42. Finalmente ordiniamo che sieno soppresse immediatamente o trasportate altrove tutte le cure esistenti attualmente nelle chiese di monache o di conservatorj, e incarichiamo i vescovi a provvedervi colla maggiore sollecitudine.

43. Quanto alle compagnie di Carità prescritte da Noi in tutte le cure, avendone coll'esperienza sempre più conosciuto il vantaggio, Noi ne confermiamo le costituzioni e i privilegi esortando i nostri amatissimi sudditi a farsi un dovere di concorrere ad un'opera tanto esemplare.

Vogliamo però che tutte sieno abolite le altre compagnie o confraternite, che ancora sussistessero in qualunque luogo del nostro dominio anche per nostro espresso privilegio, cui intendiamo che sia derogato con questa nostra sovrana determinazione. E le rendite e fondi loro saranno passati nei patrimoni ecclesiastici a vantaggio delle respettive compagnie di Carità, acciocchè con queste sia tolto ai fratelli di esse qualunque obbligo e tassa che avessero per l'avanti pagata per vantaggio dei poveri e a nome della compagnia.

44. La sola compagnia di Misericordia sussisterà provvisionalmente in Firenze, finchè non sieno sistemate le compagnie di Carità...

§ IV. — Vescovi e loro diritti e doveri.

45. Quando il Divin Redentore mandò gli apostoli e negli apostoli i vescovi, dette loro tutta la potestà che era necessaria al grande oggetto di stabilire e governare la Chiesa. Questa potestà, parlando esattamente, non accordava privilegi, ma imponeva obbligazioni. Lo spirito di Dio gli avea destinati a pascere e a governare i fedeli, e le facoltà loro accordate in questa missione non erano che i mezzi necessarj a soddisfare ai doveri di un tal ministero. Nulla dunque s'accordava ad essi in suo vantaggio, ma tutto si accordava ai fedeli, i quali perciò entravano in diritto di profittare di queste facoltà.

Quando si fissarono le diocesi per togliere la confusione non si potè pregiudicare a questi diritti: solo si volle stabilire un ordine per evitare la confusione. Ma i popoli, al governo dei quali furono particolarmente incardinati i vescovi, mantennero sempre i diritti medesimi, come ai vescovi restarono sempre gli stessi doveri.

L'obbligazione rigorosa che hanno tutti i sovrani d'invigilare perchè si custodiscano i canoni della Chiesa, e la essenziale incombenza di conservare ai sudditi i respettivi diritti, non ci permettono di trascurare un punto così importante e tanto strettamente legato col buon ordine e colla tranquillità degli Stati.

Senza fermarci a cercare i gradi o le ragioni per le quali si disimpegnarono nei secoli a noi più vicini dall'esercizio di una parte del loro ministero, egli è certo che questa trascuratezza non poteva dare un diritto stabile a chi suppliva in lor nome. I diritti originari e per costituzione annessi ad una dignità non possono mai alienarsi, specialmente allorquando l'alienazione pregiudica al terzo. I popoli che aveano diritto ad esser governati e diretti dall'immediato e vicino loro pastore, non potevano senza ingiuria esser rimandati ad un pastore lontano, che non poteva conoscere colla esattezza medesima i loro bisogni: anzi eglino stessi non poteano cedervi in pregiudizio de' loro discendenti. Se la infelicità dei secoli rese meno sensibile questo inconveniente, deve allora assolutamente arrestarsi, quando i mali che quindi ne nascono, divengono eccessivi.

Ella è dunque assoluta nostra volontà che venga ristabilita la disciplina sempre venerabile dei primi secoli, e che i vescovi rientrino nell'esercizio degli originarj ed inalienabili loro diritti, che per le circostanze dei tempi furono ad essi usurpati, e che per connivenza dei vescovi trapassarono nella Corte di Roma [È difficile combinar in poche linee tanti errori di fatto e tante falsità di diritto come in queste dell'austriaco].