2. Sarà quindi fissato per massima che in tutte le scuole del Granducato s'insegni costantemente la dottrina cattolica sulla distinzione delle due potestà, non avendo dato Gesù Cristo alla Chiesa che una potestà puramente spirituale [Non avea letto il vangelo, ove a Cristo è data ogni podestà], ed essendo la temporale data da Dio ai sovrani indipendente da essa.

3. Sarà parimente fissata per massima in tutte le scuole teologiche del Granducato la dottrina di sant'Agostino, specialmente in ciò che riguarda la Predestinazione, la Grazia e il Peccato originale [La libertà d'insegnare ciò solo che il governo vuole è predicata dai liberalisti d'oggi. Ecco portata l'autorità del governo fin a decidere tra sant'Agostino e san Tommaso!]. Questa dottrina fu sempre considerata come la dottrina della Chiesa, e fu inoltre fissata concordemente dai nostri arcivescovi e vescovi.

4. Non potrà quindi alcun privato o pubblico professore insegnare altra sentenza, se non per modo d'istoria.

5. Non si ammetterà ai concorsi alle parrocchie o a qualunque altro benefizio che abbia annessa la cura delle anime chiunque non la professi; e sarà impegno dei vescovi esaminare sopra di essa i concorrenti o i presentati in qualunque maniera [Non potrebbe spingersi più là l'intolleranza].

6. Perchè si ottenga la bramata uniformità e si promuova lo studio promovendo una lodevole emulazione, si terranno indispensabilmente nella città e nella diocesi, in tutti i vicariati o pivieri, le solite conferenze dei parrochi, e si stamperanno le decisioni.

7. Non saranno esenti dall'intervenirvi i Regolari, giacchè sopra li studi loro i vescovi avranno tutta l'autorità.

8. I Regolari dovranno essi medesimi seguire la dottrina di sant'Agostino, rinunziando a tutti gl'impegni e a tutte le sentenze private dei loro Ordini rispettivi; ed i vescovi avranno tutta l'attenzione perchè nelle scuole domestiche, finchè sarà creduto espediente il conservarle, si mantenga la uniformità cogli studj della diocesi.

9. Quando sarà sistemato il piano di studj che progettò l'Assemblea degli arcivescovi e vescovi, ed avrà ottenuto la reale nostra approvazione, non sarà lecito ad alcuno dipartirsi da quello, e dovrà essere abbracciato e seguito in tutte le scuole del nostro dominio [Idem].

§ II. — Ordinazioni, vita ed onestà dei chierici.

10. Lo stato ecclesiastico è uno stato di perfezione e di magistero. Nessuno adunque deve essere promosso se non porta seco la raccomandazione di una soda virtù e di una conveniente dottrina. Un ecclesiastico vizioso farebbe troppo disonore alla religione, e l'ordinare un ignorante sarebbe forse un togliere allo Stato un buon padre di famiglia per aggravare la Chiesa di un ministro incapace ed inutile.