La soverchia moltiplicazione degli ecclesiastici ne lascia ancora una gran parte oziosa. Chi non ha zelo sufficiente per applicarsi alla santificazione dei prossimi, dee fissarsi nello stato di laico.

Sarà impegno dei vescovi di avere riguardo a queste massime generali prima di procedere alle ordinazioni.

11. Per cooperare dal canto nostro a quest'oggetto così importante, Noi prescriviamo la esatta osservanza del canone Calcedonese, che proibisce le ordinazioni vaghe e senza titolo. Quindi niuno potrà da qui avanti essere ordinato senza essere addetto a qualche chiesa, al cui attuale servizio sia necessario o utile.

12. E per la più esatta osservanza di questo, nell'adunarsi il sinodo in ciascuna diocesi dovrà farsi la nota degli ecclesiastici necessarj al servizio delle respettive chiese, e sarà questa rimessa a Noi cogli atti del sinodo.

13. Tolte le vaghe ordinazioni, vien tolta egualmente la necessità di fissare il così detto patrimonio per gli ordinandi. Quando la chiesa ne abbia un reale bisogno, dovranno a carico dei respettivi patrimonj ecclesiastici provvedersi della conveniente sussistenza, e questa sarà fissata dal giorno della incardinazione alla chiesa.

14. Prima degli anni quattordici compiti non potrà essere conferita ad alcuno la tonsura.

15. E a nessuno sarà permesso l'abito clericale se non ha la tonsura, fuori che nei seminarj di educazione.

16. Niuno sarà promosso al suddiaconato se prima non avrà dato saggi di sufficiente capacità, e non avrà almeno atteso per il corso di tre anni allo studio della teologia dommatica in qualche università o altra scuola approvata.

17. E niuno potrà essere ordinato sacerdote senza aver perfettamente compiti tutti gli studj necessari ad esercitare con frutto il sacro ministero, e senza aver passato in un'accademia ecclesiastica quel tempo che il vescovo stimerà a proposito.

18. A quest'effetto, oltre il seminario, dovrà essere eretta in ogni diocesi un'accademia ecclesiastica...