[136.] Alcuni ecclesiastici impedivano di far passare le acque sulle loro terre: libertà d'acquedotto ch'è uno de' più utili statuti antichi del Milanese, e causa di tanta prosperità agricola. San Carlo, considerando hac in re non de Ecclesiæ ejusve ministrorum damno, sed de utilitate evidenti agi, comanda di non opporvisi. Editto 21 agosto 1572.

[137.] È questa la più rinomata fra le delegazioni fatte dal pontefice a secolari. Urbano II al 5 luglio 1098 avrebbe dato a re Roggero e suoi successori le facoltà di legato a latere, e di eleggere loro vicarj col titolo di giudici della Monarchia; avendo così giurisdizione sopra i vescovi, sino a poter annullare interdetti e scomuniche e le sentenze loro, e sospenderli; annichilar le sentenze e pene pontifizie se non approvate da esso tribunale. Tanto erano esorbitanti tali concessioni, che dubitavasi della autenticità. Esaminato bene l'atto, appare che, ne' diplomi originali con cui Roggero eresse chiese e conventi, esprimeasi sempre «con intesa e per comando di Urbano II»: il Baronio dimostrò la falsità dell'atto del 1098, per lo che l'ultimo volume de' suoi Annali fu escluso dalla Spagna, ed egli stesso ebbe l'esclusione da pontefice nel conclave del 1605. Per quattrocentrenta anni non se ne trova menzione, fin quando al 1513 l'avvocato Giovan Luca Barberio lo pubblicò nel Caput brevium, collezione dei diplomi delle Due Sicilie, non indicando donde l'avesse tratto. Nel 1578 dallo Zurita stampavasi l'Historia Sicula di Gaufrido Malaterra, contemporaneo di Urbano II, nella quale esso breve era introdotto al lib. IV, c. 29, ma potrebbe esservi intruso o alterato. Carlo V se ne giovò, e nel 1526 lo facea sottoscrivere dai consiglieri di Sicilia, e pubblicare nel libro De Monarchia.

Del resto quel breve porta quod omni vitæ tuæ tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui hæres extiterit, nullum in terra potestatis vestræ, præter voluntatem aut consilium vestrum, legatum romanæ Ecclesiæ statuemus: quinimmo, quæ per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus, ecc. Valea dunque soltanto per esso Roggero e pel suo primogenito Simone, o per l'altro figlio. Eppure di là vennero interminabili contese, tratto tratto sopite con particolari concessioni di papi; massimamente Clemente XI colla costituzione del 1715 Romanus pontifex provide a reprimere i grandi abusi, e meglio Benedetto XIII fissò i limiti de' poteri della Monarchia. Carlo VI violò subito il concordato, e in appresso i re se ne fecero appoggio onde pretendere come legali quelle invasioni che in Toscana e altrove si faceano sopra l'autorità ecclesiastica, e s'andò via via ampliando, sin a vedersi nel 1860 Garibaldi sedere sul trono, e ricevere l'incensata. Vedi La Sicilia e la Santa Sede. Malta 1865.

[138.] Cronaca manuscritta nella biblioteca comunale di Palermo, 2. q. E. 55.

[139.] Lo dichiara negli Uffizi del Cardinale, lib. I, p. 64.

[140.] Questa teorica fu, ai dì nostri, ravvivata dal Gioberti nel Primato e nei Prolegomeni. Il padre Ventura disse che «il potere politico dev'essere subordinato all'ecclesiastico quanto il domestico al politico». Vedasi anche Audisio, Diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane. Vol. 3. Roma 1863.

[141.] De laicis, lib. III, c. 6: Certum est politicam potestatem a Deo esse... Jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem; ergo dedit multitudini... Respublica non potest per se ipsam exercere hanc potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum, vel aliquos paucos... Pendet a consensu multitudinis constituere super se regem, vel consules, vel alios magistratus... Sublato jure positivo, non est major ratio cur ex multis æqualibus unus potius quam alius dominetur...

[142.] Summus ponfifex simpliciter et absolute est supra Ecclesiam universam et supra Concilium generale, ita ut nullum in terris supra se judicem agnoscat. De Concilii auctoritate, cap. 17.

[143.] De romano pontifice capite totius militantis Ecclesiæ, II, 29. Pontifex ut pontifex, etsi non habet ullam mere temporalem potestatem, tamen in ordine ad bonum spirituale habet summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum.

[144.] Reges quæ imperent justa facere imperando quæ volent injusta. Hobbes, De cive 112. L'opinione attribuita al Bellarmino si fonda principalmente sul De romano pontifice, lib. IV, c. 5; ma l'ultimo punto suole travisarsi.