86. Abbiamo sentito con particolare soddisfazione il pensiero che si sono dati i nostri arcivescovi e vescovi della riforma del Breviario, appoggiandone l'incombenza ai tre arcivescovi del Granducato. Siamo persuasi che si daranno tutta la premura di corrispondere ad un'impresa così degna e nobile. E perchè colla maggiore celerità ed esattezza possa ridursi al desiderato fine un lavoro sì vasto, sapendo Noi le immense occupazioni dell'episcopato, abbiamo creduto necessario aggiungere ad essi tre teologi che ci riserviamo a nominare, col parere e consiglio dei quali potranno con più facilità corrispondere all'espettazione nostra e di tutta la Chiesa toscana [Fin per la riforma de' breviari volea mettere suoi affidati. E proibiva uffizj ecclesiastici, costui].
87. Fino a tanto però che si aspetta questo lavoro, Noi, sull'esempio di altri governi, proibiamo espressamente in tutto il nostro dominio l'officio di Gregorio VII come contenente massime sediziose ed erronee...
88. Si daranno eguale premura, coll'ajuto degli stessi tre teologi da nominarsi come sopra, di terminare la traduzione del Pontificale e del Rituale in lingua italiana e la compilazione di un manuale, in cui si abbiano gli uffizi tradotti in volgare delle principali feste dell'anno, l'ordinario della messa ecc., onde serva al popolo per farlo entrare nello spirito delle preghiere e dei riti ecclesiastici.
89. Quanto alle pubbliche preghiere da farsi nelle parrocchie, Noi ci rimettiamo fino a nuovo ordine ai Regolamenti già veglianti, raccomandando solo a tutti i vescovi e parrochi di procurare che il popolo entri nello spirito della preghiera e non sia come un tronco arido, proferendo ciò che non può intendere.
90. Mantenendo pertanto quello che riguarda il rito universale della Chiesa nei publici uffizj, procureranno almeno di far sempre recitare al popolo fervorose orazioni, inni o litanie in lingua toscana; e faranno egualmente recitare gli Atti di Fede, Speranza e Carità, il Credo, il Pater noster, e l'Ave Maria in lingua volgare.
91. Le funzioni parrocchiali del dopo pranzo saranno terminate dalla benedizione del Venerabile colla pisside, incaricando i vescovi d'invigilare perchè sia tolto l'abuso dell'eccessiva frequenza nell'esporre solennemente il divin sacramento, specialmente nelle novene o tridui de' Santi o per private ragioni, come di malattie, di particolari ecc.
92. Le funzioni parrocchiali non saranno mai tralasciate e interrotte per qualunque solennità o festa di santo che possa occorrere; e perciò i parrochi non si assenteranno mai nei giorni festivi dalla cura, specialmente in campagna sotto qualsivoglia pretesto senza una vera necessità e molto meno per andare ad altre feste, ville e altrove.
93. Gli sconcerti e i disordini che nascono dagli straordinari concorsi a chiese o santuari lontani e gli altri che nascono dalle processioni e pellegrinaggi sono grandissimi. Per toglierne adunque ogni occasione, Noi proibiamo assolutamente tutti i pellegrinaggi pubblici e in corpo, e specialmente tutte le processioni, escluse quelle di rito universale della Chiesa, come della Purificazione, delle Palme, del Giovedì e Venerdì santo, delle Rogazioni e del Corpus Domini.
94. Nelle processioni interverranno i fratelli della compagnia di Carità della parrocchia; e sarà proibito assolutamente qualunque invito o ammissione dei fratelli delle altre cure anche nella processione del Corpus Domini, eccettuatane quella solenne che si fa nella mattina alle respettive cattedrali. Sarà però sempre vietato l'intervento di persone colla cappa, minori della età prescritta dalle costituzioni.
§ VII. — Feste, digiuni ecc.