Intende Celso Martinenghi, bresciano, del quale tocchiamo altrove: ma in paese nè di lui trovammo menzione, nè di altri. Che però la diffusione dell'eresia fosse temuta ce l'attesta questa provisione dell'arcivescovo Arcimboldi, che sedette dal 1550 al 55.
Volendo il reverendissimo ed illust. signor Giovanni Angelo Arcimboldo, per grazia di Dio e della santa sedia apostolica arcivescovo di Milano e cesareo senatore, e il molto reverendo signore Bonaventura Castiglione prevosto di Sant'Ambrogio di Milano, commissario generale apostolico contro la eretica pravità in tutto il dominio di Milano, provedere che non seguino inconvenienti e scandali contro la santa fede cattolica ed apostolica nella città e diocesi di Milano; anzi volendo a suo potere provedere alla salute delle anime d'ogni fedele cristiano, e levare ogni errore e inconveniente che puotesse occorrere: per tenor delle presenti, ancora con partecipazione e consenso dell'illustrissimo ed eccelentissimo Senato Cesareo di Milano, ordinano e comandano che nell'avvenire, nessuno, sia di qual grado e religione si vegli, nè prete o altra persona ecclesiastica o laica, non ardisca nella città nè diocesi di Milano in alcuna chiesa o luogo di qual condizione o sorte si voglia, ancora fosse nelle loro proprie chiese o case, predicare, o leggere altrui la Sacra Scrittura, senza speciale licenza in scritto delli prelati monsignori, proibendo a qualunque prepositi, priori, rettori, guardiani e ministri delle chiese della città e diocesi di Milano, che non ammettano alcuno a predicare, nè leggere senza licenzia, come di sopra, sotto le medesime pene. Ancora non recedendo dagli altri ordini e cride fatte in questa materia de' libri proibiti, ordinano e comandano che non sia persona alcuna, di qual stato, grado o condizione si voglia, la qual presuma condurre, vendere, nè far vendere, nè donare in modo alcuno libri latini nè volgari, di qual sorte si voglia, nelli quali si tratta della Sacra Scrittura, se avanti siano condotti, non presentano alli prefati monsignori, o a chi sarà da loro a questo deputato, la nota sine descriptione di tali libri, sotto pena di escomunicazione latæ sententiæ, e di scudi cento per cadauna volta e per cadauno contrafaciente, la terza parte da esser applicata all'officio de l'Inquisizione, un'altra terza parte alla Cesarea Camera, e l'altra terza parte all'accusatore, il quale sarà tenuto secreto, e se gli darà fede con uno testimonio degno di fede. In le quali pene incorreranno, e così fin adesso si declara essere incorsi li conduttori scienti, o compratori di tali libri, ancora che li libri fossero ascosti in altre robe o mercanzie.
Ancora ordinano e comandano, che tutti li librari e ligatori di libri, condottieri o venditori, fra due mesi prossimi avvenire debbano avere fatto inventario di qualunque sorte di libri, così latini quanto volgari, quali si ritroveranno avere presso di sè e in suo potere, tanto nelle stanze, quanto nelle botteghe loro, e presentare l'inventario sottoscritto di loro mani all'officio delli prefati monsignori, sotto pena di escomunicazione e scudi cento per cadauno, per la terza da essere applicata all'officio dell'Inquisizione, un altra terza parte alla Cesarea Camera, e l'altra terza parte all'accusatore: e nello avvenire non possino tenere in bottega, nè in casa propria, nè ad altri vendere nè donare nè comprare alcuni libri che non siano descritti nelle liste e inventarj presentati all'officio delli suddetti monsignori. E se si trovasse alcuno, che avesse venduto o donato o altramente dato alcuno libro, che non si trovasse scritto nelle dette liste e inventario, ipso jure et facto s'intenda essere incorsi, ed incorrano nella pena di escomunicazione, e di scudi dieci per cadauno libro, e qualunque volta; da essere applicati nelli modi e forme come di sopra; si tenerà secreto l'accusatore, al quale si crederà con uno testimonio degno di fede, acciocchè per l'avarizia non si abbiano per librari o mercanti di libri a non propalare e presentare li libri eretici e proibiti, che per l'Officio dell'Inquisizione se gli fa sapere, che presentando loro all'Officio dell'Inquisizione se gli provederà acciò non restino in danno, mentre la presentazione si faccia fra dieci giorni prossimi.
Ancora ordinano e comandano a tutti quelli, li quali hanno presso di sè alcuni libri o scritture, di qual sorte voglia, li quali siano eretici, o che non si ammettano dalla santa Chiesa cattolica e apostolica, e siano di qua in dietro per alcun arcivescovo, inquisitore, sive commissario, proibiti, e massime gli infrascritti qua di sotto annotati, che, nel termine di mese uno prossimo, li vogliano avere consegnati nelle mani delli prefati monsignori, da' quali saranno assolti da tutte le censure e pene, nelle quali fossero incorsi: e passato detto termine, non si ammettono più, anzi contra di loro si procederà irremissibilmente non solo alla pena, nella quale saranno incorsi, ma ancora in maggiore pena, secondo la qualità delle persone, all'arbitrio delli monsignori: e chi accuserà sarà tenuto secreto, avrà la terza delle pene pecuniarie come di sopra.
Ancora ammoniscano ogni e qualunque fedele dell'uno e dell'altro sesso, o di qualunque stato, grado o condizione e dignità, che, sotto pena di escomunicazione latae sententiæ e di scudi cinquanta d'oro, da essere applicati per uno terzo all'ufficio de l'Inquisizione, un altro terzo alla Cesarea Camera, e un altro terzo all'accusatore, qual sarà tenuto secreto, infra giorni trenta dopo la pubblicazione delli presenti, cioè dieci per il primo, dieci per il terzo e perentorio termine e monizione canonica, che debbano avere denunciato, revelato e notificato se hanno conosciuto o udito alcuno eretico, o suspetto, o diffamato d'eresia in la città o diocesi di Milano. Similmente avere notificato per nome e cognome tutti quelli, li quali straparlano delli articoli della fede, delli sacramenti della Chiesa, delle ceremonie, della autorità del Sommo Pontefice, e delle altre cose pertinenti alla fede cattolica e sacramenti ecclesiastici. Similmente quelli che dimandano o pregano li demonj, o che loro sacrificano, o che li fanno sive prestano altri divini onori, e chi dà ajuto alli Luterani o altra sorte d'eretici o sospetti d'eresia. Rendendo sicuro caduno e qualunque che avesse in premisse cose, o alcuna di loro errato, che comparendo personalmente innanzi alli sudetti monsignori nel termine d'uno mese prossimo, si accetteranno a penitenza secreta, e si libereranno ed assolveranno gratis e senza spesa alcuna.
E più se alcuno Luterano, o altramente eretico, spontaneamente comparesse e accettasse la penitenza, o non interrogato denunciasse alcuno complice, esso notificante sarà tenuto secreto, e guadagnerà il quarto delle pene pecuniarie, e beni che si potessero esigere e conseguire giustamente, secondo i termini della ragione di tali complici e delinquenti.
Declarando che, se alcuno contravenisse in alcuna delle sopradette cose, e da se stesso si notificasse e denunciasse li complici, che si assolverà dell'escomunicazione e pene, nelle quali fosse incorso, e se gli darà la terza parte della pena pecuniaria, che si esigerà dalli complici.
Certificando ogni persona, che le licenze e altre cose, che si faranno e si concederanno in tutti li premessi casi, si faranno e concederanno gratis e senza pagamento alcuno, ancora inerendo alle determinazioni della santa Madre Chiesa, la quale non immeritamente ha statuito e ordinato per la salute di tutte le anime, che ogni fidele cristiano dell'uno e l'altro sesso, dopo che saranno pervenuti alla età della discrezione, ogni e qualunque suo peccato, almeno una volta l'anno abbiano a confessarsi al proprio confessore; ingiuntali la penitenza, per le proprie forze studiino adempirla, pigliando riverentemente almeno ad ogni pasqua di risurrezione del nostro Signore, il santissimo sacramento della Eucaristia, salvo se per caso di consiglio del proprio sacerdote, per qualche giusta e ragionevole causa, si ordinasse che dovesse astenersene; altramente vivendo, non si ammetta nell'ingresso della Chiesa, e morendo non gli sia concesso la cristiana sepoltura.
Oltra di questo, esso monsignor reverendissimo arcivescovo, inerendo alle determinazioni della santa Madre Chiesa ordina, che tutti i fedeli cristiani dell'uno e l'altro sesso, vogliano in qualunque festa di pasqua della resurrezione del nostro Signore, o almeno per tutta l'ottava d'essa pasqua, confessare i suoi peccati al sacerdote, e pigliare il santissimo sacramento della Eucaristia, secondo la predetta determinazione della santa madre Chiesa: altramente, non rispettando qualità nè grado di persona alcuna, si scomunicheranno per nomi e cognomi, e saranno cacciati fuora delle chiese con gran vitupero: e morendo in tale errore e pertinacia, se sepelliranno al terragio: e a quelli che per due anni continui non si saranno confessati nè comunicati gli se procederà contra, e saranno puniti nelle pene di ragione e delli sacri canoni; etiam, se sarà spediente, con intervento del cesareo fisco.
Ed acciocchè non si possa pretessere ignoranza, nè pigliare scusa alcuna, per tenor delli presenti esso monsignore ammonisce per il primo, secondo, terzo e perentorio termine tutti i prepositi, rettori, vicerettori, capellani, curati, sacerdoti e altri ministri delle chiese della città e diocesi di Milano, che in cadauna e tutte le domeniche della quadragesima di qualunque anno, alle loro Messe, nelle ore che si troverà congregato maggiore popolo, sotto pena di escomunicazione e di scudi vinticinque per cadauno contrafaciente o meno osservatore della presente ordinazione, da essere applicati alla fabbrica della chiesa maggiore di Milano, vogliano avvisare ed ammonire tutti li fideli cristiani, che nella solennità di pasqua scorrente, o almeno per tutta l'ottava della pasqua, si confessino, e si comunichino come di sopra, altramente si pubblicheranno per escomunicati. E affine che le presenti ammonizioni e comandamenti pervenghino a comune utilità di tutti, dopo la pubblicazione fatta nel cospetto del popolo, li sudetti monsignori reverendissimo e illustrissimo e molto reverendo Comissario Generale comettono e mandano, che siano affisse, inchiodate alle porte della chiesa maggiore di Milano, e della chiesa di Santo Ambrogio maggiore, e della Scala di essa città. Nelle altre città del dominio manda il sudetto Generale Comissario siano affisse alle chiese loro maggiori, acciocchè da tutti possan essere vedute, lette, ed alla giornata pubblicate, nè rimanga iscusazione d'ignoranza di non avere inteso quello che si è patentemente pubblicato. Dato in Milano, l'anno 1551.