46. Spetteranno quindi ai vescovi esclusivamente tutte le dispense che si sogliono accordare già da qualche tempo dalla Curia romana...

47. I vescovi permuteranno o trasferiranno gli obblighi che riguardano legati pii, derogando Noi nei casi, ove bisogno sia, alle ultime volontà.

48. Dispenseranno gli ordinandi dai difetti dei natali e vizj corporali, quanto lo richieda il vantaggio della Chiesa ecc.

49. Tutte queste dispense e le altre che potessero occorrere (escluse le matrimoniali, delle quali si parlerà in appresso) saranno dai vescovi, secondo la loro prudenza, date liberamente, in nome proprio, e senza far menzione di avere ottenuta facoltà da chicchessia, avendola essi immediatamente da Cristo e dai canoni.

50. Quindi dichiariamo che non sarà mai accordato il regio exequatur a qualunque siasi bolla o dispensa che non sia fatta dal vescovo in nome proprio e per propria originaria autorità...

52. Una delle canoniche ordinazioni, che l'esperienza mostrò sempre vantaggiosa alla Chiesa, si è la frequenza dei sinodi. Noi vogliamo che anche questa sì lodevole costumanza sia ristabilita in tutto il Granducato; ed ogni vescovo dovrà assolutamente tenere il suo sinodo diocesano almeno ogni due anni, per discutere quivi col suo clero e stabilire concordemente, sull'esempio degli apostoli, quello che sarà creduto espediente per la purità della Fede, per la riforma della disciplina, per la correzione degli abusi.

53. Uniformandoci a quello che hanno stabilito nell'assemblea gli arcivescovi e vescovi, ordiniamo che i parrochi, siccome quelli che più di tutti gli altri ecclesiastici vi hanno diritto, debbano tutti esservi chiamati: ma quando la necessaria assistenza alle cure non permetterà a tutti singolarmente l'intervenirvi, possano sostituire altro sacerdote che intervenga per essi.

54. Tutti gli ecclesiastici che volessero intervenirvi saranno ammessi, essendo troppo conveniente, secondo la massima canonica, che da tutti si tratti in comune quello che tutti interessa [Egli intanto disponeva dispoticamente delle cose ecclesiastiche, senza sentire tutto il clero, e tanto meno tutti i fedeli].

55. Nei sinodi dovrà sempre intervenire un nostro regio commissario; nè saranno pubblicati gli atti, se prima non ne sia accordato il regio exequatur.

56. Nel modo e nelle materie che si tratteranno nel sinodo, avranno più riguardo alle circostanze attuali e ai bisogni delle loro diocesi, che a seguire materialmente le ordinanze e il metodo dei sinodi procedenti.