«Acciò che il magnifico signor gonfaloniere con li dui magnifici signori deputati e da deputarsi sopra la religione e l'officio sopra la detta religione possano con maggiore animo e diligenza attendere, e essequire l'auctorità e cura che gli è stata data dal magnifico consiglio, decreto s'intenda e sia che il magistrato possa spender per sei mesi prossimi per sino alla somma di cento scudi il mese e lo speciale officio dell'entrate sia tenuto di tempo in tempo passargliene e fargli pagare ad ogni sua requisizione.
«Il qual magistrato sia tenuto e debbi con ogni diligenza possibile cercare e ritrovare tutti quelli li quali sono stati dal Sant'Offizio dell'Inquisizione dichiarati eretici, ovvero citati sono restati contumaci secondo la disposizione della legge fatta il 1558, et essequire contro di loro quello che per essa legge si dispone.
«Sia tenuto ancora il detto magistrato di ricercare con ogni diligenza e ritrovare tutti quelli, li quali tanto nella città di Geneva come altrove, hanno avuto, hanno, averanno pratica o commercio con li eretici dichiarati ribelli dal magnifico consiglio, et ancora tutti quelli li quali sì nella città nostra e suo dominio, come in qual si vogli parte del mondo hanno in alcuno modo contravenuto o contraverranno agli statuti e decreti e ordini fatti dal magnifico consiglio sopra la religione, li quali tutti il detto magistrato sia tenuto, sotto pena di scudi cento d'applicarsi al nostro comune, nella quale ipso jure et ipso facto e senza altra dichiarazione s'intendano e siano incorsi, e si debbino per li magnifici signori condennare nelle pene delli detti statuti et ordini e per così condennati mandargli all'archivio pubblico ogni volta che a esso consterà della contravenzione.
«Il qual magistrato sia tenuto ancora ogniqualvolta avanti e da esso si facci la proposta ordinata sopra la religione, riferire ai magnifici signori sotto la detta pena tutto quello che da esso sarà stato fatto, eseguito e negoziato per sino a quel tempo, la qual relazione li magnifici signori siano tenuti e debbino proponere e far leggere nel magnifico consiglio quando faranno la detta proposta sopra la religione, acciò che sopra a quella possa deliberare come li parrà.
«E che per il magnifico consiglio prefato si debba fare elezione d'un altro officio di tre cittadini sopra li beni confiscati delli eretici, dichiarati ribelli da esso magnifico consiglio, per dui anni prossimi con la medesima autorità cura e carico la quale fu da esso data all'officio già eletto sopra li beni di detti eretici dichiarati ribelli, la quale comprenda ancora li beni di quelli che si dichiareranno per l'avvenire, il quale officio sia tenuto riferire sotto pena di scudi cento nella quale etc. e perchè così condannati per inanzi il tempo della proposta da farsi nel prossimo collegio sopra la religione alli magnifici signori quello che il detto officio passato ha fatto sino a ora ed esseguito sin ora, la qual relazione gli magnifici signori siano tenuti proporre e far leggere nel detto magnifico consiglio quando faranno la detta proposta.
«Il qual magistrato sia tenuto ancora sotto la pena predetta inanzi al tempo da far la proposta della religione, nel collegio prossimo riferire a magnifici signori in scritto tutti quelli li quali nella materia della religione da un anno in qua hanno date false calunie, cioè quelli li quali non possano render conto da chi habbino odito le imputazioni, la quale relazione li magnifici signori debbino proporre e far leggere nel detto magnifico consiglio.
«E parimente il prefato magistrato, durante il tempo del suo officio, e quelli che succederanno a esso siano tenuti di tempo in tempo ogni volta che troveranno nella causa prefata della religione esser stata falsa calunnia riferita a magnifici signori, e quelli che si dice di sopra e lor signorie debbino proporre e far leggere la relazione del magnifico consiglio nel quale faranno la proposta della religione».
[496.] La lettera è del 21/11 febbrajo 1681, e trovasi alla Magliabecchiana, Classe XXXVII, N. 159 de' manuscritti.
Il Bayle in Giulio III, cita una Lectura super canonem de consecratione di Gerardo Busdrago di Lucca dottore, vescovo di Napoli di Romania, e suffraganeo del vescovo di Padova, stampata a Wittemberg il 1543.
[497.] Diamo alcune notizie su queste famiglie: