[157.] Similmente il Fontanini (Bibl. dell'eloq. italiana, tom. I, pag. 119) narra che certi libri «del Brucioli, di B. Ochino, di G. Valdes, e di altri della medesima farina, nello smuovere una casa in Urbino nell'anno 1723, si trovarono insieme nascosti, e quivi murati per salvarli dal fuoco in tempo di Paolo IV».
[158.] Nelle Novæ amœnitates literariæ di Arrigo Guglielmo Klemmio, stampate a Stuttgard nel 1773, si contengono Anecdota de Ludovico Castelvetro ejusque scriptis, in primis Locorum Melancthonis in linguam italicam ab ipso translatorum editione. Quella traduzione è minutamente descritta dal Bruckero Miscell. histor. philosoph., p. 302; ma non dice di chi sia. Il Fontanini la sostiene del Castelvetro; ma probabilmente esagerò nell'accusar questo, come esagera il Muratori nel difenderlo.
[159.] Non già: bensì che sarebbesi potuto esprimerlo più chiaramente, e che ciò si potrebbe anche dopo il Concilio, qualora lo Spirito Santo l'ispirasse.
[160.] La lettera, diretta a Giovanni Domenico Sinibaldo, suo vicario, esiste nel processo, e dice:
«Alli preti curati siate sollecito, ripetendo spesso privatim et publice il medesimo, ed istruendoli massimamente nel punto della remissione delli peccati nelle confessioni delli poveri ignoranti, come si contiene nel sinodo coloniese».
[161.] Egli rispondeva, oltre il resto, le parole che mettemmo alla nota 18.
[162.] Il Contarini? I nomi sono soppressi: ma molti potemmo supplire con altre indicazioni.
[163.] Questo Pergola confessa d'aver tenuto l'opinione luterana circa la giustificazione o l'invocazione dei santi. Dice che, quando fu processato, il Morone e monsignor Lodovico (Castelvetro) gli esibirono i mezzi di fuggire d'Italia, ed esso non volle.
Il citato Tassoni scrive:
De anno 1544 pro tempore quadragesimæ in ecclesia cathedrali prædicavit quidam frater Bartolomeus, conventualis S. Francisci, dictus il Pergola, qui post Pascha accusatus de hæresi apud inquisitorem S. Dominici, in die lunæ duabus concionibus in dicta ecclesia ore retractavit, vel potius hæreticorum honore declaravit magna parte articulorum sibi oppositam, qui erant amplius 40, probati per 11 testes idoneos et sufficientes, dicens: intelligebam sic; excusans se, aliquando negans non dixisse sic, et aliquando dicens testes non intellexisse. Qui postea Romæ condemnatus est non posse amplius prædicare et ad alia quædam facienda.