettani, Gentili; che facciano atti da cui si presuma che abbiano patto col demonio; o esperimenti di necromanzia o di altre magie con abuso di sacramenti; che amministrino la confessione, la comunione senz'essere sacerdoti; abusino del sacramento della penitenza; tengano conventicole in pregiudizio della religione; proferiscano bestemmie ereticali; contraggano matrimonio avendo un'altra moglie o essendo negli Ordini sacri; impediscano in qualunque modo il Sant'Uffizio; facciano o divulghino satire contro il pontefice o il clero, o dove siavi profanamento di parole sacre; tengano o diffondano scritti e stampe ereticali senza la dovuta licenza; mangino o diano mangiare cibi proibiti senza necessità o licenza; inducano alcun cristiano ad abbracciare altra fede, o impediscano a Turchi ed Ebrei di battezzarsi. Chi non denuncia non potrà esser assolto se prima nol faccia: e ordina che quest'editto stia affisso nelle botteghe, osterie, librerie[344].

L'anno poi che Garibaldi e Cialdini strepitavano alle porte di Roma, nel seminario Romano (VI kal. sept. 1860) furono proposte certe tesi a difendere tra cui,

CCVI Institutum sanctæ Inquisitionis, prout a romanis pontificibus profectum est, nulla ex parte reprehendi potest.

CCVII Perperam Protestantes Ecclesiam calumniantur, quasi a primæva sua mansuetudine defecerit.

CCVIII Non minus enim veteri ætate, quamvis temporibus quæ Protestantium originem subsecuta sunt, romani pontificis solliciti admodum fuerint ne iis in locis, quæ immunia ab hæresi extiterant, hæretici libere cultum profiterentur, aut civilia jura quibus solummodo catholicæ religionis cultores frui poterant obtinerent.

CCXI Romani pontifices perpetue inficiati sunt aut ullum jus ab hæreticis afferri posse pro libertate (in religionis culto profitendo) obtinenda, aut ipsam societatis conditionem posse eamdem libertatem a catholico principe postulare.