68. Non sarà parimenti lecito tenere nella stessa chiesa più d'un'immagine dell'istesso santo e particolarmente della Vergine Santissima. Le diverse immagini e i diversi titoli hanno suscitato e nudrito mille inconvenienti e mille strane idee nel popolo, come se fosse una diversa persona Maria Santissima, perchè è invocata sotto diversi titoli.

69. Saranno tolti tutti i piccoli quadri, che una interessata e male intesa pietà avea introdotto di tenere esposti sotto la tavola o quadro dell'altare.

70. Tutte le immagini o reliquie che sono sotto la custodia di magistrature o di altri corpi o di qualunque persona privata o costituita in dignità dovranno consegnarsi, unitamente alle chiavi delle medesime, ai vescovi...

71. E dovendo alcuna di esse esporsi solennemente alla venerazione dei fedeli, si farà con tutta la decenza, ma senza apparato straordinario di rogito, contratto ecc.

72. Le reliquie che non hanno una morale certezza di loro autenticità, o sono fondate soltanto sopra vaghe tradizioni popolari, o che per una mal'intesa pietà servono di occasione alla superstizione del popolo, saranno assolutamente tolte via. Non può piacere a Dio un culto che non è fondato sulla verità e non mantiene i giusti confini di una regolata devozione.

73. Sarà nelle chiese proibita assolutamente ogni musica strepitosa, come atta soltanto a fomentare la curiosità e non conveniente alla gravità dei divini misteri. Non sarà permesso che il canto gregoriano, o al più una musica semplicissima, o come si dice comunemente, a cappella.

74. Saranno parimente proibiti nelle chiese sia dei secolari sia dei regolari tutti i panegirici che l'abuso moderno ha ridotto a una profana gara di eloquenza inintelligibile, priva d'alcun vero vantaggio spirituale dei fedeli. Sarà solo permessa una sugosa istruzione morale sopra quelle cristiane virtù, nelle quali più risplendette il santo di cui si abbia la festa da farsi secondo il consueto dal parroco o da chi fa le sue veci essendo esso impedito.

75. Nelle solennità o feste di qualunque santo protettore o titolare ec., si osserverà il decoro e la dignità; ma sarà assolutamente vietato il lusso e la pompa superflua, fuochi artificiali, spettacoli, fiere, corse, le quali cose saranno sempre proibite in occasione di feste di chiese, ma solo potranno permettersi nei giorni susseguenti alle feste, non mai nel giorno festivo per non distrarre il popolo dalle sacre funzioni che devono unicamente occuparlo.

76. Tutte le sacre funzioni saranno terminate prima dell'Avemaria della sera, dovendo in tal tempo assolutamente esser serrate le chiese.

77. E siccome abbiamo osservato che negli anniversarj solenni spesse volte ha più luogo una certa vanità che un vero spirito di religione, e che dall'altra parte le funzioni ecclesiastiche e singolarmente le messe solenni debbono riguardare tutto il cristianesimo, così siamo venuti nella determinazione di abolire, come aboliamo di fatto, tutti i così detti mortori e gli anniversarj particolari, ferma stante la messa di Requiem e le solite preci prescritte secondo il Rituale per ciaschedun defunto in die obitus, e quelle stabilite nel giorno della commemorazione solenne di tutti i defunti, e nel primo di ciascun mese, a tenore delle costituzioni della compagnia di Carità; lasciando a ciascuno la libertà di procurarsi tutti i suffragi che inspirerà loro una soda pietà, eccitando novamente lo zelo dei vescovi e dei parrochi ad istruire i fedeli sulla comunione dei santi e dei modi per suffragare i defunti.