[128.] Nel 1865 a Uster, canton di Zurigo, il pastore Vögelin scandalizzò gli ortodossi co' suoi ardimenti, sicchè sessanta ministri zuricani gli opposero una dichiarazione pubblica, dove lo accusano di non aver nè predicazione, nè dottrina cristiana evangelica; di scalzare l'autorità della sacra scrittura e il rispetto dei popoli pei documenti sacri della rivelazione; di negar la divinità e santità assoluta di Gesù Cristo e i miracoli; di indegnamente abbassar gli apostoli; di far uso arbitrario delle dichiarazioni del Salvatore; di caratterizzare la dottrina in un modo leggero e irriflessivo, ecc., e invocavano i superiori della Chiesa a frenarne la parola.

Questi superiori sono il Consiglio comunale di Uster, il quale rispose che essi pastori non aveano autorità di dichiarar false le dottrine di Vögelin; usar esso della libertà sua, com'essi della loro: badassero ai doveri del loro ministero, e non a dar consigli.

[129.] La lista è stampata, ma con moltissimi errori, nell'opera del Gaberel, vol. I, p, 211 delle note, e va sino al 1612, in cui è notato Giovanni Lodovico Calandrini figlio di Giovanni. Per dire d'alcuni, al 1563 abbiamo Battista Curti del lago di Como, Pietro Casale e Andrea Casale di Gravedona, Giovanni Andrea Rocca di Brescia, Stefano Barbieri di Soncino, Antonio Capellaro di Modena. Nel 1564 molti di Montacuto di Calabria, e varj Piemontesi. Nel 1565 Evangelista Offredi di Cremona, nel 1567 e 68 Pietro Duca d'Alba, Francesco Micheli di Cremona, Gotardo Canale di Conegliano: nel 1573 Nicolò Tiene di Vicenza, Galeazzo Ponzone cremonese: nel 1577 Giacomo Puerari di Cremona: nel 1580 Giuseppe Giussani milanese: nel 1582 Giulio Paravicino pur milanese: nel 1587 Giacomo Antonio di Gardone bresciano: nel 1589 Giovanni Giorgio Pallavicino, Ippolito e Lodovico Sadoleto di Valtellina.

[130.] I confini delle due gerarchie sociali delineava insignemente nel XII secolo Ugo da San Vittore. Illa potestas dicitur sæcularis, ista spiritualis nominatur. In utraque potestate diversi sunt gradus et ordines potestatum, sub uno tamen utriusque capite distributi, et velut ab uno principio deducti et ad unum relati. Terrena potestas caput habet regem; spiritualis potestas summum pontificem; ad potestatem regis pertinent quæ terrena sunt, et ad terrenam vitam facta omnia; ad potestatem summi pontificis pertinent quæ sunt spiritualia, et vitæ spirituali attributa universa. De Sacramentis, lib. II, p. 2, c. 4.

[131.] Distinguono l'infedeltà in positiva, privativa, negativa. Positiva, di quelli che respingono la cognizione del vangelo: privativa, di quelli che per colpa lo ignorano; negativa, di quelli che non sentirono mai parlare della rivelazione. L'infedeltà positiva e privativa non è scusabile dalla Chiesa; ma la negativa è involontaria, e perciò non colpevole. Gesù Cristo disse: «Se non fossi venuto e non avessi parlato, non avrebbero colpa» (Jo. XV, 22). E san Paolo (ad Rom. X, 14): «Come crederanno a colui di cui non han sentito parlare, e come ne sentiranno parlare se a loro non si predichi?». La Chiesa condannò il dire che: «L'infedeltà, puramente negativa in quelli ai quali non è stato predicato Gesù Cristo, è un peccato».

Quanto alla necessità del battesimo, il Concilio di Trento lo volle in re vel in voto: e il desiderio implicito si può intendere in colui che, pur non avendo conoscenza del battesimo, è nella disposizione di fare tutto ciò che Dio prescrive come mezzo e salute. Vedi Gousset, Teologia dogmatica. Trattato della Chiesa, parte I, capo V, art. III, N. 914.

[132.] Vedasi sopra, nel Discorso III.

[133.] A. Vinet, Essai sur la manifestation des convictions religieuses. Parigi 1842.

[134.] Il Dumoulin diceva che i decreti del Concilio di Trento «non possono menomamente esser ricevuti senza violare la maestà reale e la sua giustizia senza calpestar l'autorità dei tre Stati di Francia; l'autorità della Corte e del Parlamento e la libertà del popolo cristiano». Conseil sur le fait du Concile.

[135.] L'exequatur o placet regio può esser considerato come una notizia che il principe prende delle mutazioni di uffizj o di cose pubbliche, che il potere universale pontifizio introduce nel dominio particolare di esso principe, e fin qui è ispezione modesta e legittima. Diviene usurpazione quando considera il papa come un principe straniero, che non ha giurisdizione sul territorio altrui se non col beneplacito dello Stato. Clemente VIII nel 1596 scriveva all'Olivares vicerè di Napoli, che «è falsa la immemorabile antichità dell'exequatur, anzi ne son notissime le origini e le cagioni». In fatto nacque essa durante il grande scisma, quando Urbano VI nel 1378 ordinò ai vescovi di esaminar le bolle pontifizie prima d'eseguirle, onde accertare se venissero dal papa legittimo o dall'antipapa Clemente VII. I principi usarono l'eguale cautela, ma cessata l'occasione, lasciarono ancora la libera autorità. Chi primo pose restrizione fu il Portogallo verso il 1486, di che fu avvertito seriamente da Sisto IV e da Innocenzo VIII: e i principi e i ministri colsero volentieri quest'esempio per esercitare ingerenza sulle provisioni papali, e legar la Chiesa allo Stato. Benedetto XIV, nel gennajo 1742 dirigeva in tal proposito una istruzione alla Corte di Torino, nella quale dicea tollerar la visione delle bolle e dei brevi, ma senza che vi si apponesse alcun decreto d'esecuzione; e anche dalla visione eccettuava le bolle dogmatiche in materia di fede, le bolle e i brevi che regolano il ben vivere e i santi costumi, quelle di giubilei e indulgenze, della sacra penitenzieria, e le lettere scritte dalle sacre congregazioni ai vescovi o ad altre persone per informazione.