78. Il divin sacrifizio della messa è il mistero più augusto della nostra religione, ed è un pubblico sacrifizio, a cui tutti i fedeli hanno parte. Quando le persecuzioni dei primi secoli o il furore degli eretici non permetteva che si celebrasse pubblicamente nelle chiese, furono permesse le cappelle o sia oratorj privati. Se fuori di queste occasioni si praticò ancora nelle corti dei principi, ciò fu perchè il gran numero dei familiari costituiva quasi un'estesa parrocchia. In tutte le altre circostanze la celebrazione negli oratorj privati fu sempre considerata come un abuso.

I nostri arcivescovi e vescovi credettero di potervi provvedere, se si vietasse la celebrazione in detti oratorj in tutti i giorni festivi. Noi, considerando che questi oratorj, oltre la indecenza della maggior parte, non servono che a distogliere le famiglie dall'intervenire alle funzioni parrocchiali, e che per lo più esistono nelle città e nelle case di persone che hanno tutto il comodo di andare in qualunque tempo o stagione alla chiesa, vogliamo che sia assolutamente vietato il celebrarvi la messa in qualunque giorno, nonostante qualunque breve, privilegio o licenza.

79. Quanto agli oratorj pubblici della campagna, i vescovi, previa la visita dei medesimi, potranno lasciar sussistere quelli solamente che, per essere in qualche lontananza dalla cura, facessero comodo al popolo rendendogli per altro filiali e dipendenti al parroco.

80. Tutti gli altri indecenti o inutili saranno immediatamente tolti e convertiti in altro uso.

81. Gli oratorj delle ville particolari dovran considerarsi come privati, quand'anche avessero il pubblico accesso, e resteranno egualmente compresi nella generale abolizione.

82. Negli altri oratorj che servono unicamente a comodo dei proprietarj ed abitanti delle ville potrà dai vescovi permettersi che vi si celebri la messa, nel tempo che vi stanno i padroni, purchè però non vi si facciano alcune altre funzioni.

83. Finalmente quanto ai sacerdoti di Stati esteri, che non siano impiegati al servizio di qualche chiesa delle diocesi del Granducato, si continuerà l'uso del celebret e di non accordarlo se non colle dovute cautele e per pochi giorni, quando non facessero costare del bisogno di trattenersi in tempo più lungo, nel qual caso assegneranno loro la chiesa, rimettendoli sotto la dipendenza del parroco, acciò debba invigilare sopra la loro condotta.

84. Non intendiamo però che questo abbia luogo per i sudditi conosciuti del Granducato o altri attualmente impiegati nelle diocesi di esso, quando della loro esemplarità non si abbia fondamento di dubitare, essendo la celebrazione della messa un diritto ordinario dei sacerdoti.

§ VI. — Pubbliche preghiere, processioni ecc.

85. Nelle pubbliche preghiere si conserverà, per quanto è possibile, una morale uniformità; ma importa anche più che non vi sia niente di falso, di superstizioso ed erroneo.