107. Le rendite dei canonicati in tal guisa soppressi resteranno agli attuali possessori, finchè vivono, e sarà premura del vescovo impiegare i predetti canonici in servizio della diocesi.
108. Lo stesso dovrà farsi di tutte le uffiziature o cappellanie, pii legati di messe ecc., che non potessero per mancanza di ministri essere adempite, o per giuste ragioni dovessero essere abolite.
109. Tutti i beni dei conventi dei Regolari soppressi, o che sarà creduto espediente sopprimere in avvenire, saranno aggregati ai patrimonj rispettivi come sopra.
110. Siccome non è conveniente che il parroco debba fare l'esattore, specialmente sopra i suoi popolani, così vogliamo che i canoni, i censi o simili altri diritti di appartenenza delle cure siano uniti ai patrimonj, i quali passeranno al parroco simili frutti e canoni.
111. La distribuzione delle rendite ecclesiastiche, secondo l'antica disciplina e gli esempj apostolici, fu riservata ai vescovi; nell'istessa guisa colle rendite dei patrimonj stabiliti, si penserà dai vescovi, colla reale nostra approvazione, a provvedere all'onesto mantenimento dei parrochi, accrescendone la congrua dove sia necessario, fissando un assegnamento a quei cappellani, curati o ecclesiastici inferiori e cherici, che saranno creduti necessarj al servizio delle chiese, dovendo togliersi l'abuso che fa credere necessaria la celebrazione della messa per vivere coi beni delle chiese, ai quali si serve attualmente. I diaconi ed i ministri inferiori partecipavano egualmente nei primi secoli delle distribuzioni ecclesiastiche come i preti, perchè come i preti essendo addetti al servizio della Chiesa hanno l'istesso diritto di essere mantenuti. L'avere alterato questa disciplina ha moltiplicato eccessivamente i sacerdoti, e non ha fatto considerare gli ordini inferiori se non come gradi per giungere al sacerdozio, che solo dava la sussistenza.
112. Quanto ai soccorsi straordinarj che in casi particolari potessero occorrere nelle respettive diocesi, i vescovi, di concerto coi regj amministratori, ne faranno l'assegnazione compatibilmente alle forze del patrimonio, con obbligo agli stessi amministratori di darcene ogni anno uno speciale ragguaglio.
113. L'erezione di nuove cure, dove saranno credute necessarie, e la restaurazione delle chiese già esistenti o delle abitazioni dei parrochi saranno parimente a carico dei patrimonj, quando non siano di padronato privato.
114. Sistemate in tal guisa le cose, tutti i benefizj si avranno come risedenziali, e tutti i benefiziati dovranno servire alla chiesa a cui saranno aggregati.
115. I canonici saranno soggetti alla stessa legge, siano di libera collazione, siano di padronato anche laico; eccettuato soltanto quegli individui che fossero impiegati attualmente in servizio di qualche parrocchia per commissione del vescovo o nel servizio generale della diocesi, o nelle pubbliche lezioni nei seminari, o accademie ecclesiastiche o nelle università del Granducato.
116. Ridotti così i benefizj a risedenziali, nessuno potrà avere più d'un benefizio; sarà però a carico dei patrimonj ecclesiastici aumentare la prebenda, quando non fosse sufficiente ad un onesto e respettivo mantenimento.